TAR Marche Sez. I n. 897 del 20 novembre 2024
Rifiuti.Rimozione e responsabilità proprietario del fondo
Per ordinare la rimozione dei rifiuti al proprietario del fondo, all'ente locale è generalmente preclusa la possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL, potendo disporre dell'ordinario strumento di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152 del 2006, previa dimostrazione, attraverso un'istruttoria completa, della sussistenza di profili di responsabilità a carico del proprietario, dandone conto in un'esauriente motivazione (anche fondata su presunzioni o massime d'esperienza), senza che sia, all'opposto, sufficiente ascrivere in capo al titolare di diritti reali sul bene una generica "culpa in vigilando", non accompagnata, da comportamenti omissivi caratterizzati da colpa, quali ad esempio l'inerzia dimostrata nel non essersi adoperato con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati.
Pubblicato il 20/11/2024
N. 00897/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mara Bergomi, Marta Zambiasi, Beatrice Guala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corridonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 18 ottobre 2023 nella parte in cui individua il ricorrente come responsabile del deposito incontrollato presente sul sito di Corridonia, -OMISSIS-, in solido con gli altri destinatari, e, di conseguenza, ordina allo stesso a) di provvedere entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza, mediante personale specializzato, alla classificazione dei rifiuti attualmente presenti all''interno del fabbricato; b) di procedere, entro i successivi 60 giorni, alla rimozione dei predetti rifiuti, mediante avvio a recupero/smaltimento presso impianti di trattamento autorizzati e con trasporti iscritti ad idonea categoria dell''Albo Nazionale Gestori Ambientali; c) di trasmettere al Comune di Corridonia, entro 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di cui al precedente punto n. 2, la documentazione attestante l'avvenuto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché idonea relazione tecnica attestante l''insussistenza di pericoli di contaminazione delle matrici ambientali; d) di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione all''avvio a smaltimento dei residui di copertura presenti all'ingresso del lato nord;
- di tutti gli altri presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corridonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. Con ricorso notificato il 28 novembre 2023 e depositato il 7 dicembre 2023, parte ricorrente contesta il provvedimento del Comune resistente con cui le è stato ordinato di classificare ed avviare al recupero o allo smaltimento i rifiuti ammassati in un fabbricato sito a Corridonia, in -OMISSIS-.
Parte ricorrente veniva individuata quale destinataria dell’ordine in quanto presidente del consiglio di amministrazione pro tempore della ditta -OMISSIS-
L’ordinanza n. -OMISSIS- gravata, attesta che
- la -OMISSIS- dal 01.08.2000 aveva ricevuto in affitto il ramo di azienda della società -OMISSIS- snc relativo al trattamento rifiuti.
- con D.G.R. n. 1885 del 27.07.1998, la Regione Marche aveva autorizzato la società -OMISSIS- snc all'esercizio dell'attività di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi in detto fabbricato, di proprietà della -OMISSIS-;
- con Determinazione Dirigenziale n. 650 del 13.08.1998, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 28 dell'08.03.2000, la Provincia di Macerata aveva iscritto la -OMISSIS- snc al n. 39 del registro provinciale delle imprese operanti in procedura semplificata per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di cui D.M. 05.02.1998 nello summenzionato stabilimento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 43/VI del 09.03.2001, la Provincia di Macerata ha dichiarato la decadenza della -OMISSIS- snc dall'autorizzazione derivante dall'iscrizione n. 39 sopra indicata in quanto la stessa società, senza preventiva autorizzazione dell'Ente, a far tempo dal 01.08.2000 aveva dato in affitto il ramo di azienda ad altra società, la -OMISSIS- srl;
- con D.G.R. n. 1447 del 26.06.2001, la Regione Marche, ha dichiarato la -OMISSIS- snc decaduta dall'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 1885 del 27.07.1998 per le medesime ragioni di cui all'atto di decadenza adottato dalla Provincia;
Sempre dall’atto gravato emerge che per la descritta attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione dell'Autorità competente, parte ricorrente veniva condannata penalmente in primo e secondo grado. Il reato era poi dichiarato estinto per prescrizione con sentenza della Corte di Cassazione n. 42135/13 del 26.06.2013.
Emerge, inoltre, che a seguito di invito effettuato dalla Provincia di Macerata con nota del 04.02.2002, il Sindaco di Corridonia, con ordinanza n. 44 del 04.03.2002, ha ordinato a -OMISSIS-, amministratrice unica pro tempore della -OMISSIS- srl, e al Dott. -OMISSIS-, curatore della -OMISSIS- snc (società medio tempore dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata con sentenza del 06.02.2002, unitamente ai soci -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-) "di effettuare tutte le operazioni necessarie, al fine di smaltire i rifiuti depositati nei locali siti in -OMISSIS-, entro 60 giorni dalla data di notifica, a mezzo di ditte specializzate del settore".
La predetta ordinanza (si legge nel provvedimento gravato) non ha avuto alcun seguito, come attestato da verbale di sopralluogo ARPAM del 17.02.2004. In detto verbale si dà atto che "sul pavimento in diversi punti erano presenti sversamenti di vernice polimerizzata derivanti da perdite di alcuni fusti contenenti il rifiuto".
A distanza di due anni dal precedente sopralluogo del 2004, l'ARPAM, con nota del 27.05.2006, ha comunicato gli esiti di una nuova ispezione, affermando che "sulla base di quanto accertato, pur non sussistendo al momento pericolo immediato per la pubblica incolumità e per l'ambiente, il perdurare dello stoccaggio dei rifiuti in assenza di misure e procedure attive di controllo e sicurezza, è assolutamente sconsigliato, anche in considerazione dell'accertato parziale cedimento delle strutture di sostegno e contenimento dei rifiuti".
Dal provvedimento impugnato emerge ancora che:
- in data 10.01.2008 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata anche la -OMISSIS- srl,;
- la Polizia Provinciale, unitamente al personale di ARPAM e del Comune, ha effettuato un ulteriore sopralluogo nei giorni 01.04.2010 e 12.04.2010, riscontrando non solo il cedimento per corrosione di diversi fusti il cui materiale si è sversato sul pavimento solidificandosi, ma anche la presenza di materiali in precedenza non presenti e la presenza di aperture sulla serranda lato nord che avrebbero consentito sia l'accesso di animali di piccola taglia sia l'introduzione di inneschi incendiari o altro;
- quindi, con nota del 14.05.2010, i Vigili del Fuoco di Macerata hanno rilevato difformità alla normativa in materia di prevenzione incendi.
- in data 19.10.2010 la Polizia Provinciale di Macerata ha effettuato un nuovo sopralluogo presso lo stabilimento, accertando che la situazione si era aggravata rispetto al precedente sopralluogo effettuato ad aprile dello stesso anno;
- quindi il Sindaco di Corridonia ha emesso una nuova ordinanza (n. 319 del 02.12.2010) per lo smaltimento dei ridetti rifiuti;
- il 14.03.2011, la Polizia Provinciale e la Polizia Municipale hanno effettuato un sopralluogo per verificare l'eventuale ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 319 del 02.12.2010, constatando non solo che nulla era cambiato rispetto ai precedenti sopralluoghi, ma anche la mancanza di ogni misura di prevenzione antincendio.
Con ordinanza n. 195 del 20.06.2011, il Sindaco di Corridonia, in ossequio ad accordo transattivo approvato con D.G.C. n. 199 del 15.06.2011, ha revocato l'ordinanza sindacale n. 319 del 02.12.2010 nei confronti dei curatori fallimentari delle due procedure avviate, sia in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale in merito all'effettivo onere per le curatele fallimentari di farsi carico della rimozione dei rifiuti, sia in ragione dell'incapienza dei due attivi fallimentari.
Si legge, ancora, nell’ordinanza n. -OMISSIS- “Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, risulta evidente che, all'interno dell'immobile sito in Corridonia -OMISSIS-, sia configurabile un deposito incontrollato di rifiuti. Infatti:
i rifiuti ricevuti dalla -OMISSIS- snc e dalla -OMISSIS- srl sono presenti all'interno del capannone dal 2001;
i predetti rifiuti risultano in sostanziale stato di abbandono, non essendo in atto alcuna iniziativa concreta finalizzata alla loro rimozione e al loro avvio a recupero/smaltimento;
le modalità del deposito dei rifiuti non garantiscono le condizioni minime di tutela dell'ambiente (cfr. allegato 5 DM 05.02.1998) e della pubblica incolumità (mancato rispetto della normativa antincendio), come emerso dal sopralluogo effettuato in data 23.03.2023.
il predetto deposito incontrollato origina dal contratto di affitto di azienda stipulato in data 18.07.2000 con la quale la -OMISSIS- snc ha concesso in affitto alla -OMISSIS- srI, a far data dal 01.08.2000, il ramo di azienda relativo al trattamento dei rifiuti, comprendente gli impianti di Corridonia, -OMISSIS-, e -OMISSIS- Piceno, -OMISSIS-.
A seguito di tale contratto il predetto ramo di azienda è stato di fatto trasferito alla -OMISSIS- srl senza la necessaria preventiva volturazione delle autorizzazioni regionali e provinciali all'esercizio delle attività di trattamento rifiuti.
Ciò ha determinato una gestione non autorizzata degli impianti di Corridonia e -OMISSIS- Piceno e ha conseguentemente condotto alla decadenza delle predette autorizzazioni e all'arresto dell'attività di trattamento.
La responsabilità di tale situazione, per come accertato anche in sede penale, è ascrivibile a:
-OMISSIS- -OMISSIS-, all'epoca socio e amministratore della -OMISSIS- snc nonché
responsabile tecnico della -OMISSIS- srl;
-OMISSIS- -OMISSIS-, all'epoca socia e amministratrice della -OMISSIS- snc;
-OMISSIS- -OMISSIS-, presidente del consiglio di amministrazione della -OMISSIS- srl dal 01.08.2000 al 22.03.2001;
-OMISSIS-, amministratore delegato della -OMISSIS- srl dal 01.08.2000 al 22.03.2001”.
Oltre a tali soggetti, l’atto sindacale, emesso ai sensi degli articoli 192 D.Lgs. 152/06, nonché 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 è rivolto anche ai vari amministratori delle società coinvolte succedutisi, nonché al curatore fallimentare della società Fire control.
B. Contro l’ordinanza impugnata, con il ricorso all’odierno esame, sono mosse le seguenti censure.
Primo motivo di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, commi 1 e 3 e degli artt. 255 e 256, co. 1 e 2 del T.U.A. Eccesso di potere per difetto istruttorio, illogicità, ingiustizia, irragionevolezza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio di buona fede di cui all’art.1, co. 2 bis della l. 241/1990.
Si afferma che a parte ricorrente non sarebbe imputabile alcuna condotta di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti nel sito di Corridonia; infatti, il processo penale aveva avuto ad oggetto la condotta prevista dall’art. 51, co.1, lett. a) e b) del d.lgs. 22/1997 (oggi art. 256 del d.lgs. 152/2006) in concorso ex art. 110 c.p., che riguarda lo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione dell’autorità competente (nella specie nell’arco temporale 1° agosto 2000 - 19 marzo 2001). Fattispecie, si dice, del tutto diversa rispetto a quella disciplinata dall’ormai abrogato art. 50 d.lgs. 22/1997, oggi confluito nell’art. 255, co. 1 e 256, co. 2 del d.lgs. 152/2006, concernente l’abbandono di rifiuti ed il deposito incontrollato effettuato in violazione delle disposizioni di cui all’art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006.
In sostanza, al più, sarebbe, all’epoca, stato possibile contestare solo la gestione non autorizzata di rifiuti con l’applicazione delle relative sanzioni, mentre non sarebbe stato configurabile un deposito incontrollato imputabile all’odierno ricorrente a distanza di oltre vent’anni, da quando questi ha lasciato la carica nella Società, perdendo dunque completamente ogni relazione con il sito.
Secondo motivo di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, commi 1 e 3 e degli artt. 255 e 256, co. 1 e 2 del TUA sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto istruttorio, illogicità, ingiustizia, irragionevolezza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione sotto altro profilo. Violazione del principio di buona fede di cui all’art.1, co. 2 bis della l. 241/1990.
Si deduce che il ruolo esercitato da parte ricorrente all’interno della compagine societaria della -OMISSIS- S.r.l. nei soli sette mesi nei quali ha rivestito la carica sociale, ossia tra il 1° agosto 2000 e il 22 marzo 2001, era esclusivamente quello di Presidente del c.d.a. e dunque di mero rappresentante legale, senza tuttavia disporre di alcun potere gestionale.
Si afferma, inoltre, che “come risulta dalla visura (cfr. pag. 14 – doc. 1), sin dall’insediamento del nuovo C.d.a. a presidenza -OMISSIS- era stato infatti nominato un amministratore delegato al quale – secondo quanto previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2487 e 2381 c.c., nella versione all’epoca vigente e dunque prima della riforma societaria che ha ridefinito, ampliandoli, i poteri del presidente del C.d.a.- potevano essere delegate, come in effetti erano state delegate, le attribuzioni del consiglio”. Si allega, quindi, che non incombeva su parte ricorrente, nella sua qualità di Presidente del C.d.A., la gestione dei rifiuti.
Il Comune, si dice, avrebbe omesso di effettuare la valutazione dei poteri gestori, giungendo sostanzialmente a delineare, in maniera del tutto illegittima, una fattispecie di responsabilità oggettiva da posizione, che, tuttavia, l’art. 192 del TUA non prevede.
Si evidenzia, poi, che lo stato attuale dello stabilimento di Corridonia sarebbe la risultante di una sommatoria di fatti e accadimenti susseguitesi nei successivi ventidue anni dal sequestro e dalle dimissioni di parte ricorrente dalla carica societaria rivestita. Sotto tale profilo, si dice, “non risulta alcun documento che rappresenti la situazione alla data della cessazione della carica dal quale emerga la effettiva presenza di rifiuti nel sito di Corridonia, la loro consistenza e caratteristiche”.
Terzo motivo di diritto. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990; violazione dell’art 1 l. 241/1990, per contrasto con i principi generali di imparzialità, trasparenza e buona fede. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ex art 97 cost. Violazione del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per sviamento. Violazione e/o falsa applicazione art. 192 TUA. Violazione del principio di buona fede di cui all’art. 1, co. 2 bis della l. 241/1990.
Si sottolinea che l’ordinanza n. -OMISSIS- impugnata con il presente ricorso, segue un secondo avviso di avvio del procedimento che ha fatto seguito ad una archiviazione del primo avviso di avvio del procedimento (del 4 marzo 2023) giustificata, dal Comune di Corridonia, con la necessità di avviare un nuovo iter nei confronti di ulteriori soggetti potenzialmente responsabili del deposito incontrollato di rifiuti che precedentemente non erano stati coinvolti.
Tra questi figura parte ricorrente. Si lamenta, quindi, che il Comune avrebbe dovuto dare conto, nella parte motiva dell’ordinanza gravata, della puntuale ricostruzione dell’istruttoria e delle risultanze - emerse, verosimilmente, in un secondo momento - che avrebbero fatto ricredere l’Ente e l’avrebbero persuaso, a distanza di un lasso temporale così considerevole, a coinvolgere per la prima volta, dopo oltre vent’anni, il ricorrente.
Quarto motivo di diritto. Violazione dell’art. 50 e 54 tuel. Violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e leale collaborazione.
Si deduce che l’ordinanza sarebbe stata erroneamente emessa dal Comune di Corridonia anche ai sensi degli art. 50 e 54 del TUEL, pur difettandone i presupposti. Si richiama giurisprudenza secondo cui l’art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, prevedendo un ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilità per l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili e urgenti.
Quinto motivo di ricorso. Sulla responsabilità del Comune di Corridonia per mancata attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 192, comma 3, TUA e sul concorso colposo del comune a fronte della condotta inerte da quest’ultimo serbata.
Si richiama l’ordinanza n. 44 del 4 marzo 2002, di analogo contenuto, che il Comune aveva in origine emanato, e si dice che preso atto del protrarsi dell’inadempimento da parte dei soggetti destinatari dell’ordine, l’Ente locale avrebbe dovuto azionare i poteri sostitutivi in conformità con quanto disposto dall’art. 192, comma 3, TUA, ai sensi del quale il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie allo smaltimento ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. L’Amministrazione è rimasta, invece, inspiegabilmente, inerte, quando avrebbe potuto rivolgersi alla società -OMISSIS- S.r.l., in bonis fino al 2008.
C. Si è costituito per resistere il Comune di Corridonia, difendendosi con documenti e memorie.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare, accolta con ordinanza di questo Tribunale n. 12/2024, con cui è stato anche dato atto dell’interruzione del processo, a causa della morte di controinteressato non costituito.
L’appello avverso l’ordinanza cautelare è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato n. 869/2024.
Il processo è stato riassunto da parte ricorrente con atto notificato il 24 gennaio 2024 e depositato il 22 febbraio 2024.
Dopo lo scambio di memorie e repliche, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 6 novembre 2024.
D. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
D.1 - Il primo e secondo motivo di diritto sono fondati, emergendo che la riconduzione del ricorrente tra i destinatari dell’ordine gravato, è stata effettuata dal resistente Comune sulla base della mera qualifica ricoperta nell’organigramma societario, senza effettiva indagine svolta circa i poteri in concreto spendibili e senza deduzioni in merito all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 192 TUA al fine della configurabilità della condotta di deposito o abbandono di rifiuti, avendo l’atto previsto dall’art. 192 ridetto, natura sanzionatoria (cfr. ad es. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12/11/2018, n.6550).
In sostanza, l’Amministrazione ha ritenuto sussistere una responsabilità oggettiva in capo a parte ricorrente, mentre, viceversa, deve ribadirsi che “la condotta di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, cui ha riguardo l'art. 192 del T.U. Ambiente, non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui” (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 18 marzo 2022, n.79; in termini T.A.R. Marche, sez. I, 10/07/2024, n. 635; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/11/2023, n. 818).
Deve, poi, rilevarsi, che agli atti non risulta che il deposito o l’abbandono abbia riguardato, come richiesto dalla norma, il “suolo”, anzi, emerge che i rifiuti erano appoggiati a pavimento (cfr. verbale di sopralluogo Arpam del 17.02.2004, nonché sopralluogo Polizia provinciale, Arpam e Comune nei giorni 1.4.2010 e 12.04.2010, espressamente citati nell’atto impugnato), senza interessamento diretto del suolo.
Analogamente ad altro precedente, anche qui, emerge che l’atto è stato adottato dall’Amministrazione “senza aver in alcun modo argomentato in ordine all'avvenuto accertamento di una situazione di ... abbandono e ... deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo", pure richiesta dalla norma della quale l'ente locale ha fatto applicazione” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5/4/2022, n.3933).
Deve qui ribadirsi che “in base all’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 192 D.lgs 152/2006, nda), il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all’ordine, allorché si tratta, come testualmente emerge dall’esame del primo e del terzo comma della norma in esame, di abbandono o di deposito di rifiuti “sul suolo e nel suolo”.
Il primo comma dell’art. 14, infatti, dispone che “l’abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”.
Il terzo comma, attribuisce al sindaco il potere di adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei rifiuti in caso di violazione del divieto di cui al primo comma.
La disposizione individua i soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti, indicati nell’autore dell’abbandono e, in solido, nel proprietario o nel titolare di altri diritti reali o personali “sull’area” al quale la violazione sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa, e stabilisce che “il sindaco dispone con ordinanza le disposizioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Nella specie non si tratta, all’evidenza, di abbandono di rifiuti “sul suolo o nel suolo”, tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata, che rappresenta il presupposto per l’intervento del Sindaco, ma di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso (“per l’accesso si doveva rompere una finestra ed aprire dall’interno avendo la locataria cambiato le serrature”) da parte del conduttore al momento del rilascio dell’immobile per finita locazione (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2006, n. 439)
Infine, non è affatto certo che la consistenza dei rifiuti in loco al termine dell’incarico del ricorrente (risalente al 2001), sia la stessa risultante al momento dell’emanazione dell’ordinanza e che altre condotte di deposito non si siano aggiunte alle originarie.
Anzi, vi sono evidenze che dimostrano il contrario, come nello stesso atto impugnato attestato (cfr. sopralluogo nei giorni 1.4.2010 e 12.4.2010 da parte della Polizia provinciale, unitamente al personale di Arpam e del Comune, da cui emergeva la presenza di materiali in precedenza – i.e. sopralluogo del 2006 - non presenti).
Sotto tale profilo va ricordato che questo “Tribunale ha avuto modo di evidenziare nella recente sentenza n. 694/2021 e come si è già detto supra, l’individuazione dei responsabili ai sensi dell’art. 192 T.U.A. è finalizzata ad accertare tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla produzione e/o al deposito incontrollato” (T.A.R. Marche, 2/8/2022, n. 459).
Mentre nel caso all’esame non emerge quali e quanti rifiuti possano essere ricondotti alla eventuale risalente condotta dolosa o colposa del ricorrente, rispetto a quelli presenti in loco al momento dell’emissione dell’ordinanza.
Non emergendo ciò, è del tutto evidente l’illogicità di un ordine inerente rifiuti, secondo gli stessi accertamenti di parte resistente, prodotti svariati anni dopo la cessazione dalla carica societaria del ricorrente.
D.2 - Anche il quarto motivo di ricorso è fondato, non essendo ravvisabile l’urgenza di provvedere con poteri extra ordinem a fronte di una situazione risalente e formatasi in oltre venti anni.
Peraltro, va rilevato che lo stesso atto impugnato attesta che “l'ARPAM, con nota del 27.05.2006, ha comunicato gli esiti di una nuova ispezione, affermando che "sulla base di quanto accertato, pur non sussistendo al momento pericolo immediato per la pubblica incolumità e per l'ambiente …”; mentre non emerge perché nel 2023, rispetto al 2006, si sia ritenuta configurata la sussistenza di “emergenze sanitarie o di igiene pubblica” (art. 50 c. 5 Tuel), oppure di “gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, condizioni per l’esercizio degli eccezionali poteri previsti dal D.lgs 267/2000 in capo al Sindaco.
A tutto voler concedere, anche le evidenziate criticità in tema antincendio (sotto il profilo della pubblica incolumità), avrebbero ragionevolmente giustificato, in primis, atti inerenti l’impianto antincendio stesso (anche alla luce della nota pericolosità degli incendi di rifiuti), piuttosto che l’avvio di un accidentato procedimento volto a qualificazione e rimozione di una ingente quantità di rifiuti, azione prevedibilmente tutt’altro che veloce ed agevole, alla luce della complessa situazione creatasi in oltre due decenni (per ciò che emerge agli atti) anche a causa delle inerzie comunali.
Non è dato comprendere, infatti, la ragione per cui siano state emanate dal Comune di Corridonia ben due ordinanze inerenti il sito in esame (la n. 44/2002 e la n. 319/2010), senza che nessuna delle due sia stata eseguita e senza che lo stesso Comune abbia dato seguito a quanto rispettivamente disposto con ciascuno dei due provvedimenti per il caso dell’inadempimento dei destinatari dell’ordine, ossia l’intervento sostitutivo dell’ente locale, avvalendosi eventualmente degli organi statali, regionali o provinciali o delle strutture della Protezione civile, con rivalsa in danno dei destinatari dell’ordine.
Un tempestivo intervento, specie a fronte della prima ordinanza (n. 44/2002) avrebbe, infatti, trovato le società Fire control srl (proprietaria dello stabile in discorso) e la -OMISSIS- srl, in bonis, dato che le ridette società sono state dichiate fallite rispettivamente nel 2010 e nel 2008, con possibilità di recupero dell’esborso necessario alla regolarizzazione del sito di certo maggiori di quelle oggi presenti.
Essendo, per ciò che qui rileva, la posizione del ricorrente analoga alla figura del proprietario del fondo, deve ribadirsi che “per ordinare la rimozione dei rifiuti al proprietario del fondo, all'ente locale è generalmente preclusa la possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL, potendo disporre dell'ordinario strumento di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152 del 2006, previa dimostrazione, attraverso un'istruttoria completa, della sussistenza di profili di responsabilità a carico del proprietario, dandone conto in un'esauriente motivazione (anche fondata su presunzioni o massime d'esperienza), senza che sia, all'opposto, sufficiente ascrivere in capo al titolare di diritti reali sul bene una generica "culpa in vigilando", non accompagnata, da comportamenti omissivi caratterizzati da colpa, quali ad esempio l'inerzia dimostrata nel non essersi adoperato con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati”, (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 12/04/2016, n. 602; in termini T.A.R. Toscana, sez. II, 22/3/2024, n. 329 e giurisp. ivi citata).
Considerata la fondatezza dei motivi primo, secondo e quarto, per economia processuale, le ulteriori censure compendiate nei restanti motivi di diritto, possono essere assorbite.
In conclusione per le motivazioni esposte, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata in epigrafe descritta, annullata.
Sussistono, considerate le circostanze, sufficienti ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata in epigrafe descritta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore