TAR Calabria (CZ) Sez.I  n. 192 del  26 maggio 2017
Rifiuti.Interdittiva antimafia con conseguente revoca di appalto

Legittimità dell'interdittiva antimafia con conseguente revoca di appalto comunale per la raccolta dei rifiuti e cancellazione dall'Albo gestori ambientali in considerazione della particolare struttura a base parentale della ndrangheta.
Si segnala perchè scalfisce il consolidato orientamento in base al quale il mero rapporto parentale con soggetto indiziato di appartenere ad organizzazioni criminali mafiose non è sufficiente a fondare una legittima informativa antimafia (segalazione e massima Avv. M. BALLETTA)


 Pubblicato il 26/05/2017

N. 00192/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00387/2017 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bruno, Alessandra Bruno, con domicilio eletto presso lo studio Maria Folino Raso in Catanzaro, corso Mazzini, 74;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Comune di Orsomarso non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:

previa sospensione dell'efficacia,

dell’informazione interdittiva antimafia del Prefetto di Cosenza n. prot. 10015 del 09.02.2017;

dell’atto conseguenziale di risoluzione del contratto di appalto prot. 12 del 21.03.2017 del Comune di Orsomarso

con i motivi aggiunti:

della delibera dell'albo nazionale gestori ambientali- sez. regionale della Calabria - di cancellazione della società ricorrente dall'albo nazionale gestori ambientali, prot n. 3021 del 03.04.2017; della annotazione nel casellario informatico ANAC, trasmessa con comunicazione recante prot. 0027978 del 22.02.2017;

della determinazione n. 92 del 31.03.2017 reg. gen. n. 201 del 03.04.2017 di revoca dell'affidamento temporaneo dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale di Mormanno; della determinazione n. 81 del 04.04.2017 n. 231 reg. gen. del comune di Bonifati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Cosenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussista il fumus boni iuris, essendo il quadro degli elementi indiziari più che sufficiente a rendere attendibile la valutazione prognostica del rischio di condizionamento mafioso; Osservato, in particolare, che il valore sintomatico di tale rischio riconosciuto al rapporto parentale intercorrente tra l’amministratore unico della società (genero) con -OMISSIS- (suocero), contiguo alla consorteria locale dei Muto, è avvalorato da una pluralità di elementi fattuali, ovvero: -dalla struttura familiare della stessa società ricorrente, alle cui dipendenze risulta anche la moglie dell’amministratore unico;

-dalle pregresse esperienze imprenditoriali di -OMISSIS-, alcune recenti svoltesi nello stesso settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti in cui opera la società ricorrente;

-dalla sussistenza di trasferimenti di denaro effettuati a favore della -OMISSIS- da altra impresa, facente capo alla moglie di -OMISSIS-;

Ritenuto, pertanto, che appare condivisibile il giudizio “più che probabile” che le decisioni imprenditoriali siano influenzate da logiche criminali, anche alla luce della peculiare struttura dell’organizzazione criminale denominata “Ndrangheta, connotata da una acclarata capacità economico-imprenditoriale nei più svariati settori, ma tradizionalmente incentrata nel suo nucleo primario su rapporti familiari ( nucleo “costituito dalla “ndrina, rappresentato solamente dai membri di una famiglia naturale”: Cass. Pen. Sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359 cd. “Inchiesta Crimine”);

Ritenuto che al rigetto dell’istanza cautelare debba seguire la condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):

Respinge l'istanza cautelare;

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per questa fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Germana Lo Sapio        Vincenzo Salamone