TAR Puglia (LE) Sez. I sent. 3111 del 28 agosto 2007
Rifiuti. Approvazione di impianti discariche (rinvio ingiustificato)

La decisione con la quale, pur a fronte di una situazione di conclamato protrarsi dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Puglia, certificato addirittura con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005 su richiesta della Regione e tale da autorizzare finanche una deroga ai principi dell’ordinamento giuridico statale, il Consiglio Provinciale ha ritenuto di rinviare in blocco l’approvazione di impianti di discariche di rifiuti speciali e non , anche per le procedure in essere, fino alla messa in atto di una corretta pianificazione in materia costituisce un pronunciamento che, pur costituendo esercizio di una legittima potestà di indirizzo politico amministrativo da parte del massimo organo di governo provinciale, si risolve in un inammissibile stallo procedimentale pregiudizievole alle ragioni del ricorrente (società autorizzata alla gestione di discarica), ossia in una potestà di non decidere sulla istanza del privato che contrasta con il diritto ad una buona amministrazione .

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Puglia – Lecce
Registro Decisioni: 3111/2007
Registro Ricorsi:      486/2005
 
 

Composto dai Signori Magistrati :

 

Aldo Ravalli                                 PRESIDENTE

 

Enrico D’Arpe                             COMPONENTE

 

Carlo Dibello                               COMPONENTE  rel

 

ha pronunziato la seguente :

 
SENTENZA
 

su ricorso n. 486/2005   presentato da :

 

soc. ECOLEVANTE s.p.a.  , in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dagli avv. ti  Pietro Quinto, Bice Annalisa Pasqualone e Luigi Quinto ,  ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Garibaldi , 43 , presso lo studio dell’avv. Pietro Quinto   

 
contro
 

PROVINCIA DI TARANTO ,  in  persona del Presidente  p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno Decorato  ,  ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Principi di Savoia, 67 presso lo studio dell’avv. Carlo Fumarola  ;

per l’annullamento, previa sospensiva

-della deliberazione del Consiglio Provinciale di Taranto n. 10 del 7.2.2005- comunicata con nota dell’11.3.2005, a firma del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto  –avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per le politiche ambientali della Provincia di Taranto “, con la quale il Consiglio Provinciale è pervenuto nella determinazione di “ doversi soprassedere nelle more di quanto sopra all’ approvazione e/o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali , pericolosi e non , anche per le procedure in essere, fermo restando la possibilità/necessità di potersi procedere ad autorizzazioni qualora se ne ravvisi il bisogno”;

-di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Taranto   ;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 26 ottobre 2005   quale  relatore il referendario  Carlo Dibello,  uditi gli avvocati Luigi Quinto, anche in  sostituzione di Pietro Quinto  e Bice  Annalisa Pasqualone   per la società ricorrente e l’avv. Bruno De Corato  per  la Provincia di Taranto  ;

FATTO

Il Consiglio Provinciale di Taranto ha adottato , con delibera 7 febbraio 2005, n.10  , un atto di indirizzo per le politiche ambientali della Provincia  inteso  a  mettere in atto strategie operative in materia di  trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

L’atto consiliare in questione include, tra l’altro, la determinazione di “ doversi soprassedere nelle more di quanto sopra- ossia in attesa delle opportune azioni di corretta pianificazione delegate al Presidente e alla Giunta  nello specifico settore- all’ approvazione e/o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali , pericolosi e non, anche per le procedure in essere , fermo restando la possibilità/necessità di potersi procedere ad autorizzazioni qualora se ne ravvisi il fabbisogno”.

La società ricorrente , che è stata autorizzata con delibera della Giunta Provinciale di Taranto del 5.2.1999  ad esercitare, in agro di Grottaglie ,  una discarica di rifiuti speciali non tossici e non nocivi  ( II categoria tipo B)  e che, successivamente, ha operato in virtù della proroga dello stato di  emergenza rifiuti in Puglia,  concessa sino al 16 luglio 2005, ha richiesto alla Provincia di Taranto , il 16.12.2003, autorizzazione alla costruzione e gestione in ampliamento del 3° lotto della  predetta discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi .

La conferenza di servizi prevista dall’art 27 del d. lvo 22/97 per deliberare  l’ approvazione del progetto , indetta in data 13.1.2004,  ha fatto registrare l’acquisizione del parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento in III lotto della discarica da parte dell’Arpa –Dipartimento Provinciale di Taranto .

Anche il Comitato Tecnico di cui alla legge reg. 30/86 ha formulato parere favorevole al piano di adeguamento presentato per tutta la discarica e alla prosecuzione dell’esercizio.

Il Consiglio Comunale di Grottaglie  ha successivamente espresso avviso favorevole alla realizzazione, da parte della società Ecolevante, di un terzo lotto di discarica controllata di II cat. Tipo B .

Dopo l’autorizzazione, in via provvisoria , alla prosecuzione dell’esercizio del I lotto della discarica , si è pervenuti alla determinazione dirigenziale di approvare  in via provvisoria il piano di adeguamento della discarica .   

Tuttavia,  nonostante l’ acquisizione dei predetti pareri favorevoli e l’emanazione, da ultimo,  di un D.P.C.M. del 28 gennaio 2005 di  ulteriore proroga , fino al 31.12.2005, dello stato di emergenza nella Regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi , il Consiglio Provinciale di Taranto si  è determinato nei termini sopra ricordati.

La delibera del Consiglio  Provinciale  tarantino è  stata  dunque impugnata in quanto ritenuta affetta da una serie di profili di illegittimità .

Secondo la tesi della difesa della società ricorrente , l’atto consiliare gravato violerebbe l’obbligo , per l’amministrazione procedente, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sarebbe stato emanato in difetto di competenza , confonderebbe l’ambito della gestione dei rifiuti urbani con quello dei rifiuti pericolosi, non terrebbe conto della situazione emergenziale  in materia di rifiuti che in Puglia risulta certificata da, ultimo, con DPCM  28.1.2005; infine contrasterebbe con la  libertà di iniziativa economica privata, costituzionalmente tutelata  ai sensi dell’art 41 della Cost.

 Di tenore diametralmente opposto le deduzioni difensive della Provincia di Taranto che si è costituita in giudizio per sentir  pronunciare il rigetto del ricorso.

Dopo la concessione della tutela cautelare richiesta dalla società ricorrente , la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del  26 ottobre 2005 

DIRITTO
Il ricorso è fondato.

La tesi proposta dalla difesa della società ricorrente è meritevole di accoglimento con particolare riguardo alla censura che attiene alla lamentata violazione dell’obbligo di concludere il procedimento, posto in capo alla Amministrazione pubblica dall’art 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi .

La violazione dell’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso  ha una rilevanza specifica non solo sul versante del rimedio apprestato  dall’ordinamento nei casi di inerzia dell’amministrazione, ossia nelle ipotesi di patente contrasto con il precetto di cui all’art 2, comma 1  della legge 241/90 a seguito del mancato esercizio, nei termini di legge o regolamentari,  della potestà provvedimentale.

Invero,  poiché l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso costituisce precipitato tecnico del canone di buon andamento della P.a., di cui all’art 97 cost , l’interpretazione più  conforme a Costituzione del predetto obbligo è quella che non riconosce diritto di cittadinanza  ad una  potestà soprassessoria della P.a capace di tramutarsi  in un rinvio sine die del pronunciamento sulla fattispecie concreta.

Ciò è tanto più vero ogni qualvolta il procedimento sia stato avviato ad iniziativa del privato il quale vanta una posizione giuridicamente qualificata a conoscere in termini inequivocabili   la volontà dell’interlocutore pubblico , senza che quest’ultimo  possa  opporgli  incondizionatamente ragioni  valevoli a fini di moratoria  generalizzata di intere categorie procedimentali.

Ciò è   quanto , invece, si è verificato nella  controversia in argomento , nel cui contesto, pur a fronte di una situazione di conclamato protrarsi dello stato di emergenza  nel settore dei rifiuti nella regione Puglia , certificato addirittura con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005 su richiesta della Regione e tale da autorizzare finanche una deroga ai principi dell’ordinamento giuridico statale,  il Consiglio Provinciale di Taranto ha invece ritenuto  di  rinviare in blocco l’approvazione di impianti di discariche di rifiuti speciali e non , anche per le procedure in essere, fino alla messa in atto di una corretta pianificazione in materia .

Si tratta, evidentemente, di un pronunciamento che, pur costituendo esercizio di una legittima potestà di indirizzo politico amministrativo da parte del massimo organo di governo provinciale, si risolve,. ai fini che qui interessano,  in un  inammissibile  stallo procedimentale pregiudizievole alle  ragioni della società ricorrente , ossia in una potestà di non decidere sulla istanza del privato che, per quanto osservato, contrasta con il diritto ad una buona amministrazione .

Né può darsi rilievo alla clausola di salvaguardia utilizzata nel deliberato consiliare al fine di trarre argomento per negare di essere in presenza di un atto meramente soprassessorio poiché   il richiamo alla sussistenza di un fabbisogno acclarato  per giustificare l’eventuale atto di approvazione , di volta in volta, di singole discariche nel territorio  , oltre a costituire un elemento di contraddizione rispetto al bisogno in re ipsa di impianti di raccolta e smaltimento rifiuti che deriva dallo stato di emergenza , non priva la delibera del suo significato assolutamente interlocutorio.

E’ dunque illegittima, per violazione dell’art 2 della legge 241/90 e dell’art 97 cost., la delibera con la quale il Consiglio provinciale , nell’adottare un atto di indirizzo per le politiche ambientali del territorio di riferimento in materia di rifiuti, si determina a soprassedere  in merito alla approvazione o autorizzazione di impianti di discariche di rifiuti speciali, pericolosi e non( anche in ampliamento) in attesa della adozione di atti di futura programmazione del settore,  in quanto non  conclusiva del procedimento avviato ad istanza del privato che, anzi, subisce, per tal via,  un ingiustificato arresto procedimentale.

Le ulteriori ragioni di ricorso possono ritenersi assorbite .                          
Il ricorso va conclusivamente accolto per quanto di ragione .

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio .  

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce, I sezione   definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e , per ,l’effetto, annulla la delibera consiliare impugnata  .

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del  26 ottobre 2005 
IL PRESIDENTE –ALDO RAVALLI
L’ESTENSORE –CARLO DIBELLO 

     Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 Agosto 2007