Tribunale di Torre Annunziata I sez. penale Est. Marcopido
Rifiuti. Disposizioni speciali per la Campania (questione di legittimità costituzionale)
Ordinanza sull’istanza afferente questione di legittimità costituzionale proposta dall’Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con riferimento all’art. 6 lett a) e lett. d) D.L. 172/2008.
Rifiuti. Disposizioni speciali per la Campania (questione di legittimità costituzionale)
Ordinanza sull’istanza afferente questione di legittimità costituzionale proposta dall’Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con riferimento all’art. 6 lett a) e lett. d) D.L. 172/2008.
Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione penale
UFFICIO GIUDICE MONOCRATICO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione Monocratica nella persona del Giudice dr. Claudio Marcopido, ha pronunciato la seguente ordinanza sull’istanza afferente questione di legittimità costituzionale proposta dall’Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con riferimento all’art. 6 lett a) e lett. d) D.L. 172/2008.
Visti gli atti e udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Pubblico Ministero.
F a t t o
A seguito di arresto operato in data 10.11.2008 da militari dell’Arma dei Carabinieri, Stazione di Boscoreale (NA), in data odierna venivano presentati al cospetto di codesto Giudice per la celebrazione del rito direttissimo:
omissis
avverso i quali il Pubblico Ministero aveva contestato i reati p.p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 6 lett. a) e d) D.L. 172/2008, essendo i medesimi stati colti in flagranza nel corso di attività di trasporto, raccolta e scarico di rifiuti ingombranti. Disposta la convalida dell’arresto, ricorrendone i presupposti, e l’immediata celebrazione del conseguente dibattimento, il Pubblico ministero d’udienza, in via preliminare, sollevava eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 6 lett. a) e d) D.L. 172/2008, per violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione, sostanzialmente per ingiustificato deteriore trattamento del soggetto che abbia a commettere la/e condotta/e in contestazione nel ristretto ambito geografico individuato dalla richiamata legge e circoscritto alle aree in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Rilevava, inoltre, il Pubblico Ministero la violazione dell’art. 102 Cost. in relazione all’intervenuta, conseguente costituzione di un giudice speciale, chiamato a decidere su questioni aventi ambito territoriale ristretto.
D i r i t t o
Deve essere premesso che la sollevata questione di legittimità costituzionale si propone come sicuramente rilevante, in quanto dal suo accoglimento deriverebbe l\'irrilevanza penale del fatto ascritto ai prevenuti e/o la derubricazione in fattispecie avente trattamento sanzionatorio meno grave con riferimento alla contestazione di cui alla lettera d) dell’art. 6 D.L. 172/08.
In ordine al requisito della non manifesta infondatezza, occorre in tal senso, indubitabilmente censurare l’istanza proposta dalla Pubblica Accusa con riferimento all’ipotizzata violazione dell’art. 102 della Costituzione in relazione all’intervenuta istituzione, di fatto, di un Giudice speciale chiamato a decidere sui reati in contestazione, nell’ambito territoriale ove essi sono ipotizzabili in virtu’ della normativa in discussione. In merito si deve valutare detta istanza come manifestamente infondata in quanto il legislatore non ha in alcun modo inteso creare con il D.L. 172/2008 alcun Giudice speciale o straordinario, conservando per le determinazioni giurisdizionali relative alla norma penale in trattazione l’ordinario criterio di competenza territoriale senza modificare detto riparto (come ad esempio accaduto con l’istituzione della cd. “Super Procura di Napoli” in relazione al D.L. 90/2008 convertito nella L. 123/2008).
Nel caso di specie, invece, non vi è stato, da parte del legislatore, alcun accentramento o alcuna deroga agli ordinari criteri di competenza per territorio dell’A.G. interessata, al contrario creandosi nuova figura di reato o trasformandosi un illecito penale, già preventivamente configurato, in delitto con inasprimento della relativa sanzione, limitatamente ad alcune zone geograficamente ristrette e potenzialmente, periodicamente, mutabili, in cui venga di volta in volta dichiarato lo stato di emergenza ambientale sancito dalla L. 225/1992.
Sulla scorta di tale ultima considerazione, viceversa, non si ritiene manifestamente infondata l’ulteriore censura ipotizzata dalla Pubblica Accusa nella sua istanza con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza formale dei cittadini sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Se, infatti, è pur vero che qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che compia una delle condotte previste dall’art. 6 D.L. 172/2008, in una delle aree per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale (ex art. 5 L. 225/1992) può, potenzialmente, essere uniformemente soggetto alle sanzioni previste dalla norma in discussione, è, altresì, innegabilmente vero che, in via sostanziale e di fatto, le popolazioni residenti domicilianti o dimoranti nelle aree di applicazione della norma in oggetto divengano i reali e pressoché unici destinatari della norma penale maggiormente sfavorevole destinata a regolamentare, peraltro temporaneamente, alcune zone del territorio nazionale e non altre. In tal senso, d’ufficio, codesto Giudice, oltre a ravvisare, come ipotizzato dalla parte istante, la non manifesta infondatezza di una questione di ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini che gravitano nelle aree d’interesse ambientale e quelli che vivano o svolgano attività produttive nelle rimanenti zone del territorio nazionale, in violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale, ravvisa, altresì, sempre con riferimento a detta norma fondamentale, concreti presupposti di violazione del principio di ragionevolezza delle leggi, consolidato corollario del principio di uguaglianza fra i cittadini.
Occorre, infatti, rilevare, in adesione a quanto espresso dal Pubblico Ministero, che le motivazioni dallo stesso espresse investono anche una potenziale violazione del menzionato principio, che, ad opinione di codesto Giudice, trova ulteriore e ben piu’ consistente lesione anche in ragione dell’acclarata temporaneità della norma.
In merito, infatti, occorre rilevare che già nelle premesse del D.L. 172/2008, con esplicita riproposizione del postulato anche nell’articolo 6, attinente alle sanzioni penali (ed amministrative), si sancisce l’assoluta temporaneità della norma, vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato ex art. 5 L. 225/1992, connessa e congiunta alla già menzionata parzialità territoriale.
Orbene, seppure in astratto non inconciliabile con i principi del diritto la possibilità di emanare, anche in ambito penale, leggi eccezionali o temporanee, occorre osservare che, nel caso di specie, ben può sussistere, in virtu’ della contemporanea limitazione territoriale della sanzione penale, la violazione del principio di ragionevolezza della norma che potrebbe, in maniera abnorme, regolamentare la medesima situazione di fatto in modo, ingiustificatamente, difforme ed opposto, a seconda della duplice variabile temporale e territoriale.
Corre d’uopo inoltre, rilevare, d’ufficio la non manifesta infondatezza del contrasto costituzionale tra l’art. 6 D.L. 172/2008 e l’art. 25 Cost. nella parte in cui detto principio fondamentale impone un’assoluta riserva di legge primaria, quale fonte di sanzione penale.
Sebbene, infatti, nel caso di specie è ben chiaro che la norma penale è stata introdotta o modificata da fonte del diritto di rango primario, è altresì indubitabile che l’esplicito richiamo alle aree designate dall’art. 5 L. 24 febbraio 1992 n. 225 quale ambito territoriale di attività della norma penale presuppone una delega per l’individuazione di tale requisito a fonte normativa non primaria (Deliberazione del Consiglio dei Ministri o, per delega della medesima istituzione, del Ministro della Protezione Civile).
Lungi dal potersi qualificare detto provvedimento del potere esecutivo quale enunciazione e designazione di un semplice elemento di specificazione o caratterizzazione della fattispecie, esso, si propone come norma di riferimento per l’individuazione di un presupposto costitutivo del reato, che, in tal senso, ben può qualificarsi come norma in bianco, almeno per quanto attiene al richiamo territoriale, in tal senso ponendo l’art. 6 D.L. 172/2008 in piu’ che potenziale posizione di contrasto con il menzionato principio sancito dall’art. 25 della Costituzione.
Infine si deve d’ufficio rilevare, altresì, il non manifestamente infondato contrasto tra la norma in contestazione e l’art. 77 co. II° della Carta Costituzionale nella parte in cui evidenzia come indispensabili i requisiti della necessità e dell’urgenza per l’utilizzo dello strumento del decreto legge di adozione governativa.
In merito non si può non evidenziare che alla stregua della piu’ recente Giurisprudenza Costituzionale (cfr. in particolare Sent. n° 29 del 1995) è stato sostenuto che “... l’eventuale evidente mancanza ...” del presupposto di una pre-esistente situazione fattuale di necessità ed urgenza “ ... configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge ... quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione...”.
L’adìta Corte Costituzionale ha, in merito, anche specificato che detti requisiti ricorrono quando si è di fronte all’impossibilità d’intervenire efficacemente col normale procedimento legislativo.
Nel caso di specie, lungi dal volere questo Giudice effettuare valutazioni di merito, emergerebbe la mancanza di tali requisiti proprio dal tenore e dalla dizione dei presupposti introduttivi del D.L. 172/2008, allorchè è lo stesso consesso governativo che giustifica l’emissione del provvedimento “ ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti ... e per il definitivo superamento dell’emergenza” con ciò facendo ritenere che la fase acuta dell’emergenza sarebbe da considerarsi già superata al momento dell’entrata in vigore della norma oggetto della presente eccezione.
In altri termini appare incongruo ritenere sussistenti quei presupposti di necessità ed urgenza, intesi nel senso anzidetto, posti a base della propalazione della norma a mezzo decreto legge ove si consideri che non fu adottata analoga iniziativa normativa nella pregressa fase acuta della dichiarata emergenza ambientale.
Le menzionate questioni, in parte sollevate dalla Pubblica Accusa, ad avviso di questo Giudice, appaiono non manifestamente infondate e perciò rimettibili al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 lett. a) e d) per contrasto con la norma dell’art. 102 II° co. Costituzione Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Pubblica Accusa e sollevate d’ufficio come indicato in parte motiva.
Sospende il giudizio, ordinando che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale.
Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti.
Così deciso in Torre Annunziata l’11 novembre 2008
Il Giudice Monocratico
Dr. Claudio Marcopido