LA ATTUALE OPERATIVITA’ DEI RIFIUTI :  SISTRI GLI OBBLIGHI, ADEMPIMENTI A CARICO DI COLORO CHE PRODUCONO, TRATTANO, TRASPORTANO  RIFIUTI (Legge 14 settembre 2011 n. 148 – G.U. 16.09.2011-)

di Rosa Bertuzzi

 

Negli ultimi tempi sono state apportate diverse modifiche nella disciplina riguardante il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti (c.d. SISTRI), i quali meritano di essere commentati .

La Legge 14 settembre 2011 n. 148 (GU n. 216 del 16-9-2011) di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. n. 188 del 14-8-2011) elimina l’abrogazione del SISTRI e viene ripristinato, con rinvio al 9 febbraio 2012 come termine di entrata in operatività, il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti , con la conseguente proroga dell’applicazione delle relative sanzioni.

 

Attraverso il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, “c.d. Manovra correttiva bis” veniva abrogato il Sistri.

L'art. 6, c. 2, sanciva che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati: a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; d)l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»; g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni; h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

 

Altresì il comma successivo disponeva che restava ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti (art. 188-bis, comma 2°,lettera b) del Decreto Legislativo n° 152 del 2006) e i relativi adempimenti potevano essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del citato D.Lgs 152/2006.

Tale norma è entrata in vigore martedì 16 Agosto, però avendo natura interpretativa e non innovativa, retroagiva al 25 Dicembre 2010.

 

Dopo numerosi decreti di modifica del DM 17 dicembre 2009 che avevano introdotto il Sistri, si aspettava una nuova proroga, non l’abolizione dell’intero sistema. Il primo scaglione di ditte/imprese assoggettati al Decreto 26 maggio 2011 (tra cui impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e grandi produttori di rifiuti) avrebbe dovuto essere pienamente operativo dal 2 settembre 2011.

 

Il D.L. ripristinava tutte le vecchie procedure cartacee, ancora in vigore nel regime transitorio previsto dal Sistri.

 

Come primo effetto dell’abrogazione, perdeva efficacia il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 in materia di sanzioni amministrative per i reati ambientali commessi dalle imprese, la c.d. Tutela dell’ambiente.

 

Ulteriore conseguenza: non sarebbe entrato in vigore il calendario d’ingresso del SISTRI per oltre 600.000 imprese italiane.

 

La Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali ha espresso parere favorevole sulla conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138. Il commento al’art. 6 del decreto recita : “ si dispone il ritorno al sistema cartaceo per la tracciabilità dei rifiuti, affidato al principio di autodichiarazione, che in passato non ha saputo evitare quell’assoluta incertezza intorno alla sorte definitiva di ingenti quantitativi di rifiuti, non solo pericolosi, che pone a rischio nel nostro Paese la salute dei cittadini oltre che la tutela dell’ambiente, creando i presupposti per il perdurare di traffici illeciti legati al settore dei rifiuti“, stimando che “la generalizzata soppressione del sistema SISTRI, lungi dall’assicurare risparmi di spesa, espone il Paese agli oneri finanziari conseguenti al prevedibile esito di una procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria, che come noto impone per i rifiuti pericolosi l’obbligo della tracciabilità ” e analizzando che “l’improvviso ritorno al vecchio sistema cartaceo rende elevato il rischio dell’attivazione di un contenzioso, dagli esiti imprevedibili, da parte di quanti – ovvero la stragrande maggioranza degli obbligati – hanno già sostenuto i costi necessari per adeguarsi per tempo al sistema SISTRI“, esprime parere favorevole alla conversione in legge del decreto legge 13 agosto 201 n. 138 con la condizione che sia ripristinato il sistema Sistri, prevedendo:

- lo scaglionamento per i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 10 unità ( entro 1 giugno 2012);

- interventi finalizzati a superare le difficoltà tecniche ed operative, prevedendo esenzioni ulteriori per rifiuti che non generino criticità ambientale alta.

 

Si ricorda che questa norma, in quanto decreto legge, esigeva la conversione in legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, da parte delle Camere.

 

Alla situazione odierna, il decreto legge è stato convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, la quale non abroga il SISTRI ma ne ha solamente prorogato la sua entrata in vigore, fino 9 febbraio 2012.

 

Siamo comunque davanti ad una continua proroga del SISTRI e sempre più spesso mi viene chiesto quali sono gli obblighi per chi trasporta rifiuti. Riassumo brevemente quali sono, ad oggi, ed al momento sino al febbraio 2012, gli adempimenti e le relative norme di riferimento:

  1. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: Art. 212 così sanzionato dall’art. 256 del D.L.vo 152;

  2. Tenuta del Formulario di identificazione del rifiuto: Art. 192 così sanzionato dall’art. 258 del D.L.vo 152/2006 – E’ poi ancora ad oggi attuabile ( anche se emanato in attuazione del Decreto Ronchi) il D.M. 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del Formulario di accompagnamento dei rifiuti…”. E ancora: CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati …” in calce riportata;

  3. Tenuta del Registro di carico e scarico: Art. 190 così sanzionato dall’art. 258 del D.L.vo 152/2006 – E’ poi ancora oggi attuabile ( anche se emanato in attuazione del Decreto ronchi) il D.M. 1° aprile 1998, n. 148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti..”. E ancora: CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;

  4. Compilazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, c.d. MUD, ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 e art. 189 così sanzionato dall’art. 258 D.L.vo 152/2006.

 

Il formulario d'identificazione, strumento indicato dall'art. 5, comma 3, della direttiva 91/689/CEE, in mancanza del quale la legge statale, ove i rifiuti siano pericolosi, commina sanzioni penali (art. 258, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006), consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La relativa disciplina statale, proponendosi come standard di tutela uniforme in materia ambientale, si impone nell'intero territorio nazionale e non ammette deroghe.

 

La prima grande differenza del quadro sanzionatorio, a parità di inesattezza, incompletezza o omissione totale del formulario, è infrazione amministrativa nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € 9.300 € pagamento misura ridotta 3.100€) mentre si configura un illecito penale (cosa ben più grave) nel caso in cui oggetto del trasporto siano i rifiuti pericolosi (pena prevista dall’art. 483 falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico del codice penale). Tale ultimo caso può implicare anche il sequestro preventivo del mezzo di trasporto.

 

Sono inoltre state riportate, quale commento, le specificazioni apportate dalla circolare ministeriale che precisa le modalità di compilazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti. L’adempimento non corretto comporta sempre una violazione all’art. 258/152, dell’importo di € 3.100,00. E’ poi prevista una sanzione più bassa (da 260 € a 1.550 €) nei casi in cui il formulario non sia correttamente tenuto ma siano comunque ricostruibili da esso le informazioni dovute. Questa mitigazione è però applicabile solo al trasporto di rifiuti non pericolosi e solo quando si tratti di incompletezza o inesattezza meramente formale (sono esclusi i casi di omissione dell'annotazione del dato).

 

L’articolo 190 del Testo Unico, D.L.vo 152/2006, definisce l’attuale disciplina relativa alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Si tratta di un adempimento al quale i soggetti del settore rifiuti risultavano tenuti già in base alla normativa pregressa . Si tratta dell’obbligo di annotare su tale Registro le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto delle diverse attività svolte da una serie di soggetti appartenenti alla filiera dei rifiuti e cioè “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto” ( art. 189 comma 3, così come richiamato dall’art. 190, comma 1, d.L.vo 152/2006). Risultano, pertanto, a pieno titolo, obbligati in tal senso anche gli intermediari di rifiuti senza detenzione quale appare essere l’attività svolta dall’azienda intermediaria.