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PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI
PROBLEMI APPLICATIVI DELLE NORME RELATIVE AI DIRITTI DI ISCRIZIONE
Analisi schematica e critica delle norme di riferimento
Dott. Giovanni Lengueglia
Consulente legale di diritto ambientale
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Le attività da prendere in considerazione sono due
1. OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI (vi rientrano le attività di stoccaggio denominate "messa in riserva" anche se svolte dai Comuni, escluse le piazzole incustodite attrezzate con contenitori, seconda la dottrina e la giurisprudenza della Cass. recente , ma non incontestata. Argomento di analisi parallelo: l'attività posta in essere da un Comune nelle isole ecologiche/aree attrezzate/aree di raccolta/ecc. necessità di autorizzazione in si configura operazione di recupero? Secondo il Consiglio di Stato non si tratta di attività di gestione ma di raccolta e pertanto non necessiterebbero di autorizzazione).
2. TRASPORTO DI RIFIUTI RECUPERABILI
1. NORME RELATIVE A OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI (IMPIANTI)
Art. 33 comma 1 D.L.vo 22/97 prevede la procedura per esercitare attività di recupero di rifiuti. (escluso il trasporto, che ha procedura ad hoc, , sono ammesse in via di principio tutte le attività di recupero dell'allegato C al D.L.vo 22/97) in seguito a comunicazione di inizio attività con silenzio assenso dopo 90 giorni. Rispettando le norme tecniche e le prescrizioni individuate (con Decreto ministero Ambiente che deve essere emanato) ai sensi dell'art. 31 comma 1,2,3 D.L.vo 22/97.( D.M. emanatI in data 05/02/98 per i rifiuti non pericolosi e D.M. 161/2002 per i pericolosi ) .
I Decreti (sia quello emanato il 05/02/98 che il n. 161/2002) limitano l'applicabilità della procedura semplificata a determinate tipologie di rifiuti, a determinate operazioni di recupero e a determinati risultati dell'attività di recupero (gli impianti autorizzati con procedure semplificate possono operare secondo le precise e specifiche condizioni dei D.M. che individuano tipologia di rifiuti, loro caratteristiche fisiche e chimiche, attività di provenienza, trattamenti e attività ai quali sottoporli, specifiche delle materie ottenute; identica filosofia nel caso di produzione di energia elettrica con uso dei rifiuti come combustibile)
Operazioni di recupero tecnicamente possibili ed efficaci, ma non inserite nei decreti o che non rispettino a priori tutte le prescrizioni previste per i processi tecnologici o gestionali, potranno ottenere autorizzazione ai sensi della procedura "ordinaria" (artt. 27/28 D.L.vo 22/97)
Art. 33 comma 3 prevede
che le Province tengano un registro ove inserire le imprese che in seguito al buon esito della procedura semplificata (decorsi i 90 giorni di silenzio assenso se del caso) svolgono attività di recupero di rifiuti.
Art. 33 comma 4 prevede
Il divieto (con provvedimento motivato da emanarsi dalla Provincia prima dei 90 giorni di silenzio assenso) di inizio dell'attività (se si capisce dalla documentazione allegata alla comunicazione che l'attività non rispetterebbe le norme tecniche e le condizioni di cui al comma 1 stesso articolo)( quelle contenute nei Decreti emanati ai sensi dell'art. 31 comma 1,2,3 D.L.vo 22/97), salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'Amministrazione (procedura generica di "ravvedimento operoso" che fa salva l'attività, prima del provvedimento di divieto di inizio).
Il divieto (con provvedimento motivato della Provincia) di prosecuzione dell'attività (se l'attività, già in corso di esercizio essendo passati i 90 giorni di silenzio assenso, viene svolta senza rispettare le norme tecniche e le condizioni di cui al comma 1 stesso articolo) (quelle contenute nel Decreto emanato ai sensi dell'art. 31 comma 1,2,3 D.L.vo 22/97 cioè il D.M. 05/02/98), salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione (procedura generica di "ravvedimento operoso" che fa salva l'attività, prima del provvedimento di divieto di prosecuzione).
Da notarsi la doverosa previsione di motivazione dei provvedimenti della Provincia (nel rispetto dei principi della Costituzione art. 111).
Art. 31 D.L.vo 22/97 (viene illustrato dopo l'art. 33 per esigenze sistematiche, essendo da questo richiamato)
comma 1, raccomanda in modo generico che le procedure semplificate comunque garantiscano un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci
comma 2, prevede l'emanazione del decreto ministeriale con il quale "sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33 (è stato emanato il 05/02/98)
comma 3,4 prevede i requisiti minimi che i Decreti del comma 2 devono contenere (devono essere rispettati nella predisposizione dei Decreti), non vi sono citati i diritti di iscrizione annuali.
comma 5
prevede che per la tenuta dei registri di cui all'art. 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. (è il D.M. 350/98 del 21 luglio 1998 )
D.M. 350/1998 art 3 comma 1 obbliga a presentare l'attestazione di avvenuto pagamento contestualmente alla Comunicazione di I. A. e pone la scadenza del pagamento diritto iscrizione annuale al 30 aprile
D.M. 350/1998 art 3 comma 2 prevede gli importi da versare in base alla potenzialità dell'impianto di recupero.
D.M. 350/1998 art 3 comma 3 prevede che l'iscrizione nei registri di cui all'art.33 comma 3 è sospesa in caso di mancato versamento nei termini previsti (dal comma 1 stesso articolo)
OSSERVAZIONI CRITICHE
il D.L.vo 22/97 fonte primaria art. 33 comma 3 stabilisce la procedura semplificata con Comunicazione di Inizio Attività (con silenzio assenso di 90 giorni), pone l'obbligo di allegare una relazione alla C.I.A al fine di permettere di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti da parte della Provincia (la verifica deve essere fatta entro 90 giorni). Il silenzio assenso, genericamente previsto dall'art. 20 legge 241/90, è un istituto di semplificazione amministrativa, previsto come rimedio nei casi di inerzia della P.A., che impedirebbe ingiustamente al cittadino di esercitare un'attività per la quale è prevista una autorizzazione, che in tali casi può essere definita di tipo ricognitivo anziché costitutivo poiché l'attività amministrativa è volta esclusivamente all'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge e quindi quella della P.A. è una attività vincolata che in caso di inerzia si conclude addirittura con un fatto, il silenzio, anziché un atto, l'autorizzazione cartacea.
Nel caso della procedura dell'art. 33 comma 3 D.L.vo 22/97, il silenzio assenso pare essere la regola che evita, se ci sono tutti i presupposti/requisiti, un atto espresso di autorizzazione, ovvero fa coincidere l'autorizzazione con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Provincia nel caso l'iscrizione avvenga il 90° giorno dalla C.I.A. ovvero prima, ma nel caso tale iscrizione non avvenga (per inerzia della Provincia) l'autorizzazione tacita risulterebbe perfettamente efficace. In tale contesto risultano logiche le previsioni dell'art. 33 comma 4 D.L.vo 22/97 circa i casi di divieto di inizio dell'attività e di divieto di prosecuzione (vedere in seguito alcune considerazioni circa il caso della Regione Liguria)
Ovviamente occorre che la C.I.A. sia completa di tutti gli elementi necessari per la sua esistenza e per la verifica da parte della Provincia.
L'avvenuto versamento e la sua dimostrazione non sono previsti come presupposto e/o requisito dal D.L.vo 22/97 art. 33 comma 3 (che rinvia al comma 1, che a sua volta rinvia all'art. 31 commi 1,2,3, che, oltre alle norme in essi contenute, rinviano ad uno o più D.M. che attualmente sono il D.M. 5/2/98 per i rifiuti non pericolosi e il D.M. 161/2002 per i rifiuti pericolosi) e non è espressamente previsto come caso di divieto di prosecuzione.
Tra l'altro, è significativo che si parli di "prosecuzione dell'attività", e non di "sospensione dell'iscrizione" poiché siamo in un caso in cui l'attività è legittimamente esercitata (autorizzata) senza che ci si trovi in presenza dell'iscrizione).
Seguendo una interpretazione logica, si può ritenere che un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività possa intervenire anche in tempi successivi all'avvenuta iscrizione, ovviamente nel caso siano venuti meno i requisiti/presupposti per l'esercizio dell'attività (tra i quali non vi è l'avvenuto pagamento del diritto di iscrizione annuale). La sospensione dell'iscrizione è in tale caso conseguenza, e non causa, della mancanza sopravvenuta dell'autorizzazione.
Poiché i casi di divieto di prosecuzione dell'attività sono previsti ex lege (rectius ex D.L.vo), e quello introdotto con D.M. 350/98 è un caso di sospensione dell'iscrizione, si ritiene che considerare tale sospensione causa di divieto di prosecuzione dell'attività sia una ultronea errata interpretazione di una norma erroneamente considerata e interpretata come validamente e legittimamente introdotta da un Decreto ministeriale di attuazione, privo della doverosa previsione di competenza da parte di una cogente norma primaria.
L'obbligo di pagare e allegare alla C.I.A. è introdotto dal D.M. 350/98 in palese violazione della gerarchia delle fonti, poiché pone un presupposto/requisito avente valenza costitutiva di autorizzazione non previsto dal D.L.vo fonte primaria, senza esserne competente.
Infatti il D.M. 350 (in attuazione dell'art. 31 comma 5 D.L.vo 22/97) avrebbe dovuto determinare il diritto di iscrizione annuale (importi) e non la sua efficacia costitutiva (il D.M. 05.02.1998 è quello emanato in attuazione dell'art. 31 comma 1,2,3 D.L.vo 22/97 e contiene i presupposti/requisiti e le norme tecniche utili per la verifica da effettuarsi da parte della Provincia).
Tale osservazione è valida anche per l'attribuzione di efficacia sospensiva dell'iscrizione all'omesso pagamento nei termini (sempre che l'iscrizione possa ritenersi coincidente con l'autorizzazione )
Per quest'ultima norma (comma 3 art. 3 D.M. 350/98) si può aggiungere che, se la sospensione si intende automatica e coincidente con un divieto di prosecuzione dell'attività, essa viola il principio dell'art. 111 e 113 della Cost. poiché siamo in presenza di atto non motivato e manca la possibilità di tutela giurisdizionale.
Inoltre, fosse il pagamento del diritto di iscrizione annuale un presupposto/requisito la cui permanenza in capo al soggetto avesse valenza costitutiva del diritto ad esercitare l'attività (riconosciuto esistente con l'atto di autorizzazione/iscrizione nei registri della Provincia), la competenza per contestare il mancato rispetto delle condizioni, e sanzionare con il divieto di prosecuzione dell'attività, sarebbe comunque della Provincia che non potrebbe esimersi dal rispettare quanto previsto (contestazione, assegnazione di termine per conformarsi) dal comma 4 art. 33 D.L.vo 22/97 e più in generale dai principi della Costituzione (art. 97, 111,113 Cost.).
Diversamente, con palese mancanza o illogicità della motivazione in relazione alla diversità di trattamento, un soggetto, che durante i cinque anni di validità della autorizzazione/iscrizione nel registro vedesse venir meno i presupposti/requisiti per l'esercizio dell'attività (ben più determinanti per la tutela dell'ambiente e della salute, ratio che sta alla base di tutte le norme in esame, del pagamento dei diritti di iscrizione) previsti dal D.M. 05.02.98, titolato ex lege (rectius ex D.L.vo) a porre tali presupposti/requisiti, avrebbe la garanzia della procedura di contestazione e "ravvedimento", senza sospensione dell'attività, mentre il soggetto, che, pur avendo mantenuto tali presupposti/requisiti per l'esercizio dell'attività, omette di pagare nei termini previsti da un D.M. il diritto annuale di iscrizione, avrebbe automaticamente sospesa l'iscrizione e addirittura il divieto di proseguire l'attività, senza espresso provvedimento motivato e possibilità di ravvedimento .
Ulteriori dubbi applicativi
E se l'iscrizione non è stata fatta, ma sono decorsi 90 giorni di silenzio assenso e il soggetto sta svolgendo l'attività (legittimamente perché è la P.A. è inerte), tale norma varrebbe allo stesso modo? Se la Provincia non adempie all'obbligo di iscrizione, come potrebbe questa essere sospesa e avere efficacia costitutiva di divieto di prosecuzione dell'attività?
Evidentemente ci sono molti problemi di rapporto tra le norme primarie e secondarie di attuazione.
Come se non bastasse la Regione Liguria si è distinta ulteriormente dal resto d'Italia.
CASO PARTICOLARE: LA REGIONE LIGURIA
Legge Regionale 18/99 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 59/1997), definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e gli Enti locali, delle funzioni ed attività:
a) secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità;
b) secondo criteri di completezza e omogeneità evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici;
c) individuando modalità di esercizio che rispettino l'autonomia organizzativa degli enti e assegnino piena responsabilità in ordine alle attività espletate mediante il conferimento dei compiti connessi, strumentali e complementari, in modo da identificare in capo ad unico soggetto le competenze di ciascun servizio o attività amministrativa;
d) garantendo il coordinamento complessivo dell'esercizio delle funzioni da parte della Pubblica Amministrazione.
2. I criteri e i principi del presente titolo costituiscono criterio di interpretazione delle disposizioni della presente legge.
3. La disciplina della protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, della difesa della costa e dei ripascimenti è contenuta nella legge regionale di recepimento del d.lgs. 112/1998 in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e quella della valutazione di impatto ambientale nella legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale).
…….
Art. 4. (Funzioni dei Comuni).
1. Il Comune esercita la generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, con la esclusione di quelle riservate dalla legge allo Stato, alla Regione, alle Province o ad altri Enti locali.
2. Il Comune può delegare funzioni alla Comunità Montana.
……
CAPO III
GESTIONE RIFIUTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
……
Art. 24. (Competenze delle Province).
1. Sono di competenza delle Province ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 22/1997:
a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale;
b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997;
d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro nell'adozione dei provvedimenti di competenza dei Comuni in caso di inerzia di questi ultimi;
e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 22/1997;
f) tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 216 (attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica PCB/PCT della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) non espressamente attribuite ai Comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dal presente Titolo alla Regione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 39 del d.lgs. 22/1997.
2. La Provincia invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione nella quale è indicato lo stato di attuazione del piano provinciale e le autorizzazioni rilasciate, anche dai Comuni, per l'attuazione dello stesso.
Art. 25. (Competenze dei Comuni).
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge;
b) le funzioni amministrative relative alla approvazione ed autorizzazione degli impianti che non rientrino nell'articolo 24, comma 1, lettera c);
c) le funzioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 22/1997;
d) le funzioni relative ai procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs 22/1997 per l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione degli impianti di recupero ed autosmaltimento dei rifiuti.
2. I Comuni trasmettono alle Province tutti i dati relativi alle comunicazioni di inizio di attività ai fini della tenuta dei registri di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. 22/1997 a livello provinciale.
3. I versamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del d.lgs: 22/1997, dai soggetti interessati, sono attribuiti ai Comuni, che corrispondono il 20 per cento delle somme alle Province per la tenuta del Registro.
OSSERVAZIONI CRITICHE
In Regione Liguria, come si evince dalle norme sopra riportate, i Comuni ricevono le C.I.A. in luogo delle Province (norma che sembra incostituzionale, poiché con legge Regionale si sarebbe sottratto una competenza attribuita da D.L.vo alle Province per conferirla ai Comuni).
Addirittura i diritti per la tenuta dei registri ed i controlli periodici (previsti dall'art. 31 comma 5 D.L.vo 22/97) vengono in modo autoritario attribuiti ai Comuni, i quali provvedono a versare alle province il 20% per la tenuta dei registri.
Sembra che la Regione Liguria, nella foga di delegare proprie funzioni agli Enti locali territoriali ad essa sottostanti, abbia delegato una funzione propria della Provincia (ex lege statale rectius D.L.vo) ai Comuni.
Eppure nelle disposizioni generali della legge regionale stessa si fanno salve, a proposito delle funzioni comunali "quelle riservate dalla legge allo Stato, alla Regione, alle Province o ad altri Enti locali" (art. 4 vedi sopra)
Altre norme (o "quasi norme")
Con una successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1434 del 29/11/2002
("Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 31 e 33 d.lgs. 22/1997") viene approvata la direttiva procedurale e tecnica finalizzata a definire i contenuti minimi necessari dei moduli e documenti da utilizzare nelle procedure semplificate di autorizzazione delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs.22/1997; e si stabilisce che i Comuni, per l'esercizio delle funzioni connesse alle procedure semplificate ex art.31 e 33 d.lgs.22/1997 devono adottare i moduli allegati alla Delibera stessa, da fornire ai soggetti che intendono svolgere attività di recupero di rifiuti;
i moduli allegati sono i seguenti:
a) schema di comunicazione per l'inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.33 d.lgs.22/1997;
b) schema di comunicazione per l'aggiornamento dei codici C.E.R. relativamente alle attività in essere (valido per attività esistenti alla data del 1/1/2002, quando in Italia è entrato in vigore il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, da utilizzarsi entro 90 giorni dalla vigenza della D.G.R. Liguria, quindi oggi non ha più ragione di utilizzo)
c) schema di comunicazione per l'inizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 d.lgs.22/1997;
d) schema di registro provinciale contenente le informazioni relative ai soggetti che svolgono attività di recupero;
OSSERVAZIONI CRITICHE
Nel modulo A (considerazioni identiche possono valere per il modulo C) che dovrebbe essere adottato dal Comune (nulla si dice circa la natura e la competenza del provvedimento di adozione) affinché possa essere utilizzato dal soggetto che intende esercitare attività di recupero ottenendo l'autorizzazione attraverso le procedure semplificate dell'art. 31 e 33 D.L.vo 22/97, troviamo, oltre allo schema di Comunicazione di inizio attività, informazioni che si fanno dichiarare e/o fornire dal soggetto interessato, anche di natura procedurale, non previste dalle norme statali di riferimento:
§ COMUNICA ai sensi dell'art 33 d.lgs.22/1997 e ss..mm. e ii. di avviare, decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ovvero al ricevimento dell'assenso da parte dell'ente competente, se precedente, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di seguito indicata (l'assenso dell'ente competente non è previsto; è prevista l'iscrizione nel Registro tenuto dalla provincia, ovvero il silenzio assenso dopo 90 giorni. Se per ente competente si intende il comune è un altro esempio dello stravolgimento della procedura e della competenza previste dalle norme statali)
§ nel campo "Destinazione finale" indicare la ragione sociale ed il settore di attività della impresa destinataria (sembrerebbe delle materie prime e dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero, ma un impianto che produce materie prime di recupero con autorizzazione valida per cinque anni, potrà sapere a chi le venderà o trasferirà in futuro?, o a chi venderà l'energia prodotta utilizzando rifiuti come combustibile? A parte che questa è una informazione aggiuntiva che non rientra tra quelle che vengono considerate requisito/presupposto dalle norme statali)
§ Allega alla presente: …… Attestato di versamento del diritto di iscrizione annuale, in base al D.m. 21 luglio 1998 n.350 (fanno pagare il diritto annuale in fase di C.I.A. ancora prima che decorrano i 90 giorni o sia effettuata l'iscrizione nel registro provinciale o dell'eventuale assenso dell'ente competente, introdotto dal Modulo A stesso (vedi i dubbi di legittimità sopra espressi)
§ Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato tramite Conto Corrente postale a favore del Comune, su c/c …………………….con la intestazione nella causale del versamento della denominazione e sede legale del richiedente, l'attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e la relativa classe e la P. Iva e Codice fiscale. (le norme statali prevedono il versamento alla Provincia, ma la Giunta regionale procede nella linea tracciata dall'art. 25 legge regionale 18/99)
§ L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alla comunicazione, mentre per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; (norma in linea con il D.M. 350/98, per i dubbi sulla legittimità vedi sopra)
§ il versamento del diritto è dovuto su base annuale a partire dal 1° gennaio 1998 (il modulo è stato predisposto nel 2002 ( la D.G.R. Liguria è entrata in vigore a Gennaio 2003), deve essere utilizzato da allora in poi (dopo essere stato adottato dai Comuni: quanti hanno fatto atto formale di adozione?), che senso ha ricopiare la disposizione prevista dall'art. 3 comma 2 del D.M. 350/98? in un modulo da usare come modello a partire dal 2003, quasi fosse uno schema da riempire?
§ L'iscrizione nei registri (e l'esercizio dell'attività) è sospesa in caso di mancato versamento del diritto nei termini previsti; (questa è una "frase" che non viene inserita neppure nell'articolato della D.G.R., ma non si capisce se fa parte delle dichiarazioni dell'interessato, se sono informazioni utili allegate al modulo, poste di seguito alla tabella degli importi previsti dal D.M. 350/98, se è una norma. Resta il fatto che in tale comunicazione/informazione/istruzione/ norma si nota una attenzione particolare alla differenza che c'è tra iscrizione nei registri (competenza comunque "lasciata" magnanimamente dalla Regione alle Province), e l'esercizio dell'attività. Sembra che qualcuno si sia accorto che il D.M. 350/98 prevede solo la sospensione dell'iscrizione, ma quale valore attribuire a questo inciso tra parentesi?.
CONCLUSIONI
Un'ultima considerazione: se il diritto annuale di iscrizione è dovuto su base annua, ammessa la legittimità di tutte le norme, previste sia per le operazioni di recupero (impianti) che per il trasporto, considerata validamente la scadenza del 30 aprile, ritengo che sia fuorviante e illogico, allora, considerare prive di autorizzazione le imprese o gli enti solo a partire dal 1 maggio (e fino al pagamento), poiché anche i giorni dal 1 gennaio al 30 aprile sarebbero, interpretando rigorosamente, stati "scoperti" di autorizzazione. Il pagamento del diritto annuale, infatti, sarebbe (è) valido dal 1 gennaio al 31 dicembre, non dal 1 maggio al 30 aprile, essendo su base annua. Infatti le imprese che cessano l'attività ad esempio a febbraio, sono tenute al pagamento anche per quell'anno, per il quale sono state iscritte solo 2 mesi.
Una ragione in più per considerare il pagamento dei diritti annuali di iscrizione dei quali si argomenta alla stregua di quelli pagati dalle imprese alla C.C.I.A.A. che si pagano al fine di contribuire alle spese della funzionalità del registro imprese.
Dott. Giovanni Lengueglia
Consulente legale di diritto ambientale