Rifiuti.Il pile è un prodotto di recupero?
di Marcello FRANCO
Con la recente sentenza n. 39400 del 3 settembre 2018, pubblicata in lexambiente il successivo 8 ottobre, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha escluso che un non meglio precisato materiale plastico destinato alla produzione di pile tessile potesse essere qualificato come sottoprodotto, difettando sia il requisito di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, sia quello di cui alla successiva lett. c).
Non disponendo degli atti del processo, in particolare di quello svoltosi avanti il Tribunale di Cagliari, ignoro di che tipo di “materiale plastico” si trattasse.
Nondimeno, con tutto il rispetto per il Supremo Collegio, e per il Giudice di merito, la cui decisone è stata confermata, la lettura della sentenza mi ha destato qualche perplessità.
In sintesi, la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale che – leggo in sentenza – “con diffuse ed ampie argomentazioni in aderenza alle risultanze istruttorie, ha rilevato che il materiale plastico di cui all’imputazione non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui alla lett. a) (trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione) che quelli della lett. c) dell’art 184-bis d.lgs 152/2006 (non vertendosi in fattispecie di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile – pile –, con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali)”.
Non conosco, come ho detto, né le “ampie argomentazioni”, né “le risultanze istruttorie” su cui si è fondata questa decisione, quindi, per quanto concerne l’affermata carenza del requisito di cui alla lett. c) dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, ossia al fatto che i “materiali plastici” in discorso sarebbero stati sottoposti ad un “trattamento diverso dalla normale pratica industriale” (ricordo a me stesso che il requisito di cui alla lett. c) è che “la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”), mi limito a ricordare che la fibra tessile artificiale correntemente denominata pile, originariamente brevettata nel 1979 da un’azienda americana, la Malden Mills, e con il nome Polartec, è stata ideata proprio come prodotto di riciclo del PET (Polyethylene terephthalate) ampiamente utilizzato nella produzione di bottiglie di plastica. Il processo industriale di produzione della fibra tessile comincia con la triturazione della plastica. Il materiale triturato viene poi immesso in una vasca di lavaggio e viene trascinato dalla corrente d’acqua verso la terza fase, quella della macinazione. In questo passaggio il prodotto viene convogliato in un mulino macinatore che ha lo scopo di ridurre ulteriormente le dimensioni del materiale. Infine c’è la quarta fase, che prevede l’essiccamento del materiale plastico macinato, che viene asciugato e successivamente trasformato in granuli. Viene rilavorato fino a diventare una fibra sintetica.
Il pile, quindi, è un tipico esempio di “recupero” assolutamente consolidato ed industrializzato nel quale quello che originariamente poteva essere un rifiuto è divenuto l’unica (o la principale) materia prima utilizzata.
Ripeto un’altra volta: non conosco i fatti di causa, non so quale fosse il “diverso ed ulteriore trattamento” al quale nel caso deciso veniva avviato il “materiale plastico” la cui tipologia mi è parimenti ignota, ma mi risulta difficile non annoverare tra le “normali pratiche industriali” il processo di produzione del pile e quindi assumere come principio che nessun residuo o scarto di produzione costituito da PET destinato alla (ed utilizzato per la) produzione di pile possa esser catalogato come sottoprodotto.
Ciò detto in ordine al requisito di cui alla lett. c), sull’asserita assenza del requisito di cui alla lett. a), le mie perplessità non sono invece assolutamente condizionate dalla non conoscenza degli atti processuali.
Dice il Tribunale, e condivide la Cassazione, che il requisito manca “trattandosi non di residui di produzione, ma di scarti di produzione”. A parte la sottile distinzione tra “residuo” e “scarto”, da dove si ricava che solo il secondo, ma non il primo, possa rispettare il requisito di cui alla lett. a), ossia, cito testualmente, “la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”?
Forse sbaglio, ma mi pare che il “residuo di produzione”, al pari dello “scarto di produzione”, almeno di norma non possa essere altro che una sostanza od oggetto “originato da un processo di produzione (…) il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto” (lasciamo perdere l’inciso “di cui costituisce parte integrante” il cui significato è probabilmente ignoto anche a chi l’ha scritto).