Lo scippo ai Comuni dei proventi delle sanzioni degli abbandoni dei rifiuti: L’errore del testo Unico Ambientale che costa caro alle casse comunali e ciò che nessuno a mai detto in merito proposte e soluzioni.
di Giuseppe AIELLO
Estratto della relazione per il IV FORUM INTERNAZIONALE DI RIVA DEL GARDA 24-26 ottobre 2011.
Rifiuti Abbandonati: un errore del T.U.A. che costa caro ai Comuni
Il legislatore con la pubblicazione del Testo Unico Ambientale, avvenuta nell’aprile del 2006, nel riscrivere le norme relative alle violazioni previste per il divieto di abbandono dei rifiuti, ha mantenuto fede in tutto e per tutto alle vecchie previsioni del Decreto Ronchi. Quando, però, si guarda alle disposizioni relative alle competenze per irrogare le sanzioni per gli abbandoni dei rifiuti e all’organo deputato ad introitare le relative sanzioni pecuniarie, ci si accorge, che le cose sono di fatto, rispetto alla preesistente previsione normativa del decreto Ronchi, completamente cambiate in un diverso e strano assetto.
L’art. 262 del decreto in questione prevede che per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U.A. si provvede, ai sensi degli art. 18 e seguenti della L. 24/11/81 n. 689, ed è competente la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 226 c. 1 per le quali è competente il comune. Si precisa, quindi, che le uniche sanzioni per le quali è attualmente competente il comune , a partire dall’entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, aprile 2006, sono quelle contemplate nell’art 226 c.1. Nell’analizzare il menzionato disposto 226 c. 1 (Divieto) ci si accorge che lo stesso si riferisce al Divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio quindi fatto salvo questa nuova previsione, tutte le altre violazioni in materia, in virtù dell’art 262, sono attribuite alla provincia .
Si evidenzia la modifica rispetto al D.lvo n. 22/97 che prevedeva, all’art. 55, la competenza del comune per le sanzioni amministrative previste dall’art. 50 c. 1 relative all’abbandono di rifiuti (oggi riscritto con l’art. 255 c.1) relativamente alle ipotesi di cui all’art 14 (Ronchi) oggi articolo 192 (T.U.A.). Continuando nell’analisi si rileva altresì, in merito alla destinazione degli introiti sanzionatori, che l’art. 263 del T.U.A. prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del decreto sono devoluti alle Province, ad eccezione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 226 c.1 ( imballaggi)1 che sono devoluti ai Comuni.
Anche in questo caso si evidenzia il cambiamento rispetto al D.lvo n.22/97 che prevedeva all’art. 55-bis la devoluzione dei proventi, delle sanzioni amministrative di cui all’art. 50 c. 1 relative all’abbandono di rifiuti, alle casse dei comuni.
La nuova normativa ha, di fatto, stravolto l’assetto della competenza e della destinazione dei proventi. Nel vecchio impianto legislativo, il divieto d’abbandono, sancito dall’art 14, oggi art. 192 T.U.A., era l’unica competenza, in materia sanzionatoria, riservata al Comune. Per tutte le altre violazioni della gestione dei rifiuti, sia la competenza, sia la riscossione dei proventi, erano demandate alla Provincia. Rispetto a quanto detto il Comune, nell’ambito del proprio territorio, prima del T.U.A.(aprile 2oo6) , nei casi d’accertata violazione per abbandoni di rifiuti, incamerava le somme dovute a titolo d’oblazione per i verbali elevati da qualsiasi organo accertatore, emanava apposita ordinanza per la rimozione dei rifiuti, interveniva direttamente in danno dei soggetti inadempienti al disposto emanato, e procedeva, a seconda dei casi, all’irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art 18 legge 689/19812.
Il nuovo assetto normativo ha comportato il passaggio delle competenze, relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni per abbandoni dei rifiuti, alla provincia, individuando la stessa, anche, quale destinataria dei relativi proventi, lasciando in capo al comune l’obbligo di procedere ad emanare l’ordinanza di rimozione e soprattutto l’onere di intervenire per rimuovere i rifiuti sia in caso d’inottemperanza sia in tutti gli altri casi in cui i rifiuti vengono abbandonati da ignoti, logicamente facendo venir meno una risorsa indispensabile per farvi fronte, costituita, com’è logico immaginare, anche dai proventi sanzionatori.
Sembrerebbe, comunque, un’operazione di normale tecnica legislativa, rinvenibile in una volontà politica di modificare, con una nuova disposizione di legge, vecchie competenze in virtù di un nuovo scenario, con una chiara inversione di ruoli tra due Enti ( Provincia e Comune), così tutto sommato è passata la novella, ma in ultima analisi, in realtà, quanto apparso non è assolutamente veritiero!
Per complicare la situazione, si rinviene, come si è già affermato, un'altra incomprensibile novità: al comune, si affida, o così potrebbe sembrare, in cambio delle competenze prima rivestite, un nuovo ruolo, mediante il trasferimento della competenza e riscossione dei proventi, relativi alle infrazioni accertate in ordine agli abbandoni degli imballaggi in discarica, che, si precisa, in precedenza erano assegnati alla provincia.
La modifica, se così vogliamo definire la manovra, priva di qualsiasi logica e fondamento giuridico, non riesce a dare una risposta esauriente e sensata alla seguente domanda:
Cosa centra il comune con le discariche e gli imballaggi?
In realtà, la discarica è un aspetto della gestione dei rifiuti che non tocca minimamente le competenze dei comuni, un settore in cui, gli stessi, non possono assolutamente svolgere attività, neanche marginali, figuriamoci quei compiti che, di fatto, gli sono stati affidati.
Sin dal primo giorno della novella, ho cercato di rinvenire l’origine della modifica e soprattutto comprendere la logica amministrativa e politica che ha indotto il legislatore a adottare tale nuova strategia, alla fine, ritenendo una banale e grossolana bufala legislativa, ho sempre auspicato in una celere "errata corrige" ovvero l’intervento del nostro legislatore con una specifica dell'errore commesso riportandone la sua correzione.
In considerazione del lungo tempo trascorso, delle varie ed innumerevoli modifiche succedutesi al T.U.A. in oltre cinque anni dalla sua pubblicazione, senza che nessuno, mi riferisco in particolare ai tanti, assunti a esperti e dotti della materia ma più in particolare al nostro legislatore, abbia affrontato la questione, anzi qualcuno addirittura ha cercato di dare giustificazioni alle finte scelte operate in riferimento ad un nuovo ruolo affidato alle Province in materia di rifiuti, in un periodo di vacche magre per le casse dei comuni, come quello in cui stiamo vivendo, ho voluto cogliere l’occasione per dare una risposta ai vari interrogativi cercando contribuire nel mio piccolo alla risoluzione di un problema che ha ripercussioni serie anche sulle casse dei Comuni.
Dalla lettura delle centinaia di pagine del Testo Unico in combinato disposto con le numerosissime relazioni (tecniche, introduttive, di compatibilità) allegate alla riforma, estratti dei lavori delle diverse commissioni, non è emerso assolutamente alcunché che sia riuscito a chiarire la questione e soprattutto non è trapelata, neanche lontanamente, l’intenzione del legislatore di voler cambiare il precedente assetto in ordine alle competenze tra il Comune e la provincia, cosa che però nei fatti è avvenuto.
Alla fine, l’unica soluzione plausibile, porta, a ritenere che l’origine della questione possa essere dipesa da un banalissimo errore commesso dal legislatore in fase di stesura del Nuovo Testo Unico piuttosto che da una sua precisa volontà di cambiare gli istituti ai quali si fa riferimento.
Situazione alquanto strana, ma, tutto sommato, la cosa ancor più strana, sta nel fatto che, quanto qui rilevato, ancora non ha avuto il conforto d’esperti, che pur impegnati ormai da anni sull’analisi del nuovo testo, nulla hanno in merito osservato. E’ pur certo, come si è più volte spinti a dire, che l’audacia in certi casi è d’obbligo, per cui non sembra presuntuoso affermare che trattasi di un grossolano errore. Mero errore rintracciabile non nell’attuale Testo Unico Ambientale, così come ci viene presentato, ma rinvenibile nella redazione della bozza sui rifiuti fatta nella fase di preparazione del T.U.A che ha anticipato quello odierno. Si ritiene indispensabile sintetizzare quanto avvenuto in modo semplice e veloce per fornire le necessarie delucidazioni agli aspetti che si stanno affrontando.
La riforma della normativa ambientale, che, per la parte riguardante i rifiuti, doveva comportare il trapasso dal Decreto Ronchi ad una nuova disposizione, veniva affidata dal Governo ad una commissione di 24 esperti “saggi” e doveva/poteva sfociare originariamente nella stesura di 5 distinti testi di cui uno specificatamente incentrato sulla normativa dei rifiuti, come, di fatto, è, in primis, avvenuto, con l’approvazione delle bozze da parte della commissione in data 3ottobre 2005.
Successivamente all’approvazione delle bozze, però il contenuto dei cinque Testi unici, per ragioni di opportunità e per garantirne la velocità di approvazione, veniva, in ultimo, accorpato, dando origine al nuovo Testo Unico Ambientale.
Sostanzialmente il metodo seguito dagli esperti per la redazione dello schema sui rifiuti, è stato quello di riprendere i contenuti in vigore e, ricalcandone fedelmente l’assetto del decreto Ronchi, apportare quelle modifiche necessarie dettate dai nuovi orientamenti giurisprudenziali e soprattutto per adeguare la normativa alle direttive UE ed evitare le infrazioni in atto da parte della corte di giustizia europea. Proprio per questa considerazione, si può chiaramente rilevare dalla lettura dei disposti in esame contenuti nella citata bozza (testo riguardante i rifiuti) che il legislatore nel riscrivere l’articolo 86, rubricato “Competenza e Giurisdizione” altro non ha fatto che copiare integralmente l’ex art 55 del Ronchi, citando gli articoli presi a riferimento dal D.lgs 22 /97 senza il dovuto adeguamento dei nuovi disposti, stessa cosa risulta essere stata fatta con l’art 87 che è la copia identica dell’art 55 bis proventi delle sanzioni amministrative.
Per chiarire l’anomalia riscontrata si ritiene indispensabile raffrontare gli articoli in questione a tal uopo viene utilizzata la Tab.6-2 posta nella pagina seguente.
Tab 6-2 Raffronto delle disposizioni concernenti la competenza e giurisdizione come riportate nel decreto legislativo 22/97 e nella bozza di modifica sui rifiuti approvata dalla commissione in data 3.10.2005 (elaborazione G. Aiello) |
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DECRETO LEGISLATIVO n.22/1997 - Art. 55 – COMPETENZA E GIURISDIZIONE
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BOZZA SCHEMA RIFIUTI ART. 86 – COMPETENZA E GIURISDIZIONE
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1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
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1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24novembre 1981, n. 689. 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. |
In modo chiaro ed inequivocabile si rileva che l’articolo 86 della bozza altro non è che la copia del vecchio articolo 55 del Decreto Ronchi, ricopiato parimenti, anche con riferimento al contenuto per l’eccezione prevista dall’art 50 c.1, deroga per l’affidamento ai comuni della competenza per gli abbandoni dei rifiuti, quindi, il legislatore ha erroneamente fatto riferimento nuovamente all’articolo 50, laddove per mantenere lo stesso effetto del Decreto Ronchi avrebbe dovuto far riferimento al nuovo articolo 79 abbandoni di rifiuti (perfetto corrispondente del vecchio art 50). La discordanza delle numerazioni tra il “Decreto Ronchi” e la “Bozza” sotto esame ha generato l'errore, sicché, mentre nel “Decreto Rochi” il riferimento all’articolo 50c.1 portava agli abbandoni, nella bozza, tale esplicito riferimento, rimasto sempre incentrato sull’articolo 50, porta al divieto di smaltire in discarica gli imballaggi.
Quanto sin qui sostenuto si rileva con maggiore chiarezza dalla tabella 6-3, riportata nella pagina seguente, che fa il raffronto tra le due disposizioni citate.
Tab 6-3 raffronto delle disposizioni concernenti gli articoli 50 c1 contenuti nel decreto legislativo 22/97 e nella bozza di modifica sui rifiuti approvata dalla commissione in data 3.10.2005 (elaborazione G.Aiello) |
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DECRETO LEGISLATIVO n.22/1997 Art. 50 c.1 Abbandono di rifiuti |
BOZZA SCHEMA RIFIUTI 50 c.1 DIVIETI |
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila |
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. |
L’errore, commesso nella fase di stesura della bozza, nel momento in cui è stato riscritto l’articolo 86, con il nuovo riassetto involontariamente assunto, è passato dalla bozza del decreto al Nuovo Testo Unico ma in un diverso articolato, infatti, con la nuova trascrizione, la disposizione contenuta nell’art 86 della bozza è assunta nel decreto all’articolo 262, mentre il contenuto dell’articolo 50c.1, relativo al divieto di smaltimento degli imballaggi in discarica, nel nuovo decreto è previsto nell’articolo 226 c.1. La situazione che si è determinata è rappresentata dalla Tab 6-4 contenente le nuove disposizioni come rinvenute nel T.U.A.
Tab 6-4 disposizioni in vigore relative alla competenza demandata ai Comuni in ordine alla violazione sulla normativa dei rifiuti D.lgs152/2006 . (elaborazione G.Aiello) |
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DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006 - Art. 262 Competenza e giurisdizione |
DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006 Divieti |
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 |
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. |
Solamente in questo modo si spiega l’attribuzione della competenza alle province per gli abbandoni dei rifiuti, in precedenza in capo ai Comune ai quali in sostituzione, come in una sorte di contro partita, è andata la competenza per il divieto dello smaltimento degli imballaggi in discarica, competenza che trova scarsa applicazione pratica. La logica del ragionamento sin qui fatto vale anche per la questione dei proventi, infatti, passando dall’art 87 della bozza di decreto al nuovo disposto dell’art 263 contenuto nel T. U.A il Comune è stata attribuita la titolarità ad introitare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 226 c.1 (imballaggi in discarica) e non i proventi degli abbandoni dei rifiuti (destinati alle casse delle Province). Il raffronto degli articoli in esame, riportati nelle tabelle seguenti (tab.6-5, tab.6-6) ci aiuteranno a chiarire meglio i termini della questione.
Tab 6-5 Raffronto delle disposizioni concernenti la destinazione dei proventi come riportate nel decreto legislativo 22/97 e nella bozza di modifica sui rifiuti approvata dalla commissione in data 3.10.2005. (elaborazione G. Aiello) |
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DECRETO LEGISLATIVO n.22/1997 Art. 55 bis – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. |
BOZZA SCHEMA RIFIUTI ART. 87 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE |
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni. |
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai Comuni. |
Come si evince chiaramente anche dalla tabella 6-5 il legislatore ha commesso lo stesso errore fatto all’articolo precedentemente analizzato, in buona sostanza, ha copiato parimenti, nell’articolo 87 della bozza dei rifiuti, il contenuto dell’articolo 55 bis del Ronchi senza preoccuparsi di modificare il riferimento all’articolo 50 che continua a rimanere in essere, nonostante che, il divieto di abbandono dei rifiuti, nello schema approvato fosse di fatto disciplinato da una diversa disposizione più precisamente dall’art. 79. La tabella 6-6 riporta le disposizioni analizzate in vigore con il testo unico ambientale.
Tab 6-6 disposizioni in vigore relative ai proventi sanzionatori demandata ai Comuni in ordine alla violazione sulla normativa dei rifiuti D.lgs152/2006. (elaborazione G.Aiello) |
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DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006 Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniari |
DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006 Articolo 226 c.1 Divieti |
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai Comuni. |
È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. Articolo 261 comma 3 3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5. |
La questione come prospettata può far restare attoniti e sbalorditi, forse la vera giusta reazione deve essere la rabbia in quanto non è assolutamente concepibile che un errore umano possa portare tanti danni e che a distanza di oltre cinque anni non sia stato ancora rinvenuto come semplice errore e come tale corretto, peggio ancora che nessuno abbia osato parlarne in questi termini.
Il Problema prospettato è attualmente reso ancora più drammatico a seguito della modifica dell’art. 255 ( sanzioni per gli abbandoni ) operata dal D.lgs 205/2010, in riferimento alle sanzioni per gli abbandoni dei rifiuti pericolosi, per i quali, come già evidenziato innanzi, essendo non previsto il pagamento in misura ridotta la sanzione deve essere determinata dall’Autorità Competente , la Provincia, e quindi tutti gli organi operanti in sul territorio provinciali ( Carabinieri, polizia di stato Guardia di finanza polizie locali ecc.) nei casi di accertamento di illeciti derivanti da abbandoni di rifiuti pericolosi dovranno inviare il rapporto alla Provincia e la stessa dopo aver valutato gli scritti difensivi , che non mancano mai quando si parla di rifiuti, ascoltato chi ne abbia fatto richiesta, potrà procedere alla fine, a determinare la sanzione per ogni singolo verbale ricevuto , l’aspetto assurdo della questione non è assolutamente commentabile.
Si conclude il presente elaborato con una proposta di modifica della disposizioni analizzate al fine di ricostituire l’assetto originario delle competenze in ordine agli abbandoni dei rifiuti come era precedentemente previsto dalla normativa quadro di settore rappresentata dall’abrogato decreto legislativo n. 22 /1997 (vedi tabella 6.7 e tabella 6.8).
Tab 6-7 proposta di modifica delle disposizioni in vigore relative alle competenze e ai proventi sanzionatori in ordine alla violazione sulla normativa dei rifiuti D.lgs152/2006 (elaborazione G.Aiello) |
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DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006 - Art. 262 Competenza e giurisdizione Vigente |
PROPOPSTA Competenza e giurisdizione In rosso le parti modificate |
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1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 6892. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. |
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 255 comma 1 in relazione al divieto di cui all'articolo 192, comma 1, per le quali è competente il Comune. 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 6892. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 |
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Tab 6-8 proposta di modifica delle disposizioni in vigore relative alle competenze e ai proventi sanzionatori in ordine alla violazione sulla normativa dei rifiuti D.lgs152/2006 (elaborazione G.Aiello) |
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DECRETO LEGISLATIVO n.152/2006 Articolo 263 (Vigente) |
PROPOPSTA Articolo 263 In rosso le parti modificate |
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1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai Comuni. |
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, comma 1, che sono devoluti ai Comuni. |
Dott. Giuseppe Aiello
1 imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimossa dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
2 “ART. 18 L.689/81commi 2° e ss.…L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.(omissis)Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero