Il caso di microraccolta di rifiuti.
di Rosa Bertuzzi
Tratto dalla Rivista On Line PL com di EDK editore anno 2009
La microraccolta di rifiuti, ai sensi dell’art. 193, comma 11, consiste nella raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore presso produttori o detentore siti in luoghi diversi, a volte lontani. Ad esempio il caso di una società cooperativa che tutti i lunedì mattina effettua il giro dei meccanici per ritirare un particolare tipo di rifiuto. Il problema sorge quando a fine giornata il furgone non è pieno, e quindi il raccoglitore vorrebbe sostare presso la propria abitazione o presso la sede dell’azienda, al fine di “riempire” il veicolo l’indomani.
Quindi il problema nasce in quanto la norma stabilisce che la “ microraccolta dei rifiuti deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”, in quanto è una disposizione di principio non specificata ulteriormente in termini temporali più precisi, anche se la dottrina più attenta, comprendendo l’intento del trasportatore di massimizzare il trasporto all’impianto finale, ha sottolineato l’importanza che ciò non deve essere confuso con il riempimento del mezzo.
Per avere una visione organica della materia bisogna mettere in relazione il comma 11 con il comma 12 dell’art 193 DLgs 3 Aprile 2006 n. 152.
“La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.”
Dallo studio della norma consegue che le fattispecie disciplinate sono due: la prima che prende in considerazione la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei automezzi in configurazione di trasbordo; la seconda invece riguarda le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.
E’ evidente che nessuna di queste due ipotesi attiene al caso di specie (infatti non ci si trova ne presso porti, ne scali ferroviari e non si versa nell’ipotesi di trasbordo di rifiuti), sicchè “non si avvisano le comprovabili esigenze di trasporto ma solo l’attesa che in mezzo si riempia”.
In realtà, il tema del trasporto dei rifiuti e delle soste intermedie del trasportatore ha da sempre dato origine in dottrina ad un vivace dibattito tra gli studiosi, proprio per scongiurare i casi in cui la sosta dell’ autista, che travalica gli orari ordinari, e le esigenze tecniche del viaggio, laddove non prevista e motivata, è illegittima.
Quello che si è sempre voluto evitare era che il conducente effettuasse stoccaggi illegali lungo il percorso di trasporto, dei quali poi non si sarebbe più conservata traccia.
Se questa è la ratio della norma sopracitata è per altro innegabile che la deroga consentita dall’ art. 193,co.12 non ha portata generale: però, a parer di chi scrive, si ritiene che l’espressione “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto”, proprio per il fatto di non essere cristallina, può prestarsi ad essere interpretata secundum lege quale generica sosta ( stazionamento del veicolo) lungo il tragitto ( in configurazione di trasporto ) , ma non si ritiene che possa spingersi fino a comprendere il ritorno dell’automezzo, parzialmente carico di rifiuti, al sito di rimessaggio.
Purtroppo la giurisprudenza, a che risulti, non ha avuto occasione di pronunciarsi su questo particolare aspetto del trasporto di rifiuti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.1526 e s.m.e.i. : le sentenze pregresse, infatti riguardano quasi esclusivamente i casi non autorizzati di microraccolta e di trasbordo di rifiuti.
Quindi, a parere di chi scrive, si ritiene che la sosta effettuata dal trasportatore, possa rientrare in via interpretativa tra “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” fintanto che detta sosta sia approvata e giustificata, per esempio, da motivi di stanchezza fisica dell’autista o da fatti imprevisti (come un incidente in autostrada; una manifestazione con blocco stradale; un malore dell’autista etc…) che cagionando un ritardo nel viaggio tale per cui si rende impossibile consegnare i rifiuti entro l’orario di chiusura dell’impianto finale e si rende necessaria la sosta.
A fini cautelativi, infatti, la sosta dovrebbe presentare la caratteristica dell’eccezionalità.
Il fatto che essa sia sostanzialmente programmata per arrivare ad un carico completo dell’automezzo, non permette che la stessa si qualifichi come una vera e propria “sosta tecnica” (secondo l’art. 193,co.12 la sosta tecnica è solo quella per operazioni di trasbordo), bensì come una generica sosta che in forza del sopra riportata interpretazione dell’inciso “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” potrebbe essere consentita sempre che sia dettata da comprovate necessità e non superi le 48 ore.