Cass. Sez. III n. 24865 del 4 giugno 2018 (Ud 8 feb 2018)
Presidente: Ramacci Estensore: Liberati Imputato: Terranova ed altri
Rifiuti.Riutilizzo del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale mediante spandimento sul suolo e il compattamento
Non è consentita la riutilizzabilità del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale, in quanto le suddette modalità di smaltimento, mediante lo spandimento sul suolo e il compattamento, sono incompatibili con il riutilizzo del fresato bituminoso; quest'ultimo, inoltre, è classificato come rifiuto speciale dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 luglio 2017 il Tribunale di Lagonegro ha condannato Andrea Terranova e Mario Mastroianni alla pena di euro 3.000,00 di ammenda ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (per avere, Terranova quale legale rappresentante della ICET Costruzioni Generali S.p.a., Mastroianni quale responsabile del cantiere di tale società, eseguito, in assenza delle prescritte autorizzazioni e iscrizioni, attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da asfalto proveniente dal disfacimento e fresatura del manto stradale, nell’ambito dei lavori di ammodernamento della autostrada Salerno – Reggio Calabria, depositandolo e compattandolo con un pala meccanica su un terreno di proprietà del Comune di Padula, per un ingombro di circa 1700 metri cubi).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mario Mastroianni, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato violazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen., sia in relazione alla affermazione della propria responsabilità, sia riguardo alla qualificazione come rifiuto del fresato di asfalto.
Ha prospettato, anzitutto, l’insufficienza della veste di responsabile di cantiere per conto dell’impresa esecutrice dei lavori per poter affermare la sua responsabilità nello smaltimento illecito dei rifiuti provenienti dai lavori stradali, non essendo stato accertato che egli fosse responsabile del cantiere nel quale era stata svolta detta attività, essendo causale la sua presenza sul posto in occasione del sopralluogo compiuto dalla polizia giudiziaria il 13 marzo 2009, né che avesse dato disposizioni di spandere l’asfalto fresato con la pala meccanica.
Ha, inoltre, censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stato lecito il riutilizzo del fresato bituminoso per la ricostruzione del manto stradale, che, comunque, non era stato smaltito illecitamente, ma stoccato compattandolo su un’area che era stata messa a disposizione dell’impresa dall’ANAS.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Andrea Terranova, affidato a censure analoghe.
Ha lamentato anch’egli sia l’affermazione del proprio coinvolgimento nella condotta giudicata illecita, essendo stata delegata al responsabile tecnico del cantiere la gestione dei rifiuti ed essendo il ricorrente responsabile dell’area commerciale e amministrativa della ICET, che aveva vari cantieri in tutto il territorio nazionale, estraneo alla gestione del cantiere, presso il quale non era presente in occasione del sopralluogo del 13 marzo 2009 e in relazione al quale non rivestiva alcuna posizione di garanzia, con la conseguente erroneità della affermazione della sua responsabilità in relazione allo smaltimento illecito dei rifiuti generati dai lavori stradali eseguiti dall’impresa di cui era amministratore; sia a proposito della illiceità del riutilizzo del fresato bituminoso nella ricostruzione del manto stradale, affermata in modo del tutto apodittico dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, a causa della loro genericità (essendo privi di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata) e del contenuto non consentito delle censure cui sono stati affidati, volte a conseguire una rivisitazione degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, e, comunque, manifestamente infondati.
2. Mediante entrambi i ricorsi, che possono essere esaminati unitariamente, essendo stati affidati a doglianze sovrapponibili, i ricorrenti si dolgono dell’accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale, sia nella parte relativa alla partecipazione dei ricorrenti all’illecito smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere della ICET; sia quanto alla qualificabilità come rifiuto del fresato bituminoso depositato e compattato su un fondo adiacente al cantiere (espropriato a favore dell’ANAS), proponendo in tal modo una non consentita censura all’accertamento dei fatti, compiuto in modo logico e coerente con gli elementi a disposizione da parte del Tribunale.
Nella sentenza impugnata, dopo aver evidenziato quanto emerso in occasione del sopralluogo eseguito il 13 marzo 2009 dalla polizia giudiziaria (allorquando era stato accertato che lungo la fascia di terreno compresa tra il tratto autostradale e la strada comunale, espropriata a favore dell’ANAS e compresa nell’area di cantiere, con la funzione di stoccarvi provvisoriamente il fresato bituminoso, un operaio della ICET era intento a spandere, mediante un mezzo meccanico, il fresato bituminoso derivante dal disfacimento del manto stradale), il Tribunale ha sottolineato che la produttrice dei rifiuti, cioè la ICET, non si era limitata a una attività di semplice stoccaggio dei rifiuti, ma ne aveva effettuato un vero e proprio smaltimento, in quanto il materiale era stato sparso sul terreno adiacente al cantiere e compattato, tanto che era stata occupata una superficie di circa 2250 metri quadrati, per un’altezza di circa 80 centimetri.
Il Tribunale ha poi escluso che tale attività fosse di stoccaggio (o di deposito preliminare), in attesa del trasferimento in altro luogo di tale materiale (per il suo smaltimento o la sottoposizione a eventuale trattamento per il recupero), qualificandola, in considerazione delle sue modalità, come di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali.
E’ stata quindi affermata la responsabilità dei ricorrenti per la partecipazione a tale attività illecita, in considerazione della veste di responsabile di cantiere del Mastroianni e di legale rappresentante della ICET del Terranova, evidenziando la mancata dimostrazione della impossibilità per costui di occuparsi di tale cantiere e di una delega di funzioni circa lo smaltimento dei rifiuti, qualificando il fresato bituminoso come rifiuto, per il cui smaltimento era necessaria la prescritta autorizzazione e il rispetto delle relative disposizioni.
A fronte di tale ricostruzione, coerente con gli elementi a disposizione e immune da vizi, i ricorrenti si sono limitati a prospettare la loro estraneità ai fatti e la liceità del deposito, dello spargimento e del compattamento del fresato bituminoso proveniente dai lavori stradale eseguiti dalla ICET, in quanto strumentale al suo riutilizzo.
Correttamente, applicando comuni massime d’esperienza e le disposizioni per poter configurare un deposito controllato o temporaneo, un deposito preliminare o la messa in riserva, il Tribunale ha escluso che l’attività incriminata possa essere qualificata come di stoccaggio di rifiuti (o un deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione in attesa del loro trasferimento in un impianto di trattamento), in considerazione dello spandimento dei rifiuti in un’area assai vasta e del loro compattamento, incompatibili con il successivo trasporto in altro luogo dei rifiuti, in quanto del tutto illogico e antieconomico.
Altrettanto correttamente è stata, poi, ravvisata la responsabilità dei ricorrenti, in considerazione della veste di responsabile di cantiere del Mastroianni, al quale è quindi direttamente riconducibile l’attività illecita, per la sua presenza nel cantiere con compiti di direzione, e della qualifica di amministratore della società del Terranova, non essendo emerso che dette modalità di smaltimento dei rifiuti fossero del tutto anomale, imprevedibili, estranee alla modalità di organizzazione dell’attività o attribuibili a una iniziativa autonoma ed estemporanea del responsabile di cantiere, cosicché è stato, implicitamente, ritenuto che esse rientrassero nelle modalità di gestione del cantiere, su cui l’amministratore della società aveva quantomeno l’obbligo di vigilare, per verificarne la liceità.
Infine la prospettazione difensiva dei ricorrenti, circa la riutilizzabilità del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale (nell’ambito dei lavori di cui era stata incaricata la ICET), è manifestamente infondata, in quanto le suddette modalità di smaltimento, mediante lo spandimento sul suolo e il compattamento, sono incompatibili con il riutilizzo del fresato bituminoso; quest’ultimo, inoltre, è classificato come rifiuto speciale dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4978; id., Sez. IV, 21 maggio 2013, n. 4151), circostanze queste non emerse né prospettate dai ricorrenti, cosicché l’affermazione della destinazione alla riutilizzazione del fresato bituminoso, oltre che logicamente incompatibile con le modalità del suo stoccaggio, è anche manifestamente infondata, trattandosi di rifiuto non qualificabile come sottoprodotto.
4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, stante la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi cui sono stati affidati.
L’inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 8/2/2018