Cass. Sez. III n. 16431 del 31 marzo 2017 (Ud 25 ott 2016)
Presidente: Ramacci Estensore: Andronio Imputato: Rusaien ed altro
Rifiuti.Materiali provenienti da demolizione e nozione di processo di produzione
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto". E ciò perché l'attività di demolizione di un edificio non può ordinariamente essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152 del 2006; con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 7 gennaio 2015, la Corte d'appello di Trieste ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Tolmezzo del 15 marzo 2013, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché in concorso tra loro, avevano realizzato una discarica abusiva mediante lo smaltimento di materiale proveniente da demolizione di un capannone (il 3 marzo 2010). La Corte d'appello ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 e ha conseguentemente rideterminato le pene in diminuzione.
2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando vizi della motivazione, nonché la violazione delle direttive comunitarie nn. 12 del 2006 e 98 del 2008 e dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. La difesa richiama, in particolare, l'evoluzione normativa in tema di sottoprodotti e terre e rocce da scavo e la nuova definizione di sottoprodotto, nella quale rientrerebbero i materiali smaltiti nel caso di specie, perché essi erano stati generati dalla demolizione di un immobile preesistente, con ricostruzione di un nuovo immobile, ed erano stati lecitamente reimpiegati, con impatto ambientale nullo. La difesa richiama anche la normativa in tema di materie prime secondarie, sottratte alla disciplina dei rifiuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - I ricorsi sono manifestamente infondati.
Questa Corte, con costante giurisprudenza, ha affermato la non riconducibilità dei residui da demolizione alle categorie delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti, quando non siano destinati, fin dalla loro produzione, all'integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale (ex multis, Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262128). Si è infatti precisato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto" (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Rv. 264121). E ciò perché l'attività di demolizione di un edificio non può ordinariamente essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152 del 2006; con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti (ex multis, Sez. 3, n. 33028 del 01/07/2015, Rv. 264203; Sez. 3, n. 42342 del 09/07/2013, Rv. 258329). Quanto alla nozione di deposito temporaneo si è, inoltre, più volte ribadita la necessità che lo stoccaggio sia effettuato in presenza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) (ora lettera bb), del d.lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Rv. 65970).
La Corte d'appello ha correttamente applicato tali principi, nel confermare la penale responsabilità dei ricorrenti sul rilievo che il materiale rinvenuto fosse costituito da residui da demolizione. Né la difesa ha anche solo prospettato l'esistenza dei presupposti per un deposito temporaneo di rifiuti, essendosi limitata a sostenere l'applicabilità l'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo attualmente vigente, a norma del quale: «È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana». La prospettazione difensiva, quanto alla ricorrenza delle condizioni per ricondurre i materiali oggetto dell'imputazione alla categoria dei sottoprodotti (o a quella, meramente richiamata dalla stessa, delle "materie prime secondarie"), risulta in parte incompleta, perché non prende compiutamente in considerazione i requisiti di cui alle lettere c) e d), e in parte smentita dalla richiamata giurisprudenza che, quanto ai requisiti delle lettere a) e b), afferma che gli stessi non possono essere ritenuti sussistenti per i residui da demolizione, non rientrando la demolizione nella nozione di "processo di produzione". Quanto, in particolare, alla certezza della riutilizzazione in un processo produttivo, la difesa afferma - contro le evidenze istruttorie - che il materiale era stato reimpiegato nel «successivo processo produttivo nel medesimo cantiere edile», trattandosi, invece, del semplice interramento negli scavi di fondazione di parte di detti materiali.
4. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016