Cass. Sez. III n. 3584 del 30 gennaio 2012 (PU 20 ott. 2011)
Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Buda
Rifiuti. Legislazione emergenziale
E' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle fattispecie di cui all'art. 6 D.L. n. 172 del 2008, convertito con legge n. 210 del 2010
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 28 settembre 2010 con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha applicato, su richiesta delle parti, al predetto la pena patteggiata per il delitto di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, comma 1, lett. d) in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, per aver trasportato illegalmente rifiuti non pericolosi (residui ferrosi e materiale edile) e pericolosi (batterie esauste) in aree nella quale era stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31/12/2012, per lo smaltimento dei rifiuti urbani con D.P.C.M. 9 luglio 2010, fatti accertati in (OMISSIS), per i seguenti motivi: 1) per violazione dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non risultando commessa la condotta sussumibile alla fattispecie di reato contestata; 2) per violazione dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa motivazione in ordine alla mancata sussistenza delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 3) perchè la norma contestata violerebbe gli artt. 3, 25 e 77 Cost., con ciò eccependo l'illegittimità costituzionale della stessa, nonchè l'art. 102 Cost.;
Considerato che i motivi di ricorso risultano palesemente infondati;
che, quanto al primo motivo, va ricordato che nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 1693 del 19/4/2000 Rv. 216583);
che, per quanto attiene alla seconda censura, è stato precisato che in caso di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. può anche essere meramente enunciativa (cfr. Sez. 5, Ord. n. 4117 del 20/9/1999, Rv. 214478), per cui ne discende che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento prevista dall'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità menzionata in tale disposizione (Cfr. Sez. 3, n. 2309 del 18/6/1999, Bonacchi, Rv. 215071); che nel caso di specie la sentenza impugnata risulta ampiamente motivata in ordine alla mancata presenza di elementi per addivenire al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p.;
che del pari risulta manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle fattispecie di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, convertito con L. n. 210 del 2010, in quanto in relazione ai primi tre parametri costituzionali evidenziati, la sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione, escludendo sia la denunciata violazione dell'art. 77, Cost. - avendo, nel caso di specie, il Governo e le Camere valutato come urgente l'esigenza di consolidare i risultati positivi ottenuti nella grave situazione di emergenza concernente lo smaltimento dei rifiuti in alcune aree, valutazione di necessità ed urgenza che appartiene all'ambito dei giudizi politici a tali organi spettanti - sia la violazione dell'art. 3 Cost. - poichè "la previsione di un trattamento penale più severo per i responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale non è manifestamente irragionevole e costituisce una tutela rafforzata che il legislatore ha ritenuto di dover garantire alle popolazioni coinvolte dall'emergenza rifiuti in ragione della situazione specifica in cui esse si trovano, che conferisce a tali illeciti una maggiore offensività, risulta rispettato il criterio generale di applicazione del principio di uguaglianza, che impone la disciplina diversa di situazioni diverse, identificate in modo non irragionevole dal legislatore" - sia la lamentata violazione della riserva di legge imposta dall'art. 25 Cost., comma 2, - per il rilievo che le disposizioni di tale legge non contengono norme penali in bianco, in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste;
che risulta del pari manifestamente infondato il richiamo alla lesione della disposizione di cui all'art. 102 Cost., posto che la competenza a giudicare i reati commessi in tali aree spetta al giudice penale competente secondo le regole generali previste nel codice di procedura penale;
che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile ed alla dichiarazione di inammissibilità del gravame conseguono, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del procedimento e di una somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012