Cass. Sez. III n. 31390 del 10 luglio 2018 (Ud 27 apr 2018)
Presidente: Di Nicola Estensore: Ramacci Imputato: Bevilacqua
Rifiuti.Disciplina emergenziale ed occasionalità della condotta
Deve ritenersi, stante la coincidenza delle fattispecie contemplate dall’art. 256 d.lgs. 152\06 e 6, lettera d) decreto legge 172/2008, che anche per ciò che concerne la disciplina emergenziale unico dato significativo per l’esclusione della rilevanza penale della condotta di illecita gestione è l’assoluta occasionalità della stessa, da individuarsi nei termini già indicati con riferimento alla contravvenzione sanzionata dalla disciplina generale.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11/7/2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 23/5/2013, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di Massimo BEVILACQUA per il reato di cui all’art. 6, lett. d), commi 1 e 2 legge 2010\2008, per aver effettuato, in assenza di valido titolo abilitativo, in territorio soggetto alla disciplina emergenziale, un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, segnatamente 55 batterie esauste (in Reggio Calabria, il 28/10/2010).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando la sostanziale inoffensività della condotta posta in essere, atteso che le batterie erano state raccolte per essere conferite in un centro autorizzato al fine di ricavare denaro da destinare al sostentamento del nucleo familiare.
Aggiunge che tale attività, svolta con modalità tali da evitare ogni danno all’ambiente, doveva ritenersi meramente occasionale e concernente un modesto quantitativo di rifiuti.
Aggiunge che la Corte di appello sarebbe incorsa in una evidente contraddizione laddove quanto dichiarato dall’imputato in sede di esame sarebbe stato valorizzato per evidenziarne l’esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, escludendo poi la veridicità dell’affermazione secondo la quale le batterie rinvenute erano destinate ad un centro di raccolta. Rinviene poi un’ulteriore motivo di censura nei richiami, ritenuti non corretti, effettuati dai giudici del gravame alla giurisprudenza di questa Corte.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che il ricorrente ha espressamente escluso ogni contestazione del fatto storico così come accertato nel corso del giudizio.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, l’imputato risulta essere stato sorpreso dai Carabinieri a bordo di un Motoape Piaggio mentre era intento al trasporto di 55 batterie esauste, rinvenute nel cassone del mezzo.
Il conducente del mezzo non forniva alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti e non spiegava ove si stesse recando, venendo quindi tratto in arresto. L’arresto veniva successivamente convalidato ed all’imputato era applicata una misura cautelare personale, poi venuta meno.
Ricordano anche i giudici dell’appello che, in sede di esame, l’imputato dichiarava di aver raccolto le batterie presso varie discariche cittadine per poi smaltirle, in vista di un ricavo in denaro, presso un centro autorizzato ubicato in Villa San Giovanni.
3. Ciò premesso, osserva il Collegio come le argomentazioni sviluppate in ricorso consistano nella mera reiterazione di questioni già sottoposte all’esame della Corte territoriale, la quale ha fornito corretta ed esaustiva risposta con la quale il ricorso si confronta solo in minima parte.
I giudici del gravame hanno altresì correttamente richiamato, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte in tema di gestione illecita di rifiuti.
4. Ciò posto, deve ricordarsi come, riguardo al reato di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, si sia chiarito che la condotta in esso sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266).
A tale proposito si è ulteriormente specificato che, trattandosi, nel caso dell’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l'ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un'attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305).
In altra pronuncia l’occasionalità è stata esclusa, oltre che sulla base dell'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, anche dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato (Sez. 3, n. 5716 del 7/1/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 265836)
Si è successivamente chiarito che agli elementi significativi precedentemente indicati per individuare la natura non occasionale del trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995).
A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne la disciplina emergenziale, rispetto alla quale si è in più occasioni evidenziato, richiamando l’omologa contravvenzione di cui all’art,. 256 d.lgs. 152\06, che il delitto previsto dall'art. 6, comma primo, lett. d) del decreto legge n. 172 del 2008 (convertito nella legge n. 210 del 2008) costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti, chiarendo, altresì che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma ne contraddirebbe la "ratio", rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è voluto inasprire il regime sanzionatorio (così Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631. Conf. Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016 (dep.2017), Angeloni e altro, Rv. 270947; Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 (dep. 2015), Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674).
5. Tali conclusioni sono pienamente condivise dal Collegio, sicché deve ritenersi, stante la coincidenza delle fattispecie contemplate dall’art. 256 d.lgs. 152\06 e 6, lettera d) decreto legge 172/2008, che anche per ciò che concerne la disciplina emergenziale unico dato significativo per l’esclusione della rilevanza penale della condotta di illecita gestione è l’assoluta occasionalità della stessa, da individuarsi nei termini già indicati con riferimento alla contravvenzione sanzionata dalla disciplina generale.
6. Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la assoluta occasionalità della condotta è stata motivatamente esclusa dalla Corte del merito, sulla base di dati fattuali specifici.
Invero, la sentenza impugnata ha posto in evidenza che: a) l’imputato aveva dichiarato in sede di esame di svolgere sistematicamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti per mantenersi e di sapere che per tale attività è necessario uno specifico titolo abilitante; b) che il mezzo di trasporto presentava i segni dello sversamento di liquidi caustici provenienti dalla batterie, poiché il cassone di carico presentava segni di corrosione; c) che la quantità di batterie evidenziava come le stesse non potevano essere state raccolte nell’arco di un breve spazio temporale, presupponendosi la necessità di una preventiva attività di ricerca; d) che l’imputato era a conoscenza dell’esistenza di concessionari autorizzati e della possibilità di ricavi in denaro dall’attività di raccolta; e) che l’esperienza specifica nel settore risultava dimostrata anche da un precedente penale specifico del 2009.
Si tratta di elementi che la Corte di appello ha valutato con argomentazioni scevre da cedimenti logici o manifeste contraddizioni e, in quanto tali, non sindacabili in sede di legittimità.
La assenza di una assoluta occasionalità della condotta posta in essere dal ricorrente risulta, pertanto, ampiamente accertata nel giudizio di merito.
7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 27/4/2018