Cass. Sez. III n. 5933 del 10 febbraio 2015 (Cc 17 dic 2014)
Pres. Fiale Est. Pezzella Ric. Costruta
Rifiuti.Differenze tra gestione illecita e abbandono

La ipotesi contravvenzionale disciplinata al primo comma dell'art. 256 sanziona ogni attività - da intendersi come condotta- che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, così distinguendosi da quella di cui al secondo comma del medesimo art. 256 che si caratterizza, invece, anche per la rilevanza della mera episodicità della condotta, posta in essere pure di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati. Peraltro, anche per quel che concerne il secondo comma dell'art. 256, il reato è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell'attività medesima.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento, pronunciando nei confronti di C. R., sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell'autocarro IVECO targato (OMISSIS) e di 7 contenitori contenenti materiale edile da demolizione (cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche) del peso di circa Kg 20 ciascuno emesso dal GIP del Tribunale di Trento il 10.5.2014, con ordinanza del 27.5.2014 annullava il decreto in questione, con conseguente dissequestro e restituzione di quanto sottoposto a sequestro preventivo.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il PM presso il Tribunale di Trento, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

- erronea applicazione della legge penale e dell'art. 321 cod. proc. pen. in ordine ai presupposti di legittimità del sequestro preventivo.

Deduce il PM ricorrente che il tribunale avrebbe ritenuto non configurabile l'ipotesi di reato di trasporto abusivo di rifiuti formulata a sostegno della richiesta di sequestro convalidata dal GIP, sulla sola evidenza della circostanza che il trasporto non era accompagnato dal formulario dei rifiuti e che quindi si tratterebbe di mero illecito amministrativo. Pertanto avrebbe disposto il dissequestro con restituzione all'indagato.

Rileva tuttavia il ricorrente che dal contenuto del verbale di sequestro emergerebbe che l'autocarro utilizzato non sarebbe iscritto all'albo dei gestori ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212 e pertanto non era autorizzato all'attività di trasporto dei rifiuti.

Il giudice non avrebbe applicato correttamente il disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e art. 259, comma 2 che impongono il sequestro ai fini della confisca obbligatoria del mezzo utilizzato anche solo eccezionalmente per il trasporto dei rifiuti.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Trento per l'ulteriore corso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e pertanto il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Trento.

2. Non appare corretto, infatti, l'avere incentrato da parte del tribunale trentino la propria decisione sul possesso o meno da parte del trasportatore dei formulari d'identificazione dei rifiuti.

Effettivamente questa Corte ha più volte affermato, anche di recente (cfr. sez. 3 n. 42465 del 20.9.2013, Romeo, rv. 257757), che il trasporto di rifiuti non pericolosi eseguito in assenza del prescritto formulario o con il corredo di un formulario inesatto o incompleto è sanzionato dall'art. 258 D.Lgs. n. 152 del 2006, non come reato ma come illecito amministrativo dalle previsioni del D.Lgs. n. 205 del 2010 che disciplina il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.).

Tuttavia, il GIP, con il proprio provvedimento del 10.5.2014, aveva posto sotto sequestro l'autocarro ravvisando nei confronti del C. il fumus del diverso reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, il quale, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, così recita "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti non pericolosi) b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento Euro a ventiseimila Euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito la natura di reato comune della disposizione appena richiamata.

La ipotesi contravvenzionale disciplinata all'art. 256, comma 1 sanziona ogni attività - da intendersi come condotta - che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (cfr. questa sez. 3 n. 5031, 9 febbraio 2012, non massimata), così distinguendosi da quella di cui al medesimo art. 256, comma 2 che si caratterizza, invece, anche per la rilevanza della mera episodicità della condotta, posta in essere pure di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati.

Peraltro, anche per quel che concerne l'art. 256, comma 2 questa Corte ha più volte riaffermato il principio secondo cui il reato è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell'attività medesima, (così, ex plurimis, questa sez. 3, n. 38364 del 27.6.2013, Beltipo, rv. 256387 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto soggetto attivo del reato anche l'imprenditore agricolo).

Già in precedenza, peraltro, si era affermato in questa sede che l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integrasse il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, ma solo a condizione, da un lato, che il soggetto fosse in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si trattasse di rifiuti che formavano oggetto del suo commercio (sez. 3, n. 20249 del 7.4.2009, Pizzimenti, rv. 243627; conf. sez. 3, n. 39774 del 2.5.2013, Calvaruso e altro, rv. 257590).

3. Ai fini dei principi giuridici da applicarsi al caso in esame si richiama un'articolata pronuncia di questa Sezione (la n. 29992 del 24.6.2014, PM in proc. Lazzaro, rv. 260266), ove viene operato anche un ampio excursus sull'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinaria sulla materia, che il Collegio condivide.

Si ritiene, pertanto, di dover ribadire che:

a. La condotta sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.

b. La deroga prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Va aggiunto che già il Gip, nel provvedimento annullato con l'ordinanza oggi impugnata, aveva peraltro ricordato - evidentemente in relazione al fatto che l'autocarro de quo risulta di proprietà di UBI LEASING spa e che il C. ne fosse il conducente e locatario - la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di gestione dei rifiuti, in caso di trasporto non autorizzato (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53), il proprietario del mezzo, che assuma di essere terzo estraneo al reato, può evitare la confisca ed ottenerne la restituzione solo provando la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente (sez. 3, n. 26529 del 20.5.2008, Torre, rv.

240551; sez. 3, n. 46012 del 4.11.2008, Castellano, rv. 241771).

Il provvedimento impugnato, laddove rileva che il C. appare "titolare di una piccola impresa individuale edile che trasporta verso una discarica autorizzata rifiuti edili" e afferma, a fronte - come ricordato dal PM ricorrente - dell'incontestata circostanza che l'autocarro utilizzato dal C. non era iscritto all'albo dei gestori ambientali, che ciò non integra il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 non opera un buon governo dei principi di diritto sopra ricordati, con la conseguenza che deve disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.