Cass. Sez. III n. 12429 del 20 marzo 2008 (Cc 15 feb. 2008)
Pres. Vitalone Est. Gentile Ric. Pezzopane
Rifiuti. Recupero rifiuti da attività edilizia
L’effettuazione, tramite una macchina frantumatrice, denominata ecofrantumatore, del recupero dei rifiuti provenienti dall\'attività edilizia mediante la separazione e cernita del ferro con conseguente riduzione volumetrica dei rifiuti trattati (ossia pezzi di manufatti in cemento armato, betonelle, ferro e materiali vari) senza la prescritta autorizzazione configura il reato di cui all\' art. 256, l° comma lett. a) D.L.vo 152/06.
I materiali residuati dall\'attività di demolizione conservano la natura di rifiuti sino al completamento dell\'attività di separazione e cernita, poiché la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica
sino al completamento delle operazioni di recupero
Pres. Vitalone Est. Gentile Ric. Pezzopane
Rifiuti. Recupero rifiuti da attività edilizia
L’effettuazione, tramite una macchina frantumatrice, denominata ecofrantumatore, del recupero dei rifiuti provenienti dall\'attività edilizia mediante la separazione e cernita del ferro con conseguente riduzione volumetrica dei rifiuti trattati (ossia pezzi di manufatti in cemento armato, betonelle, ferro e materiali vari) senza la prescritta autorizzazione configura il reato di cui all\' art. 256, l° comma lett. a) D.L.vo 152/06.
I materiali residuati dall\'attività di demolizione conservano la natura di rifiuti sino al completamento dell\'attività di separazione e cernita, poiché la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica
sino al completamento delle operazioni di recupero
Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame di Rieti, con ordinanza emessa il 17 aprile 2007 - provvedendo sulla richiesta di riesame, avanzata nell’interesse di Pezzopane Giavannangelo, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso il 19 marzo 2007 dal Gip del Tribunale di Rieti ed avente per oggetto la macchina frantumatrice di rifiuti in ferro e cemento, nonché i rifiuti medesimi - rigettava il gravame.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare le censure dedotte dall’istante in relazione al fumus commissi delicti attinente ai reati contestati, con particolare riferimento a quello di cui all’art. 279 D.L.vo 152/06.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del Pezzopane con successiva memoria depositata il 29 gennaio 2008, mediante articolate argomentazioni, insisteva nelle sue richieste.
Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 15 febbraio 2008, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale Rieti ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare, per quanto attiene al fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui all’art. 256, comma 10, D.L.vo 152/06 [capo a) della rubrica], risulta accertato - allo stato delle indagini e delle investigazioni finora svolte dal PM e dalla PG - che presso l’impianto produttivo della Vibrocentro s.r.l. (di cui il Pezzopane era rappresentante legale), ubicato come in atti, veniva effettuata, tramite una macchina frantumatrice, denominata ecofrantumatore, il recupero dei rifiuti provenienti dall’attività edilizia gestita dalla citata società. Il recupero avveniva mediante la separazione e cernita del ferro con conseguente riduzione volumetrica dei rifiuti trattati (ossia pezzi di manufatti in cemento armato, betonelle, ferro e materiali vari); il tutto senza la prescritta autorizzazione.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi degli ipotizzati reati di cui all’art. 256, 1° comma lett. a) D.L.vo 152/06.
Al riguardo va ribadito ed affermato che i materiali residuati dall’attività di demolizione conservano la natura di rifiuti sino al completamento dell’attività di separazione e cernita, poiché la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero [conforme Cass. Sez. III Sent. n. 33882 del 9 ottobre 2006, rv 235114].
Quanto alle esigenze cautelari le stesse sono ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi dell’illecita attività di recupero dei rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione.
Trattasi di valutazione di merito conforme ai parametri di cui all’art. 321 cpp, non censurabile in sede di legittimità.
Per contro le doglianze esposte nel ricorso sono sostanzialmente generiche perché prive della indicazione specifica e pertinente delle ragioni di fatto e di diritto da porre a sostegno delle censure medesime.
Quanto alle ulteriori deduzioni difensive svolte nella memoria difensiva del 29 gennaio 2008, le stesse - anche se prospettate come violazione di legge attinente alla nozione e definizione di rifiuti di materiali secondari, di sottoprodotti ed altro - nella realtà costituiscono eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nei sindacato della concreta fondatezza dell’accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 4 maggio 2007].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Pezzopane Giavannangelo, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale del riesame di Rieti, con ordinanza emessa il 17 aprile 2007 - provvedendo sulla richiesta di riesame, avanzata nell’interesse di Pezzopane Giavannangelo, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso il 19 marzo 2007 dal Gip del Tribunale di Rieti ed avente per oggetto la macchina frantumatrice di rifiuti in ferro e cemento, nonché i rifiuti medesimi - rigettava il gravame.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che il Tribunale del riesame aveva omesso di valutare le censure dedotte dall’istante in relazione al fumus commissi delicti attinente ai reati contestati, con particolare riferimento a quello di cui all’art. 279 D.L.vo 152/06.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del Pezzopane con successiva memoria depositata il 29 gennaio 2008, mediante articolate argomentazioni, insisteva nelle sue richieste.
Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 15 febbraio 2008, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale Rieti ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare, per quanto attiene al fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui all’art. 256, comma 10, D.L.vo 152/06 [capo a) della rubrica], risulta accertato - allo stato delle indagini e delle investigazioni finora svolte dal PM e dalla PG - che presso l’impianto produttivo della Vibrocentro s.r.l. (di cui il Pezzopane era rappresentante legale), ubicato come in atti, veniva effettuata, tramite una macchina frantumatrice, denominata ecofrantumatore, il recupero dei rifiuti provenienti dall’attività edilizia gestita dalla citata società. Il recupero avveniva mediante la separazione e cernita del ferro con conseguente riduzione volumetrica dei rifiuti trattati (ossia pezzi di manufatti in cemento armato, betonelle, ferro e materiali vari); il tutto senza la prescritta autorizzazione.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi degli ipotizzati reati di cui all’art. 256, 1° comma lett. a) D.L.vo 152/06.
Al riguardo va ribadito ed affermato che i materiali residuati dall’attività di demolizione conservano la natura di rifiuti sino al completamento dell’attività di separazione e cernita, poiché la disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero [conforme Cass. Sez. III Sent. n. 33882 del 9 ottobre 2006, rv 235114].
Quanto alle esigenze cautelari le stesse sono ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi dell’illecita attività di recupero dei rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione.
Trattasi di valutazione di merito conforme ai parametri di cui all’art. 321 cpp, non censurabile in sede di legittimità.
Per contro le doglianze esposte nel ricorso sono sostanzialmente generiche perché prive della indicazione specifica e pertinente delle ragioni di fatto e di diritto da porre a sostegno delle censure medesime.
Quanto alle ulteriori deduzioni difensive svolte nella memoria difensiva del 29 gennaio 2008, le stesse - anche se prospettate come violazione di legge attinente alla nozione e definizione di rifiuti di materiali secondari, di sottoprodotti ed altro - nella realtà costituiscono eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nei sindacato della concreta fondatezza dell’accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 4 maggio 2007].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Pezzopane Giavannangelo, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.