Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Grispo ed altri
Rifiuti. Abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario dell'area
Il proprietario del suolo non può essere ritenuto responsabile per questa sua qualifica - o per una eventuale condotta di mera connivenza - dello abbandono di rifiuti che altri hanno collocato sul suo terreno in quanto non è riscontrabile una fonte formale dalla quale fare derivare l'obbligo giuridico di impedire l'evento. In coerenza con tale principio si deve ritenere che il proprietario sia responsabile della contravvenzione di abbandono dei rifiuti ( o di discarica abusiva) solo se ha posto in essere la condotta tipica o ha fornito un apporto morale o materiale all'autore del reato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/05/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01453
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 044210/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GRISPO SANDRO, N. IL 09/09/1958;
2) ADAMO VINCENZA, N. IL 08/05/1960;
3) ADAMO VITTORIO, N. IL 20/03/1939;
4) DE VITA IGNAZIA, N. IL 23/07/1941;
avverso SENTENZA del 22/03/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr.
SQUASSONI CLAUDIA;
udito il Procuratore Generale in persona Dr. DI POPOLO Angelo, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9 novembre 2004, il Tribunale di Trapani ha ritenuto
Grispo Sandro, Adamo Vincenza, Adamo Vittorio, De Vita Ignazia
responsabili - condannandoli alla pena di giustizia - del reato
previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2 per non avere
ottemperato alla ordinanza sindacale 29 gennaio 2003 con la quale erano
stati diffidati a procedere alla bonifica e ripristino ambientale di un
sito di loro proprietà; la decisione è stata
confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 22 marzo 2006. Per
giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto accertato che gli
imputati fossero comproprietari di una area sulla quale in modo non
occasionale erano abbandonati rifiuti eterogenei; hanno osservato,
inoltre, che gli appellanti non avevano ottemperato allo onere di
allegazione tendente a dimostrare eventuali "ipotesi di exceptio"
avente ad oggetto "l'esclusione di ogni forma di partecipazione alla
fattispecie configurata".
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso
per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che l'abbandono di rifiuti è imputabile a soggetti terzi
tanto è vero che Grispo Sandro e Adamo Vittorio sono stati
assolti dal reato di discarica abusiva, per non avere commesso il
fatto, ed Adamo Vincenza e De Vita Ignazia non sono state incriminate e
non hanno responsabilità a titolo di dolo o colpa per
l'abbandono di rifiuti;
- che, in tale contesto, l'ordinanza sindacale perde di
legittimità. Le censure sono meritevoli di accoglimento nei
limiti in prosieguo precisati.
Il proprietario del suolo non può essere ritenuto
responsabile per questa sua qualifica - o per una eventuale condotta di
mera connivenza - dello abbandono di rifiuti che altri hanno collocato
sul suo terreno in quanto non è riscontrabile una fonte
formale dalla quale fare derivare l'obbligo giuridico di impedire
l'evento. In coerenza con tale principio, la giurisprudenza di questa
Corte ritiene che il proprietario sia responsabile della
contravvenzione di abbandono dei rifiuti (o di discarica abusiva) solo
se ha posto in essere la condotta tipica o ha fornito un apporto morale
o materiale all'autore del reato.
Gli obblighi che gravano sul proprietario sono dettati nel Decreto
Ronchi dall'art. 14, per le ipotesi di abbandono o deposito
incontrollato, e dall'art. 17 per quelle di bonifica dei siti
contaminati; una disciplina analoga è reperibile
nell'attuale D.Lgs. n. 152 del 2006. L'art. 14 individua il soggetto
obbligato alla rimozione ed al ripristino nella persona che ha violato
il divieto di abbandono al quale sono affiancati in solido il
proprietario del sito (o il titolare di diritti di godimento sulla
area) solo se la violazione gli sia imputabile "a titolo di dolo o di
colpa". Anche per l'art. 17, il proprietario non è tenuto a
bonificare l'area se non è anche l'inquinatore, mentre
l'obbligo grava sempre su chi ha inquinato ed, in sua sostituzione,
sulla pubblica autorità. Correlata al divieto di abbandono
dei rifiuti ed alla posizione del proprietario "incolpevole", si pone
la ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei
luoghi prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3 (ora D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 193, comma 2); essa può essere emanata
solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e non
già nei confronti del proprietario dell'area in quanto tale.
Una ordinanza sindacale che gli imponesse una prestazione non prevista
dalla legge sarebbe illegittima, per violazione dell'art. 23 Cost., con
conseguente obbligo del Giudice di disapplicarla (Cass. Sezione 3
ordinanza 825/2007).
Nel caso in esame, gli imputati, destinatari formali della ordinanza
sindacale e proprietari del sito ove sono stati reperiti i rifiuti,
sostengono di non essere i responsabili della condotta di abbandono e,
pertanto, di non avere violato il precetto di cui all'art. 14, comma 3.
Spettava agli imputati per evitare di dovere rispondere della
inottemperanza dell'ordine sindacale (di cui non avevano chiesto
l'annullamento in via amministrativa) di provare l'assenza di loro
responsabilità nello abbandono al fine di ottenere la
disaplicazione della ordinanza illegittima (per carenza dei presupposti
soggettivi). Onere della accusa era solo quello di provare l'esistenza
della ordinanza sindacale (assistita da presunzione di
legittimità) e l'inottemperanza dei suoi destinatari (Cass.
Sezione 3 sentenza 31003/2002).
La prospettazione difensiva dei ricorrenti, ora al vaglio di
legittimità, era già stata sottoposta all'esame
dei Giudici di merito che l'hanno disattesa rilevando come gli imputati
non avessero ottemperato all'onere probatorio che incombeva loro. Tale
conclusione non tiene conto di una produzione della difesa, allegata
agli atti processuali, rappresentata dalla sentenza passata in
giudicato 313/2004 con la quale il Tribunale di Trapani ha assolto
Grispo Sandro e Adamo Vittorio dal reato di discarica abusiva (allocata
nello stesso sito oggetto dello abbandono dei rifiuti per cui
è processo) con la formula "per non avere commesso il
fatto"; le imputate non erano state tratte a giudizio e tale
particolare fa ritenere che il Pubblico Ministero le reputasse estranee
alla gestione dei rifiuti. Deriva che la Corte territoriale ha
trascurato di esaminare una documentazione di particolare significato
per verificare la tesi degli imputati e la conseguente
possibilità di disapplicare l'atto amministrativo; tale
lacuna non può essere colmata direttamente da questa Corte
in quanto la sentenza citata deve essere letta e valutata
congiuntamente agli altri atti processuali e richiede una disamina che
esula dai limiti cognitivi della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2007