Modificazioni genetiche. D.Lvo 206-2001 (note orientative)
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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 gennaio 2006
Note orientative da integrazione dell'allegato II parte B del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206.

Gazzetta Ufficiale N. 92 del 20 Aprile 2006

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IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante
attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva
90/219/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, che prevede il recepimento
di provvedimenti comunitari relativi all'adozione delle parti B e C
dell'allegato II con decreto del Ministro della sanita' di concerto
con il Ministro dell'ambiente;
Visto il proprio decreto 6 dicembre 2001 di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che sostituisce
l'allegato II, parte B, relativamente ai criteri per stabilire la
sicurezza per la salute umana e per l'ambiente di alcuni
microrganismi geneticamente modificati;
Vista la decisione della Commissione europea del 28 febbraio 2005
che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato II,
parte B della direttiva 90/219/CEE;
Sentita la Commissione interministeriale di coordinamento per le
biotecnologie nella seduta del 28 luglio 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Il testo dell'allegato II, parte B, del decreto 6 dicembre 2001
del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e' integrato dal testo dell'allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro della salute
Storace

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 205

Allegato
NOTE ORIENTATIVE AD INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO II
PARTE B DEL DECRETO LEGISLATIVO 206/2001

Introduzione.
Possono essere inclusi nell'allegato II, parte C solo i tipi di
microrganismi geneticamente modificati (MGM) che soddisfano sia i
criteri generali che i criteri specifici di cui all'allegato II,
parte B.
Tutti gli MGM inclusi nell'allegato II, parte C sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale insieme alle caratteristiche identificative
o alle pertinenti fonti di riferimento. Per stabilire se un
determinato tipo di MGM puo' essere incluso nell'allegato II, parte C
occorre tenere conto di tutte le sue componenti e se necessario anche
del processo utilizzato per costruirlo. E' opportuno sottolineare
che, pur essendo necessario considerare tutti gli aspetti, soltanto
le caratteristiche dell'MGM sono valutate alla luce dei criteri di
cui all'allegato II, parte B. Se tutte le componenti dell'MGM
esaminate singolarmente sono ritenute sicure, e' molto probabile che
l'MGM in questione soddisfi i criteri di sicurezza. Poiche' tuttavia
cio' non puo' essere dato per scontato, occorre procedere ad un esame
approfondito.
Se nel corso della produzione di un MGM finale sono prodotti
microrganismi intermedi, anche questi ultimi devono essere valutati
alla luce dei criteri di cui all'allegato II, parte B, per poter
escludere ciascun tipo dall'ambito di applicazione della direttiva e
quindi di fatto ritenere accettabile l'esenzione dell'impiego
confinato nel suo complesso. Gli Stati membri devono fare in modo che
le presenti note orientative siano applicate sia dagli utilizzatori,
ai fini della predisposizione della documentazione attestante la
sicurezza per la salute umana e per l'ambiente dei tipi di MGM da
includere nell'allegato II, parte C, sia dalle autorita' nazionali
competenti, in sede di verifica del rispetto dei criteri previsti.
La documentazione deve contenere elementi di prova dettagliati e
concreti, per consentire agli Stati membri di valutare se le
dichiarazioni relative alla sicurezza degli MGM con riferimento ai
suddetti criteri sono giustificate. In caso di incertezza
scientifica, occorre adottare un approccio precauzionale; gli MGM
potranno essere presi in considerazione ai fini dell'esenzione solo
in presenza di prove convincenti del rispetto dei criteri.
Una volta verificato il rispetto dei criteri, l'autorita'
nazionale competente che riceve la documentazione deve trasmetterla
alla Commissione, che a sua volta deve consultare il comitato
istituito ai sensi dell'art. 21 della direttiva in merito
all'inclusione dell'MGM nell'allegato II, parte C. Nell'appendice 1
sono riportate le definizioni dei termini utilizzati.
1. Criteri generali.
1.1. Verifica/convalida del ceppo.
Occorre stabilire e convalidare l'identita' del ceppo e
caratterizzare opportunamente la struttura e la funzione del
vettore/inserto cosi' come presenti nell'MGM finale. Una descrizione
dettagliata dell'evoluzione storica del ceppo in questione (compresa
la storia delle modificazioni genetiche) puo' fornire informazioni
utili ai fini della valutazione della sicurezza. Occorre inoltre
chiarire il rapporto tassonomico con microrganismi nocivi
strettamente affini gia' noti, che consente di ricavare informazioni
sulle eventuali caratteristiche nocive normalmente non espresse ma
che potrebbero esprimersi a seguito della modificazione genetica. E'
opportuno verificare anche l'identita' dei sistemi di coltura di
cellule e tessuti eucariotici sulla base delle classificazioni
internazionali (ad esempio ATCC o altre).
Occorre passare in rassegna la letteratura scientifica in materia
per studiare i precedenti, la documentazione relativa alla sicurezza,
i dati tassonomici e i marcatori fenotipici e genetici; in
particolare si consiglia di utilizzare il «Bergeys Manual of
Determinative Bacteriology», riviste e articoli scientifici nonche'
le informazioni ottenute da societa' private che forniscono il DNA.
Altre informazioni utili possono essere ricavate dalle collezioni di
colture e dalle organizzazioni per la collezione di colture, quali la
Federazione mondiale delle collezioni di colture cellulari (World
Federation of Culture Collections - WFCC) che pubblica il repertorio
mondiale delle collezioni di colture di microrganismi, e
l'Organizzazione europea delle collezioni di colture cellulari
(European Culture Collections Organisation - ECCO). E' opportuno
tenere conto anche delle principali collezioni europee di colture che
conservano gruppi quantitativamente significativi di microrganismi.
Nel caso di un nuovo isolato o di un nuovo ceppo non ancora studiati
in maniera approfondita occorre affrontare le eventuali questioni
rimaste irrisolte ricorrendo ai test effettuati per confermare
l'identita' dell'MGM in questione. Questa situazione puo' verificarsi
quando il ceppo dell'MGM differisce notevolmente dal ceppo parentale
o dai ceppi parentali, ad esempio perche' derivato da una fusione
cellulare o da modificazioni genetiche multiple.
I test eventualmente necessari per confermare l'identita' del
ceppo possono comprendere lo studio della morfologia, la colorazione,
la microscopia elettronica, la sierologia, i profili nutrizionali
basati sull'utilizzazione e/o sulla degradazione, l'analisi
isoenzimatica, il profilo proteico e degli acidi grassi, la
percentuale di G + C, le impronte del DNA e dell'RNA,
l'amplificazione di sequenze di DNA/RNA proprie dell'unita'
tassonomica in questione, l'uso di sonde geniche, l'ibridazione con
sonde di DNA specifiche per l'RNA ribosomiale e il sequenziamento del
DNA o dell'RNA. I risultati di questi test dovrebbero essere
opportunamente documentati.
L'identificazione dei geni dell'MGM avviene in condizioni
ottimali quando sono note le sequenze nucleotidiche complete del
vettore e dell'inserto. In questo modo si puo' risalire alla funzione
di ciascuna unita' genetica. Ove possibile, le dimensioni del vettore
e dell'inserto dovrebbero essere limitate alle sequenze geniche
necessarie per ottenere la funzione desiderata. In questo modo si
riduce la probabilita' di introduzione e di espressione di funzioni
criptiche o di acquisizione di caratteristiche indesiderate.
1.2. Prove documentate e riconosciute della sicurezza dell'MGM.
E' necessario provare e documentare la sicurezza dell'MGM, ad
esempio presentando i risultati di test gia' effettuati o dati
ricavati dalla letteratura scientifica o documenti che comprovino la
sicurezza dell'organismo. Occorre sottolineare che l'esistenza di
precedenti che attestino l'uso sicuro del microrganismo non
garantisce necessariamente la sicurezza, specialmente se l'MGM e'
stato utilizzato in condizioni rigorosamente controllate per ragioni
di sicurezza.
Le prove documentate della sicurezza del ceppo ricevente o
parentale costituiscono un elemento fondamentale per decidere se un
MGM soddisfa questo criterio.
Tuttavia l'MGM in questione puo' avere subito modifiche
significative rispetto alla generazione parentale, che potrebbero
incidere sulla sua sicurezza e che devono quindi essere studiate
attentamente. In particolare, occorre procedere con molta cautela se
la modificazione genetica e' stata concepita per eliminare un tratto
dannoso o patogeno dal ceppo ricevente o parentale. In questi casi,
per dimostrare la sicurezza occorre fornire prove documentate
dell'avvenuta rimozione dei tratti dannosi o potenzialmente dannosi.
Se non sono disponibili dati specifici sul ceppo ricevente o
parentale e' possibile utilizzare i dati raccolti per la specie. Tali
dati, suffragati dall'analisi della bibliografia esistente in materia
e da studi tassonomici sulla variazione del ceppo all'interno della
specie, possono fornire prove della sicurezza del ceppo ricevente o
parentale in questione.
In assenza di informazioni che consentano di provare la sicurezza
dell'MGM, occorre effettuare appositi test per dimostrare tale
sicurezza.
1.3. Stabilita' genetica.
La modificazione genetica non deve accrescere la stabilita'
dell'MGM rispetto ai microrganismi non modificati presenti
nell'ambiente, per evitare qualunque possibile danno.
Qualora un'eventuale instabilita' dovuta alla modificazione
genetica possa influire negativamente sulla sicurezza dell'organismo,
occorre fornire prove della stabilita', in particolare nei casi in
cui e' stata introdotta nell'MGM una mutazione inattivante che ne
attenua le proprieta' nocive.
2. Criteri specifici.
2.1. Assenza di patogenicita'.
L'MGM non dovrebbe causare patologie o danni alla salute di
esseri umani, piante o animali sani ne' in condizioni normali, ne' a
seguito di incidenti ragionevolmente prevedibili (ad es. puntura da
ago, ingestione accidentale, esposizione ad aerosol e dispersione con
successiva esposizione ambientale). Nel caso in cui esista una
maggiore probabilita' che siano esposti all'MGM individui
immunocompromessi (ad esempio quando l'MGM e' destinato ad essere
utilizzato in ambito clinico) occorre tenere conto, nel momento in
cui si valuta la sicurezza complessiva dell'MGM, dei possibili
effetti derivanti da tale esposizione.
L'esame della letteratura scientifica e le informazioni di base
raccolte per stabilire la conformita' ai criteri generali dovrebbero
fornire la maggior parte dei dati richiesti in questa sede. E'
comunque necessario analizzare i dati storici sulla manipolazione e
sulla sicurezza della specie e dei ceppi strettamente affini. Occorre
inoltre consultare gli elenchi degli agenti patogeni umani, animali e
vegetali.
I vettori virali eucariotici da iscrivere nell'allegato II, parte
C non devono produrre effetti nocivi per la salute umana e per
l'ambiente. Occorre conoscere le loro origini, i meccanismi di
attenuazione e la stabilita' delle caratteristiche in questione. Ove
possibile occorre confermare la presenza di tali caratteristiche nel
virus prima e dopo la modificazione. Se si utilizzano vettori di
questo tipo e' preferibile ricorrere unicamente a mutazioni per
delezione. Un'altra soluzione accettabile e' rappresentata dai
costrutti che utilizzano vettori di DNA o RNA derivati da virus in
cellule ospiti coltivate nelle quali non sono presenti ne' possono
essere prodotti virus infettivi.
Si ritiene improbabile che i ceppi non virulenti di specie
patogene riconosciute, quali i vaccini vivi per l'immunizzazione
umana e animale, possano causare patologie; di conseguenza essi
soddisfano i criteri di cui all'allegato II, parte B a condizione
che:
1) l'esame della letteratura scientifica confermi la sicurezza
del ceppo non virulento e l'assenza di effetti negativi sulla salute
umana, animale o vegetale; oppure
2) il ceppo sia stabilmente privo di materiale genetico che
determina virulenza o presenti mutazioni stabili che notoriamente
attenuano in misura sufficiente la virulenza (test di patogenicita',
studi genetici, sonde geniche, rilevazione di fagi e plasmidi,
mappatura degli enzimi di restrizione, sequenziamento, sonde
proteiche) e la cui sicurezza risulti sufficientemente provata.
Occorre prendere in considerazione il rischio di inversione della
delezione o della mutazione genica a seguito di eventuali nuovi
trasferimenti di geni.
Qualora l'analisi bibliografica e gli studi tassonomici non
consentano di ricavare le informazioni necessarie, occorre effettuare
test di patogenicita' adatti al microrganismo in questione. I test
dovrebbero essere effettuati sull'MGM anche se in alcuni casi
potrebbe risultare opportuno effettuarli sul ceppo ricevente o
parentale. Tuttavia, se l'MGM e' sostanzialmente diverso dai suoi
organismi parentali occorre procedere con attenzione per evitare
false conclusioni di non patogenicita'.
Di seguito sono indicati alcuni esempi di ceppi riceventi o
parentali di microrganismi per la produzione di MGM in grado di
soddisfare i criteri per l'inclusione nell'allegato II, parte C:
derivati di ceppi batterici resi sufficientemente inattivi, ad
esempio Escherichia coli K12 e Staphylococcus aureus 83254, la cui
crescita e sopravvivenza dipendono dall'aggiunta di nutrienti non
presenti nel corpo umano o nell'ambiente esterno al mezzo di coltura
(ad es. fabbisogno di acido diaminopimelico e auxotrofia di timina);
i sistemi di coltura di cellule e tessuti eucariotici (vegetali
o animali, inclusi i mammiferi) possono essere considerati come
ospiti resi sufficientemente inattivi. Gli MGM basati su tali cellule
devono soddisfare gli altri criteri indicati nel presente documento
(ad esempio assenza di agenti avventizi nocivi o di vettori
mobilizzabili);
i ceppi di ospiti non patogeni di tipo selvatico possono avere
nicchie ecologiche estremamente specializzate e di conseguenza avere
un impatto ambientale minimo in caso di dispersione accidentale,
oppure sono talmente diffusi ma inoffensivi da rendere una
dispersione accidentale praticamente priva di conseguenze per la
salute degli esseri umani, degli animali o delle piante. Di questa
categoria fanno parte i seguenti organismi ospiti: batteri lattici,
rizobatteri, termofili estremi, batteri o funghi produttori di
antibiotici. Deve trattarsi di microrganismi le cui caratteristiche
genetiche e molecolari sono ben conosciute e ben documentate.
Il vettore e l'inserto, cosi' come presenti nell'MGM finale, non
dovrebbero contenere geni che esprimono una proteina attiva o un
trascritto (ad esempio determinanti di virulenza, tossine, ecc.) ad
un livello e in una forma tali da conferire all'MGM un fenotipo
patogeno per gli esseri umani, gli animali e le piante o in grado di
produrre effetti nocivi per l'ambiente.
E' opportuno evitare l'uso di vettori o inserti contenenti
sequenze che codificano tratti nocivi in determinati microrganismi,
ma che non conferiscono all'MGM un fenotipo patogeno per gli esseri
umani, gli animali e le piante o nocivo per l'ambiente. Occorre
accertarsi che il materiale genetico inserito non codifichi un
determinante di patogenicita' in grado di sostituirsi ad una
mutazione inattivante presente nell'organismo parentale.
Il fenotipo risultante da un vettore puo' dipendere
dall'organismo ricevente o da quello parentale; tuttavia cio' che
vale per un ospite non dovrebbe essere dato per scontato anche quando
il costrutto e' trasferito ad un altro ospite. Ad esempio, un vettore
costituito da un retrovirus inattivato, se utilizzato in batteri
oppure nella maggior parte delle linee cellulari, non e' in grado di
produrre particelle virali infettive; tuttavia lo stesso vettore
utilizzato in una linea cellulare di packaging potrebbe produrre
particelle virali infettive e, in funzione della natura
dell'inattivazione e delle sequenze dell'inserto, conferire all'MGM
un fenotipo in grado di causare patologie.
2.1.1. Assenza di tossinogenicita'.
L'MGM non dovrebbe produrre tossine indesiderate, ne' un aumento
della tossinogenicita' a seguito della modificazione genetica subita.
Tra le tossine microbiche si possono citare ad esempio le esotossine,
le endotossine e le micotossine. L'analisi del ceppo ricevente o
parentale puo' fornire utili informazioni al riguardo.
E' opportuno sottolineare che, sebbene un ceppo ricevente o
parentale sia privo di tossine, non si puo' comunque escludere la
possibilita' che il vettore o l'inserto introducano tossine oppure ne
stimolino o deprimano la produzione. Occorre pertanto verificare
attentamente la presenza di tossine, malgrado cio' non impedisca
necessariamente l'inclusione dell'MGM nell'allegato II parte C.
2.1.2. Assenza di allergenicita'.
Sebbene tutti i microrganismi siano in qualche misura
potenzialmente allergenici, alcune specie sono espressamente
riconosciute come tali; esse sono elencate nella direttiva 93/88/CEE
e nella direttiva 95/30/CE e successive modifiche. Occorre stabilire
se l'MGM in questione fa parte di questo gruppo specifico di
allergeni. Le componenti allergeniche dei microrganismi comprendono
le membrane cellulari, le spore, i metaboliti naturali (ad es. enzimi
proteolitici) e alcuni antibiotici. Se il vettore e l'inserto sono
espressi nell'MGM finale il prodotto genico non deve possedere
attivita' biologiche in grado di generare importanti allergeni. Si
deve tuttavia osservare che questo criterio non puo' essere applicato
in termini assoluti.
2.2. Assenza di agenti avventizi nocivi.
L'MGM non deve ospitare agenti avventizi noti, ad esempio
micoplasmi, virus, batteri, funghi, altre cellule animali o vegetali
e simbionti che possano causare effetti nocivi. Un metodo per evitare
questo problema consiste nell'utilizzare, ai fini della costruzione
dell'MGM, un ceppo ricevente o parentale notoriamente privo di agenti
avventizi nocivi; tuttavia non si puo' presupporre che l'MGM in
questione sia privo di agenti avventizi solo perche' lo erano gli
individui parentali. Infatti, durante la costruzione dell'MGM
potrebbero essere stati introdotti nuovi agenti avventizi.
Occorre prestare particolare attenzione quando si deve stabilire
se le colture di cellule animali contengono agenti avventizi
potenzialmente nocivi quali il virus della coriomeningite linfocitica
o micoplasmi come il Mycoplasma pneumoniae. Gli agenti avventizi
possono risultare di difficile individuazione e occorre dunque tenere
conto dei limiti di efficacia dei metodi di screening.
2.3. Trasferimento di materiale genetico.
Qualora sia in grado di produrre nel microrganismo ricevente un
fenotipo nocivo, il materiale genetico inserito nell'MGM non dovrebbe
essere trasmissibile ne' mobilizzabile.
Il vettore e l'inserto non dovrebbero trasferire all'MGM alcun
marcatore della resistenza qualora la resistenza possa compromettere
un trattamento terapeutico. La presenza di tali marcatori non esclude
comunque a priori l'inclusione dell'MGM nell'allegato II, parte C, ma
sottolinea ancora una volta l'importanza che tali geni non siano
mobilizzabili.
I vettori quali virus, cosmidi o altri tipi di vettori derivati
da virus ed utilizzati come vettori di clonazione dovrebbero anche
essere resi non lisogenici (privandoli ad esempio del repressore
cI-lambda ). L'inserto non dovrebbe essere mobilizzabile, ad esempio
a causa della presenza di sequenze trasferibili di provirus o di
altre sequenze funzionali di trasposizione.
Alcuni vettori integrati nel cromosoma ospite possono anch'essi
essere considerati non mobilizzabili ma dovrebbero comunque essere
esaminati caso per caso, con particolare riferimento ai meccanismi
che potrebbero facilitare la mobilita' del cromosoma (ad es. la
presenza di un fattore sessuale cromosomico) o la trasposizione ad
altri repliconi eventualmente presenti all'interno dell'ospite.
2.4. Sicurezza per l'ambiente in caso di dispersione accidentale.
Normalmente un microrganismo geneticamente modificato puo'
causare danni all'ambiente solo se e' in grado di sopravvivere e se
possiede caratteristiche pericolose. Nel prendere in considerazione i
danni per l'ambiente, occorre tenere conto delle differenti
condizioni ambientali esistenti negli Stati membri e, se necessario,
ipotizzare eventuali situazioni estreme. Occorre inoltre fornire, ove
disponibili, i dati relativi a precedenti emissioni (deliberate o no)
e al loro eventuale impatto sull'ambiente.
2.4.1. Sopravvivenza dell'organismo.
Per stabilire se un microrganismo geneticamente modificato puo'
avere effetti negativi per l'ambiente o causare patologie nelle
piante e negli animali, occorre stabilire se le caratteristiche
biologiche dell'MGM in questione possono rafforzare, lasciare
inalterata o diminuire la sua capacita' di sopravvivenza
nell'ambiente. Qualora sia stato reso biologicamente inadatto a
sopravvivere nell'ambiente, l'MGM non sopravvivera' per periodi
significativi al di fuori delle strutture di contenimento e quindi la
probabilita' di un'interazione con l'ambiente risultera' scarsa.
In sede di valutazione degli eventuali effetti negativi
sull'ambiente occorre tenere presente anche il destino probabile
degli MGM che sfuggono alle misure di confinamento ed entrano nelle
reti alimentari.
2.4.2. Dispersione.
Per stabilirsi nell'ambiente un MGM deve essere in grado di
sopravvivere alla dispersione ed insediarsi in una nicchia adatta.
Occorre dunque tenere presente il metodo di dispersione e la
probabilita' di sopravvivenza durante la dispersione. Molti
microrganismi ad esempio sopravvivono se dispersi in aerosol e in
piccole particelle, oppure attraverso gli insetti e i vermi.
2.4.3. Insediamento dell'organismo nell'ambiente.
L'insediamento in un determinato ambiente dipende dalla natura
dell'ambiente nel quale avviene la dispersione e dalla capacita'
dell'MGM di sopravvivere al trasferimento nel nuovo ambiente. La
capacita' di insediarsi in una nicchia adeguata varia in funzione
delle dimensioni della popolazione vitale, delle dimensioni della
nicchia stessa e della maggiore o minore frequenza di nicchie adatte
per la specie. Le probabilita' variano di specie in specie ed inoltre
la resistenza o la sensibilita' agli stress biotici o abiotici
influiscono anch'esse notevolmente sulla capacita' di insediamento di
un MGM nell'ambiente. La persistenza di un MGM nell'ambiente per un
periodo significativamente lungo dipende dalla sua capacita' di
sopravvivere e di adattarsi alle condizioni ambientali, oppure da un
tasso di crescita competitivo. Questi fattori possono essere a loro
volta influenzati dalla modificazione genetica subita e dal sito di
integrazione. Esistono alcuni casi in cui la modificazione genetica
non influisce sulla capacita' di sopravvivenza, ad esempio quando:
il prodotto genico che contribuisce alla formazione di un
metabolita secondario, formatosi alla fine della crescita, non puo'
promuovere l'avvio della crescita.
2.4.4. Trasferimento di materiale genetico.
La quantita' di informazioni disponibili sul trasferimento di
materiale genetico tra microrganismi e' in continuo aumento. Anche se
l'MGM ha una capacita' di sopravvivenza molto limitata, occorre
stabilire se il materiale genetico introdotto e' in grado di
persistere nell'ambiente o di trasferirsi in altri organismi e
provocare danni. Il trasferimento di materiale genetico e' stato
osservato in condizioni sperimentali nel suolo (incluse le
rizosfere), nel tratto intestinale degli animali e nell'acqua,
mediante coniugazione, trasduzione o trasformazione.
La possibilita' di trasferimento di materiale genetico da un MGM
con ridotta probabilita' di crescita e capacita' limitata di
sopravvivenza e' molto remota. Se l'MGM non trasporta plasmidi
autotrasmissibili o fagi trasduttori si puo' praticamente escludere
qualsiasi trasferimento attivo. Inoltre il rischio e' molto limitato
se il vettore o l'inserto non sono autotrasmissibili o sono
scarsamente mobilizzabili.

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Appendice 1

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE DOCUMENTO
Agenti avventizi: altri microrganismi attivi o latenti che vivono
in contiguita' o all'interno del microrganismo in questione.
Antigene: qualsiasi molecola che induca le cellule B a produrre
un anticorpo specifico. La molecola puo' essere riconosciuta
specificamente dagli elementi di adattamento del sistema immunitario,
ossia dalle cellule B o dalle cellule T o da entrambe.
Allergene: antigene in grado di sensibilizzare gli individui in
modo da provocare in essi una reazione di ipersensibilita' in caso di
successiva esposizione.
Allergia: complesso di reazioni immediate di ipersensibilita' che
si verificano quando una risposta IgE e' diretta contro un antigene
innocuo, ad esempio una cellula batterica non patogena e non vitale.
I mastociti sensibilizzati dall'IgE liberano mediatori farmacologici,
con conseguente reazione infiammatoria acuta e sintomi quali asma,
eczema o rinite.
Coniugazione: trasferimento attivo di DNA da un ospite a un
altro.
Cosmide: tipo di vettore da clonazione che contiene un plasmide
nel quale sono state inserite sequenze cos di un fago lambda.
Patologia: qualunque alterazione strutturale o funzionale in un
essere umano, animale o vegetale immunocompetente che causa malattie
o disturbi rilevabili.
Espressione: processo di produzione di trascritti di RNA,
proteine e polipeptidi tramite le informazioni contenute nei geni dei
MGM. In questa sede «espressione» corrisponde anche alla misura del
livello presunto o noto di espressione del materiale genetico
inserito.
Mobilizzazione: trasferimento passivo da un ospite all'altro.
Vettori a ridotta mobilizzazione: vettori con una o piu' funzioni
di trasferimento difettose che difficilmente sono mobilizzati per
l'intervento di altri elementi che suppliscono alle funzioni
mancanti.
Patogenicita': capacita' di un microrganismo di provocare una
patologia tramite infezione, tossicita' o allergenicita'. La
patogenicita' e' un attributo significativo sul piano tassonomico ed
e' caratteristica di una specie.
Plasmide: pezzo di DNA extracromosomico autoreplicante
riscontrato in molti microrganismi, che generalmente conferisce
alcuni vantaggi evolutivi alle cellule ospiti.
Microrganismo ricevente o parentale: microrganismo che ha subito
la modificazione genetica.
Rizobatteri: batteri presenti nella rizosfera, ossia nel suolo ad
immediato contatto con le radici delle piante, che penetrano nelle
radici per via intracellulare o intercellulare. I rizobatteri sono
spesso utilizzati per l'inoculazione di microbi/semi in agricoltura.
Trasduzione: l'incorporazione di DNA batterico nelle particelle
di un batteriofago e il loro trasferimento in un batterio ricevente.
Trasformazione: captazione di DNA nudo da parte di una cellula.
Vettore: elemento che trasporta molecole di DNA o RNA ad esempio
un plasmide o un batteriofago nel quale puo' essere inserita una
sequenza di materiale genetico per essere introdotta in una nuova
cellula ospite dove verra' replicata e in alcuni casi espressa.
Virulenza: capacita' di produrre effetti nocivi. La capacita' di
danneggiare le specie ospiti puo' variare notevolmente tra i singoli
ceppi di un microrganismo.