Cass. Sez. III n. 17576 del 15 maggio 2026 (UP 13 feb 2026)
Pres. Gentili Rel. Giorgianni Ric. Graziano e Miraglia
Ecodelitti. Inquinamento ambientale: nozione di compromissione e deterioramento.
Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) è un reato di danno a condotta alternativa, integrato dal deterioramento o dalla compromissione, "significativi" e "misurabili", delle matrici ambientali o dell'ecosistema. La "compromissione" consiste in un'alterazione funzionale del bene che incide sulla sua relazione con l'uomo e sui bisogni che deve soddisfare; il "deterioramento" consiste in uno squilibrio strutturale connesso al decadimento dello stato o della qualità del bene. Ai fini della sussistenza del reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno (elemento distintivo del disastro ambientale), né è necessario il superamento di limiti tabellari prefissati o l'espletamento di analisi tecniche basate su scale graduate. Il reato ha natura di reato comune e può essere commesso da chiunque, compreso il gestore di fatto di un'azienda agricola che, attraverso lo sversamento illecito di reflui zootecnici, cagioni una concreta contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta da Emilio Graziano e Rachele Miraglia avverso la sentenza del 9 gennaio 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale i ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 7.000,00 di multa ciascuno, disponendo la confisca dell'area in sequestro ed emettendo le statuizioni civili, in relazione: al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 452-bis cod. pen., per aver, Miraglia quale proprietaria e Graziano quale gestore dell'azienda agricola esercente attività di allevamento bufalino, cagionato una compromissione ed un deterioramento significativo e misurabile delle acque, del suolo e del sottosuolo, sversando e smaltendo illecitamente liquami e deiezioni zootecniche (capo a); al reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver, nelle qualità indicate, realizzato un'attività di illecito smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (capo b); al reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato, nelle qualità indicate, in assenza di permesso di costruire, un piazzale di mq 1.000 circa, per un'altezza di circa cm 50, mediante materiale di riempimento.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, tramite l'Avvocato Ferdinando Letizia, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 452-bis cod. pen. Lamenta il difensore che la sentenza impugnata ripropone il contenuto della relazione dell'Istituto profilattico sperimentale del Mezzogiorno con riferimento alla prova dell'inquinamento ambientale, senza considerare la presenza, nella medesima località dove insiste l'azienda dei ricorrenti, di un numero considerevole di ulteriori aziende agricole la cui presenza ben avrebbe potuto determinare i risultati chimici evidenziati negli accertamenti operati dai verbalizzanti e che vengono posti a base della decisione della Corte di appello, tanto che era stata rilevata, sui terreni, la presenza di cloruri che di certo non erano contenuti nel letame prodotto dai capi bufalini, né era stato accertato che il quantitativo di letame, sparso sui terreni durante il periodo di concimazione, era stato aumentato rispetto ai moggi di terreno a disposizione dell'azienda, né ancora i carotaggi avevano evidenziato una contaminazione con la falda sottostante tali da poter essere ritenuta una condotta distruttiva per l'ambiente. Deduce la difesa che la Corte territoriale aveva errato sulle conclusioni assunte sul tema della c.d. compromissione dell'ecosistema, in ragione della relazione del consulente di parte, dott. Dario Letizia, secondo cui il terreno oggetto di tracimazione non consentiva alcun inquinamento della falda stante la strutturazione geologica dello stesso, mentre proprio l'estensione dell'area oggetto di inquinamento non consentiva di ritenere invalide tali conclusioni, adducendo la mancata indicazione del preciso punto di prelievo dei campionamenti. La Corte distrettuale inoltre non dà atto del superamento dei parametri normativi nell'affermare che la condotta degli imputati sia tale da determinare una compromissione ed un deterioramento dell'ecosistema, per cui avrebbe dovuto, al contrario, affermare che non vi fosse prova dell'inquinamento, presentando il terreno caratteristiche tali da essere ritenuto impermeabile, come da consulenza del geologo Dario Letizia. Deduce ancora la difesa che la Corte di appello aveva errato nell'individuare Emilio Graziano quale autore delle condotte contestate, qualificandolo gestore di fatto dell'azienda, non potendo a costui attribuire tale qualifica, sulla base della sua presenza al momento dell'intervento presso l'azienda dell'ASL e della polizia giudiziaria, senza elementi concreti che potessero corroborare tale qualità, giustificandosi la presenza del ricorrente solo al fine di sostituire la madre, costretta ad una presenza saltuaria per motivi di salute. Del resto, la gestione dello spandimento dello sterco degli animali veniva operata nei mesi da marzo a settembre di ogni anno e tali incombenze potevano essere fatte unicamente dal titolare dell'azienda, per cui l'unico elemento emergente dagli atti a carico del Graziano era il rapporto familiare che aveva spinto quest'ultimo, al fine di tutelare la madre, ad interagire personalmente con gli operatori intervenuti attribuendosi un ruolo in realtà mai avuto, né il fatto di aver personalmente curato i pagamenti della fornitura del latte equivale a ritenere il Graziano gestore di fatto dell'azienda.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta ipotesi prescrizionale del capo C della imputazione (art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001). Lamenta la difesa che il piazzale, del quale era stata contestata l'abusiva realizzazione, era presente ancor prima dell'anno 2014, allorquando la gestione era nelle mani della sola Rachele Miraglia, per cui l'abuso edilizio era da considerare ormai prescritto ed in ogni caso addebitabile solo alla Miraglia, reale committente dell'opera incriminata, e non anche al figlio, sebbene nessun ingombro volumetrico fosse stato operato e, dunque, nessuna autorizzazione amministrativa doveva essere richiesta.
2.3. Con un terzo motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e, per l'effetto, irrogare una pena più mite. La Corte territoriale aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza spendere una parola ed omettendo di valutare attentamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e la mancanza di abitualità nella condotta posta in essere dai ricorrenti, così violando più volte il disposto di cui all'art. 62-bis cod. pen.
2.4. Con un quarto motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere l'applicazione della confisca prevista dall'art. 452-undecies, comma 4, cod. pen., previa autorizzazione al dissequestro temporaneo finalizzato alla bonifica del sito. Deduce la difesa che la Corte territoriale, con provvedimento del 16/01/2025, aveva negato il dissequestro temporaneo del sito finalizzato alla bonifica dello stesso, impedendo di poter beneficiare della causa di esclusione della confisca prevista dall'art. 452-undecies cod. pen., considerato che la confisca prevista da tale disposizione normativa ha una funzione risarcitoria-ripristinatoria a differenza di quella prevista dall'art. 260-ter d.lgs. n. 152 del 2006, che ha una funzione eminentemente repressiva, tanto che l'art. 452-undecies, comma 3, cod. pen. vincola la destinazione dei beni confiscati e dei proventi esclusivamente alla bonifica dei luoghi, per cui la sentenza impugnata aveva errato, allorchè, in assenza di motivazione alcuna sul danno arrecato all'ambiente e in totale disappunto rispetto alla consulenza tecnica depositata, aveva disposto la confisca del sito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla sussistenza della compromissione del deterioramento significativo e misurabile delle acque e del terreno, nonché sulla addebitabilità delle condotte al ricorrente Emilio Graziano, è manifestamente infondato. Occorre premettere come, sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali, questa Corte abbia affermato, in materia, che il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., quanto alla obiettività giuridica criminosa, è un reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento cagionato in forma alternativa dal deterioramento o dalla compromissione, autonomamente considerati dal legislatore (Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, Cuffaro, Rv. 284557). La "compromissione" e il "deterioramento", che non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici, consistono in un'alterazione, ossia in una modifica, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi, in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore, chiarendo, peraltro, che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen. (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, Rv. 268059; nello stesso senso, Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566). La non necessaria sussistenza di una tendenziale irreversibilità del danno, ai fini della sussistenza del delitto di inquinamento ambientale è stata ribadita, precisando anche che fino a quando tale irreversibilità non si verifichi, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, dep. 2017, Sorvillo, Rv. 269274). Si è ulteriormente chiarito che il termine "significativo", nella sua accezione letterale, denota senz'altro incisività e rilevanza, tendendo così ad escludere fatti di minore rilievo, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, escludendo, sulla base dell'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi, l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, che pur rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge, mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti (da ultimo, Sez. 3 n.18934 del 15/3/2017, Catapano, cit.), né è necessaria una procedura di calcolo numerico degli effetti prodotti sulla base di una scala graduata, della quale peraltro non è data alcuna definizione (Sez. 3, n. 39759 del 01/06/2022, Gabriele, non mass.).
1.1. Tanto premesso, nel caso di specie, il delitto si ipotizza consumato sversando e smaltendo illecitamente liquami e deiezioni zootecniche, essendosi accertata la presenza di un lagone di mq 1.500 circa, interrato e privo di fosso di guardia perimetrale, in mancanza di alcuna documentazione sull'utilizzo e lo spandimento degli effluenti zootecnici, con deiezioni liquide convogliate in un canale adiacente il lagone e poi immesse nel canale di bonifica, e con deiezioni palabili sversate nella zona antistante il lagone, mentre le acque di lavaggio provenienti dalla sala latte erano immesse attraverso un sistema di scarico direttamente sul terreno, infine gli esiti dei campionamenti eseguiti su aree aziendali poste a nord, est e ovest evidenziavano la presenza di sostanza organica, con parametri di contaminazione superiori ai limiti consentiti. Le sentenze dei giudici di merito, che integrano una ipotesi di doppia conforme, si sono mosse nella cornice dei principi delineata nel paragrafo 1., richiamando gli esiti del sopralluogo eseguito dalla Guardia Forestale, nonché la relazione tecnica redatta dal personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, da cui era emerso che l'azienda era sprovvista di documentazione relativa allo spandimento degli effluenti zootecnici e che il lagone, creato appunto senza la dovuta autorizzazione e non svuotato da anni, risultava interrato e privo di un fosso di guardia perimetrale idoneo ad evitare l'eventuale tracimazione degli effluenti zootecnici, per cui le deiezioni immesse nel terreno senza autorizzazione e i reflui tracimati e confluiti in acque superficiali avevano provocato un danno da contaminazione alle acque, al suolo e al sottosuolo, come emerso dai campionamenti eseguiti sulle aree e sull'acqua da pozzo ricadente nel complesso aziendale da personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, senza che le osservazioni della relazione tecnica di parte, intesa a sostenere la impermeabilità del terreno, fossero idonee a pore in discussione tali conclusioni, non essendo stato precisato con quali modalità e su quali terreni fossero stati eseguiti i campionamenti posti a base delle conclusioni del consulente tecnico di parte. E' allora evidente che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la quale tende a limitare il danno rilevante ex art. 452-bis cod. pen. alle ipotesi di penetrazione del suolo da parte degli elementi inquinanti, tale pregiudizio, piuttosto, investe - alla luce della stessa lettera della norma incriminatrice - ogni compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; non potendo, dunque, escludersi la fattispecie ove il fenomeno pregiudizievole rimanga e incida sul suolo e non penetri anche nel sottosuolo (v. Sez. 3, n. 12514 del 13/02/2025, Ducci, Rv. 287985, non massimata sul punto), seppure il pregiudizio rinvenuto dai giudici di merito, con motivazione esente da vizi, investa anche il sottosuolo e le acque. Precisa, infatti, in proposito la Corte territoriale che non erano rispettati i requisiti di permeabilità indicati alla pag. 6 della relazione dell'I.Z.S.M., né l'azienda disponeva di alcuna autorizzazione e documentazione relativa alla realizzazione del contenitore in terra, al fine di valutare il rispetto dei requisiti di permeabilità, richiamando inoltre la relazione dell'I.Z.S.M. anche nella parte in cui sottolineava l'elevata permeabilità del suolo in esame, con aggravamento delle condizioni create dallo stoccaggio del refluo mediante il lagone, tale da favorire la diffusione di gas in atmosfera e la tracimazione sul terreno circostante, per effetto dell'ingresso delle acque meteoriche che comprometteva la capacità di stoccaggio del contenitore. Allo stesso modo, la deduzione difensiva che la condotta di inquinamento potesse essere riconducibile ad altre aziende presenti in quella località è stata logicamente smentita dalla Corte territoriale, in ragione dell'esito degli accertamenti tecnici eseguiti, vale a dire dell'accertata immissione sul terreno delle acque di lavaggio e della tracimazione degli effluenti zootecnici, con dimostrata contaminazione del terreno e delle acque.
1.2. Quanto alla addebitabilità delle condotte al ricorrente Emilio Graziano, la Corte territoriale ha congruamente precisato, senza vizi logici, che il predetto, presente ai sopralluoghi eseguiti dalla polizia giudiziaria presso l'azienda, era in possesso della documentazione relativa all'azienda, prodotta nel corso delle indagini, risultava essere il soggetto che negli ultimi cinque anni aveva sottoscritto tutti i documenti relativi alla gestione dell'azienda (acquisiti presso il Servizio veterinario) e ne aveva curato direttamente tutta l'attività commerciale, tanto che il legale rappresentante del caseificio Luise s.r.l. lo aveva indicato come l'unico soggetto con il quale aveva sempre interagito per gli accordi in merito alla vendita, al pagamento e al ritiro del latte presso l'azienda, per cui i giudici di secondo grado concludevano nel senso che il ruolo di Emilio Graziano, quale gestore di fatto dell'azienda, emergeva da plurime fonti dimostrative di un ruolo attivo nella gestione dell'azienda e nella partecipazione operativa della stessa, nonché della piena consapevolezza nel predetto della natura illegale dell'attività svolta; una partecipazione, dunque, non limitata al suo interessamento alla vicenda del sequestro e neanche ai soli rapporti commerciali con l'azienda di Mario Luise. Né ancora può sostenersi, come fa il ricorrente, che la responsabilità della gestione incontrollata dei reflui aziendali debba essere ascritta unicamente al titolare dell'azienda, affermando che la gestione dello spandimento dello sterco degli animali, operata nei mesi che vanno da marzo a settembre di ogni anno, rappresenti incombenza riservata unicamente al titolare formale dell'azienda, dal momento che il reato di inquinamento ambientale non ha natura di reato proprio, realizzabile soltanto da soggetti che esercitano professionalmente un'attività commerciale, ma costituisce una ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere, anche di fatto, la condotta descritta dalla norma, cagionando un evento di danneggiamento nei termini chiariti al paragrafo 1.
Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e sulla addebitabilità dello stesso alla sola Miraglia, è manifestamente infondato.
2.1. E' stato infatti ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in tema di reati edilizi, fermo l'onere per l'accusa di provare la data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato, che intenda giovarsi di tale causa estintiva, allegare gli elementi in suo possesso, dei quali sia il solo a poter disporre, idonei a fissare una data di decorrenza diversa da quella risultante dagli atti, non essendo sufficiente una sua mera affermazione difensiva a far ritenere il reato realmente estinto per prescrizione, né a determinare l'incertezza assoluta sulla data del commesso reato che rende applicabile il principio "in dubio pro reo" (Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000, Fretto, Rv. 217575). Dalle sentenze di merito, le cui conformi decisioni si saldano per formare un unico percorso argomentativo assistito da tenuta logica e coerenza strutturale, risulta correttamente affermato non solo che la realizzazione del piazzale di circa mille mq, per un'altezza di 50 cm, presente sul terreno dell'azienda mediante materiale di riempimento integra il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, dovendosi richiamare sul punto il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 7538 del 11/01/2024, Gervasi, Rv. 285956, secondo cui, in tema di reati edilizi, è soggetta a permesso di costruire l'esecuzione di interventi finalizzati a realizzare un piazzale in calcestruzzo, in quanto tale attività determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio; nello stesso senso, Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016, dep. 2017, Palma, Rv. 268847), ma anche che dai rilievi fotografici non emergeva la risalenza nel tempo delle opere di realizzazione del piazzale, la cui attività di riempimento non era neppure ultimata e non era databile ad epoca remota. Pertanto, le argomentazioni difensive sulla retrodatazione della realizzazione delle opere sono del tutto generiche e non dimostrative della risalenza nel tempo delle opere abusive contestate.
2.2. Quanto alla non addebitabilità dei fatti al ricorrente Emilio Graziano, le osservazioni della difesa sono, anche sullo specifico punto, generiche, limitandosi a sostenere assertivamente che le opere dovessero essere addebitabili esclusivamente alla Miraglia, titolare dell'azienda, e non anche al figlio, non proprietario delle opere e non autore della edificazione abusiva, senza compiutamente confrontarsi con l'apparato argomentativo della Corte territoriale, in base al quale - come già ricordato - l'attività di riempimento, non ancora ultimata al momento dell'accertamento, avvenuto il 26/02/2020, non era databile ad epoca remota, ma soprattutto che la gestione di fatto del complesso aziendale negli ultimi cinque anni aveva fatto capo al Graziano, sicchè le opere accertate, che richiedevano il previo rilascio del permesso di costruire, non solo non erano prescritte, ma erano state correttamente addebitate anche al ricorrente.
Il terzo motivo di ricorso, incentrato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di entrambi i ricorrenti, non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 7), perciò sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo, al riguardo, i giudici di merito affermato la mancata emersione di specifiche ragioni apprezzabili per il loro riconoscimento, ed anche evidenziato, per contro, elementi negativi, quali la presenza di due precedenti penali specifici per il Graziano, tali da delinearne una pessima personalità, nonché il particolare disvalore della condotta reiterata nel tempo, la perseveranza dimostrata nella violazione delle norme posta a presidio dell'ambiente e la grave offensività della condotta per la Miraglia; dovendosi ricordare, in proposito, che il riconoscimento di tali circostanze rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959; analogamente Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Del resto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nel caso di specie - a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 8), avendo la Corte territoriale precisato in proposito che non vi era traccia del ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dell'area, risultando, peraltro, sulla base di una relazione dei carabinieri del 2020, che gli imputati non avevano mai provveduto alla bonifica del sito. Conseguentemente, la Corte di appello ha correttamente affermato che non sussistevano i presupposti previsti dal comma 4 dell'art. 452-undecies cod. pen., ovverosia la messa in sicurezza e, ove necessario, le attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi, per evitare l'applicazione della confisca, che, come precisato a più riprese da questa Corte, presenta profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, alla luce dell'interpretazione letterale del terzo comma dell'articolo in esame, il quale prevede che i beni confiscati siano messi "nella disponibilità" della pubblica amministrazione e vincola la destinazione dei beni confiscati o dei proventi incamerati esclusivamente alla bonifica dei luoghi (Sez. 3, n. 15965 dell'11/02/2020, Rv. 278907; nello stesso senso, Sez. 3, n. 30691 del 24/06/2021, Praticò). La doglianza con cui si censura l'assenza di motivazione sul danno arrecato all'ambiente e la mancata valutazione delle conclusioni contenute nella consulenza tecnica depositata è del tutto generica, avuto riguardo alle argomentazioni contenute nel primo paragrafo cui si rimanda; mentre manca di autosufficienza il riferimento al provvedimento reiettivo della Corte di appello del 16/01/2025, non essendone stato allegato il testo, né riproposto lo specifico contenuto (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione).
I ricorsi non possono quindi che essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/02/2026.




