DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007 , n. 151
Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
Gazzetta Ufficiale N. 212 del 12 Settembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare
l'articolo 5;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto
Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le
modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni
applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento
e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano
attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento
medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle
politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005
del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato:
"Regolamento", recante disposizioni sulla protezione degli animali
durante il trasporto e sulle operazioni correlate.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori
definizioni: "conducente", la persona che guida un veicolo che sta
effettuando il trasporto di animali; "allevatore": il soggetto che
esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali;
"autorizzazione", l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli
articoli 10 ed 11 del Regolamento; "certificato di idoneita", il
certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del
Regolamento; "certificato di omologazione per veicoli", il
certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del
22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica la
direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n.
29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e'
il seguente:
"Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.".
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alle premesse.

Art. 2.
Autorita' competente

1. Le Autorita' competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f),
del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e
Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni
caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, e' il seguente:
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo
comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art.
334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.".

Art. 3.
Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore

1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della
prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11
del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validita',
sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica
a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni
dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui
all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche'
all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto
degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione,
ovvero con autorizzazione scaduta di validita', sospesa o revocata.
2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto
dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa
autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione del
trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore e' obbligato in solido con
l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.

Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si
vedano le note alle premesse.

Art. 4.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneita' del
conducente o guardiano

1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneita' di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato
scaduto di validita', sospeso o revocato, effettua l'attivita' di
conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi
domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o
suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 1.500 a Euro 4.500.
2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore
o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un
guardiano sprovvisto del certificato di idoneita' ovvero scaduto di
validita', sospeso o revocato.

Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si
vedano le note alle premesse.

Art. 5.
Irregolarita' o mancanza della documentazione

1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette
irregolarita' documentali di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.
2 . Costituiscono irregolarita' documentali:
a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente
le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del
Regolamento;
b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario
comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi
per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di
ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;
c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del
regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di
viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme
al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei
punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni
dell'Allegato II del Regolamento;
d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei
documenti di trasporto riguardo a:
1. origine e proprieta' degli animali;
2. luogo, data ed ora di partenza;
3. luogo di destinazione e destinatario;
4. numero dei capi;
5. durata prevista del viaggio;
e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati
relativi a:
1. luogo data ed ora di partenza;
2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o
trasferimento individuati;
4. durata prevista del viaggio;
f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a
cio' non legittimate;
g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario
sul giornale di viaggio;
h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno
del mezzo per tutta la durata del trasporto.
3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1'organizzatore ed
il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in
solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni
pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.

Nota all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si
vedano le note alle premesse.
7. Se gli animali sono esportati verso un Paese
terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al
veterinario ufficiale al punto di uscita.
In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica
il regime di restituzione all'esportazione, non e'
necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio
se la legislazione agricola prevede una relazione.
8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del
giornale di viaggio tiene:
a) una copia del giornale di viaggio compilato;
b) il corrispondente foglio o stampato di
registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del
regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo e' coperto da
tale regolamento.
I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a
disposizione dell'autorita' competente che ha rilasciato
l'autorizzazione al trasportatore e, su richiesta
dell'autorita' competente del luogo di partenza, entro un
mese dalla compilazione, e sono conservati dal
trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data
del controllo.
Il documento di cui alla lettera a) e' restituito
all'autorita' competente del luogo di partenza entro un
mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i
sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9. Allorche' i veicoli
sono attrezzati con i sistemi di cui all'art. 6,
paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del
giornale di viaggio, ed orientamenti per la presentazione
delle registrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 9, in
conformita' della procedura di cui all'art. 31,
paragrafo 2.".

Art. 6.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del
mezzo di trasporto

1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o
fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo
non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui
all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validita', sospeso
o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 1.000 a Euro 3.000.
2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e
il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati
in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni
previste per le violazioni di cui al comma 1.
3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o
noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di
bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di
omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del
Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', ovvero
sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il
trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando
contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con
certificato scaduto di validita', sospeso o revocato.
5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e'
obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle
sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.

Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alla premesse.

Art. 7.
Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei
requisiti di idoneita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a
Euro 6.000.
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non
rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad
Euro 4.000.
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui
all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.
4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi
di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina,
caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4
del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce
gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti,
violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale
sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le
operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa
all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni
di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il
responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il
trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo.
8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua
proprieta' con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza
inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva
quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.

Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alla premesse.

Art. 8.
Violazioni varie

1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare
gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c),
del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da
Euro 400 ad Euro 1.600.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10,
paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un
trasporto eccedendone i limiti e' soggetto alla sanzione
amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000.

Nota all'art. 8:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alle premesse.

Art. 9.
Sanzioni accessorie

1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette
due violazioni, accertate in modo definitivo, previste
dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, e' soggetto alla
sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se
il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre
mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette
tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste
dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, e' soggetto alla
sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a
due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e'
inferiore a sei mesi, e' applicata la durata massima della
sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque
violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo
definitivo, e' soggetto alla revoca della autorizzazione.
4. In caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7,
comma 6, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione del
trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso
di reiterazione, il trasportatore e' soggetto alla revoca della
stessa.
5. Il trasportatore nei cui confronti e' stata disposta la revoca
dell'autorizzazione non puo' conseguire altra autorizzazione prima di
dodici mesi.
6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel
periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste
dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto
alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di
trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo
intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e'
applicata la durata massima della sospensione.
7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel
periodo di tre anni, commette tre violazioni previste
dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e' soggetto
alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di
trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo
intercorrente tra due delle tre violazioni e' inferiore a sei mesi,
e' applicata la durata massima della sospensione.
8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque
violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in
modo definitivo, e' soggetto alla revoca del certificato di
omologazione del mezzo di trasporto.
9. Il trasportatore che e' stato sottoposto alla misura della
revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non
puo' conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici
mesi.
10. Quando e' prevista la sospensione o la revoca
dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di
omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei
commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato
membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le
possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di
informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un
provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di
animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista
per la sospensione dei documenti sopraindicati.
11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento
di interdizione temporanea di cui al comma che precede, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
Se la violazione e' commessa con un veicolo, e' disposta la sanzione
accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta
giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente
o di un guardiano che detiene un certificato di idoneita' di cui
all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, puo' essere disposta la
sospensione del certificato di idoneita' per un periodo da uno a tre
mesi o la revoca.
13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede
l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione
del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del
certificato di idoneita' del conducente o guardiano, trasmettono
all'autorita' che li ha rilasciati, copia del verbale di
contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei
provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono
commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la
comunicazione deve essere inviata all'autorita' competente di cui
all'articolo 2, comma 1.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, e' il seguente:
"Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1.
Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui
il presente codice prevede che all'accertamento della
violazione consegua l'applicazione della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il
conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare
la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo
custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche
fissate con decreto del Ministero dell'interno, che,
decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a
cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha
accertato la violazione ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento
di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 680 a Euro 2.723, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e
quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente
all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un
motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone
la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis,
secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e'
fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato
in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o
a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art.
203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali
per la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 680 a Euro 2.723. E' disposta, inoltre,
la confisca del veicolo.".

Art. 10.
Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dal presente decreto, quando e' riscontrata una violazione delle
disposizioni del Regolamento, l'Autorita' competente di cui
all'articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere
direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di
intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro
benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del
Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere
agli adempimenti nel termine indicato dall'Autorita' competente a
proprie spese.
2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito
l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni
impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorita'
competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore
abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate
per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti
comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.
3. Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate
nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della
violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in
solido tra loro.
4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle
prescrizioni imposte dall'Autorita' competente ai sensi e per le
finalita' di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda
in tutto o in parte l'adempimento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. In caso di
esecuzione diretta da parte dell'Autorita' amministrativa dei detti
obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a
carico di chi e' tenuto al loro adempimento.

Nota all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si
vedano le note alle premesse.

Art. 11.
Richiesta di informazione o di esibizione di documenti

1. Le autorita' di controllo hanno facolta' di chiedere agli
organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del
trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai
detentori degli animali trasportati, nonche' ai conducenti e
guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di
documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone
impiegate nel viaggio stesso.
2. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti puo'
essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un
momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le
informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non
inferiore a dieci ne' superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti
dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale
conoscenza.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza
giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro
il termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.200.
4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica
responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, e' soggetto
alla sanzione amministrativa da Euro 200 ad Euro 800.
5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni
all'Autorita' competente, anche non nazionale, individuata in ragione
della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute
relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11,
paragrafo 1, del Regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 200 a Euro 800.

Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si
vedano le note alle premesse.

Art. 12.
Procedimento di applicazione delle sanzioni

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste
dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del
presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformita'
all'Allegato 5.
3 . Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorita' competente
all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad
un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorita'
deputata all'irrogazione delle sanzioni e' l'U.V.A.C. competente per
territorio.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 10 ed 11, quando
una violazione e' commessa utilizzando un veicolo immatricolato
all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi
dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
ovvero dell'articolo 9, comma 11, del presente decreto e' affidato in
custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei
soggetti indicati nell'articolo 214-bis del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del
responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela
del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
6. L'entita' delle sanzioni previste dal presente decreto e'
aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due
anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui
sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che
si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n.
689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata
secondo le disposizioni sopraindicate, e' oggetto di arrotondamento
all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore
a detto limite.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si vedano le note all'art. 2.
- Il testo degli articoli 207 e 214-bis del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
"Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato
all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio
comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per
qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in
misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del
versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione e' versata al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo, la somma da versare a
titolo di cauzione, di cui ai comma 2, e' pari alla somma
richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che
siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione
europea).".
"Art. 214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di
sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1 . Ai fini
del trasferimento della proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo
periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo
o a fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati
a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del
custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi
riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro
o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato
apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con
l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad
assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito
del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle
ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo
periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini
dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni
procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu'
vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai
criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei
veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la
custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del
custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente
comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213,
comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in
relazione al trasferimento della proprieta' dei veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i
veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del
comma 1, del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del
demanio. Il provvedimento notificato e' comunicato al
pubblico registro automobilistico competente per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di
sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189.
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei
pubblici registri relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal presente articolo
e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le
amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento.".

Art. 13.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato,
quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome
nei restanti casi.

Art. 14.
Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province
autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del
presente decreto, il certificato di omologazione di cui
all'articolo 18 del Regolamento e l'autorizzazione del trasportatore
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati
dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in
ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore a far
data dal 6 gennaio 2008.
3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli
animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il
certificato di idoneita' al trasporto degli animali, che ha durata
decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato
contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito
all'attestazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere
realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di
Associazioni professionali in maniera indipendente od in
collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.
5. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un
decreto di coordinamento delle attivita' di controllo e applicazione
del Regolamento.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si
vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532
(Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto), allegato al
presente decreto, e' stato pubblicato nella G.U. 11 gennaio
1993, n. 7, S.O.

Art. 15.
Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato 1
(previsto dall'art. 7, comma 1)

IDONEITA' AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

1. Non puo' essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al
viaggio previsto, ne' le condizioni di trasporto possono essere tali
da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero
patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:
a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza
o di deambulare senza aiuto;
b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di
gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la
settimana precedente;
d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non e' ancora
completamente cicatrizzato;
e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una
settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano
trasportati per percorsi inferiori a 100 km.
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere
ritenuti idonei al trasporto se:
a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non
causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere
veterinario;
b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del
Consiglio (1) se la malattia o la lesione e' parte del programma di
ricerca;
c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in
seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale
trasporto e' consentito soltanto se cio' non causa all'animale
sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati
sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche,
quali la decorazione o la castrazione, purche' le ferite siano
completamente cicatrizzate.
4. Allorche' si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto,
gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure
adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se
del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento
in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
5 . Non e' ammessa la somministrazione di sedativi ad animali
destinati a essere trasportati, a meno che cio' non sia strettamente
necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto
controllo veterinario.
6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano,
se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli
non superiori alle 12 ore.
7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si
applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo
di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto ne'
ai puledri neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli
animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro
durante il viaggio.

Allegato 2
(previsto dall'art. 7, comma 2)
MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.
1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono
concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:
a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumita' degli
animali;
b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e
variazioni climatiche avverse;
c) essere puliti e disinfettati;
d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in
grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
e) assicurare che si possa mantenere la quantita' e la qualita'
dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne
l'ispezione e la cura;
g) presentare una superficie d'impiantito antisdrucciolo;
h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la
fuoriuscita di urina o feci;
i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura
degli animali durante il trasporto.
1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi
livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare
che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorche'
questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per
nessun motivo il loro movimento naturale.
1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi
domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina,
laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti
documenti:
a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o
pericolosi;
b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di
acqua ed eventuali cure speciali richieste.
1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere
al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per
poter funzionare in modo rapido e agevole.
1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i
vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi
d'eta' devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato
equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie,
del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle
condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento
adeguato delle deiezioni.
1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in
materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il
trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario e'
destinato a durare piu' di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato
alle specie trasportate deve essere a disposizione del guardiano o di
una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere
un animale in modo umano ed efficace.
2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia.
2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono
contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di
animali vivi.
2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo
scarico.
2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli
altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni
per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.
3. Disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto.
3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante
verifica che, allorche' i veicoli sono caricati:
a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema
di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata
fonte secondaria di energia in caso di guasto;
b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua
marina.
3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati
di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente
progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano
saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni
ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio,
per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.
4. Disposizioni addizionali per il trasporto per via aerea.
4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o
stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti
dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il
trasporto di animali vivi.
4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni
in cui e' possibile mantenere la qualita' dell'aria, la temperatura e
la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo
conto delle specie trasportate.
5. Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori.
5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere
contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di
animali vivi e qual e' la parte alta del contenitore.
5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori
devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono
ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono
fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del
mezzo di trasporto.
5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un
numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati,
posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati
al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono
assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per
evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto;
f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di eta', tranne
quando sono accompagnati dalla madre;
g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.

Allegato 3
(previsto dall'art. 7, comma 3)

PRATICHE DI TRASPORTO

1. Nel carico, scarico e accudimento degli animali si deve prestare
debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come
gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima
dell'inizio del viaggio previsto.
1.1 Quando le operazioni di carico o scarico durano piu' di quattro
ore, eccetto per il pollame:
a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere,
nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto
senza che essi siano legati;
b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario
riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per
assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente
durante tali operazioni.
Strutture e procedure.

1.2 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito,
devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:
a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo
l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e
assicurarne l'incolumita'. In particolare, le superfici non devono
essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da
impedire la fuga degli animali;
b) essere pulite e disinfettate.
1.3 a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di
20°, vale a dire il 36,4% rispetto all'orizzontale, per i suini, i
vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50%
rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai
vitelli. Quando l'inclinazione e' superiore a 10°, vale a dire il
17,6% rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un
sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta
agli animali di salire o scendere senza rischi o difficolta';
b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono
essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o
la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.
1.4 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli
animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni,
sofferenze o disagi agli animali.
1.5 Durante le operazioni di carico e scarico deve essere
assicurata un'illuminazione appropriata.
1.6 Allorche' su un mezzo di trasporto sono caricati su piu'
livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni
necessarie:
a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti
al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli
animali da pelliccia, per limitare tale situazione;
b) per assicurare la stabilita' dei contenitori;
c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.
Trattamento degli animali.

1.7 E' proibito:
a) percuotere o dare calci agli animali;
b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare
loro dolore o sofferenze inutili;
c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;
d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie,
le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da
causare loro dolore o sofferenze inutili;
e) usare pungoli o altri strumenti con estremita' aguzze;
f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o
condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere
trattati.
1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di
strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali
strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di
spostarsi, e soltanto se hanno davanti a se' spazio per muoversi. Le
scariche non devono durare piu' di un secondo, devono essere
trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei
quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate
ripetutamente se l'animale non reagisce.
1.9 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono
fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali
non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali
debbono avere accesso all'acqua.
1.10 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi,
gli anelli nasali ne' per le zampe legate assieme. Ai vitelli non
deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi
devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i
cavalli non domati.
Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli
altri mezzi usati devono essere:
a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di
trasporto normali;
b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e
di mangiare e bere;
c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di
strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare
rapidamente gli animali.
Separazione.

1.11 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei
seguenti casi:
a) animali di specie diverse;
b) animali di taglia o eta' significativamente diverse;
c) verri o stalloni adulti da riproduzione;
d) maschi sessualmente maturi e femmine;
e) animali con corna e animali senza corna;
f) animali reciprocamente ostili;
g) animali legati e animali slegati.
1.12 Le lettere a), b), c) ed e) del punto 1.11 non si applicano
qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano
abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro
disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora
autosufficiente.
2. Durante il trasporto.
2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle
cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi
di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del regolamento.
2.2 Se il veicolo e' caricato su una nave traghetto ro-ro, gli
equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i
loro puledri sono trasportati in stalli individuali. E' possibile
derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni
nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti
su piu' livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello
inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori.
L'altezza interna minima del compartimento deve essere piu' alta di
almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale piu' alto.
2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi
di piu' di quattro animali.
2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di
trasporto.
2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare
pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del
numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni
meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere
sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.
2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati,
nutriti e avere l'opportunita' di riposare conformemente alle
esigenze della loro specie e eta', a intervalli appropriati e, in
particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del
regolamento. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli
sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore.
L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualita' ed essere
presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilita'
di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessita'
degli animali di abituarsi alle modalita' di nutrizione e
abbeveramento.

Allegato 4
(previsto dall'art. 7, comma 4)

LUNGHI VIAGGI
Tetto.

1.1 Il mezzo di trasporto e' attrezzato con un tetto di colore
chiaro ed e' adeguatamente isolato.
Pavimento e lettiera.

1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di
materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione
della specie, del numero di animali trasportati, della durata del
viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire
un assorbimento adeguato delle deiezioni.
Alimentazione.

1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantita' sufficiente di
alimenti appropriati per le necessita' alimentari degli animali in
questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti
dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere,
carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.
1.4 Allorche' per nutrire gli animali sia necessaria
un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale
attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.
1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli
alimenti come previsto al punto 1.4, questa deve essere progettata in
modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di
trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di
trasporto e' in movimento e l'attrezzatura non e' usata, questa e'
sistemata separatamente dagli animali.
Divisori.

1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta
eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.
1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da
poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti
gli animali un accesso libero all'acqua.
1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter
essere sistemati in diverse posizioni per far si' che la dimensione
del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al
tipo, alla taglia e al numero degli animali.
Criteri minimi per talune specie.

1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono
consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle
specie bovina e suina soltanto se:
gli equidi domestici hanno piu' di quattro mesi di eta', ad
eccezione degli equidi registrati;
i vitelli hanno piu' di quattordici giorni dieta;
i suini pesano piu' di 10 Kg.
I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi.
2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su
rotaia o via mare.
2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere
dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la
fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il
viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.
2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di
funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le
categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.
2.3 La capacita' totale dei serbatoi d'acqua deve essere almeno
pari all'1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di
trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da
poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere
dotati di un sistema che permetta di controllare il livello
dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei
compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.
2.4 E' possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare
utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai
propri serbatoi di acqua.
3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e
controllo della temperatura.
3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada
devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in
qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il
mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere
una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno
del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/-
5°C in funzione della temperatura esterna.
3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare
una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per
una capacita' nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve
essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del
veicolo, per almeno quattro ore.
3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di
controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare
tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo
che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle
condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura
cosi' ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a
disposizione dell'autorita' competente.
3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un
sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura
nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite
massimo o quello minimo.

Allegato 5
(prevevisto dall'articolo 12, comma 2)