Accesso alle informazioni relative all’ambiente. Tesserini venatori: insussitenza del diritto di accesso da parte delle Guardie Venatorie delle associazioni faunistiche. I dati contenuti nei tesserini venatori di cui alla legge n. 157 del 1992 non costituiscono informazioni relative all’ambiente secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs 195/2005 e non si riferiscono al concetto di fauna, riguardando invece i comportamenti dei cacciatori, che possono essere controllati solo sul “campo” dalle Guardie Volontarie. (a cura di Alan Valentino, Udine).
Ric. n.1945/2006 Sent. n. 1497/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Mauro Springolo Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1945/2006 proposto dalla LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.) – ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Bissoli e Maria Caburazzi, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Mestre, Via Palazzo 27;
contro
la Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Mestre, Calle del Sale 33;
e nei confronti
di Castelletti Dario, non costituito in giudizio;
per
l’annullamento dei provvedimenti 17.7.2006 n. 60128 e 15.9.2006 n. 79280 con cui la Provincia di Verona ha parzialmente negato l'accesso ai documenti richiesto con le istanze presentate il 3.6.2006 ed il 18.7.2006.
Visto il ricorso, notificato il 5.10.2006 e depositato presso la Segreteria il 12.10.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, depositato il 25.10.2006;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 15 novembre 2006, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Mauro Springolo – gli avv.ti Bissoli per la ricorrente e Ballandi e Savio per la Provincia resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
La ricorrente, ricordate le finalità cui ispira la propria azione e sul presupposto del carattere di appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato della fauna selvatica, insta perché venga ordinato alla Provincia di Verona l’esibizione dei tesserini venatori di cui alla legge n. 157 del 1992, disciplinati dalla L.R. n. 50 del 1993, relativamente all’annata venatoria 2005/2006 nonché delle schede per il prelievo di capi in deroga, relativi alla stessa annata, e disciplinati dalla L.R. n. 13 del 2000.
Tali tesserini, che vanno restituiti da ogni singolo cacciatore entro il 31 marzo di ogni anno, consentono alla provincia di conoscere il prelievo venatorio, anche in deroga, e di trasmetterne i dati riassuntivi alle amministrazioni competenti per l’assunzione di eventuali interventi correttivi.
Le guardie volontarie delle associazioni faunistiche, fra cui la ricorrente, sono preposte al controllo “sul campo” della corretta annotazione da parte dei cacciatori di quanto catturato e redigono verbale allorché riscontrino discrepanze.
Le stesse, allorché hanno cercato di verificare se i dati contenuti sui tesserini depositati in provincia, relativi a determinati cacciatori, corrispondessero ai loro riscontri si sono di fatto visto negare l’accesso a tale documentazione.
La stessa Provincia di Verona ha altresì respinto le formali istanze di accesso.
A fronte di detti dinieghi la ricorrente deduce, quanto al diniego del 16.7.2006, la violazione dell’art. 3 del D.L.vo 195/2005, dell’art. 22 1°comma, lett. B) L. 241/1990, dell’art. 27 L. 157/1992 e dell’art. 13 L. n. 689/1991; eccesso di potere per insufficiente e perplessità della motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: la guardie volontarie sono soggetti particolarmente qualificati anche ai fini dell’accesso alla documentazione relativa all’attività venatoria, considerazione tanto più rilevante tenuto conto che in tema genericamente ambientale l’accesso alla documentazione viene considerato, anche a livello di legislazione europea come assentibile nei confronti della generalità dei cittadini degli stati membri; quindi, oltre che ad un interesse qualificato in relazione ai loro compiti istituzionali ne hanno uno in qualità di semplici cittadini della comunità.
Quanto al diniego del successivo 17 settembre la violazione degli artt. 2, 3 e 5 del D.L. vo n. 157/1992 e dell’art. 3 L. 241/1990 e art. 5, 6° comma, del D.L.vo 195/2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento: l’affermazione della provincia secondo le quali le richieste di accesso nulla avrebbero a che vedere con il concetto di fauna sono prive di consistenza dato che le norme, nazionali e comunitarie fanno comunque riferimento al concetto generico di informazione di ambito ambientale.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Verona che ha concluso per la reiezione del gravame.
D I R I T T O
Il ricorso non può essere accolto.
Il Collegio ritiene che la richiesta di accesso non possa essere supportata, come invece preteso dalla ricorrente, dalla normativa, nazionale e comunitaria, invocata.
Detta normativa infatti collega il concetto di informazione a quello di ambiente, laddove la richiesta avanzata dalle guardie venatorie volontarie della LIPU attiene ad informazione non riferentesi alla fauna bensì ai comportamenti dei cacciatori che hanno depositato i propri tesserini presso la provincia alla scadenza del 31 marzo per ogni anno venatorio.
Tale capacità delle guardie volontarie di conoscere di detti comportamenti, proprio per i compiti ad esse assegnati dalla legge, si esaurisce nel controllo sul campo, tramite attività ispettive.
Peraltro, se si volesse poi sostenere che in quanto cittadini le stesse potrebbero comunque accedere a tali informazioni, va rilevato che dette notizie non riguardano affatto né l’ambiente, né la natura né la fauna, bensì, come già detto dei comportamenti che le stesse possono verificare istituzionalmente “sul campo” e non per una indagine che, attinendo alla veridicità di quanto a suo tempo dichiarato, riguarda, se mai ed eventualmente, altri poteri dello Stato.
Conclusivamente, per un verso, l’accesso richiesto viene precluso, in quanto guardie venatorie dotate di poteri dai quali esula quella invocato e, per un altro, in quanto, come cittadini, esso non riguarda informazioni attinenti all’ambiente, se non in senso del tutto pretestuoso.
Poiché i dinieghi della provincia si uniformavano, sostanzialmente a quanto appena enunciato non potrà neppure negarsi la congruenza della motivazione degli stessi.
Conclusivamente il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della soccombente LIPU e liquidate secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo RESPINGE.
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 15 novembre 2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Mauro Springolo Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1945/2006 proposto dalla LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (L.I.P.U.) – ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Bissoli e Maria Caburazzi, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Mestre, Via Palazzo 27;
contro
la Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Mestre, Calle del Sale 33;
e nei confronti
di Castelletti Dario, non costituito in giudizio;
per
l’annullamento dei provvedimenti 17.7.2006 n. 60128 e 15.9.2006 n. 79280 con cui la Provincia di Verona ha parzialmente negato l'accesso ai documenti richiesto con le istanze presentate il 3.6.2006 ed il 18.7.2006.
Visto il ricorso, notificato il 5.10.2006 e depositato presso la Segreteria il 12.10.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona, depositato il 25.10.2006;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 15 novembre 2006, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Mauro Springolo – gli avv.ti Bissoli per la ricorrente e Ballandi e Savio per la Provincia resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
La ricorrente, ricordate le finalità cui ispira la propria azione e sul presupposto del carattere di appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato della fauna selvatica, insta perché venga ordinato alla Provincia di Verona l’esibizione dei tesserini venatori di cui alla legge n. 157 del 1992, disciplinati dalla L.R. n. 50 del 1993, relativamente all’annata venatoria 2005/2006 nonché delle schede per il prelievo di capi in deroga, relativi alla stessa annata, e disciplinati dalla L.R. n. 13 del 2000.
Tali tesserini, che vanno restituiti da ogni singolo cacciatore entro il 31 marzo di ogni anno, consentono alla provincia di conoscere il prelievo venatorio, anche in deroga, e di trasmetterne i dati riassuntivi alle amministrazioni competenti per l’assunzione di eventuali interventi correttivi.
Le guardie volontarie delle associazioni faunistiche, fra cui la ricorrente, sono preposte al controllo “sul campo” della corretta annotazione da parte dei cacciatori di quanto catturato e redigono verbale allorché riscontrino discrepanze.
Le stesse, allorché hanno cercato di verificare se i dati contenuti sui tesserini depositati in provincia, relativi a determinati cacciatori, corrispondessero ai loro riscontri si sono di fatto visto negare l’accesso a tale documentazione.
La stessa Provincia di Verona ha altresì respinto le formali istanze di accesso.
A fronte di detti dinieghi la ricorrente deduce, quanto al diniego del 16.7.2006, la violazione dell’art. 3 del D.L.vo 195/2005, dell’art. 22 1°comma, lett. B) L. 241/1990, dell’art. 27 L. 157/1992 e dell’art. 13 L. n. 689/1991; eccesso di potere per insufficiente e perplessità della motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: la guardie volontarie sono soggetti particolarmente qualificati anche ai fini dell’accesso alla documentazione relativa all’attività venatoria, considerazione tanto più rilevante tenuto conto che in tema genericamente ambientale l’accesso alla documentazione viene considerato, anche a livello di legislazione europea come assentibile nei confronti della generalità dei cittadini degli stati membri; quindi, oltre che ad un interesse qualificato in relazione ai loro compiti istituzionali ne hanno uno in qualità di semplici cittadini della comunità.
Quanto al diniego del successivo 17 settembre la violazione degli artt. 2, 3 e 5 del D.L. vo n. 157/1992 e dell’art. 3 L. 241/1990 e art. 5, 6° comma, del D.L.vo 195/2005; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento: l’affermazione della provincia secondo le quali le richieste di accesso nulla avrebbero a che vedere con il concetto di fauna sono prive di consistenza dato che le norme, nazionali e comunitarie fanno comunque riferimento al concetto generico di informazione di ambito ambientale.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Verona che ha concluso per la reiezione del gravame.
D I R I T T O
Il ricorso non può essere accolto.
Il Collegio ritiene che la richiesta di accesso non possa essere supportata, come invece preteso dalla ricorrente, dalla normativa, nazionale e comunitaria, invocata.
Detta normativa infatti collega il concetto di informazione a quello di ambiente, laddove la richiesta avanzata dalle guardie venatorie volontarie della LIPU attiene ad informazione non riferentesi alla fauna bensì ai comportamenti dei cacciatori che hanno depositato i propri tesserini presso la provincia alla scadenza del 31 marzo per ogni anno venatorio.
Tale capacità delle guardie volontarie di conoscere di detti comportamenti, proprio per i compiti ad esse assegnati dalla legge, si esaurisce nel controllo sul campo, tramite attività ispettive.
Peraltro, se si volesse poi sostenere che in quanto cittadini le stesse potrebbero comunque accedere a tali informazioni, va rilevato che dette notizie non riguardano affatto né l’ambiente, né la natura né la fauna, bensì, come già detto dei comportamenti che le stesse possono verificare istituzionalmente “sul campo” e non per una indagine che, attinendo alla veridicità di quanto a suo tempo dichiarato, riguarda, se mai ed eventualmente, altri poteri dello Stato.
Conclusivamente, per un verso, l’accesso richiesto viene precluso, in quanto guardie venatorie dotate di poteri dai quali esula quella invocato e, per un altro, in quanto, come cittadini, esso non riguarda informazioni attinenti all’ambiente, se non in senso del tutto pretestuoso.
Poiché i dinieghi della provincia si uniformavano, sostanzialmente a quanto appena enunciato non potrà neppure negarsi la congruenza della motivazione degli stessi.
Conclusivamente il ricorso va respinto in quanto infondato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della soccombente LIPU e liquidate secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo RESPINGE.
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 15 novembre 2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario