Come non si fanno i calendari venatori. Ultime pronunce del Consiglio di Stato in sede cautelare.
di Stefano DELIPERI
Il Consiglio di Stato in questi ultimi mesi, seppure in sede cautelare, ha enunciato una serie di principi riguardo la predisposizione dei calendari venatori regionali, in conseguenza di ricorsi da parte di varie Associazioni ambientaliste.
Di grande rilievo quanto avvenuto riguardo la stagione venatoria in Sardegna.
Con ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti dell’ ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275 , 1 che aveva deciso la sospensione del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20 luglio 2018 relativo al calendario venatorio regionale sardo 2018-2019, nella parte in cui prevedeva la caccia alla Lepre sarda ( Lepus capensis mediterraneus ) e alla Pernice sarda ( Alectoris barbara ) 2 .
In precedenza, il Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato, con decreto presidenziale n. 4456 del 20 settembre 2018 , aveva respinto l’istanza regionale di sospensione inaudita altera parte.
Il Consiglio di Stato, seppure in sede cautelare, ha impartito una severissima lezione alla Regione autonoma della Sardegna su come si gestisce il patrimonio faunistico e su come si possono fare i calendari venatori.
Il Consiglio di Stato ha delineato un caso di schizofrenia amministrativa riguardo l’ipotesi di prelievo venatorio sulle popolazioni di Lepri e Pernici sarde: infatti, la serie di provvedimenti amministrativi finalizzati a permettere a ogni costo la caccia “ mostra notevoli oscillazioni e implementazioni successive. A ciò si aggiunga che anche la fase procedimentale precedente all’emanazione del calendario venatorio presentava alcune discrasie, quale quella per cui il parere è stato richiesto dalla Regione all’Ispra prima di acquisire la Relazione preliminare del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, su cui fa, invece, sostanziale leva l’appello cautelare qui proposto dalla Regione: ragion per cui l’Ispra non ha potuto tener conto di tale Relazione.
Tale appello cautelare non si rivela, a sua volta, allineato con l’attività amministrativa posta in essere in limine dalla stessa Regione, poiché … la stessa Regione ha affermato, nel motivare la presente istanza di sospensione, che le due giornate del 30 settembre e del 7 ottobre 2018 ‘sono state individuate considerando la minore interferenza possibile nel ciclo biologico delle medesime specie’ e ‘conseguentemente non possono essere fissate in date successive’: il che contraddice, con ogni evidenza, la modifica da ultimo apportata ad horas al calendario venatorio nel senso (opposto) di rinviare a data da definirsi (pur nel mero e ovvio rispetto delle cadenze stabilite dalle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia) le anzidette (e in precedenza dichiarate non differibili) giornate del prelievo venatorio relativo alle due specie in questione ”.
Dev’essere evidenziato che, inopinatamente, con decreto assessoriale del 2 ottobre 2018, la Regione ha cercato di posticipare la caccia a Pernici e Lepri sarde in attesa di un qualche pronunciamento favorevole.
E il Consiglio di Stato è stato netto: “ a fronte di un siffatto, non lineare, modus procedendi della Regione Sardegna, il danno dalla stessa prospettato - tanto nell’appello cautelare, quanto nel menzionato decreto assessorile 2 ottobre 2018 - e consistente nell'interesse al prelievo venatorio di lepre e pernice sarda, manifestato dall'ISPRA e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria per fini essenzialmente statistici, risulta, di nuovo all’evidenza, recessivo rispetto a quell’<interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio>, già enunciato nel citato decreto cautelare monocratico 20 settembre 2018, n. 4456 e che, secondo la stessa prospettazione della Regione, risulterebbe compromesso in caso di differimento ad altra data delle due giornate di caccia del 30 settembre e 7 ottobre 2018. Peraltro, va rimarcato che il parere Ispra 26.9.2018, menzionato nel decreto assessorile 2.10.2018, si esprime in senso favorevole al prolungamento dell’orario di caccia per le altre specie in quelle due giornate, con l’espressa eccezione di lepre e pernice sarda, per le quali si dà atto che il prelievo è stato sospeso dall’ordinanza TAR ”.
Per il secondo anno di seguito non si è tenuta, quindi, la caccia a Lepri sarde e Pernici sarde.
Infatti, il T.A.R. Sardegna, con sentenza Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 , aveva accolto definitivamente il ricorso avverso il decreto Assessore difesa ambiente R.A.S. n. 25/15746 del 21 luglio 2017 relativo al calendario venatorio regionale sardo 2017-2018, nella parte in cui prevedeva la caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda, provvedimento già oggetto di sospensione con l’ ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017 3 .
Il calendario venatorio sospeso prevedeva per le due giornate di caccia previste (30 settembre e 7 ottobre 2018) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili ( piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione).
La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda era stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano.
Con nota prot. n. 45393/T-A11 del 13 luglio 2018 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) aveva fornito il parere di legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 e aveva chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda in assenza di censimenti relativi alle popolazioni esistenti nell’Isola.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato, sempre in sede cautelare, anche in merito ai limiti di carniere, in relazione ad altro ricorso avverso il calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 con ordinanza Sez. III, 30 novembre 2018, n. 5771 . 4
In questo caso, è apparso fondamentale “ stabilire la portata applicativa dell’art. 50, comma 3, lettera b), della l.r. Sardegna 23/1998, laddove prevede che il calendario venatorio individua ‘il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili’ ”.
Il Giudice amministrativo di appello ha ritenuto “ che la individuazione del limite di prelievo stagionale non possa essere assorbita da quella del limite di prelievo giornaliero … ma debba essere autonomamente valutata ed esplicitata nel calendario venatorio, in quanto strumento complementare di tutela della fauna selvatica, la cui utilizzazione potrebbe condurre ad una disciplina dell’esercizio della caccia più restrittiva ”.
Nel caso di specie, trattandosi di specie faunistiche – il Beccaccino ( Gallinago gallinago) e il Mestolone (Spatula clypeata) – “a livello europeo considerate in declino” in base a quanto riportato dalla Guida I.S.P.R.A. per la stesura dei calendari venatori (2010), devono avere rilievo il principio di precauzione previsto dagli artt. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, versione consolidata) e 3 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e il connesso obbligo di valutazione espressa degli interessi pubblici aventi rilevanza ambientale.
Non è sufficiente, quindi, la prospettazione regionale secondo cui da “ una moltiplicazione per il numero di giornate di caccia consentite sarebbe desumibile il limite stagionale ”.
Con un’altra pronuncia cautelare il Consiglio di Stato si è espresso anche riguardo l’esercizio venatorio nelle aree naturali rientranti nella Rete Natura 2000 e nel mese di febbraio, oltre i limiti temporali generali (31 gennaio) previsti dall’art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i. nella Regione Marche. 5
L’ ordinanza Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2018, n. 5165 ha preso le mosse dalla “ assenza, ormai da tempo, di una generale, approfondita, attualizzata, consapevole e generale pianificazione faunistico-venatoria a livello regionale ”, già riscontrata nella precedente ordinanza Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2018, n. 4242 relativa al “ prelievo selettivo degli ungulati in aggiunta all’ordinario arco temporale di caccia previsto dall’art. 18, comma 1, della l. n. 157 del 1992 ” in Umbria, dove la pianificazione venatoria era scaduta fin dal 2014.
In assenza, quindi, di vigente pianificazione faunistico-venatoria non può esser consentito l’esercizio della caccia nelle aree naturali di cui alla Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.S.C.,Z.P.S.) e oltre i limiti temporali “ordinari” stabiliti dalla legge quadro nazionale.
A giudizio della recente e consolidata giurisprudenza amministrativa cautelare, un calendario venatorio non può costituire una cambiale in bianco per le specie faunistiche.
Dott. Stefano Deliperi
N. 04897/2018 REG.PROV.CAU.
N. 07334/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2018, proposto da
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu e Alessandra Camba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Putzu Ufficio Rappresentanza Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;
contro
Gruppo di Intervento Giuridico, Lega Abolizione Caccia, Lega Anti Vivisezione, Wwf, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Lipu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Associazione “Caccia Pesca Ambiente -C.P.A.”, Caccia e Cinofilia Sardegna, Associazione Armieri Sardegna, Cortis Carlo di Cortis Andrea & C. S.A.S, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 275/2018, resa tra le parti, concernente l'annullamento parziale (e cioè limitatamente alle due specie lepre pernice sarda) del decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 16139/13, avente ad oggetto il calendario venatorio 2018/2019;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gruppo di Intervento Giuridico, Lega Abolizione Caccia, Lega Anti Vivisezione, Wwf e di Lipu;
Visto l’appello incidentale proposto da Federazione italiana della caccia – Sardegna, Libera Associazione Sarda della Caccia, Unione Cacciatori di Sardegna, Associazione Nazionale Libera Caccia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento in parte qua della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Alessandra Putzu e Alberto Onorato;
Considerato quanto segue:
1. l’ordinanza appellata ha sospeso il calendario venatorio 2018-19 della Regione Sardegna nella parte in cui prevede la caccia alla pernice sarda e alla lepre sarda in due mezze giornate (30 settembre e 7 ottobre 2018, fino alle 14);
2. con decreto cautelare del Presidente di questa Sezione 20 settembre 2018, n. 4456, l’istanza ex art. 56 c.p.a., proposta dalla Regione Sardegna, è stata respinta;
3. successivamente, l’Assessore della difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha adottato il decreto 26 settembre 2018, con cui - richiamate le anzidette pronunce cautelari di primo e secondo grado - vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni al Calendario venatorio 2018/2019:
a) è sospesa la caccia alle specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle giornate del 30 settembre e 7 ottobre 2018.
b) l'attività venatoria è consentita nella giornata del 30 settembre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e nella giornata del 7 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.45 (intera giornata);
4. all’odierna camera di consiglio, la difesa della Regione ha depositato l’ulteriore decreto 2 ottobre 2018 con cui il medesimo Assessore modifica come segue l’anzidetta lett. a) del precedente decreto 26.9.2018:
< a) nelle more della decisione cautelare del Consiglio di Stato - chiamata alla camera di consiglio del 4 ottobre 2018 - sul ricorso in appello proposto dalla Regione Sardegna avverso l'ordinanza n. 275/2018 del TAR Sardegna con la quale è stato sospeso il Calendario Venatorio 2018/2019 limitatamente alle specie lepre e pernice, si rinviano a data da definirsi nel rispetto della legge 11.2.1992 n. 157 e della l.r. 29.7.1998 n. 23 e delle linee guida ISPRA le giornate di prelievo venatorio per le menzionate specie, consentendo nella giornata del 30 settembre dalle ore 6.30 alle ore 20.00 e nella giornata del 7 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.45 (intera giornata) la caccia alle altre specie, ad eccezione della lepre e della pernice sarda >.
E ciò alla stregua delle considerazioni svolte in premessa e che di seguito si riportano:
< Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con la nota n. 56934/T-A11 del 26/09/2018;
Considerata la difficoltà di attuare il prelievo venatorio nella giornata del 7 ottobre 2018 anche in ipotesi di esito favorevole dell'istanza cautelare la cui discussione è fissata al 4 ottobre 2018, e ciò per ristrettezza dei tempi tecnici necessari per la pubblicazione dell'eventuale ordinanza di accoglimento;
Rilevato l'interesse al prelievo venatorio di lepre e pernice sarda manifestato dall'ISPRA e dall'Università di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria, ai fini dell'acquisizione dei relativi dati per i successivi monitoraggi >.
Per completezza, si riporta anche il testo integrale del richiamato parere Ispra del 26 settembre 2018: “in riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di protocollo n. 19681 del 18 settembre 2018, lo scrivente Istituto esprime parere favorevole al prolungamento della caccia per le intere giornate del 30 settembre e del 7 ottobre, ad eccezione della Lepre sarda e della Pernice sarda, per le quali l'ordinanza cautelare in oggetto ha sospeso il prelievo”.
5. già l’iter appena descritto mostra notevoli oscillazioni e implementazioni successive.
A ciò si aggiunga che anche la fase procedimentale precedente all’emanazione del calendario venatorio presentava alcune discrasie, quale quella per cui il parere è stato richiesto dalla Regione all’Ispra prima di acquisire la Relazione preliminare del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, su cui fa, invece, sostanziale leva l’appello cautelare qui proposto dalla Regione: ragion per cui l’Ispra non ha potuto tener conto di tale Relazione.
Tale appello cautelare non si rivela, a sua volta, allineato con l’attività amministrativa posta in essere in limine dalla stessa Regione, poiché - come fatto notare dal Collegio nel corso della discussione orale svoltasi all’odierna camera di consiglio - la stessa Regione ha affermato, nel motivare la presente istanza di sospensione, che le due giornate del 30 settembre e del 7 ottobre 2018 “sono state individuate considerando la minore interferenza possibile nel ciclo biologico delle medesime specie” e “conseguentemente non possono essere fissate in date successive”: il che contraddice, con ogni evidenza, la modifica da ultimo apportata ad horas al calendario venatorio nel senso (opposto) di rinviare a data da definirsi (pur nel mero e ovvio rispetto delle cadenze stabilite dalle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia) le anzidette (e in precedenza dichiarate non differibili) giornate del prelievo venatorio relativo alle due specie in questione;
6. a fronte di un siffatto, non lineare, modus procedendi della Regione Sardegna, il danno dalla stessa prospettato - tanto nell’appello cautelare, quanto nel menzionato decreto assessorile 2 ottobre 2018 - e consistente nell'interesse al prelievo venatorio di lepre e pernice sarda, manifestato dall'ISPRA e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria per fini essenzialmente statistici, risulta, di nuovo all’evidenza, recessivo rispetto a quell’<interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio>, già enunciato nel citato decreto cautelare monocratico 20 settembre 2018, n. 4456 e che, secondo la stessa prospettazione della Regione, risulterebbe compromesso in caso di differimento ad altra data delle due giornate di caccia del 30 settembre e 7 ottobre 2018.
Peraltro, va rimarcato che il parere Ispra 26.9.2018, menzionato nel decreto assessorile 2.10.2018, si esprime in senso favorevole al prolungamento dell’orario di caccia per le altre specie in quelle due giornate, con l’espressa eccezione di lepre e pernice sarda, per le quali si dà atto che il prelievo è stato sospeso dall’ordinanza TAR;
7. in conclusione, risulta condivisibile l’osservazione finale contenuta nella suddetta ordinanza gravata e secondo cui “ pur tenendo conto dei poteri discrezionali che ha la Regione in materia, nello specifico caso in esame, la verifica della intrinseca coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai dati conoscitivi acquisiti nel procedimento porta a ritenere, pur in questa prima fase cautelare, sussistenti i vizi dedotti dalle associazioni ricorrenti ”: ragion per cui l’ordinanza medesima merita conferma e l’appello cautelare deve essere respinto;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Respinge l'appello (Ricorso numero: 7334/2018).
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Giorgio Calderoni |
Marco Lipari |
|
IL SEGRETARIO
Depositata in Segreteria il 5 ottobre 2018
**************
N. 05771/2018 REG.PROV.CAU.
N. 08617/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8617 del 2018, proposto da
Earth Onlus, Associazione Vittime Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu, Alessandra Camba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;
nei confronti
Enalcaccia, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00309/2018, resa tra le parti, concernente Calendario Venatorio 2018/2019 - mancata previsione del carniere stagionale per le specie cacciabili beccaccino e mestolone;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Massimo Rizzato e Alessandra Putzu;
Ritenuto che:
- la causa si risolve nello stabilire la portata applicativa dell’art. 50, comma 3, lettera b), della l.r. Sardegna 23/1998, laddove prevede che il calendario venatorio individua “il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili”;
- tale interpretazione, non essendo stata fornita in giudizio documentata contestazione del presupposto secondo il quale le specie beccaccino e mestolone sono a livello europeo considerate in declino (cfr. Guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, versata in atti), deve essere orientata dal principio di precauzione e dall’obbligo di valutazione espressa degli interessi pubblici aventi rilevanza ambientale;
- ne discende che la individuazione del limite di prelievo stagionale non possa essere assorbita da quella del limite di prelievo giornaliero (dal quale – secondo la difesa della Regione Sardegna – attraverso una moltiplicazione per il numero di giornate di caccia consentite sarebbe desumibile il limite stagionale), ma debba essere autonomamente valutata ed esplicitata nel calendario venatorio, in quanto strumento complementare di tutela della fauna selvatica, la cui utilizzazione potrebbe condurre ad una disciplina dell’esercizio della caccia più restrittiva;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8617/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Pierfrancesco Ungari |
Marco Lipari |
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IL SEGRETARIO
Depositata in Segreteria il 30 novembre 2018
**************
N. 05165/2018 REG.PROV.CAU.
N. 07625/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7625 del 2018, proposto da WWF Italia ONG Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocato Alessio Petretti e dall’Avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
contro
Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Del Vecchio in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;
nei confronti
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito Territoriale Caccia AN2, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonella Anselmo e dall’Avvocato Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Antonella Anselmo in Roma, corso di Francia, n. 197;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare n. 195 del 13 settembre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, resa tra le parti, concernente l’annullamento dei seguenti atti:
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018, avente ad oggetto la « L. R. n. 7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2018/2019» nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il «Documento Istruttorio» allegato alla delibera impugnata e il « Calendario venatorio regionale 2018-2019», parte integrante e sostanziale dell’atto in oggetto, nonché tutti i pareri degli organi competenti;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 950 del 9 luglio 2018, avente ad oggetto la « Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018-2019 », nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il «Documento Istruttorio» allegato alla delibera impugnata e la « Proposta di Calendario venatorio regionale 2018-2019» parte integrante e sostanziale dell’atto in oggetto, nonché tutti i pareri degli organi competenti;
ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto.
visto l’art. 62 c.p.a.;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Marche;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, WWf Italia ONG Onlus, l’Avvocato Alessio Petretti, per la Regione Marche l’Avvocato Andrea Del Vecchio su delega dell’Avvocato Paolo Costanzi, per la Federazione Italiana della Caccia l’Avvocato Alberto Maria Bruni e per l’interveniente ad opponendum, l’Associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC), l’Avvocato Antonella Anselmo;
- ritenuto che l’appello cautelare – fermo ogni ulteriore approfondimento delle questioni controverse, nel merito, da parte del primo giudice all’esito della camera di consiglio che sarà sua cura fissare con sollecitudine, possibilmente entro il febbraio del 2019 – è assistito dal fumus boni iuris, dovendosi anche in questo caso rimarcare, come questo Consiglio ha già osservato in un’altra occasione (Cons. St., sez. III, 8 settembre 2018, ord. n. 4242), l’assenza, ormai da tempo, di una generale, approfondita, attualizzata, consapevole e generale pianificazione faunistico-venatoria a livello regionale;
- considerato che sul piano del periculum in mora sussiste un grave e irrimediabile danno, nelle more del giudizio, con riferimento all’esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio nei giorni 2, 3, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019, attesa la incontestabile natura di patrimonio indisponibile della fauna selvatica, con la conseguente rilevanza di un interesse generale della collettività prevalente su quello dei praticanti l’attività venatoria, sicché è necessario che fino alla decisione nel merito da parte del Tribunale amministrativo regionale detto interesse generale trovi immediata tutela;
- ritenuto comunque che, per la complessità delle questioni bisognose di approfondimento nel merito da parte del primo giudice, sussistono le gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello cautelare di WWF Italia ONG Onlus (Ricorso numero: 7625/2018) e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare da questa proposta, nei limiti di cui in parte motiva, e per l’effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati in primo grado con esclusivo riferimento ai profili ivi indicati.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale amministrativo regionale per le Marche per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ove possibile, entro e non oltre il gennaio del 2019.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Giorgio Calderoni, Consigliere
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Massimiliano Noccelli |
Franco Frattini |
|
IL SEGRETARIO
Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2018
1 L’ordinanza aveva confermato la sospensione adottata con decreto presidenziale T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018 .
2 Ricorso delle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.), WWF, Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU – BirdLife Italia.
3 Ricorso dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG).
4 Ricorso delle associazioni ambientaliste Earth Onlus e Associazione Vittime della Caccia.
5 Ricorso dell’associazione ambientalista WWF e Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.).