Cass. Sez. III n. 10236 del 5 marzo 2013 (Ud 24 gen. 2013)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Predielis
Caccia e animali. Prescrizione del reato e confisca richiamo

Nel caso di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami, giacché il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione; né si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca stessa

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/01/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 232
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 22710/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Predielis Cristiano, n. a Este il 04/05/1967;
Schenato Gianfranco, n. a Lonigo il 26/04/1962;
avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, sez. dist. di Adria, in data 24/10/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/10/2011 il Tribunale di Rovigo, sez. dist. di Adria, ha condannato Predielis Cristiano e Schenato Gianfranco alla pena di Euro 700,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. r) e art. 30, lett. h) per avere usato a fini di richiamo un diffusore acustico a funzionamento elettromagnetico riproducente il canto degli anatidi. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati tramite il proprio difensore. Dopo avere premesso le caratteristiche del richiamo elettroacustico, con un primo motivo incentrato su violazione di legge e difetto di motivazione deduce che, sulla base degli elementi emersi, ed in particolare delle deposizioni del teste Veronese (che aveva riferito di non avere visto il richiamo), il giudice avrebbe dovuto ritenere provato che il richiamo non era esposto all'esterno del capanno e quindi non era in funzione; così come avrebbe dovuto ritenere che, stante quanto riferito dal teste Fusaro (che aveva detto di avere udito "il suono di richiami acustici") vi erano in funzione più richiami elettroacustici. Contesta infine, sotto il profilo del ragionevole dubbio, che il giudice abbia valorizzato, ai fini della dimostrazione dell'uso del richiamo da parte degli imputati, il fatto che il coimputato Bragante abbia gettato in acqua una componente dell'apparecchio.
Con un secondo motivo deduce il travisamento della prova; dopo avere riepilogato brani del contenuto di dichiarazioni testimoniali rese in giudizio in particolare in ordine alla distanza degli agenti accertatori dagli appostamenti dei cacciatori, e considerazioni del consulente tecnico Girotto, si lamenta del fatto che il giudice abbia interpretato e riportato le stesse in sentenza in maniera difforme dal loro contenuto effettivo. Evidenzia poi una serie di circostanze emerse a favore degli imputati e non considerate dal Tribunale (mancato rinvenimento di batterie, amplificatori o mangianastri ovvero del cono del richiamo; mancata perquisizione personale e mancato sequestro dei fucili e della selvaggina; mancata contestazione di alcunché in loco; mancata redazione del verbale di elezione di domicilio; sequestro della sola cassa acustica del diffusore).
Con un terzo motivo, di violazione di legge, contesta la configurabilità del concorso di persone nei reati contravvenzionali puniti a titolo di colpa, posto che, riferendosi l'art. 113 c.p. ai soli delitti, l'art. 110 c.p. dovrebbe essere interpretato estensivamente.
Con un quarto motivo contesta la mancata assunzione di prova decisiva per avere il giudice di primo grado rigettato la richiesta di assunzione del parere documentale di un tecnico esperto di suono relativamente alle problematiche attinenti la propagazione del suono sul presupposto della mancata nomina di un consulente tecnico, quando invece avrebbe dovuto essere fatta applicazione dell'art. 121 c.p.p.. Con un quinto motivo lamenta la mancata assunzione della prova decisiva consistente nell'esame della funzionalità o meno della cassa acustica del diffusore sequestrato.
Con un sesto motivo, di violazione dell'art. 194 c.p.p., censura la intervenuta utilizzabilità di giudizi tecnici riportati da testimoni, in particolare con riferimento alla provenienza del suono del richiamo quale fatto di natura tecnica e soggettiva. Con un settimo motivo, infine, lamenta l'intervenuta prescrizione del reato in data 09/11/2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso può essere apprezzato solo con riferimento a quella parte del primo motivo con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata sul punto della sussistenza della condotta di "uso" del richiamo da parte degli imputati. Sono infatti inammissibili tutte le censure di merito (segnatamente dedotte con il primo ed il secondo motivo di ricorso) con cui si richiede a questa Corte una lettura dei fatti diversa da quella già resa dalla sentenza impugnata o si contesta, fondamentalmente, la valutazione delle prove operata dal Tribunale. Va infatti ribadito che, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 606 c.p.p., lett. e), il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).
Ciò posto, mentre va ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo con cui si sostiene, in diritto, la inapplicabilità dell'istituto del concorso di persone alle contravvenzioni (l'art. 110 c.p., nel richiamare espressamente il concorso di persone nel "reato", non esclude affatto la possibilità di ravvisare, nella ricorrenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, un concorso anche nelle contravvenzioni), è invece non manifestamente infondato il motivo ricordato in premessa laddove si censura la motivazione sulla ritenuta addebitabilità ai due imputati dell'uso del richiamo attraverso la illogica valorizzazione di un elemento, ovvero la condotta di Bragante Livio, visto dagli operanti mentre si disfaceva del diffusore gettandolo in acqua, non riconducibile al piano, ne' materiale, ne' psicologico, proprio dei due ricorrenti. Va infatti ricordato che, in caso di presenza dell'imputato alla esecuzione del delitto, da altri materialmente commesso, il giudice deve valutare con rigore logico il di lui comportamento onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che semplice connivenza o mera adesione morale (Sez. 1, n. 12431 del 25/10/1994, p.c. in proc. Soldano, Rv. 199890); la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume invero univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (Sez. 1, n. 12089 del 11/10/2000, Moffa e altri, Rv. 217347).
Conseguentemente, la ammissibilità del ricorso, introducendo un valido rapporto d'impugnazione, consente a questa Corte di prendere atto della causa di estinzione del reato rappresentata dalla prescrizione maturata, in data 09/11/2011 (ovvero alla scadenza dei cinque anni a decorrere dalla data di consumazione del fatto del 09/11/2006 in assenza di cause di sospensione), successivamente alla sentenza impugnata, con conseguente immediata statuizione, ostativa di regresso del processo alla fase di merito, di annullamento senza rinvio di quest'ultima.
Va peraltro confermata la disposta confisca del diffusore acustico:
infatti, nel caso di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto della L. 11 febbraio 1992, n. 157, ex art. 21, lett. r) e art. 30, lett. m) la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami, giacché il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione; ne' si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca stessa (Sez. 3, n. 10553 del 02/07/1999, P.M. in proc. Conversano, Rv. 214350).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma la disposizione di confisca. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013