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Cass. Sez. III sent. 19987 del 27 maggio 2005 (p.u. 14 aprile 2005)
Pres. Papadia Est. Sarno Ric. Giustolisi ed altro

Caccia - Attività venatoria in area protetta e tabellazione - Ruolo delle regioni.

Nelle aree protette vige il divieto di caccia indipendentemente dalla esistenza della delimitazione delle aree medesime mediante tabellazione poiché la conoscibilità della perimetrazione è assicurata dalla pubblicazione dei provvedimenti che istituiscono e delimitano le aree protette. Quando il legislatore ha inteso subordinare l'efficacia del divieto venatorio alla tabellazione lo ha espressamente fatto. Per le aree protette regionali il divieto di caccia è immediatamente operativo e trae origine dalla legislazione nazionale. La regione non può comunque ritardare l'operatività del divieto per procedere alla tabellazione in quanto ciò determinerebbe un inammissibile interferenza sul sistema sanzionatorio penale peraltro in una materia, quale quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella quale compete comunque allo stato stabilire i criteri indicatori anche a seguito della nuova formulazione dell'articolo 117 Cost.

dai CEAG

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