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Sez. 3, Sentenza n. 9482 del 01/02/2005 Ud. (dep. 10/03/2005 ) Rv. 231228
Presidente: Papadia U. Estensore: Vangelista V. Relatore: Vangelista V. Imputato: Pitrella. P.M. Ciampoli L. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Catania, 27 Maggio 2004)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Successione di norme extrapenali - Norme integratrici della legge penale - Disciplina concernente la successione di leggi penali - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie: attività venatoria.

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Massima (Fonte CED Cassazione)

L'istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato; pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative subprimarie che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie, relativo al reato di esercizio di attività venatoria nei parchi, la Corte ha ritenuto che la riperimetrazione della riserva naturale ad opera di un provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse eliminato il disvalore penale del fatto commesso, in quanto era venuta successivamente a mancare la qualifica di parco dell'area di svolgimento dell'attività venatoria, elemento costitutivo della condotta punibile).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 01/02/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00203
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 038960/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRELLA SEBASTIANO N. IL 06/03/1940;
avverso SENTENZA del 27/05/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANGELISTA VITTORIO;
Udito il P.M. in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
è presente il difensore Avv. CATANIA Gianna Ignazia di Caltagirone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pitrella Sebastiano ricorre, per ministero del difensore, avverso la sentenza in data 27.05.04, con cui la Corte di Appello di Catania confermava la decisione del 4.04.03 emessa dal tribunale di Caltagirone, che l'aveva condannato alla pena di giorni ventiquattro di arresto ed euro 400,00 di ammenda per il reato p. e p. degli artt. 21, lett. b) e 30, lett. d), L. 157/92.
Secondo l'imputazione, il Putrella aveva esercitato attività venatoria all'interno della riserva naturale di San Pietro di Caltagirone.
Il Tribunale e la Corte di merito avevano assunto la decisione, opinando che la nuova perimetrazione della riserva naturale, operata con provvedimento emesso dalla Regione siciliana, non determinava una nuova configurazione della fattispecie astratta prevista dalla norma violata e, pertanto, non faceva sorgere alcuna tra le situazioni regolate dall'art. 2. c.p. sulla successione delle leggi penali nel tempo.
Il ricorrente deduce che, con decreto n. 1572 del 22.12.03 della Regione siciliana, si era proceduto alla modifica della perimetrazione dalla quale era stata esclusa la Contrada Poggio Carrate; luogo del commesso reato; il fatto, quindi, non sarebbe più previsto dalla legge come tale, essendo venuto a mancare uno degli elementi della condotta punibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella previsione dell'art. 21, c. 1, lett. b), L. 157/92, il legislatore vieta, tra l'altro, l'esercizio venatorio nei parchi, demandando, per gli esistenti - tale è quello per cui è processo -, alle Regioni di adeguare la propria normativa alle previsioni della L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e di provvedere,nel frattempo, alla eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali ove restringere il divieto sancito dalla legge statale. In tale contesto normativo, la Regione siciliana ha emanato, con riferimento alla Riserva Naturale Orientata "Bosco di Santo Pietro" il D.A. n. 116/44 del 23.3.99, con l'allegato n. 1 - per l'istituzione della stessa e la precisazione dei confini - e il D.D.G. n. 1572 del 22.12.2003, con cui si è proceduto alla modifica della perimetrazione della Riserva e della relativa area di preriserva (Allegati sub A1 e sub A2 del citato decreto); ora, la porzione di parco - la Contrada Poggio Carrate - ove l'imputato è stato sorpreso all'epoca della vigenza del primo decreto - era compresa nelle aree inibite alla caccia, mentre la stessa ne era stata esclusa in virtù del successivo decreto n. 1572/2003. Di conseguenza, si è verificato un mutamento della legge regionale, che contribuiva alla formulazione del precetto penale, in un elemento normativo della fattispecie; orbene, l'istituto della successione delle leggi penali (art. 2, c.p.) riguarda la successione nel tempo delle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato: pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2, c.p., deve tenersi conto anche di quelle norme che, pur non ricompresse nel precetto penale, ne costituiscono, tuttavia, l'indispensabile presupposto o concorrono, comunque, a determinarne il contenuto. Nella fattispecie, è certamente applicabile l'art. 2, c.p., in quanto l'abolizione della fonte subprimaria integrativa dell'ipotesi criminosa ha avuto l'effetto di annullare il disvalore penale rispetto al concreto fatto contravvenzionale commesso, giacché è venuto a mancare uno degli elementi costitutivi della condotta punibile (qualifica di parco dell'area - Cass. 3^, n. 8454/99). Alla stregua delle svolte ragioni, pertanto, occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005