Cons. Stato Sez. VI sent. 4562 del 7 agosto 2003
Beni culturali. Tutela patrimonio storico della Grande Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso
in appello n. 3982/02
, proposto
da:
COMUNE DI IMOLA
, in persona del sindaco in carica, rappresentato
e difeso
dagli avv. Luigi Napolitano, Lucio Solazzi e Paolo
Trombetti
, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del
primo in Roma, viale Angelico
, n. 38
;
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI BOLOGNA
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in
carica, rappresentati
e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici
domiciliano per legge
in Roma, via dei Portoghesi
, n. 12
;
e
nei confronti di
COMITATO DEI PARENTI DEI CADUTI IMOLESI DELLA
GUERRA 1915/18 E GOLLINI MARIO
, non costituiti in giudizio;
per
l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio,
sezione II
, 20 febbraio 2002, n. 1215;
visto il ricorso in
appello, con i relativi allegati;
visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Bologna
;
viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti
della causa;
relatore all’udienza
pubblica del 13 maggio 2003
il consigliere Carmine Volpe, e uditi altresì
l’avv. L. Solazzi
per l’
appellante
e l’avv. dello Stato Pino
per le amministrazioni appellate;
ritenuto e considerato
quanto segue.
FATTO
E DIRITTO
1. Il ministro per i
beni e le attività culturali, con nota 19 giugno 2001, n. 1/202, tenuto conto
del disposto dell’art. 21 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, chiedeva al
Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna di
disporre la sospensione dello spostamento del monumento ai caduti imolesi della
Prima guerra mondiale, ultimato nel 1928 e sito in Imola, dalla piazza Matteotti
alla piazza Bianconcini. Ciò per la necessità di consentire, nella nuova
responsabilità di governo, “un’attenta valutazione in ordine alla futura
utilizzazione di un’area che resta sottoposta a precisi vincoli di legge”.
Il Soprintendente per
i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, con provvedimento 20 giugno
2001, n. 11547, vista la detta nota ministeriale e avvalendosi della facoltà di
cui all’art. 28 del d.lgs. n. 490/1999, disponeva l’immediata sospensione
dei lavori di cui trattasi e di quelli ad essi connessi.
Il ministro per i beni
e le attività culturali, con nota 24 luglio 2001, n. 11911 diretta al sindaco
di Imola, relativamente alla programmata ristrutturazione di piazza Matteotti,
riteneva di attenersi a quanto disposto dalla l. 7 marzo 2001, n. 78 (art. 1,
commi 2, lett. c, e 5), la quale fa espresso divieto di procedere a
“interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche” dei
“cippi, monumenti...” che costituiscano il “patrimonio storico della Prima
guerra mondiale”.
La posizione del
Ministero per i beni e le attività culturali, in merito all’impossibilità di
procedere alla detta ristrutturazione, veniva poi ribadita con nota del capo di
gabinetto del Ministero medesimo 25 luglio 2001, n. 19954.
2. Tutti i detti
provvedimenti (gli ultimi due con motivi aggiunti) venivano impugnati dal Comune
di Imola innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per i seguenti
motivi:
1) eccesso di potere e
violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, poiché si sarebbe
dovuto comunicare l’avvio del procedimento;
2) eccesso di potere
sotto un diverso profilo; carenza di adeguata motivazione e comunque illogicità
e contraddittorietà delle ragioni addotte; falso presupposto di diritto.
Si sostiene che il
disposto dell’art. 21 del d.lgs. n. 490/1999 sarebbe stato pienamente
rispettato, poiché tutti i progetti relativi allo spostamento del monumento ai
caduti, alla sistemazione di piazza Bianconcini e di piazza Matteotti erano
stati regolarmente approvati, sia dal Ministero che dalla Soprintendenza di
Bologna; così che non sarebbe stato possibile, sulla base della sola
successione tra ministri e senza riferimento alcuno ai provvedimenti
precedentemente emanati, ordinare la sospensione dei lavori;
3) eccesso di potere;
falso presupposto di diritto; falsa applicazione della l. n. 78/2001;
contraddittorietà (motivi aggiunti).
Si deduce che il
Ministero per i beni e le attività culturali aveva precedentemente ritenuto la
non applicabilità della l. n. 78/2001, che tale legge non si applicherebbe ai
monumenti, come quello per cui è causa, lontani dai luoghi di battaglia e che
sarebbe comunque intervenuta l’autorizzazione ministeriale richiesta
dall’art. 2, comma 2, della l. n. 78/2001.
3. La sez. II del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la sentenza indicata in
epigrafe, ha respinto il ricorso.
La sentenza viene
appellata dal Comune di Imola che ribadisce i motivi dedotti in primo grado.
Il Ministero per i
beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici e
per il paesaggio di Bologna si sono costituiti in giudizio, resistendo al
ricorso in appello. Sia l’appellante che le amministrazioni appellate hanno
depositato successive memorie, illustrando ulteriormente le rispettive difese.
4. Il ricorso in
appello è fondato.
La sezione ritiene di
prescindere dalle problematiche relative all’applicazione della l. n. 78/2001,
dal titolo “tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”, ai
lavori di spostamento del monumento di cui trattasi; con particolare riguardo
alla circostanza se i monumenti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), della
legge stessa, sarebbero solo quelli eretti nei luoghi della battaglia e non
anche quelli distanti dai detti luoghi realizzati a ricordo dei caduti.
L’amministrazione
statale, prima dell’emanazione dei provvedimenti impugnati in primo grado,
aveva ritenuto la non interferenza della l. n. 78/2001. E comunque tale legge
vieta soltanto gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e
storiche delle cose di cui all’art. 1, comma 2 (art. 1, comma 5), consentendo
invece gli altri interventi previa autorizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali (art. 2, comma 2), se oggetto di tutela ai sensi del titolo
I del d.lgs. n. 490/1999.
Nella specie,
comunque, il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di
Bologna, con atto n. 9762 in data 28 maggio 2001, aveva approvato con alcune
indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 490/1999, il
progetto di trasferimento del monumento ai caduti di cui trattasi. Aveva poi
espressamente condizionato il tutto al preventivo rilascio dell’autorizzazione
ministeriale allo spostamento, anche ai sensi della l. n. 78/2001. Il direttore
generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le
attività culturali, con nota in data 1 giugno 2001, inviata alla detta
Soprintendenza e per conoscenza anche al Comune di Imola, considerata (sulla
base di un parere dell’Ufficio legislativo del Ministero) pure la non
interferenza della l. n. 78/2001, aveva alla fine ritenuto concluso il
procedimento amministrativo di cui trattasi, per quanto di competenza del
Ministero stesso.
Ne consegue che,
essendo stato il progetto approvato dalla Soprintendenza ed autorizzato dal
Ministero, non poteva applicarsi l’art. 21 del d.lgs. n. 490/1999; non
vertendosi, tra l’altro, nemmeno in ipotesi di demolizione o di modifica, ma
soltanto di spostamento già autorizzato (ai sensi del comma 1 del citato art.
21: “i beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza
l’autorizzazione del Ministero).
Né poteva applicarsi
l’art. 28 del d.lgs. n. 490/1999, secondo cui “il soprintendente può
ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli
23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’approvazione”. Il progetto
di spostamento del monumento era stato approvato dalla Soprintendenza ed
autorizzato dal Ministero (art. 23), non era soggetto a valutazione di impatto
ambientale (art. 26) e non erano stati eseguiti lavori provvisori urgenti (art.
27); né i lavori erano difformi rispetto al progetto approvato.
In conclusione,
quindi, i provvedimenti impugnati in primo grado hanno illegittimamente
interferito su di un procedimento amministrativo che si era già concluso in
modo favorevole per il Comune di Imola; tra l’altro, senza nemmeno disporre
l’annullamento o la revoca dei provvedimenti già emessi.
5. Il ricorso in
appello, pertanto, deve essere accolto. In riforma della sentenza appellata,
deve essere accolto il ricorso di primo grado e vanno annullati i provvedimenti
impugnati.
Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio,
sussistendo giusti motivi, possono essere compensati.
P.Q.M.
il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:
a)
accoglie il ricorso
in appello;
b) in riforma della
sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti
impugnati;
c)
compensa tra le parti le spese e gli onorari del
doppio grado di giudizio;
d) ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
il 13 maggio 2003
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Giorgio GIOVANNINI
Presidente
Luigi MARUOTTI
Consigliere
Carmine VOLPE
Consigliere Est.
Chiarenza MILLEMAGGI
COGLIANI
Consigliere
Giuseppe MINICONE
Consigliere