TAR CAMPANIA - SALERNO- sentenza n. 257/04 ( Rel Guadagno) Ass.it.WWF ONLUS
( Avv.ti L. Pagnozzi e M. Balletta) c. Comune di Volturara Irpina ( Avv. A.
Barra) e Telecom italia mobile spa ( n.c.)
Annullamento autorizzazione paesistica per opere localizzate in aree
paesisticamente vincolate in quanto gravate da uso civico: giurisdizione del
Commissario liquidatore degli usi civici ESCLUSIONE - giurisdizione del giudice
amministrativo SUSSISTENZA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno - 2^ Sezione
composto
dai magistrati
Dr.
Sabato Guadagno
- Presidente f.f. rel.
Dr.
Ferdinando Minichini
- Consigliere
Dr. Nicola D’Angelo - Primo Referendario
ha
pronunziato la seguente
S
E N T E N Z A
sul
ricorso n. 3005/99, proposto dall’Associazione
World Wide Fund for nature (WWF
Italia) – O.N.L.U.S.
in persona del rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana
Pagnozzi e Maurizio Balletta, con domicilio eletto in SALERNO, via San Leonardo
n. 169 presso la sezione WWF di Salerno;
contro
Comune di Volturara Irpina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Barra ed elettivamente domiciliato in Salerno, via Papio n. 35 (presso avv. Pasquale Rocco);
e
nei confronti della
Telecom
Italia Mobile s.p.a., in
persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per
l’annullamento
1) della concessione edilizia n. 3252 del 4 agosto
’99 per l’installazione su terreno comunale di infrastrutture
per l’esercizio di telefonia mobile, rilasciata alla Telecom Italia Mobile
s.p.a.;
2) del verbale n. 16 del 3 agosto ’99 della
Commissione Edilizia Comunale Integrata, con cui è stato espresso parere
favorevole alla realizzazione del suddetto intervento;
3) dell’attestato
prot. n. 5399 del 28 luglio ’99 del responsabile del Servizio
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Volturara Irpina in ordine all’ubicazione
della particella catastale n. 57 del foglio 6 all’esterno del perimetro del
Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini;
4) di tutti gli atti connessi, presupposti e
consequenziali ed in particolare:
- dell’autorizzazione edilizia prot. n. 3252 del
24 giugno ’99 avente ad oggetto la realizzazione sulla particella n. 57 del
foglio 6 dell’installazione di infrastrutture per l’esercizio della
telefonia mobile;
- della delibera della Giunta Municipale
del Comune di Volturara Irpina avente ad oggetto la locazione di terreno
comunale alla Telecom Italia Mobile s.p.a. per la realizzazione di una stazione
di telefonia cellulare.
VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del
Comune di Volturara Irpina,
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Udito, all’udienza del 3 dicembre 2003
, il relatore Consigliere dott. Guadagno;
Uditi altresì l’avv.to Balletta e l’avv.to
M.A.Barra su delega dell’avv.to A.Barra;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
FATTO
Con ricorso, notificato il 4 settembre 1999 e
depositato in data 23 settembre 1999, l’Associazione
World Wide Fund for nature (WWF
Italia) – O.N.L.U.S. ha impugnato la concessione edilizia n. 3252 del 4
agosto ’99 per l’installazione
su terreno comunale di infrastrutture per l’esercizio di telefonia mobile,
rilasciata alla Telecom Italia Mobile s.p.a., il verbale n. 16 del 3 agosto
’99 della Commissione Edilizia Comunale Integrata, con cui è stato espresso
parere favorevole alla realizzazione del suddetto intervento, l’attestato
prot. n. 5399 del 28 luglio ’99 del responsabile del Servizio
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Volturara Irpina in ordine all’ubicazione
della particella catastale n. 57 del foglio 6 all’esterno del perimetro del
Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini,
nonché gli atti connessi, ivi compresi in particolare l’autorizzazione
edilizia prot. n. 3252 del 24 giugno ’99, avente ad oggetto la realizzazione
sulla particella n. 57 del foglio 6 dell’installazione di infrastrutture per
l’esercizio della telefonia mobile e la delibera della Giunta Municipale
del Comune di Volturara Irpina avente ad oggetto la locazione di terreno
comunale alla Telecom Italia Mobile
s.p.a. per la realizzazione di una stazione di telefonia cellulare nella
suddetta area.
A
sostegno del gravame sono state prospettate le seguenti censure:
1)
violazione dell’art. 4 del decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto
con i Ministeri della Sanità e delle Comunicazioni n. 381 del 10 settembre
’98, avente ad oggetto il regolamento per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibile con la salute
umana ed eccesso di potere per inosservanza della circolare n. 1/99
dell’Assessore regionale all’Ecologia della Campania
prot. N. 1550 del 15 marzo ’99, avente ad oggetto le prime disposizioni
in materia di prevenzione dell’inquinamento ambientale e di tutela sanitaria
della popolazione da onde elettromagnetiche;
2)
eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 13 della
legge n. 194 del 6 dicembre ’91 e 15 della legge regionale della Campania 1°
settembre ’93 n. 33, nonché delle disposizioni di cui ai punti 2 lettera n) e
4 delle norme generali di salvaguardia contenute nell’allegato alla
deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 63 del 12 febbraio ’99;
3)
Violazione degli artt. 82, comma 5, lett. F) ed h) e comma 9 del D.P.R.
n. 616/77, della legge n.1497/39 e 25 del R.D. 3.6.1940 n. 1357 ed eccesso i
potere per violazione del principio del giusto procedimento e mancata
acquisizione e comparazione di interessi;
4)
violazione dell’art. 3 della legge 241/90 ed eccesso di potere per falsa
motivazione e sviamento del potere tipico del parere della Commissione
Edilizia Comunale Integrata e mancata comparazione di interessi;
5) eccesso
di potere per carenza di istruttoria in riferimento alla conformazione
urbanistica dell’area in esame e violazione del piano di fabbricazione
del Comune di Volturara Irpina ed eccesso di potere per contraddittorietà e
illogicità, violazione dell’art. 2, commi 60 e seguenti della legge n.
662/96, dell’art. 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione della
concessione edilizia e del parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata,
sviamento, mancata comparazione di interessi e difetto di istruttoria;
6) illegittimità del parere della Commissione
Edilizia Comunale Integrata n. 16 del 3 agosto ’99 per difetto di costituzione
dell’organo, violazione del regolamento edilizio del Comune di Volturara
Irpina e delle direttive regionali per l’esercizio delle funzioni
amministrative subdelegate dalla regione Campania ai Comuni con legge regionale
n. 65/81 in tema di tutela dei beni ambientali;
7) violazione degli artt. 11 lettera a) e 12, comma
2, della legge 16 giugno 1927 n. 1776, nonché dell’art.10, comma 3, della
legge regionale della Campania n. 11/81;
8) violazione dell’art. 21 della legge 16 giugno
1927 n. 1776 e dell’art. 4 della
legge n. 10/77;
9) violazione dell’art. 51 della legge n. 142/90
e successive modifiche, incompetenza ed eccesso di potere per inosservanza della
circolare del Ministero dell’Interno -
Direzione Generale dell’Amministrazione Civile n. 1/97, avente ad oggetto
l’interpretazione della legge 15 maggio ’97 n. 127 in tema di gestione del
personale dell’ente locale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Volturara
Irpina, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’adito Tribunale ha rigettato l’istanza
cautelare, presentata dall’associazione ricorrente con
ordinanza n. 2331/99, riformata dal consiglio di Stato -Sezione quinta
con ordinanza n. 1749/2000.
DIRITTO
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni
prospettate dalla resistente Comune di Volturara Irpina.
In primo luogo va disattesa l'eccezione di difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo.
La controversia in esame non ha infatti ad oggetto la natura dell'area di localizzazione dell'intervento edilizio in esame, cioè l’esistenza e l'estensione del vincolo di uso civico.
In questa sede il vincolo di uso civico rileva quale presupposto del vincolo paesistico ambientale gravante sull'area ai sensi dell'articolo 146, comma primo, lettera h) del decreto legislativo 490 del '99, che fa –expressis verbis- riferimento “… alle zone gravate da usi civici”.
Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di
legittimazione del WWF.
Al riguardo si osserva che l’intimata
Amministrazione Comunale fonda il proprio assunto sulla declaratoria di parziale
illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale della
Campania n. 33/93 con decisione n. 282/2000 della Corte costituzionale, con cui
è stata annullata l'istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini (vedasi
anche decisione del Tar Campania -Sezione prima di Napoli n. 6557 del 2002 su
ricorsi proposti dalla stessa Amministrazione comunale avverso provvedimenti
della Regione Campania).
In proposito il Collegio ritiene che tale
circostanza comporti la sopravvenuta carenza d'interesse in riferimento non al
ricorso nella sua globalità, ma soltanto ai profili di gravame, con cui è
stata dedotta la violazione delle norme di salvaguardia del
Parco regionale dei Monti Picentini.
Permane
pertanto la legittimazione della ricorrente Associazione di protezione
ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n.349 del 86 ad agire nel presente
giudizio, in quanto gli atti impugnati concernono opere localizzate in area
sottoposta al vincolo di uso civico e quindi al vincolo paesistico ambientale ai
sensi del suindicato art. 146, comma primo, lettera h) del decreto legislativo
n. 490 del '99. (in senso conforme decisione Consiglio di Stato sesta sezione 26
luglio 2001 n.4123).
Si
può ora passare all'esame nel merito del ricorso con la disamina della terza
censura, con cui è stata prospettata la violazione degli artt. 82, comma 5,
lett. F) ed h) e comma 9 del D.P.R. n. 616/77, della legge n.1497/39 e 25 del
R.D. 3.6.1940 n. 1357 ed eccesso di potere per violazione del principio del
giusto procedimento e mancata acquisizione e comparazione di interessi.
Con
tale censura l’Associazione ricorrente deduce che l’intimata Amministrazione
comunale avrebbe dovuto trasmettere il nulla osta comunale, con è stato
espresso parere favorevole all’intervento richiesto dalla Telecom Italia
mobile s.p.a. su conforme determinazione della Commissione Edilizia Comunale
Integrata n. 16 del 3 agosto ’99 alla competente Amministrazione statale dei
Beni Ambientali e Culturali prima di rilasciare qualsiasi provvedimento
concessorio.
Tale
censura è fondata e merita accoglimento.
Al
riguardo il Collegio rileva che l’autorizzazione paesaggistica comunale,
essendo sottoposta al potere di annullamento statale, non può considerarsi
efficace prima che siano decorsi 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è
pervenuto all’Autorità tutoria.
Infatti
il procedimento disciplinato dall’articolo 82, comma 9, del DPR n.616/1977, è
un procedimento unico, che ha inizio con l’istanza dell’interessato e si
conclude o con la determinazione esplicita di annullamento dell’Autorità
statale o con lo spirare dei 60 giorni previsto dalla stessa disposizione per
l’esercizio di tale potere.
L’intervento
dell’Amministrazione statale, quindi, non costituisce un autonomo
procedimento, ma presuppone l’attivazione da parte dell’interessato della
precedente fase di richiesta del nulla osta paesaggistico e l’obbligo per
l’Amministrazione comunale di procedere alla trasmissione del nulla-osta
all’Autorità statale per il perfezionamento e completamento dell’iter
procedurale in tema di rilascio di provvedimenti concessori in zone vincolate.
Nel caso di specie, appare illegittimo l’operato dell’intimata
Amministrazione comunale, che da un lato ha proceduto all’acquisizione del
parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata n. 16 del 3 agosto ’99 e
successivamente non ha proceduto, prima del rilascio della concessione edilizia,
alla conseguente trasmissione del proprio nulla osta, come normativamente
prescritto, alla competente Amministrazione statale per la verifica della
compatibilità ambientale dell’intervento.
L’accoglimento
di tale censura, essendo pienamente satisfattivo dell’interesse
dell’Associazione ricorrente, determina l’inutilità dell’esame degli
ulteriori motivi, che possono pertanto essere assorbiti.
Il
ricorso va pertanto accolto.
Sussistono
giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO
-2^ SEZIONE
definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto dalla Associazione World
Wide Fund for nature (WWF Italia)
– O.N.L.U.S.
, lo accoglie
.
Spese
compensate.
ORDINA
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del
3 dicembre 2003 e 12
febbraio 2004.
Dr. Sabato Guadagno - Presidente est.