TAR Campania (NA) Sez. IV n. 832 del 17 febbraio 2009
Beni Ambientali. Annullamento ministeriale n.o.

l\'obbligo di comunicare l\'avvio del procedimento, previsto in relazione alla generalità degli atti amministrativi dall\'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed espressamente ribadito per i procedimenti di annullamento ministeriale dei nulla osta paesaggistici rilasciati dai soggetti delegati (o subdelegati) dall\'art. 4 comma 1, del d.m. 13 giugno 1994 n. 495, è stato eliminato dal successivo d.m. 19 giugno 2002 n. 165 ed è stato poi ripristinato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che agli artt. 146 e 159, che ha ribadito l\'obbligo di comunicare all\'interessato l\'avvio del procedimento di annullamento dell\'autorizzazione paesaggistica, anche se attraverso la speciale forma della comunicazione agli interessati della trasmissione dell\'autorizzazione rilasciata da parte dell\'autorità preposta alla tutela del vincolo con l’avviso dell’avvio della fase del controllo ministeriale.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2008, proposto da:
D\'ALBORA DOMENICO, in qualità di procuratore generale del signor Paudice Renato, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D\'Angelo e Guido D\'Angelo, con domicilio eletto in Napoli, Rione Sirignano, n. 6;

contro

- il Ministero per i Beni e le Attivita\' Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall\'Avvocatura dello Stato, con sede in Napoli - via Diaz n.11;
- il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall\'Avvocatura Municipale, con domicilio eletto in Napoli, - Palazzo San Giacomo;


Sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2008, proposto da:
D\'ALBORA DOMENICO, in qualità di procuratore generale del signor Paudice Renato, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D\'Angelo e Guido D\'Angelo, con domicilio eletto in Napoli, Rione Sirignano, n. 6;

contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall\'Avvocatura Municipale, con domicilio eletto in Napoli, - Palazzo San Giacomo;

per l\'annullamento

previa sospensione dell\'efficacia,

quanto al ricorso n. 1377 del 2008:

del provvedimento, in data 27.12.2007, con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento n. 481 del 30.10.2007 con il quale il Comune di Napoli aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato in via Discesa Marechiaro – Via Salvator Giacomo nel Comune di Napoli.

quanto al ricorso n. 2279 del 2008:

del provvedimento, n. 61 del 6.12.2008, con il quale la Direzione Centrale VI, Servizio Edilizia Privata e sportello unico dell’edilizia del Comune di Napoli, a seguito del citato provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, ha rigettato la richiesta di permesso di costruire avanzata per la realizzazione del parcheggio in questione.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. Dante D\'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1.- Il ricorrente D\'Albora Domenico, in qualità di procuratore generale del signor Paudice Renato, aveva presentato un’istanza al Comune di Napoli per essere autorizzato alla realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale interrato su quattro livelli per n. 72 posti auto in un’area sita in via Discesa Marechiaro – Via Salvator Giacomo nel Comune di Napoli.

Con il primo ricorso in esame (n. 1377 del 2008) ha impugnato il decreto, in data 27.12.2007, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento n. 481 del 30.10.2007 con il quale il Comune di Napoli aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione del detto parcheggio.

Con il successivo ricorso (n. 2279 del 2008) ha poi impugnato il conseguente decreto dirigenziale n. 61 del 6 febbraio 2008 con il quale la Direzione Centrale VI, Servizio Edilizia Privata e sportello unico dell’edilizia del Comune di Napoli ha negato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del parcheggio in questione.

2.- Il signor D\'Albora, dopo aver ricordato di aver già ottenuto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, con nota n. 28241 del 15 novembre 2002, parere favorevole in merito alla realizzazione delle opere previste dal progetto, ha sostenuto, depositando anche apposita perizia agronomica redatta dalla dottoressa Claudia Loffredo in data 24 luglio 2006, e successiva integrazione in data 13 marzo 2007, l’illegittimità sotto diversi profili degli atti impugnati e ne chiesto quindi l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Napoli che ha egualmente chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Alla Pubblica Udienza del 17 dicembre 2008 i due ricorsi sono quindi passati in decisione.

DIRITTO

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi che risultano legati dall’evidente vincolo della connessione.

2.- Con il primo ricorso in esame (n. 1377 del 2008) il signor D\'Albora Domenico, in qualità di procuratore generale del signor Paudice Renato, ha impugnato il decreto, in data 27.12.2007, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento n. 481 del 30.10.2007 con il quale il Comune di Napoli aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale interrato su quattro livelli per n. 72 posti auto in un’area sita in via Discesa Marechiaro – Via Salvator Giacomo nel Comune di Napoli.

Con il successivo ricorso (n. 2279 del 2008) ha poi impugnato il conseguente decreto dirigenziale n. 61 del 6 febbraio 2008 della Direzione Centrale VI, Servizio Edilizia Privata e sportello unico dell’edilizia del Comune di Napoli con il quale è stato negato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del parcheggio in questione.

2.- La Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia nel decreto impugnato ha preliminarmente rilevato che il progetto presentato dal ricorrente prevedeva la realizzazione di un parcheggio privato pertinenziale sviluppato su quattro piani sotterranei con una capienza totale di n. 72 posti auto <>.

La Soprintendenza ha quindi sostenuto che la costruzione del parcheggio risulterebbe <
Inoltre le opere, sempre secondo la Soprintendenza, << prevedono, oltre il volume vero e proprio del parcheggio multipiano, una serie di altre opere, quali la realizzazione della rampa di accesso ed il suo conseguente muro di contenimento laterale, la posa in opera di rilevanti superfici, di griglie di areazione dei sottostanti locali, opere tutte che non trovano possibilità di realizzazione ai sensi della richiamata normativa>>.

Dopo aver evidenziato che <> e che la relazione paesaggistica semplificata (che non può ritenersi ancora ammessa una in mancanza dell’accordo fra Regione e Ministero che individua i casi suscettibili di valutazione paesaggistica in forma semplificata) si limita a definire il contesto paesaggistico quale <>, la Soprintendenza ha quindi ritenuto di dover annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 159 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, per la realizzazione del parcheggio in quanto illegittimo per le motivazioni esposte.

3.- Con il primo motivo del ricorso n. 1377 del 2008 il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento della Soprintendenza per la violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che ha condotto all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Napoli, non potendosi ritenere sufficiente per soddisfare il precetto legislativo, come affermato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione VI n. 1473 del 2007, la comunicazione fatta all’interessato del rilascio dell’autorizzazione e del contestuale invio della medesima alla Soprintendenza.

La censura non è fondata.

Si deve innanzitutto rilevare che, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Napoli, con nota n. 3073 del 31 ottobre 2007, ha effettivamente trasmesso alla Soprintendenza e all’ing. D’Albora l’autorizzazione rilasciata per la realizzazione del parcheggio interrato in questione, con l’espressa indicazione che l’autorizzazione, completa degli allegati, veniva trasmessa alla Soprintendenza <> e che la stessa nota costituiva <>.

Attraverso tale comunicazione, che ha messo in grado l’interessato di conoscere che era stato avviata la seconda fase del complesso procedimento necessario per ottenere l’autorizzazione paesaggistica, l’onere previsto dalla legge deve considerarsi pienamente assolto.

Infatti l\'obbligo di comunicare l\'avvio del procedimento, previsto in relazione alla generalità degli atti amministrativi dall\'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed espressamente ribadito per i procedimenti di annullamento ministeriale dei nulla osta paesaggistici rilasciati dai soggetti delegati (o subdelegati) dall\'art. 4 comma 1, del d.m. 13 giugno 1994 n. 495, è stato eliminato dal successivo d.m. 19 giugno 2002 n. 165 ed è stato poi ripristinato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che agli artt. 146 e 159, che ha ribadito l\'obbligo di comunicare all\'interessato l\'avvio del procedimento di annullamento dell\'autorizzazione paesaggistica, anche se attraverso la speciale forma della comunicazione agli interessati della trasmissione dell\'autorizzazione rilasciata da parte dell\'autorità preposta alla tutela del vincolo con l’avviso dell’avvio della fase del controllo ministeriale.

4.- Ne consegue che solo per il periodo anteriore all\'entrata in vigore del d.m. 19 giugno 2002 n. 165 (di modifica del d.m. 13 giugno 1994 n. 495) si è ritenuta necessaria una distinta comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all\'annullamento ministeriale dell\'autorizzazione paesaggistica (Consiglio Stato, sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3581) mentre deve ora ritenersi sufficiente la comunicazione operata dall’autorità delegata (o subdelegata) nei termini che si sono indicati.

Non può quindi ritenersi applicabile al caso ora in esame il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza citata dal ricorrente (Sez. VI n. 1473 del 2007) posto che tale sentenza (pronunciata in appello avverso una sentenza del TAR Sardegna del 2001) si riferisce evidentemente ad una fattispecie ricadente nel previgente regime normativo.

Senza contare che l\'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, come sostenuto anche dall’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva, ha sancito oramai l\'irrilevanza in termini di annullabilità di uno specifico vizio procedurale ove risulti che il contenuto e quindi l\'esito delle valutazioni compiute dall’amministrazione non avrebbe potuto essere diverso da quello che ha condotto all’emanazione del provvedimento impugnato.

5.- Si può quindi passare al merito delle censure sollevate avverso il provvedimento della Soprintendenza impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene l’illegittimità del decreto ministeriale indicato in epigrafe (per la violazione dell’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’articolo 11, commi 4 e 5 del Piano Territoriale Paesistico di Posillipo), in quanto la Soprintendenza ha ritenuto vietata la realizzazione nella zona di nuovi volumi anche interrati quando è evidente che i volumi interrati non arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici ed anzi l’aspetto ambientale potrebbe migliorare se la sosta delle auto avvenisse in parcheggi interrati e non all’esterno.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta un’ulteriore violazione dell’articolo 11 del Piano Territoriale Paesistico di Posillipo e il difetto di motivazione e di istruttoria perché il provvedimento impugnato elenca una serie di interventi vietati nella zona in questione senza considerare che l’intervento autorizzato non comporta alcuno degli interventi vietati mentre, come da perizia e da relazione paesaggistica in atti, l’area versa in uno stato di abbandono e il progetto non altera la morfologia del versante interessato dai lavori e prevede la risistemazione della piantumazione con l’utilizzazione di materiali già esistenti nel territorio e la trasformazione di una zona incolta in un giardino tipico della macchia mediterranea.

6.- Le censure che possono essere esaminate congiuntamente non risultano fondate.

Al riguardo si deve partire con il ricordare che il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche attribuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e disciplinato ora in via transitoria, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo procedimento volto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dall\'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, non comporta un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dalla Regione (o dall’ente locale subdelegato), tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell\'autorizzazione dalla Regione (o dall’ente locale subdelegato), ma si estrinseca in un controllo di legittimità sull’operato dell\'amministrazione delegata (o subdelegata) autorizzante, che peraltro può riguardare tutti i possibili vizi di legittimità incluso l\'eccesso di potere nelle sue diverse forme.

Ora, come emerge dalla motivazione che si è su riportata, la Soprintendenza ha evidenziato che il progetto presentato dal ricorrente, ritenuto assentibile ai fini paesaggistici dal Comune di Napoli, si pone in contrasto non solo (in generale) con le ragioni di tutela paesaggistica della collina di Posillipo ma anche con specifiche disposizioni normative contenute nel Piano Territoriale Paesistico di Posillipo riguardanti tale area.

In particolare, secondo la Soprintendenza, il progetto risulterebbe in contrasto con quelle disposizioni del P.T.P. (articolo 11, commi 4 e 5) che non consentono la realizzazione di nuovi volumi (anche interrati) e che prevedono interventi di ripristino ambientale del sistema vegetale.

7.- A tal riguardo si deve ricordare che il P.T.P. dell’area di Posillipo, approvato con D.M. 14 dicembre 1995 (in G.U. n. 47 del 26.2.1996), sottopone a disposizioni di tutela particolarmente rigorose una delle aree di maggiore rilevanza, sotto il profilo naturalistico, ambientale e paesistico della città di Napoli.

Secondo le disposizioni contenute nel P.T.P., sia nelle aree di Protezione Integrale (P.I.) che nelle aree di Recupero urbanistico edilizio e di Restauro paesistico-ambientale (R.U.A.), sono possibili limitatissimi interventi di natura edilizia.

In particolare, per la zona di P.I. (Protezione Integrale), ove --come risulta pacifico dalla documentazione in atti-- si colloca l’area interessata dal progetto del ricorrente, sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di bonifica e ripristino ambientale del sistema vegetale, previsti in generale dall’art. 9 del P.T.P., solo interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde, di prevenzione degli incendi “con esclusione di strade tagliafuoco”, di risanamento e restauro ambientale per l’eliminazione di strutture in contrasto con l’ambiente nonché interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile (art. 11, comma 3).

In tale zona risulta comunque vietato <>. Sono inoltre vietati <> fatta salva la sostituzione delle essenze malate e di quelle estranee al contesto paesistico, previa apposita programmazione, nonché dei tagli e gli espianti strettamente necessari per scavi e restauri di monumenti antichi (art. 11, comma 4). Nei complessi vegetazionali naturali devono essere inoltre effettuati <> (art. 11, comma 5).

8.- In pratica, fatti salvi i limitati interventi che si sono sommariamente indicati, nell’area in questione, come già affermato da questo TAR con la sentenza n. 494 del 27 gennaio 2004, adottata in un’altra vicenda riguardante la realizzazione di un parcheggio interrato (decisione poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2388 dell’11 maggio 2005; per una questione analoga riguardante l’area di San Martino si veda anche la sentenza di questa Sezione n. 492 del 27 gennaio 2004, poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 6756 del 29 novembre 2005), sono vietate tutte quelle opere che determinano un’alterazione dello stato dei luoghi e, per quel che qui interessa, è vietato qualsiasi intervento che comporti la manomissione e l’alterazione delle superfici destinate a verde (aree vegetazionali naturali).

L’indicata normativa dettata dal P.T.P. di Posillipo, nel consentire, infatti, alcuni limitatissimi interventi nella zona in questione (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere già esistenti) non consente invece, in modo assoluto e rigoroso, la possibile alterazione e urbanizzazione e quindi la realizzazione di nuove opere edilizie nelle aree ancora verdi.

Ora, a prescindere dalla più ampia questione riguardante la stessa ammissibilità delle opere necessarie alla realizzazione di un parcheggio interrato in un’area sottoposta ai vincoli così rigorosi che si sono indicati, questione che non può essere risolta in questa sede non costituendo oggetto del ricorso, in ogni caso le indicate disposizioni del P.T.P. non consentono, come evidenziato dalla Soprintendenza, la realizzazione di tutte quelle opere (la realizzazione della rampa di accesso ed il suo conseguente muro di contenimento laterale, la posa in opera di rilevanti superfici, di griglie di areazione dei sottostanti locali) che si configurano come opere rilevanti ai fini paesaggistici, e nemmeno consentono la trasformazione paesaggistica di un’area destinata a verde e non urbanizzata.

9.- Né è possibile sostenere, come fa il ricorrente, che tali opere non determinano l’alterazione dell’area in questione o la realizzazione di nuovi volumi.

Quanto all’alterazione dell’area non può nascondersi che la realizzazione di un parcheggio benché interrato (che occupa una superficie di circa 2.120 mq. e prevede quattro livelli interrati), determina una rilevante alterazione dello stato dei luoghi anche a voler considerare tutte le opere di mitigazione dell’impatto ambientale che comunque sono state studiate e che potrebbero essere realizzate.

Il punto è che, secondo le norme del piano paesistico, le aree vegetazionali naturali ricadenti nella zona di Protezione Integrale non possono in alcun modo essere urbanizzate tanto che è vietato finanche l’espianto della vegetazione arbustiva (fatti salvi i limitati casi che si sono su indicati), la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo ed addirittura la realizzazione di strade tagliafuoco (art. 11 del P.T.P.).

10.- Per quanto riguarda poi il divieto di realizzazione di nuovi volumi si deve ricordare che, come già affermato da questo TAR nella citata sentenza n. 494 del 27 gennaio 2004, occorre distinguere il concetto di volume rilevante ai fini edilizi dal concetto di volume rilevante ai fini paesaggistici. Mentre ai fini edilizi un volume per le sue caratteristiche può anche non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio perché ritenuto volume tecnico), viceversa ai fini paesaggistici un volume può assumere comunque una sua rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi che le norme di tutela vogliono impedire.

Pertanto le norme di tutela, al fine di salvaguardare la sostanziale integrità di determinati ambiti territoriali, possono anche vietare la realizzazione di qualsiasi volume edilizio (anche interrato) e quindi anche di quei volumi che non sono considerati normalmente rilevanti secondo le norme che regolano l’attività edilizia.

Ne consegue, per restare al caso in esame, che anche la realizzazione di volumi sotterranei, della rampa di accesso e del suo conseguente muro di contenimento laterale, la posa in opera di rilevanti superfici e delle griglie di areazione dei sottostanti locali possono essere considerate rilevanti ai fini paesaggistici e come tali si pongono in contrasto con quelle disposizioni volte ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture.

11.- Anche il Consiglio di Stato sul punto ha precisato che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (Consiglio di. Stato, Sezione IV, n. 102 del 1997), ed è stato ritenuto che costituisce opera valutabile come aumento di volume anche la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto <> (Consiglio di Stato sentenza n. 2388 dell’11 maggio 2005 citata).

A ciò si deve aggiungere che le rigorosissime norme di tutela che si sono richiamate (art. 11, commi 4 e 5 del P.T.P.) non consentono nel territorio di Posillipo nemmeno l’ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti e quindi, si deve ritenere, anche la creazione di nuovi volumi sotterranei.

12.- Tenuto conto di tutto quanto esposto, non può quindi ritenersi condivisibile quanto affermato del ricorrente sulla inidoneità del progetto in questione ad intaccare le finalità del vincolo gravante sull’area.

Infatti anche la realizzazione di un parcheggio interrato, con una serie di opere comunque necessariamente esterne quali la rampa di accesso, gli ascensori, i vialetti pavimentati, le griglie di areazione, la risistemazione a verde attrezzato, determina un’alterazione non irrilevante dello stato dei luoghi e delle relative prospettive che possono essere non consentite se si pongono in contrasto, come nella fattispecie, con le esigenze di tutela paesaggistiche di un sito disciplinate nel P.T.P. Contrasto che non è superabile nemmeno quando sono state studiate, come rappresentato dal ricorrente, opere di mitigazione dell’impatto ambientale con la trasformazione, ad opera completata, di un’area incolta “in un giardino tipico dell’area mediterranea”, posto che anche tale trasformazione non è consentita dalle norme di tutela.

13.- Si deve pertanto ritenere che, come sostenuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Napoli e Provincia, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Napoli in favore del ricorrente per la realizzazione del parcheggio interrato, ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, risultava viziata per la mancata osservanza delle indicate disposizioni del P.T.P. dell’area di Posillipo, con la conseguente illegittimità della stessa autorizzazione per violazione di legge.

Risulta peraltro dagli atti che, come sostenuto dalla Soprintendenza, il Comune non ha nemmeno dimostrato di aver effettuato una valutazione dell’opera autorizzata tenendo conto delle norme contenute nel P.T.P. della collina di Posillipo.

14.- Devono essere quindi respinte le censure sollevate in relazione alla asserita illegittima applicazione, da parte del Ministero, della indicata normativa del P.T.P. dell’Area di Posillipo e conseguentemente deve ritenersi legittimo, per quanto esposto, l’annullamento disposto dal Ministero intimato dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Napoli in violazione di tale normativa.

Si può in conseguenza prescindere dall’esaminare l’ulteriore questione, pure sollevata dalla Soprintendenza (ed oggetto dell’ultimo motivo di ricorso), riguardante l’utilizzo del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

15.- In conclusione, per tutti gli indicati motivi, il primo ricorso (n. 1377 del 2008) deve essere respinto.

Considerato che il Comune di Napoli, dopo l’annullamento del nulla osta paesaggistico, non poteva rilasciare al ricorrente il permesso di costruire per la costruzione del parcheggio in questione, anche il secondo ricorso (n. 2279 del 2008) con il quale l’ing. D’Albora ha impugnato il provvedimento del Comune di Napoli di diniego del rilascio del permesso di costruire deve essere respinto.

16.- Le spese dei due ricorsi in parte seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, e in parte sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione IV, riuniti i ricorsi in epigrafe n. 1377 del 2008 e n. 2279 del 2008 proposti da D\'Albora Domenico, in qualità di procuratore generale del signor Paudice Renato, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento di € 2.000 (duemila) in favore della amministrazione statale resistente.

Compensa le spese nei confronti del Comune di Napoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l\'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Dante D\'Alessio, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario



L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO