Le autorizzazioni paesaggistiche devono sempre essere adeguatamente motivate.

di Stefano DELIPERI
Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza della sezione VI n. 538 depositata il 5 febbraio 2010, ritorna ad occuparsi con particolare rilievo (vds. “Provvedimenti di nuovi vincoli paesaggistici: come complicarsi la vita”) del progetto immobiliare sui Colli di Tuvixeddu e Tuvumannu (Cagliari), interessante la più importante area archeologica sepolcrale punico-romana del Mediterraneo.    Con la presente sentenza ha accolto il ricorso del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la Sardegna ed ha riformato la sentenza T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 542/2009, ritenendo legittimo il decreto del 12 settembre 2008 con il quale il Soprintendente aveva annullato l’autorizzazione paesaggistica comunale (nota Servizio edilizia privata n. 839/PT del 25 agosto 2008,rilasciata in sede sub-delegata ai sensi della legge regionale Sardegna n. 29/1998) per la realizzazione del comparto E 3 del “Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei Colli di San Avendrace” da parte della Iniziative Coimpresa s.r.l.  concernente "n. 9 unità abitative in tre corpi di fabbrica, n. 18 unità abitative in 9 corpi di fabbrica, n. 1 unità abitativa unifamiliare per n. 28 unità immobiliari sviluppanti un volume pari a 14630 mc." comportante "l\'urbanizzazione di un\'area di estese dimensioni". 
In sintesi, ha ricordato il Consiglio di Stato, il Soprintendente aveva provveduto all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale per i seguenti motivi:
“1. carenza di motivazione del parere espresso, a fini paesaggistici, dalla Commissione edilizia;
2. carenza della relazione paesaggistica, destinata a costituire parte integrante del progetto approvato;
3. adozione dell’autorizzazione paesaggistica sulla base di documentazione diversa da quella presa in esame dalla Commissione edilizia;
4. illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica annullata essendo a monte stato impropriamente approvato il “progetto di riqualificazione urbana e ambientale del colli di S. Avendrace”, con autorizzazione n. 3015 del 27 maggio 1999, rilasciata ai sensi dell’art. 12, dell’art. 1497/1939 (e non trasmesso alla Soprintendenza per gli adempimenti di competenza), anziché ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 1150 del 1942, riguardante l’approvazione di piani particolareggiati e strumenti urbanistici attuativi ad essi assimilati;
5. vigenza del divieto previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., in specie dall’art. 49, comma, 1, di edificazione nelle more dell’adeguamento dei piani urbanistici al P.R.G.”
Il Giudice amministrativo sardo aveva ritenuto insussistenti i motivi addotti dall’Organo periferico statale competente in materia di tutela paesaggistica, in particolare riguardo la pretesa mancata conoscenza del nullaosta paesaggistico (art. 12 della legge n. 1497/1939) n. 3015 del 27 maggio 1999 con il quale l’Assessorato regionale P.I. e BB.CC. – Servizio tutela del paesaggio aveva approvato l’intero intervento immobiliare.
Il Consiglio di Stato ha, invece, ritenuto piuttosto generico e scarsamente motivato il nullaosta paesaggistico di carattere generale: “… a valle rispetto all’approvazione del piano, occorre pur sempre una valutazione di compatibilità paesaggistica del singolo intervento edilizio adeguatamente motivata con riguardo al modo di essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare … a fronte di una valutazione meno dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela sottese all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione nel giudizio sul piano. Orbene, nel caso di specie il giudizio di compatibilità paesaggistica … poggia su un apparato motivazionale davvero stringato. … la compatibilità dell’intervento con il contesto urbano sulla base di argomentazioni superficiali …, senza spendere, quindi, alcuna motivazione relativa ‘al contesto, alla interversibilità delle previsioni edificatorie con i luoghi vincolati, alla morfologia dell’area, che possa giustificare l’asserito mancato contrasto del poderoso intervento con i riconosciuti pregevoli valori paesaggistici tutelati’”. Ed ancora: ”Invero, l’attitudine dell’autorizzazione paesaggistica resa con riferimento al piano a circoscrivere i confini esterni entro i quali va resa la valutazione di coerenza paesaggistica dei singoli interventi ricompresi nel piano non può certo discendere da una mera elencazione, peraltro generica e di chiusura, delle caratteristiche che quegli interventi presenteranno, essendo viceversa necessario un effettivo (ed adeguatamente motivato) apprezzamento di compatibilità di quelle stesse caratteristiche con le ragioni sottese all’apposizione del vincolo. Altrimenti opinando, si introdurrebbe una troppo agevole modalità elusiva del sistema di controllo, tanto più significativa in considerazione di quanto sopra illustrato in merito alla mancata, specifica sottoposizione al vaglio statuale della autorizzazione paesaggistica resa in ordine al piano.”  
In buona sostanza, tanto più è scarsamente motivato il nullaosta paesaggistico rilasciato in favore dello strumento attuativo, tanto più – per esser legittime – dovranno esser adeguatamente motivate in relazione alle peculiari valenze ambientali le autorizzazioni paesaggistiche sui singoli interventi edilizi.   E la verifica di legittimità da parte degli organi del Ministero per i beni ed attività culturali dell’operato di Regioni (delegate) ed Enti locali (sub-delegati) in tema di autorizzazioni paesaggistiche è divenuta nuovamente fondamentale e rilevante dall’1 gennaio 2010 con la piena vigenza – dopo infinite proroghe – delle disposizioni dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni).
 
dott. Stefano Deliperi
 
 
 
    
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
N. 0538/2010 REG. DEC.
N. 06468/2009 REG.RIC.
 
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6468 del 2009, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna, rappresentati e difesi dall\'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Nuova Iniziative Coimpresa Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Corda, Andrea Manzi, Antonello Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri N.5; Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall\'avv. Carla Curreli, con domicilio eletto presso Viviana Callini in Roma, via Arenula, 21; Regione Autonoma della Sardegna, Italia Nostra Associazione Onlus;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00542/2009, resa tra le parti, concernente ATTUAZIONE PAESAGGISTICA PER ATTUAZIONE PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Nuova Iniziative Coimpresa Srl;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Corda, Rossi, Manzi,Currelli e l\'Avv. dello Stato Sabelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con la sentenza gravata è stato accolto il ricorso proposto dalla società odierna appellata avverso il decreto con cui il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cagliari in relazione al progetto di intervento edilizio per la realizzazione del quartiere giardino unità insediativa E3, prossimità via Is Maglias, su area compresa nell’area di Tuvixeddu - Tuvumannu, interessato dal “Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei Colli di San Avendrace”, oggetto di due accordi di programma (stipulati tra la Regione, il Comune ed i privati interessati), di un “Progetto Norma” e di uno strumento urbanistico attuativo e della relativa convenzione.
Come ricostruito dal primo giudice, l’area dei colli di Tuvixeddu - Tuvumannu, su cui insistono importanti reperti archeologici di epoca fenicio-punica, fu per la prima volta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1, nn. 3 e 4, r.d. 1497/1939, per effetto della proposta formulata in data 16 ottobre 1997 della Commissione Provinciale delle Bellezze Naturali.
Successivamente, all’esito di una complessa attività programmatoria d’iniziativa pubblico-privata, volta al recupero dell’area ed alla contestuale realizzazione di alcuni insediamenti abitativi, sulla base del “Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di S. Avendrace”, intervenne l’approvazione del “Programma Integrato d’Area CA17 Sistema dei Colli” (rientrante nel più ampio “Progetto di riqualificazione” sopra citato), con deliberazione 30 agosto 1997, n. 3218, della Giunta Regionale, su cui si espresse favorevolmente il Consiglio comunale di Cagliari con deliberazione 1 ottobre 1997, n. 169; seguì il rilascio, da parte dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione della Regione Sardegna, dell’autorizzazione paesaggistica 27 maggio 1999, prot. 3015, avente ad oggetto l’intero “Progetto di riqualificazione”, nonché in data 15 settembre 2000 la stipulazione di un Accordo di Programma tra il Comune di Cagliari, la Regione Sardegna ed i vari soggetti privati interessati (tra cui Coimpresa s.r.l.), in uno all’approvazione del conseguente Piano di attuazione.
In data 3 ottobre 2000 fu poi stipulato un secondo Accordo di Programma, specificamente rivolto all’attuazione del Programma relativo al “PIA CA17 Sistema dei Colli”, cui fece seguito, con deliberazione 20 febbraio 2003 della Giunta comunale di Cagliari, l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria inerenti lo stesso “PIA CA17 Sistema dei Colli”, in virtù dei pareri favorevoli espressi - in seno ad apposite conferenze di servizi istruttorie - dal Comune, dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, dalla Soprintendenza per i beni archeologici e dall’Ufficio regionale di tutela del paesaggio.
A valle della illustrata attività amministrativa sono state adottate le autorizzazioni paesaggistiche relative alle singole parti del Programma, tra cui quella annullata dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna con il provvedimento impugnato in primo grado di cui giova riportare testualmente la parte motiva: “VISTO che la Commissione Edilizia (di cui si ignora la formazione e se, in particolare, contempli la presenza di un esperto, come prescritto dalla L.R. 28/98, art. 4, comma 5) nella seduta del 15.11.2006, si limita - pur in presenza di un intervento di rilevantissime dimensioni - ad esprimere il proprio parere “Favorevole a condizione che sia fornita dimostrazione del rispetto delle altezze minime e medie in corrispondenza dei vani con copertura inclinata a tetto, sia corretto il calcolo del volume e tutte le incongruenze grafiche rilevate”… che alcuna valutazione è stata effettuata dalla Commissione in ordine alla pur asserita compatibilità paesaggistica dell’intervento con le peculiarità del sito, con i vincoli gravanti sull’area, né, tanto meno, con le prescrizioni introdotte dal PPR per il corrispondente ambito di paesaggio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 2, della norme tecniche di attuazione... che non è possibile ricostruire l’iter logico che ha portato la Commissione Edilizia Comunale ad esprimere il suindicato parere favorevole. Rilevato che l’autorizzazione in argomento è stata rilasciata dal Dirigente del Servizio su “elaborati integrativi” prodotti in data 27.03.2008 in ottemperanza alle condizioni espresse dalla C.E. nella seduta del 15.11.2006 ma che non è dato conoscere l’entità delle modificazioni introdotte nel progetto successivamente all’esame effettuato da parte della Commissione Edilizia né se tali modifiche avrebbero reso necessario un nuovo esame da parte della stessa C.E. PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio afferma la compatibilità dell’intervento con il contesto urbano sulla base di proprie argomentazioni superficiali (“modelli insediativi ad alta sostenibilità ambientale”) e non pertinenti (“fonti energetiche alternative – uso di pannelli solari”) ma non fornisce alcuna motivazione relativa al contesto, alla interversibilità delle previsioni edificatorie con i luoghi vincolati, alla morfologia dell’area, che possa giustificare l’asserito mancato contrasto del poderoso intervento con i riconosciuti “pregevoli valori paesaggistici tutelati”;CONSIDERATO che gli elaborati trasmessi sono notevolmente carenti rispetto a quanto esplicitamente richiesto dall’allegato al D.P.C.M. 12.12.05 e che, in particolare, risulta del tutto mancante ogni riferimento ai livelli di tutela operanti nell’area e a quanto in proposito prescritto dal vigente PPR, anche se la relazione paesaggistica, in appositi paragrafi, sembrerebbe affrontare (senza però farlo davvero) la verifica di conformità alle prescrizioni dei piani paesaggistici e l’accertamento delle compatibilità ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;…che la località interessata…ricade all’interno dell’ambito 1 del Golfo di Cagliari così come definito dall’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale….che la cartografia dell’ambito 1 individua…l’area di Tuvixeddu…come Bene Paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. 42/04….che detta incontrovertibile individuazione cartografica integra quanto previsto dagli artt. 47, 48 delle norme tecniche di attuazione del PPR, ai fini della sussistenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 49, nonché del vincolo paesaggistico ex artt. 142 e 143 del D.Lgs. 42/04… che, per quanto sopra esposto, l’area interessata…è da ritenere sottoposta a tutte le disposizioni della parte terza del Codice approvato con D.Lgs. 42/04…PRESO ATTO che con provvedimento n. 3015 del 27.05.1999 (risalente peraltro ad oltre cinque anni orsono)…fu rilasciato il parere di cui all’art. 12 della legge 1497/1939 (non trasmesso a quest’ufficio per gli adempimenti di competenza) per il “Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S. Avendrace”…che il parere previsto dall’art. 12 dell’allora vigente legge 1497/1939 era esplicitamente finalizzato alla approvazione dei piani regolatori o d’ampliamento dell’abitato e non a quella di piani particolareggiati e strumenti urbanistici attuativi ad essi assimilati, per i quali risultava vigente quanto in proposito stabilito dall’art. 16, comma 3, della legge 1150 del 1942…che, per costante giurisprudenza, il parere di cui al citato art. 16…deve essere reso con le modalità fissate per il rilascio della autorizzazioni paesaggistiche e che, pertanto, l’autorizzazione n. 3015 del 27.05.1999…avrebbe dovuto essere rimessa all’esame di questa Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti di quanto all’epoca disposto dalla legge 431/1985, n. 1; …che il mancato inoltro della citata autorizzazione paesaggistica n. 3015 del 27.05.1999 ha impedito a questo Ufficio di esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge, determinando, nei fatti, l’improprio consolidamento di un atto destinato, in quanto autorizzante un piano attuativo, a produrre effetti in ordine ad una pluralità di interventi edilizi quale quello in esame;…che tale esiziale ed insanabile vizio nell’iter di autorizzazione…non consente di ritenere che ricorra la fattispecie prevista dalle norme tecniche di attuazione del PPR all’art. 15 comma 3…e che pertanto risulti applicabile quanto previsto dall’art. 49…, che al comma 1 vieta esplicitamente qualunque edificazione nelle more dell’adeguamento dei piani urbanistici al PPR… CONSIDERATO che dalla data di rilascio dell’autorizzazione 3015…sono intervenute - stante la crescente sensibilità per la tutela del paesaggio - numerose modifiche della normativa di settore, quali l’emanazione del T.U. delle disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio e delle sue modifiche, nonché del D.P.C.M. 12.12.2005, in materia di relazione paesaggistica…che la Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze, ottobre 2000) - ratificata con legge 9.1.06, n. 14 - segna evidentemente un’ulteriore evoluzione del concetto di paesaggio….che la zona di Tuvixeddu-Tuvumannu rivesta…per le sue peculiarità di carattere paesaggistico e storico-culturale e per l’elevato livello di panoramicità, un rilevantissimo interesse pubblico, peraltro già ampiamente ed unanimamente riconosciuto da una pluralità di atti e di provvedimenti amministrativi e, finanche, dall’autorizzazione paesaggistica in esame…che l’intervento assentito prevede la costruzione di un grande complesso edificato…che l’intervento, particolarmente visibile da numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico, a causa delle alterazioni delle alterazioni della morfologia del terreno, delle conseguenti opere di contenimento (non tutte adeguatamente rappresentate) delle opere di urbanizzazione estese su un’amplissima superficie, tende a trasformare integralmente l’immagine dell’area, introducendo un elemento di irreversibile degrado, tale da compromettere gravemente la qualità dei luoghi ed impedirne la riqualificazione peraltro prevista e disposta dal vigente PPR…che con deliberazione n. 47/1 del 4.9.2008 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha sospeso, nelle more dell’avvio di un nuovo procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, tutte le trasformazioni di destinazione d’uso e l’edificazione sulle aree pubbliche e private dell’area di Tuvixeddu-Tuvumannu…che per quanto sopra esposto il citato provvedimento n.839/PT…. del comune di Cagliari sia viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza sia di istruttoria che di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con le disposizioni: delle norme tecniche di attuazione del vigente PPR e, in particolare, con gli artt. 48 e 49, nonché con le analitiche prescrizioni contenute nella scheda tecnica relativa all’ambito 1 del golfo di Cagliari; della L.R. 28/98, art. 3, comma 1, punto c); della Parte Terza del D.Lgvo 22/01/2004 n. 42 in quanto suscettibile di determinare l’irreversibile degrado dei beni paesaggistici tutelati, costituendo, nei fatti, l’impropria revoca delle sussistente disposizioni vincolistiche contenute nell’allegato al D.P.C.M. 12.12.05, stante l’acclarata grave carenza della relazione paesaggistica….”.
Volendo sinteticamente riassumere, le ragioni poste dalla Soprintendenza a fondamento del disposto e contestato annullamento possono essere illustrate nei termini di seguito indicati:
1. carenza di motivazione del parere espresso, a fini paesaggistici, dalla Commissione edilizia;
2. carenza della relazione paesaggistica, destinata a costituire parte integrante del progetto approvato;
3. adozione dell’autorizzazione paesaggistica sulla base di documentazione diversa da quella presa in esame dalla Commissione edilizia;
4. illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica annullata essendo a monte stato impropriamente approvato il “progetto di riqualificazione urbana e ambientale del colli di S. Avendrace”, con autorizzazione n. 3015 del 27 maggio 1999, rilasciata ai sensi dell’art. 12, dell’art. 1497/1939 (e non trasmesso alla Soprintendenza per gli adempimenti di competenza), anziché ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 1150 del 1942, riguardante l’approvazione di piani particolareggiati e strumenti urbanistici attuativi ad essi assimilati;
5. vigenza del divieto previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., in specie dall’art. 49, comma, 1, di edificazione nelle more dell’adeguamento dei piani urbanistici al P.R.G.
Con il ricorso proposto in primo grado la società odierna appellata ha censurato tutti i surriportati passaggi giuridici e motivazionali posti a base del provvedimento impugnato.
Quanto all’omesso invio alla Soprintendenza, ai fini del controllo, del nulla osta n. 3015/1999, avente ad oggetto il Piano attuativo relativo all’intera area di Tuvixeddu-Tuvumannu, il primo giudice ha condiviso la censura con la quale la società oggi appellata ha dedotto che quel nulla osta fosse comunque ben noto da tempo alla Soprintendenza, che avrebbe potuto esaminarlo (ed eventualmente contestarlo) nelle diverse sedi in cui si è sviluppato il complesso iter procedimentale di cui i citati provvedimenti costituiscono la fase finale.
Più nel dettaglio, in disparte la ritenuta non applicabilità al caso di specie dell’art. 16, comma 3, della legge 1150 del 1942, il primo giudice ha sostenuto, quanto all’argomento sopra esposto sub n. 3, che l’Amministrazione statale, ancorché investita più volte della vicenda, non ha mai ritenuto di dover intervenire, non esplicitando alcun rilievo sul progetto all’Amministrazione regionale.
Quanto, invece, al difetto di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica annullata (argomento sopra indicato sub n. 1), il giudice di primo grado ha sostenuto che la stessa autorizzazione comunale avrebbe dovuto essere esaminata dalla Soprintendenza esclusivamente in relazione ad aspetti non già compiutamente predeterminati in sede di pianificazione; ha, al riguardo, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che attribuisce alle autorizzazioni paesaggistiche su interventi compresi nell’ambito di un piano attuativo già approvato funzione di mera verifica dei soli aspetti di dettaglio non già definiti in sede di autorizzazione “a monte”.
Propone gravame l’Amministrazione ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.
All’udienza del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Se, invero, appare al Collegio non agevolmente superabile quanto dal primo giudice sostenuto in merito alla conoscenza aliunde che in plurime occasioni la Soprintendenza ha avuto del nulla osta n. 3015/1999, avente ad oggetto il Piano attuativo relativo all’intera area di Tuvixeddu-Tuvumannu, risulta fondato e meritevole di accoglimento il terzo motivo di gravame, con cui si contesta la sentenza impugnata per aver ritenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado nella parte in cui ha valorizzato, a fondamento del disposto annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, l’inadeguatezza motivazionale della stessa.
Più nel dettaglio, quanto al profilo della conoscenza aliunde del nulla osta n. 3015/1999, assumono rilievo decisivo:
• il verbale della conferenza di servizi istruttoria 27 giugno 2000, convocata ai fini della verifica di V.I.A. sul “Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei colli di S. Avendrace PIA CA 17 Sistema dei Colli”, dal quale risulta che alla stessa partecipò la Soprintendenza ai beni ambientali e paesaggistici (rappresentata dal prof. arch. Pulvirenti), concorrendo quindi ad esaminare il “nulla osta dell’Assessorato della pubblica istruzione beni culturali informazione spettacolo e sport, ufficio tutela del paesaggio n. 3015 del 27.05.99”;
• i due verbali del 17 maggio e del 27 maggio 2002, relativi ad una successiva conferenza di servizi istruttoria, avente ad oggetto l’esame del Progetto delle opere di urbanizzazione previste nell’area interessata, in seno alla quale la Soprintendenza espresse parere favorevole alla realizzazione delle opere, aventi per presupposto il Piano attuativo oggetto del più volte citato nulla osta n. 3015/1999.
Passando all’esame del terzo motivo di gravame, giova premettere che, come correttamente ha osservato il primo giudice, allorché sia stato già espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole sulla compatibilità paesaggistica, la valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei singoli interventi edilizi rientranti nell’ambito del piano già approvato è limitata al modo di essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare (in termini, Cons. Stato, 1 ottobre 2008, n. 4726).
Fermo, dunque, che, a valle rispetto all’approvazione del piano, occorre pur sempre una valutazione di compatibilità paesaggistica del singolo intervento edilizio adeguatamente motivata con riguardo al modo di essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare, giova considerare che -nell’apprezzare la concreta portata dei limiti che la formulazione a monte di una valutazione paesaggistica espressa all’atto dell’approvazione del piano finisce per produrre sulla delimitazione degli spazi entro cui quella valutazione può essere svolta con riferimento ai singoli interventi- non possono non assumere decisivo rilievo le concrete modalità ed in specie il livello di dettaglio con cui la prima valutazione di coerenza paesaggistica è in concreto resa.
Detto altrimenti, tanto più puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione meno dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela sottese all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione nel giudizio sul piano.
Orbene, nel caso di specie il giudizio di compatibilità paesaggistica espresso nell’atto annullato dalla Soprintendenza con il provvedimento impugnato in primo grado poggia su un apparato motivazionale davvero stringato.
Come rimarcato nel provvedimento della Soprintendenza, invero, la Commissione Edilizia si limita - pur in presenza di un intervento di rilevanti dimensioni - ad esprimere il proprio parere “favorevole a condizione che sia fornita dimostrazione del rispetto delle altezze minime e medie in corrispondenza dei vani con copertura inclinata a tetto, sia corretto il calcolo del volume e tutte le incongruenze grafiche rilevate”, senza dunque attendere ad una pur minima valutazione in ordine alla pur asserita compatibilità paesaggistica dell’intervento con le peculiarità del sito, con i vincoli gravanti sull’area, oltre che con le prescrizioni introdotte dal P.P.R. per il corrispondente ambito di paesaggio; lo stesso Direttore del servizio, del resto afferma “la compatibilità dell’intervento con il contesto urbano sulla base di argomentazioni superficiali (“modelli insediativi ad alta sostenibilità ambientale”)”, senza spendere, quindi, alcuna motivazione relativa “al contesto, alla interversibilità delle previsioni edificatorie con i luoghi vincolati, alla morfologia dell’area, che possa giustificare l’asserito mancato contrasto del poderoso intervento con i riconosciuti “pregevoli valori paesaggistici tutelati”.
Manca del tutto, pertanto, la benché minima valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio specifico, anche per quel che attiene al “modo di essere ed alle concrete modalità esecutive” dei pur consistenti manufatti da realizzare.
D’altra parte, a fronte della illustrata stringatezza ed estrema genericità dell’apparato motivazionale volto a supportare la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio specifico, non è dato riscontrare, nel nulla osta paesaggistico n. 3015/1999, reso in sede di approvazione del piano, un livello di dettaglio tale da giustificare una sostanziale omissione, a valle, di ogni ulteriore impegno istruttorio, valutativo e motivazionale.
Invero, in quella nota, dopo la descrizione dei luoghi e la descrizione della storia del progetto, vi è un apprezzamento del “riconoscimento definitivo della centralità dell’area a forte concentrazione culturale, storica e paesistica di Tuvixeddu” del “cambiamento di approccio verso i luoghi”, della “viabilità di attraversamento”, delle “tipologie edilizie”, della “scelta di utilizzare il verde come tessuto connettivo, continuo e accessibile”, della “distribuzione dei servizi nei comparti C e M”.
Manca una valutazione di compatibilità paesistica più dettagliatamente attenta alle specifiche modalità costruttive da osservare in sede di realizzazione dei singoli interventi edilizi, oltre che, per esempio, alle altezze, all’organizzazione dei singoli edifici, alle volumetrie.
Né può, al riguardo, sostenersi ragionevolmente che siffatta valutazione sia insita nel passaggio del suddetto nulla-osta nel quale si afferma che “tutte le regole insediative, le prescrizioni generali e quelle particolari contenute nel progetto norma, riguardanti il trattamento del suolo, le volumetrie, le altezze massime, le disposizioni planimetriche, la composizione architettonica, le tipologie annesse, l’organizzazione dei singoli edifici, delle infrastrutture e dei servizi, costituiscono parte integrante del presente provvedimento”.
Invero, l’attitudine dell’autorizzazione paesaggistica resa con riferimento al piano a circoscrivere i confini esterni entro i quali va resa la valutazione di coerenza paesaggistica dei singoli interventi ricompresi nel piano non può certo discendere da una mera elencazione, peraltro generica e di chiusura, delle caratteristiche che quegli interventi presenteranno, essendo viceversa necessario un effettivo (ed adeguatamente motivato) apprezzamento di compatibilità di quelle stesse caratteristiche con le ragioni sottese all’apposizione del vincolo.
Altrimenti opinando, si introdurrebbe una troppo agevole modalità elusiva del sistema di controllo, tanto più significativa in considerazione di quanto sopra illustrato in merito alla mancata, specifica sottoposizione al vaglio statuale della autorizzazione paesaggistica resa in ordine al piano.
Alla stregua delle esposte ragioni, assorbita la valutazione degli ulteriori motivi di gravame, va pertanto accolto il gravame con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto innanzi al TAR..
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l\'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
 
 
 
 
 
 
L\'ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione