Consiglio di Stato Sez. VI sent.2677
del 15 maggio 2003
Beni ambientali. Parchi regionali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui
ricorsi riuniti in appello:
1)
n. 1338 del 2002, proposto dal Comune di Monguzzo, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli e
Umberto Grella di Besana Brianza, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli,
contro
-
il signor Egidio Proserpio e la s.a.s. Horus, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non
costituitisi in giudizio;
-
la Regione Lombardia, in persona del presidente pro
tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati
Achille Colombo, Viviana Fidani e Federico Tedeschini, ed elettivamente
domiciliato in Roma, al largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avvocato
Federico Tedeschini,
-
il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per
la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di
Milano, Sez. I, 10 dicembre 2001,
n. 7880, e per la integrale reiezione del ricorso di primo grado n. 4891 del
2000;
2)
n. 1385 del 2002, proposto dal Consorzio del Parco Regionale della Valle del
Lambro, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresenato e difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli e
Umberto Grella di Besana Brianza, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli,
contro
-
il signor Egidio Proserpio e la s.a.s. Horus, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non
costituitisi in giudizio;
-
la Regione Lombardia, in persona del presidente pro
tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati
Achille Colombo, Viviana Fidani e Federico Tedeschini, ed elettivamente
domiciliato in Roma, al largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avvocato
Federico Tedeschini,
-
il Comune di Monguzzo, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituitosi in giudizio;
per
la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di
Milano, Sez. I, 10 dicembre 2001,
n. 7880, e per la integrale reiezione del ricorso di primo grado n. 4891 del
2000;
Visti
i ricorsi in appello, con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, depositati in data
13 e16 marzo 2002;
Vista
la memoria depositata in data 20 settembre 2002 nel giudizio n. 1338 del 2002;
Vista
la memoria depositata dal Parco Regionale della Valle del Lambro, nel giudizio
n. 1385 del 2002;
Visti
gli atti tutti del giudizio;
Data
per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all’udienza del
18 febbraio 2003;
Udito
l’avvocato Guido Francesco Romanelli per il Comune di Monguzzo e l’avv.
Abbamonte per delega dell’avv. Tedeschini;
Considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con la delibera n. VII/601 del 28 luglio 2000, la giunta regionale
della Lombardia ha approvato il piano territoriale di coordinamento del parco
regionale della Valle del Lambro.
Col
ricorso n. 4891 del 2000, proposto al TAR per la Lombardia, il signor Egidio
Proserpio e la s.a.s. Horus hanno impugnato la delibera della giunta regionale,
chiedendone l’annullamento per incompetenza ed eccesso di potere.
Il
TAR, con la sentenza n. 7880 del 2002, ha respinto il primo motivo, ha accolto
il secondo ed ha annullato la delibera regionale per inadeguata motivazione.
2. Con gli appelli n. 1338 e n. 1385 del 2002, la sentenza del TAR è
stata impugnata dal Comune di Monguzzo e dal Consorzio del Parco Regionale della
Valle del Lambro, i quali hanno chiesti che, in riforma della sentenza gravata,
sia integralmente respinto il ricorso di primo grado.
Si
è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha aderito alle conclusioni
formulate dagli appellati.
Nel
corso dei giudizi, hanno depositato memorie difensive il Comune di Monguzzo
il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro, che hanno
illustrato le relative deduzioni ed hanno insistito nelle già formulate
conclusioni.
3. All’udienza del 18 febbraio 2003 le cause sono state trattenute
in decisione.
DIRITTO
1.
Con la sentenza impugnata, il TAR per la Lombardia ha accolto il secondo motivo
di primo grado ed ha in parte annullato la delibera n.
VII/601 del 28 luglio 2000, con cui la giunta regionale della Lombardia ha
approvato il piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle
del Lambro (in precedenza adottato dal Consorzio del Parco con la delibera
dell’assemblea n. 3 del 15 gennaio 1997).
In
accoglimento della censura degli odierni appellati (il cui terreno è stato
destinato ad area agricola), il TAR ha rilevato che:
-
nel corso dell’istruttoria relativa alla redazione del piano territoriale di
coordinamento, la Regione ha istituito una conferenza di servizi per valutare le
osservazioni nel frattempo formulate;
-
nelle sedute dell’11 maggio e dell’8 giugno 2000, la conferenza di servizi
ha elaborato alcuni criteri per la valutazione delle osservazioni, tra cui il
numero 3, sulla riconferma delle valutazioni espresse dall’Ente gestore del
Parco, il numero 12 sulla valutazione dei contenziosi in atto e il numero 14
sulla valutazione delle diverse previsioni degli strumenti urbanistici e del
medesimo piano territoriale;
-
l’osservazione n. 91, formulata dagli appellati, sarebbe stata respinta sulla
base di una insufficiente motivazione, perché si è tenuto conto del solo
criterio n. 3 e non anche dei criteri n. 12 e n. 14, nel senso che non si
sarebbe tenuto conto della proposizione di un loro ricorso avverso la delibera
di adozione del piano territoriale e non si sarebbe valutata la destinazione
derivante dal piano regolatore, antecedente alla medesima adozione del piano
territoriale.
2. Con i gravami in esame (da riunire per essere decisi
congiuntamente, perché rivolti avverso la medesima sentenza), il Comune di
Monguzzo e il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro (nei cui
territori si trova il terreno dell’appellata) hanno chiesto che, in riforma
della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia integralmente respinto.
In
particolare, secondo l’assunto (v. pp. 8 ss. dei gravami), la contestata
delibera della giunta regionale è stata emessa nel rispetto dei criteri
elaborati in sede istruttoria dalla conferenza di servizi, poiché
sull’osservazione n. 91 già si era motivatamente espresso l’Ente gestore
del Parco, con motivazioni specifiche tali da rendere non necessaria una
ulteriore valutazione dell’Ente, peraltro non prevista dall’art. 19 della
legge regionale n. 86 del 1983 (come modificato dalla legge n. 11 del 2000), che
ha disciplinato il procedimento di approvazione del Piano territoriale del
Parco.
3. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte siano fondate e
vadano accolte.
3.1. In punto di fatto, emerge dalla documentazione acquisita che, nel
corso della fase di adozione del Piano territoriale, l’osservazione n. 91 –
formulata dalla società appellata – era stata specificamente valutata e
disattesa dall’Ente gestore del Parco.
Infatti,
la scelta di destinare il terreno de quo ad area agricola:
-
dapprima è stata motivata in relazione ad una ponderazione degli interessi in
conflitto, da cui è emersa la prevalenza di quello “alla conservazione del
territorio e del paesaggio, beni primariamente tutelati dall’ordinamento”
(per evitare “l’espansione residenziale di Monguzzo secondo una direttrice
ambientalmente non accettabile” che avrebbe creato “anche un significativo
pregiudizio paesistico”): v. la delibera n. 3 del 15 gennaio 1997;
-
a seguito della presentazione delle osservazioni degli interessati, è stata poi
ribadita dall’Ente, “in quanto l’area in questione, caratterizzata dalla
presenza di cortine boschive e di vasti appezzamenti agricoli coltivati, merita
di essere preservata da future espansioni urbanizzative anche per mantenere
piena possibilità di percezione panoramica del gradevole contesto d’intorno,
risultando appropriata la classificazione agricola di interesse ambientale”:
v. la delibera n. 13 del 3 aprile 1998.
Poiché
gli interessati hanno proposto un ricorso al TAR (nel frattempo dichiarato
perento) avverso la delibera di adozione del Piano territoriale, si tratta di
verificare se – sulla base dei criteri elaborati in data 11 maggio 2000 e
malgrado l’assenza di diversi elementi di fatto sopravvenuti – la conferenza
dei servizi avrebbe dovuto riconoscere rilievo alla proposizione di tale ricorso
e riprendere in esame l’osservazione n. 91 e il connesso ricorso
giurisdizionale (direttamente o richiedendo un ulteriore parere all’Ente
gestore del Parco).
3.2. Ad avviso della Sezione, dalla lettura dei criteri da essa
elaborati, si evince che la conferenza dei servizi aveva ritenuto di non
sovrapporre le proprie valutazioni a quelle già diffusamente espresse
dall’Ente gestore del Parco – e ritenute esaustive - nel corso della fase di
adozione del Piano territoriale (e sostanzialmente anche richiamate dai
rappresentanti dell’Ente in sede di conferenza).
Ciò
emerge dalla lettura dei tredici criteri, enunciati per “analizzare le
osservazioni al piano”.
Nella
richiamata seduta dell’11 maggio 2000, la conferenza dei servizi con il
criterio n. 3, ha esplicitamente ritenuto di fare proprie tutte le valutazioni
già espresse dall’Ente gestore del Parco, per quanto riguardava le
osservazioni “effettuate dai privati, dalle associazioni, dalle aziende”
(così come col criterio n. 4 ha fatto proprie le valutazioni svolte dall’Ente
sulle osservazioni di enti pubblici, associazioni di categoria e partiti
politici), mentre col successivo criterio n. 12, ha rilevato l’opportunità di
“esaminare con particolare attenzione i ricorsi al TAR e i contenziosi in
atto”.
Dalla
congiunta lettura dei due criteri si evince che la conferenza dei servizi –
anche per le esigenze di celerità dei propri lavori - ha espressamente
condiviso nel loro complesso ed ha fatto proprie (escludendo così ulteriori
approfondimenti propri o dell’Ente) tutte le valutazioni specificamente già
“effettuate” dall’Ente gestore del Parco in relazione alle osservazioni
esaminate nella fase che ha preceduto la delibera di adozione del Piano
territoriale (v. anche le risultanze del verbale della conferenza finale
dell’8 giugno 2000, in cui si è dato atto che il rappresentante dell’Ente
gestore del Parco aveva “riconfermato” tutte le precedenti valutazioni
espresse sulle osservazioni proposte).
La
conferenza dei servizi (tranne alcune questioni specificamente determinate, ad
esempio al criterio n. 13) ha invece ritenuto di limitare la propria
“particolare attenzione” soltanto sulle questioni “nuove”, non esaminate
nel corso della fase della adozione del Piano perché sopravvenute:
-
il criterio n. 1 ha riguardato le osservazioni “pervenute alla Regione
Lombardia fuori termine”, e dunque non esaminate in precedenza dall’Ente
gestore del Parco;
-
il criterio n. 12 ha riguardato le ulteriori questioni sollevate con “i
ricorsi al TAR e ai contenziosi in atto”, e cioè riguardanti le controversie
sorte successivamente alla fase della adozione e rispetto alle quali
necessariamente non emergeva alcuna specifica valutazione dell’Ente gestore
del Parco e risultava opportuna, per la prima volta, una valutazione in sede di
conferenza dei servizi.
La
conferenza dei servizi, pertanto, non si era autovincolata a riesaminare anche
le questioni specificamente già trattate dall’Ente gestore del Parco e
contestate in sede giurisdizionale (dal momento che espressamente il criterio n.
3 aveva sancito la regola generale per cui le motivate valutazioni dell’Ente
non sarebbero state più poste in discussione): essa si era limitata a disporre
che avrebbe valutato se, per chiudere il contenzioso sorto a seguito della
adozione del Piano territoriale, occorreva prendere misure conformi
all’interesse pubblico, in assenza di specifiche e contrarie determinazioni
dell’Ente gestore del Parco.
In
altri termini, sulla base dei criteri adottati, la conferenza dei servizi si è
vincolata a non rivalutare le motivate determinazioni già assunte dall’Ente
gestore del Parco e ad esaminare unicamente le nuove contestazioni sorte – in
sede amministrativa o giurisdizionale - dopo la conclusione della fase di
adozione del Piano.
In
assenza di diversi elementi di fatto e di ulteriori osservazioni degli
appellati, pertanto, non è ravvisabile alcun profilo di violazione dei
prefissati criteri nella determinazione della conferenza dei servizi di non
porre in discussione le valutazioni formulate dall’Ente, sopra riportate al
punto 3.1., anche se nel frattempo queste erano state oggetto di un ricorso
giurisdizionale.
3.3. Gli appellanti hanno altresì dedotto che, contrariamente a quanto
ha ritenuto la sentenza impugnata, la conferenza dei servizi non ha neanche
violato il criterio n. 14, perché esso nella specie non può essere considerato
applicabile.
3.4. Anche tale censura risulta fondata e va accolta.
Dalla
lettura del verbale della seduta dell’11 maggio 2000, emerge che i criteri 14,
15 e 16 sono stati approvati esclusivamente “per l’esame delle osservazioni
previste dai precedenti punti 1, 9, 10, 11 e 12”, senza alcun richiamo al
precedente criterio n. 3.
Ciò
comporta che, ferme restando le specifiche valutazioni già rese sulle
osservazioni dall’Ente gestore del Parco, le discordanze tra gli strumenti
urbanistici vigenti e le previsioni del Piano territoriale in itinere si
sarebbero dovute prendere in considerazione (sulla base del criterio
‘accessorio’ n. 14) solo se ciò fosse stato evidenziato con osservazioni
‘nuove’ (dirette alla Regione o emergenti dal contenzioso successivo alla
adozione del Piano - col richiamo ai criterio n. 1 e n. 12-, ovvero -
rispettivamente, col richiami ai criteri 9, 10 e 11-
nei casi di osservazioni riferibili a interessi collettivi e ad enti
pubblici, associazioni di categoria o partiti, di osservazioni di carattere
generale e normativo ovvero riguardanti specifiche aree, nel cui novero non
rientra quella in questione).
Non
trovando alcuna deroga il criterio n. 3, risulta pertanto infondata la deduzione
di primo grado, secondo cui la conferenza dei servizi avrebbe dovuto nella
specie fare applicazione del criterio n. 14: l’Ente gestore aveva già
motivatamente disatteso l’osservazione n. 91, con una valutazione che, in base
al criterio n. 3, non poteva più essere posta in discussione.
4. Per le ragioni che precedono, gli appelli in esame risultano
fondati e vanno accolti.
Per
l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va respinto il
secondo motivo del ricorso originario, con la sua conseguente integrale
reiezione.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi
del giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie, previa loro
riunione, gli appelli n. 1338 e n. 1385 del 2002 e, in parziale riforma della
sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado n. 4891 del
2000.
Compensa
tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 18 febbraio 2003,
presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei
signori:
Mario
Egidio SCHINAIA
Presidente
Sergio
SANTORO
Consigliere
Luigi
MARUOTTI
Consigliere Est.
Carmine
VOLPE
Consigliere
Rosanna
DE NICTOLIS
Consigliere