Cass. Sez. III n. 46093 del 1 dicembre 2009 (Ud. 20 ott 2009)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Tagliaferri
Beni Ambientali. Estinzione reato e condono

A norma dell’articolo 39 comma ottavo della legge n 724 del 1994, l’estinzione del reato paesaggistico si determina solo a seguito del rilascio esplicito della concessione o dell’autorizzazione, posto che a norma dell’articolo 39 della legge n 47 del 1985 l’oblazione interamente versata e ritenuta congrua dall’amministrazione, in relazione all’immobile effettivamente realizzato, determina l’estinzione dei soli reati edilizi di cui all’articolo 38 della citata legge. Da ciò consegue che l’autorizzazione paesaggistica prevista per l’estinzione del reato di cui all’articolo 1 sexies della legge n 431 del 1985 non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso anche nel caso in cui il Comune sia stato subdelegato dalla Regione all’emissione del parere prescritto

IN FATTO E IN DIRITTO

La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 22 dicembre del 1995, in parziale riforma di quella pronunciata dal pretore della medesima città in data 22 aprile del 1994, dichiarava estinte per intervenuta oblazione le contravvenzioni edilizie e riduceva a giorni cinque di arresto e lire ventimilioni di ammenda la pena che era stata inflitta a Tagliaferri Armando, quale responsabile della contravvenzione di cui alla L. n. 431 del 1981, art. 1 sexies, per avere realizzato due vani a ridosso di un precedente fabbricato in zona vincolata senza il nulla osta paesaggistico. Fatti accertati l'11/3/1992.

Al prevenuto si era addebitato di avere costruito a ridosso di un preesistente manufatto due piccoli vani.

La corte non applicava la causa estintiva anche al reato paesaggistico perché la prevenuta non aveva presentato specifica domanda anche per ottenere il nulla osta paesaggistico.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1) la nullità della sentenza per l'omessa motivazione in ordine all'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale chiesta dal difensore a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 2, al fine di dimostrare l'epoca della costruzione;

2) La violazione della L. 25 marzo del 1982, n. 94, art. 7 cpv., lett. a) per avere la corte illegittimamente escluso che i due vani in questione costituissero delle pertinenze;

3) la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 39, per avere la corte illegittimamente ritenuto che la parte dovesse presentare specifica domanda per ottenere il nulla osta paesaggistico;

4) la violazione di legge per avere la corte confermato il provvedimento di demolizione dei due manufatti nonostante la daclaratoria di estinzione dei reati edilizi.

Il collegio rileva anzitutto che il ricorso, con riferimento al terzo motivo, non è manifestamente infondato. Anzi è fondato, tanto è vero che questa corte ha sospeso il processo proprio perché, per l'applicabilità del condono paesaggistico, non occorreva una domanda autonoma e diversa da quella presentata per il reato edilizio. Invero questa corte, se avesse ritenuto necessaria un'autonoma domanda, non avrebbe dovuto sospendere il processo giacché sarebbe stato del tutto inutile disporre la sospensione per un'opera non condonabile per l'omessa presentazione della relativa domanda.

Stabilito che il ricorso non può considerarsi manifestamente infondato, si deve rilevare che il residuo reato si è ormai estinto per prescrizione.

In proposito si osserva anzitutto che, a norma della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 8, l'estinzione del reato paesaggistico si determina solo a seguito del rilascio esplicito della concessione o dell'autorizzazione, posto che a norma della L. n. 47 del 1985, art. 39 l'oblazione interamente versata e ritenuta congrua dall'amministrazione, in relazione all'immobile effettivamente realizzato, determina l'estinzione dei soli reati edilizi di cui alla citata legge, art. 38. Da ciò consegue che l'autorizzazione paesaggistica prevista per l'estinzione del reato di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso anche nel caso in cui il Comune sia stato subdelegato dalla Regione all'emissione del parere prescritto (cfr. Cass. n. 7543 del 1999 e da ultimo Cons. Stato. Sez. 4, 2024 del 2009). Il rilascio dell'autorizzazione esplicita era subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non fosse stato rilasciato entro centottanta giorni dalla domanda, il richiedente poteva impugnare il silenzio rifiuto dell'amministrazione (L. n. 47 del 1985, art. 32, comma 2, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 44, richiamato dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 1).

A norma della citata L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 20, ai fini dell'applicazione del condono, i vincoli di inedificabilità (assoluta) richiamati dalla L. n. 47 del 1985, art. 33 non comprendevano il divieto transitorio di inedificare previsto dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 quinquies, fermo restando il rispetto della D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, art. 12 convertito con modificazioni nella L. 13 marzo del 1998. Quindi erano esclusi dal condono di cui alla L. n. 724 del 1994 solo gli immobili realizzati in zone dove vigeva un divieto di inedificabilità assoluta non transitorio.

La Regione Campania con la L. n. 65 del 1981, adottata in attuazione della L. n. 54 del 1980, ha delegato ai Comuni la facoltà di emettere il relativo parere.

Da ciò consegue che il termine per la formazione del silenzio rifiuto decorreva dal momento in cui l'interessato aveva presentato la domanda al Comune.

Poiché la domanda è stata presentata il 21 dicembre 1995, il termine per la formazione del silenzio rifiuto è stato abbandonatemente superato senza che nel frattempo sia stata rilasciata autorizzazione esplicita. Pertanto, in base alla regola generale di cui all'art. 159 c.p., u.c., la sospensione del procedimento edilizio e, quindi, del corso della prescrizione è venuta meno a partire dal giorno in cui è pervenuta a questa corte la risposta del Comune in ordine alla sussistenza o insussistenza dei requisiti per la declaratoria di estinzione del reato (cfr. Cass. n. 8903 del 1997; n. 12729 del 1994). Nella fattispecie dalla risposta del Comune pervenuta a questa corte il 30 dicembre del 2008 si desume che nel termine previsto dalla norma il parere non era stato rilasciato e si era formato il silenzio rigetto non impugnato dall'interessato. La condonabilità dell'opera deve ovviamente essere riferita alla legislazione vigente all'epoca dell'abuso tenuto conto altresì dei Piani Paesistici (Così erano denominati prima del D.Lgs. n 42 del 1990) all'epoca già adottati. Pertanto non rileva nella fattispecie l'assunto del dirigente del settore del Comune di San Giorgio a Cremano, secondo il quale non era stato rilasciato il parere paesaggistico perché si era in attesa del previsto Piano di dettaglio dei Comuni Vesuviani, la cui redazione è di competenza del Ministero, perché come accennato si doveva tenere conto dei Piani già adottati.

Pertanto, sommando il periodo successivo alla citata nota a quello precedente, il reato si è estinto per prescrizione, trattandosi di abuso accertato l'11/3/1992 per il quale la prescrizione sarebbe maturata l'11 settembre del 1996 se il procedimento non fosse stato sospeso con ordinanza del 2 aprile del 1996.

La declaratoria di estinzione del reato determina la revoca dell'ordine di demolizione.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il residuo reato ascritto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.