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Cass. Sez. III sent.26139 del 15 luglio 2005 (C.C. 13 aprile 2005)
Pres.Savignano Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Pedrini

Beni Ambientali - Violazione art. 181 D.Lv. 42-2004 e art. 44 lettera C) dpr 380-2001
Costituisce reato la realizzazione, in assenza della preventiva autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo e del permesso di costruire, di lavori di ampliamento per circa 1000 mq di un preesistente piazzale utilizzato come area di lavoro per il posizionamento di impianti di frantumazione e deposito inerti

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Fatto e diritto

Con ordinanza del 31 dicembre 2004 il Tribunale di Lucca - in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Padrini Sinibaldo - revocava il provvedimento 29 novembre 2004 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un piazzale, posto all'interno del Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciaccoli, interessato da lavori di ampliamento per circa 1.000 mq., in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt.: 44, lett. c), T.U. n. 380/2001; 181 D.Lgs. n. 42/2003; 13 e 30 legge n. 394/1991.

Il Tribunale esprimeva "qualche incertezza sulla circostanza che si tratti di opere ancora in corso" e rilevava che l'ampliamento del piazzale risultava realizzato attraverso "lavori di riempimento di superficie come tali non sottoposti a preventiva concessione, autorizzazione o permesso, ma solo a denuncia di inizio attività".

Da ciò faceva discendere "la non configurabilità di ipotesi penalmente sanzionabile sia sotto il profilo dell'illecito edilizio sia con riferimento alla normativa relativa ai vincoli ambientali e paesaggistici, che correla la sanzione penale agli interventi effettuati in assenza di concessione ovvero di autorizzazione".

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il quale ha eccepito che:

- l'ampliamento, per circa 1.000 mq., di un piazzate utilizzato come area di lavoro per il posizionamento di impianti di frantumazione ed il deposito di cumuli di materiale inerte, costituisce intervento assoggettato al preventivo rilascio del permesso di costruire;

- in relazione alla normativa sui vincoli ambientali e paesaggistici è irrilevante la circostanza che i lavori eseguiti senza le prescritte autorizzazioni siano assoggettati, sotto il profilo urbanistico, a mera denuncia di inizio dell'attività;

- sotto il profilo del "periculum in mora", il Tribunale, avendo manifestato perplessità circa l'intervenuta ultimazione dei lavori, avrebbe dovuto valutare "se esista, in conseguenza della libera disponibilità del bene, un persistente pregiudizio agli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto dalle normative sulla tutela dei beni paesaggistici''.

Il difensore del Pedrini ha trasmesso memoria in data 14 marzo 2005.

 

Il ricorso del P.M è fondato e deve essere accolto.

1. Le categorie di interventi che comportano una "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" e che sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire sono definite dall'art. 10 del T.U. n. 380/2001 e ricomprendono "gli interventi di nuova costruzione".

La definizione delle opere di nuova costruzione è data, a sua volta, dall'art. 3, lett. e), dello stesso T.U., con indicazione di carattere residuale comprendente tutti quegli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo.

La norma, però, poiché tale qualificazione porrebbe indurre a delle incertezze, ha inteso altresì specificare - con elencazione di carattere non tassativo ma esclusivamente esplicativo ed indicativo - una serie di interventi che sono comunque da considerare "di nuova costruzione". In detto elenco è ricompresa, al n. 7, "la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impiantì per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato".

In tale previsione la qualificazione è determinata non tanto dai tipo o dalla quantità dei depositi, o dal tipo di attività produttive all'aperto, bensì dal fatto che le descritte realizzazioni comportino dei lavori che hanno, come conseguenza, la trasformazione permanente dei suolo inedificato.

Alla previsione medesima deve ricondursi la vicenda in esame, caratterizzata dal rilevante ampliamento di un piazzale, utilizzato come area di lavoro per l'installazione di impianti per la frantumazione di lapidei ed il deposito di cumuli di materiale inerte.

Assolutamente indifferente è la circostanza che l'ampliamento sia stato realizzato attraverso "lavori di riempimento di superficie”.

Anche il Consiglio di Stato, del resto, ha - pure recentemente (Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 343) - ribadito che "sono assoggettate a concessione non le sole attività di edificazione ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica''.

Trattasi di principio non innovato dal T.U. n. 380/2001 e questa Corte Suprema, nella vigenza della precedente normativa, già aveva affermato che "la realizzazione di un piazzale per uso industriale, mediante spianamento del suolo e collocazione di brecciame compatto, configura una trasformazione del territorio subordinata a concessione edilizia" (Cass., Sez. III, 25 settembre 1991, n. 9978, Laviano ed altro).

 

2. La giurisprudenza di questa Corre ha costantemente affermato [vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III, 27 novembre 1997, Zauli ed altri; 7 maggio 1998, Vassallo; 13 gennaio 2000, Mazzocco ed altro; 5 ottobre 2000, Lorenzi; 29 novembre 2001, Zecca ed altro; 15 aprile 2002, P.G. in proc. Negri; 14 maggio 2002, Migliore; 4 ottobre 2002, Debertol; 7 marzo 2003, Spinosa; 6 maggio 2003, Cassisa; 23 maggio 2003, P.M. in proc. Invernici; 26 maggio 2003, Sargentini, 5 agosto 2003, Mori; 7 ottobre 2003, Fierro; 3 giugno 2004, Coletta] che il reato di cui all’art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (attualmente art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici [vedi pure, in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988].

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939; le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge a 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).

Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A., in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, sia posta di fronte al fatto compiuto.

La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale.

Nella vicenda in esame non può sussistere alcun dubbio circa l'intrinseca capacità dell'intervento contestato di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche.

 

3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 29 gennaio 2003, n. 2, Innocenti - hanno ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata, affermando che:

- il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato;

- in tema di reati edilizi o urbanistici, "spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta vantazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Nella vicenda che ci occupa lo stesso Tribunale ha dato atto di una situazione di "ampliamento progressivo'' del piazzale e del nocumento arrecato agli abitanti della zona dall'utilizzazione dello stesso, a causa della diffusione di polveri e rumori. Trattasi di conseguenze antigiuridiche che, ex art. 321 c.p.p., possono concretamente determinarsi a causa del mancato impedimento della libera disponibilità del manufatto abusivo, inquadrabili "nella agevolazione di commissione di altri reati" e comunque costituenti una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire.

 

4. L'ordinanza impugnata, per tutte le argomentazioni dianzi svolte, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente ripristino della misura di cautela reale disposta dal G.I.P. del Tribunale di Lucca con provvedimento del 29 novembre 2004.