Corte di Giustizia Sez. III 22 aprile 2010
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2001/80/CE – Inquinamento ed effetti nocivi – Impianti di combustione – Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti – Mancata applicazione di detta direttiva alla centrale elettrica di Lynemouth (Regno Unito)
Nella causa C‑346/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 25 luglio 2008,
Commissione europea, rappresentata dal sig. P. Oliver e dalla sig.ra A. Alcover San Pedro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Wyatt, QC,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský, T. von Danwitz, e D. Šváby (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 dicembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo assicurato l’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309, pag. 1) alla centrale elettrica gestita dalla Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd (in prosieguo: l’«Alcan») a Lynemouth, nel nord-est dell’Inghilterra (in prosieguo: la «centrale di Lynemouth») è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della predetta direttiva.
Contesto normativo
2 La direttiva 2001/80, che ha sostituito la direttiva del Consiglio 24 novembre 1988, 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 336, pag. 1), si inscrive nella strategia comunitaria per combattere contro l’acidificazione e ha lo scopo di limitare le emissioni di anidride solforosa, di ossidi di azoto e di polveri originati dai grandi impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 megawatt. Siffatta limitazione viene operata dagli allegati III‑VII della direttiva 2001/80 che rendono applicabili a tali impianti valori limite di emissione, espressi in concentrazioni massime di tali sostanze inquinanti nei gas di scarico.
3 I ‘considerando’ sesto e undicesimo della direttiva 2001/80 enunciano quanto segue:
«(6) I grandi impianti di combustione contribuiscono in misura rilevante alle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto nella Comunità ed è necessario ridurre tali emissioni. È pertanto necessario adattare l’approccio per quanto riguarda le diverse caratteristiche del settore dei grandi impianti di combustione nei vari Stati membri.
(…)
(11) Gli impianti per la produzione di elettricità rappresentano una parte importante del settore dei grandi impianti di combustione».
4 L’art. 1 della suddetta direttiva così dispone:
«La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso)».
5 L’art. 2 della medesima direttiva è del seguente tenore:
«Agli effetti della presente direttiva s’intende per:
(…)
(7) “impianto di combustione”: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.
Nella presente direttiva sono contemplati soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. In particolare questa direttiva non si applica ai seguenti impianti:
a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
d) dispositivi di conversione del sulfuro di idrogeno in zolfo;
e) reattori utilizzati nell’industria chimica;
f) batteria di forni per il coke;
g) cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
i) turbine a gas usate su piattaforme off-shore;
j) turbine a gas autorizzate anteriormente al 27 novembre 2002 o che, secondo l’autorità competente, sono oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002, sempreché esse siano messe in funzione entro il 27 novembre 2003, salve le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1 e all’allegato VIII, parti A e B.
Gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas non rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva.
La combinazione degli impianti è considerata come un’unità nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino; (…)».
6 A norma dell’art. 4, n. 3, della direttiva 2001/80, entro il 1° gennaio 2008 gli Stati membri dovevano ridurre sensibilmente le emissioni degli impianti di combustione esistenti, sia prendendo i provvedimenti appropriati affinché gli impianti esistenti interessati rispettassero i valori limite di emissioni fissati negli allegati della direttiva in parola, sia vigilando che detti impianti fossero soggetti al piano nazionale di riduzione delle emissioni (in prosieguo: il «PNRE»). In forza dell’art. 4, n. 6, della predetta direttiva, ogni Stato membro, che avesse scelto di applicare un PNRE, aveva l’obbligo di comunicarlo alla Commissione entro il 27 novembre 2003 e quest’ultima era tenuta a valutare, entro un termine di sei mesi decorrenti da tale comunicazione, se siffatto piano soddisfaceva o meno le condizioni di cui all’art. 4, n. 6.
La fase precontenziosa
7 Con lettera del 27 novembre 2003, il Regno Unito ha presentato alla Commissione la prima versione del suo PNRE, in cui la centrale di Lynemouth figurava tra gli impianti di combustione interessati dall’applicazione della direttiva 2001/80. Il 28 aprile 2005 tale Stato membro ha presentato un PNRE aggiornato in cui era compreso anche suddetto impianto. Esso ha tuttavia escluso l’impianto di cui trattasi dalla versione rivista del suo PNRE, sottoposto alla Commissione il 28 febbraio 2006.
8 Con lettera del 4 settembre 2006, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che essa riteneva che tale esclusione non fosse conforme alla direttiva 2001/80. Nella sua risposta del 2 febbraio 2007, tale Stato membro ha fatto valere che la centrale di Lynemouth doveva beneficiare dell’eccezione generale di cui all’art. 2, punto 7, della suddetta direttiva in quanto era completamente integrata in una fonderia di alluminio e serviva unicamente alla produzione di tale metallo. Esso ha parimenti sottolineato lo scarso impatto ambientale di questa centrale nonché il rischio che l’Alcan fosse indotta a cessare lo sfruttamento di tale fonderia di alluminio qualora la centrale elettrica dovesse essere assoggettata alle limitazioni previste dalla direttiva di cui trattasi.
9 Il 29 giugno 2007, la Commissione ha inviato al Regno Unito una lettera di diffida alla quale tale Stato membro ha risposto con una lettera datata 31 agosto 2007.
10 Il 23 ottobre 2007, la Commissione, non ritenendo tale risposta soddisfacente, ha trasmesso al Regno Unito un parere motivato in cui lo invitava a porre fine all’inadempimento addebitato entro il termine di due mesi dalla sua ricezione.
11 Non essendo rimasta convinta dagli argomenti addotti dal Regno Unito nella sua lettera del 21 dicembre 2007, con la quale quest’ultimo ha risposto al summenzionato parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
12 La Commissione sostiene che la direttiva 2001/80 si applica alla centrale di Lynemouth e ricorda che il Regno Unito ha inizialmente condiviso tale punto di vista, giacché aveva incluso tale impianto nelle varie versioni del suo PNRE e lo ha ritirato da quest’ultimo soltanto nella versione rivista che le è stata presentata il 28 febbraio 2006.
13 A giudizio della Commissione, la direttiva 2001/80 è applicabile a tutti gli impianti di combustione ad eccezione di quelli espressamente esclusi ai sensi dell’art. 2, punto 7, della medesima, ossia:
– gli impianti di combustione non destinati alla produzione di energia (in prosieguo: l’«eccezione 1»);
– gli impianti di combustione che utilizzano direttamente il prodotto della combustione in procedimenti di fabbricazione (in prosieguo: l’«eccezione 2»);
– gli impianti menzionati in tale art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑f), che rappresentano illustrazioni delle eccezioni 1 e 2, nonché;
– le varie eccezioni sui generis elencate all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g)‑j), nonché allo stesso art. 2, punto 7, terzo comma.
14 La Commissione deduce che tutti gli impianti contemplati dall’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑f), della direttiva 2001/80 rientrano nelle eccezioni 1 o 2 e che è logico che esulino dall’ambito di applicazione di tale direttiva in quanto la metodologia o i valori limite di emissione fissati da detta direttiva non sono loro facilmente applicabili. Essa evidenzia, a tal riguardo, che la direttiva 2001/80 mira a disciplinare le emissioni provocate dalla combustione (l’ossidazione) di combustibili e che il procedimento con cui vengono calcolati i valori limite di emissioni poggia sull’ipotesi secondo cui le emissioni attese in seguito alla combustione del combustibile, usato per alimentare l’impianto di combustione, siano prevedibili. Allorquando i gas di scarico caldi derivanti dal processo di combustione del combustibile si mischiano ad altre sostanze generalmente non associate ad un processo di combustione prima dell’emissione, i risultati non sarebbero sufficientemente prevedibili e i valori limite di emissioni fissati dalla direttiva in parola per la combustione di combustibile non potrebbero essere applicati.
15 La Commissione ammette invece che gli impianti di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g)‑j), della direttiva 2001/80 non si riferiscono né all’eccezione 1 né all’eccezione 2 e sostiene che essi corrispondono ad eccezioni sui generis.
16 Per quanto riguarda più particolarmente i «cowpers» degli altiforni, di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g), della direttiva 2001/80 e sul cui esempio il Regno Unito fonderebbe sostanzialmente la sua tesi, la Commissione rileva che tali «cowpers» sono provvisti di mattoni refrattari riscaldati mediante contatto diretto con i gas di scarico caldi derivanti dalla combustione del combustibile, ove i mattoni caldi vengono successivamente impiegati per riscaldare l’aria fredda che circola sopra di essi al fine di produrre l’«aria calda» che viene poi insufflata nell’altoforno. Tenuto conto del riscaldamento dei mattoni, detti «cowpers» si differenzierebbero fondamentalmente da qualsiasi altro tipo di impianto di combustione. Inoltre, si formerebbero frequentemente fessure nel rivestimento in mattoni delle camere di combustione, le quali condurrebbero alla contaminazione del gas proveniente dalla combustione con i gas di altoforno non bruciati. A causa di questi due elementi, i valori limite di emissioni fissati dalla direttiva in esame non sarebbero facilmente applicabili ai «cowpers».
17 La Commissione sottolinea che nessuno degli impianti contemplati dalle disposizioni relative all’eccezione 2 implica l’utilizzo dell’energia elettrica in un procedimento di fabbricazione o quello dei prodotti di combustione al di fuori dell’impianto di combustione stesso.
18 Sebbene non venga contestato che l’eccezione 1 non riguardi la centrale di Lynemouth, quest’ultima non può neppure beneficiare dell’eccezione 2, in quanto non utilizzerebbe direttamente il prodotto di combustione nei procedimenti di fabbricazione.
19 La Commissione deduce che, ove si dovesse ammettere che l’utilizzazione diretta, in un procedimento di fabbricazione, dell’energia elettrica prodotta da una centrale elettrica faccia rientrare quest’ultima nell’eccezione 2, molti grandi impianti di combustione sarebbero sottratti al campo di applicazione della direttiva 2001/80, il che avrebbe gravi conseguenze sull’ambiente.
20 La Commissione osserva che la centrale di Lynemouth è il nono più grande impianto emittente di anidride solforosa nel Regno Unito, rappresentando all’incirca il 4% delle emissioni totali di questo gas inquinante dichiarate in tale Stato membro.
21 Il Regno Unito sostiene che una centrale elettrica, destinata a fornire energia elettrica ad un impianto di produzione di alluminio mediante elettrolisi e costruita esclusivamente a tal fine, fa parte di un dispositivo tecnico comprendente un impianto di combustione destinato alla produzione di energia, che utilizza direttamente i prodotti di combustione durante operazioni di fabbricazione e, di conseguenza, riunisce le condizioni di esenzione fissate dall’art. 2, punto 7, della direttiva 2001/80.
22 In primo luogo, il Regno Unito fa valere che l’energia elettrica prodotta serve direttamente alle operazioni di produzione dell’alluminio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la fabbrica gestita dall’Alcan non potrebbe utilizzare allo stesso modo l’energia elettrica proveniente dalla rete nazionale.
23 In secondo luogo, il Regno Unito deduce che l’energia elettrica prodotta da una centrale a carbone costituisce un prodotto indiretto della combustione. Orbene, l’art. 2, punto 7, della direttiva 2001/80 non riguarderebbe l’utilizzazione diretta dei prodotti diretti della combustione bensì l’utilizzazione diretta dei prodotti di combustione. L’energia, quale l’elettricità, prodotta dall’ossidazione dei combustibili, dovrebbe essere considerata un prodotto di combustione, poiché soltanto gli impianti di combustione, nei quali vengono ossidati i carburanti al fine della produzione di energia, sono contemplati da questa direttiva. Tale art. 2, punto 7, non preciserebbe che esso riguarda soltanto i prodotti diretti della combustione e sarebbe controindicato enucleare un’interpretazione in tale senso. Dovrebbe sussistere un nesso diretto non tra la combustione e il procedimento di fabbricazione, bensì tra i prodotti di combustione e il procedimento di fabbricazione. Orbene, nella specie, sussisterebbe un nesso diretto tra l’energia elettrica prodotta con la combustione e il procedimento di fabbricazione impiegato, in quanto l’energia elettrica viene utilizzata da quest’ultimo per produrre alluminio.
24 La menzione di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g), della direttiva 2001/80 dei «cowpers» degli altiforni confermerebbe il fatto che l’esenzione non si applica unicamente nel senso restrittivo invocato dalla Commissione. Il Regno Unito ricorda, a tal proposito, che dal sistema iniziale delineato all’art. 2, punto 7, della direttiva 88/609 emerge che le tecniche elencate all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), della direttiva 2001/80 costituiscono esempi particolari di impianti di combustione esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva, sia perché non sono destinati alla produzione di energia, sia perché utilizzano direttamente i prodotti di combustione in un procedimento di fabbricazione. Orbene, l’aria calda utilizzata nei «cowpers» non sarebbe riscaldata direttamente tramite l’ossidazione del combustibile, bensì indirettamente in seguito all’ossidazione del combustibile che riscalda i mattoni refrattari, i quali riscaldano a loro volta l’aria alimentando le operazioni di fabbricazione. L’energia prodotta indirettamente in tal modo sarebbe giustamente equiparata a un prodotto di combustione ai sensi dell’art. 2, punto 7, della direttiva 2001/80, pur trattandosi di un prodotto indiretto della combustione, così come l’energia elettrica costituirebbe un siffatto prodotto indiretto nel caso della centrale di Lynemouth. Secondo un’interpretazione corretta di tale art. 2, punto 7, il «cowper» sarebbe legato all’altoforno allo stesso modo in cui la centrale di Lynemouth lo sarebbe alla fonderia di alluminio gestita dall’Alcan. L’uno e l’altro costituirebbero fonti di energia vincolate, integrate a procedimenti di fabbricazione.
25 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, i «cowpers» degli altiforni menzionati all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g), della direttiva 2001/80 non configurerebbero un’eccezione sui generis. I termini dell’art. 2, punto 7, della direttiva 88/609 farebbero chiaramente emergere che le eccezioni sui generis sono previste dall’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. h)‑j), della direttiva 2001/80.
26 Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui la tesi del Regno Unito inciderebbe gravemente sulla portata della direttiva 2001/80, tale Stato membro ammette che sarebbe anomalo che tutti gli impianti di combustione, che producono energia elettrica destinata ad essere utilizzata direttamente per una produzione, non vengano assoggettati alle prescrizioni di tale direttiva. Esso sottolinea che un impianto è escluso soltanto qualora sia concepito con l’unico fine di alimentare con energia elettrica un processo di fabbricazione. Tutti gli esempi citati all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑i), della direttiva in parola riguarderebbero fonti di energia vincolate, concepite e realizzate ai fini dei processi o delle attività designate. Esso fa valere che l’unico prodotto di combustione al quale viene fatto riferimento è quello che contiene energia.
27 Il Regno Unito ritiene che il legislatore comunitario abbia sottratto taluni impianti dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/80 non per evitare inconvenienti minori agli organi nazionali di regolamentazione, bensì per contemperare i vantaggi ambientali e il costo economico dell’inclusione di tali impianti in suddetto ambito di applicazione. Orbene, per quanto riguarda l’impianto in esame, i costi economici e sociali connessi all’assoggettamento di quest’ultimo alla detta direttiva supererebbero ampiamente, a causa di un rischio di chiusura di tale impianto comportante la perdita di 4 000 posti di lavoro, direttamente o indirettamente, in una regione in cui la disoccupazione è elevata, lo scarso vantaggio ambientale che deriverebbe da tale assoggettamento, tenuto conto delle cospicue somme investite nel corso degli anni dall’Alcan per migliorare le prestazioni in materia ambientale, dell’obbligo di ridurre le emissioni di zolfo ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8), nonché della sostituzione della produzione di cui trattasi con importazioni provenienti da impianti esterni all’Unione europea, meno regolamentati sul piano ambientale. Atteso che la produzione di alluminio comporta un elevato consumo di energia e in quanto tale subisce pressioni, la direttiva 2001/80 dovrebbe essere interpretata in modo tale da escludere dal suo campo di applicazione le centrali elettriche specializzate che forniscono energia elettrica destinata al processo dell’elettrolisi.
28 In risposta all’argomento della Commissione secondo il quale, da un lato, gli altri impianti di produzione di alluminio hanno già dovuto adattarsi alle prescrizioni della direttiva 2001/80, e, dall’altro, non sussiste alcuna ragione per concedere un vantaggio concorrenziale alla fabbrica gestita dall’Alcan, il Regno Unito fa valere che la centrale di Lynemouth è esclusa dal campo di applicazione di tale direttiva in base a considerazioni oggettive che si applicano a tutti gli impianti che si trovano nella stessa situazione. La centrale di Lynemouth sarebbe l’unico impianto situato nello Spazio economico europeo che comprende una fonte di energia vincolata, concepita e realizzata al fine di produrre energia elettrica destinata al processo dell’elettrolisi.
29 Sarebbe logico esentare gli impianti di combustione destinati all’alimentazione di procedimenti di fabbricazione, in quanto avrebbero soltanto un «cliente interno» e disporrebbero quindi soltanto di un unico mezzo per recuperare le spese sostenute al fine di conformarsi alla direttiva 2001/80. Inoltre, i prodotti finali del procedimento di fabbricazione costituirebbero materie prime scambiate sui mercati internazionali e sarebbero esposti alla concorrenza diretta dei produttori stabiliti al di fuori dell’Unione, soggetti ad una normativa meno vincolante e che producono a minor costo, allorché gli impianti di combustione non vincolati rifornirebbero numerosi clienti, apparterebbero spesso agli Stati membri e non avrebbero reali concorrenti.
30 Il Regno Unito contesta l’argomento della Commissione secondo cui l’art. 2, punto 7, della direttiva 2001/80 conterrebbe un principio generale, da interpretare in senso ampio, e due eccezioni da interpretare restrittivamente. Tale disposizione comprenderebbe una definizione degli impianti rientranti nel campo di applicazione di detta direttiva e definizioni di quelli che non vi sono soggetti. Il Regno Unito aggiunge che, ad ogni modo, la Corte si è pronunciata contro l’interpretazione restrittiva delle eccezioni allorquando una siffatta interpretazione non sarebbe conforme all’obiettivo perseguito da dette eccezioni (sentenza 26 maggio 2005, causa C‑498/03, Kingcrest Associates e Montecello, Racc. pag. I‑4427, punti 29 e 32).
Giudizio della Corte
31 La questione sollevata nel presente ricorso di inadempimento è volta a chiarire se la centrale di Lynemouth debba essere considerata un impianto di combustione cui si applica la direttiva 2001/80.
32 Sebbene, come sottolineato dalla Commissione, possa sembrare certamente sorprendente che, dopo avere incluso la centrale di Lynemouth tra gli impianti di combustione interessati dall’applicazione della direttiva 2001/80 nelle prime due versioni del PNRE, presentate alla Commissione negli anni 2003 e 2005, conformemente a tale direttiva, nonché in tutte le relazioni o in tutti i documenti elaborati dal 1990 a norma della direttiva 88/609, che precedeva quest’ultima ed era redatta in modo quasi identico sulla questione controversa, il Regno Unito sostenga ormai che detta centrale non è soggetta ai requisiti della direttiva 2001/80, tale circostanza è tuttavia priva di incidenza sulla questione se la centrale di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva.
33 È pacifico che la centrale di Lynemouth è un impianto di combustione dotato di una potenza termica nominale superiore a 50 megawatt ai sensi degli artt. 1 e 2, punto 7, primo comma, della direttiva 2001/80.
34 Il Regno Unito sostiene tuttavia che detta centrale, costruita esclusivamente allo scopo di fornire energia elettrica per la produzione di alluminio nella fonderia contigua, riunisce le condizioni di esenzione fissate dall’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80, ai sensi del quale quest’ultima si applica unicamente agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente il prodotto di combustione in procedimenti di fabbricazione.
35 È certamente esatto che l’energia elettrica prodotta dalla centrale di Lynemouth è direttamente utilizzata per le operazioni di produzione dell’alluminio. Infatti, secondo il processo «Hall-Heroult», messo in atto nella fabbrica gestita dall’Alcan, l’allumina alimenta un elettrolito nel quale si dissolve e una corrente elettrica passa dall’anodo al catodo dissociando l’allumina in alluminio e in ossigeno, fornendo al contempo il calore destinato a mantenere la fusione dell’elettrolito.
36 Tuttavia, come fatto valere dalla Commissione, l’elettricità non costituisce un prodotto di combustione. I prodotti di combustione sono, infatti, i gas residui, le ceneri e gli altri residui nonché il calore generato durante la combustione, poiché la direttiva 2001/80 definisce l’impianto di combustione come un «dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto». La corrente elettrica non è né un prodotto fisico di combustione né calore ma deriva da una serie di operazioni in cui la combustione sprigiona calore che viene utilizzato per produrre, in una caldaia, vapore che, a sua volta, aziona una turbina la quale, infine, genera l’energia elettrica.
37 Considerare che l’elettricità costituisce un «prodotto di combustione» richiederebbe un’interpretazione di tale nozione talmente estensiva da includere anche altri prodotti che non derivano direttamente da una combustione e che non corrispondono all’accezione comune di tale espressione né nel linguaggio scientifico né in quello corrente.
38 L’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80 osta inoltre ad una siffatta interpretazione estensiva della nozione di «prodotto di combustione», poiché riguarda gli impianti di combustione che utilizzano «direttamente» il prodotto di combustione in procedimenti di fabbricazione. Orbene, non può esserci un uso diretto dei prodotti di combustione in un procedimento di fabbricazione qualora esistano tappe intermedie, quali la produzione di elettricità, tra la combustione e il procedimento di fabbricazione.
39 Depone altresì contro un’interpretazione estensiva della nozione di «prodotto di combustione» la circostanza che tale nozione definisce la portata di un’eccezione in base ad una regola generale. Invero, secondo una giurisprudenza costante, le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente affinché le regole generali non vengano svuotate del loro contenuto (v., in tal senso, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑476/01, Kapper, Racc. pag. I‑5205, punto 72).
40 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno Unito, è evidente che l’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80 non si limita a precisare la nozione di «impianto di combustione», ma esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva taluni impianti. Il carattere derogatorio di tale disposizione emerge d’altronde espressamente dalla sua formulazione, poiché prevede che detta direttiva si applica agli impianti destinati alla produzione di energia «eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione».
41 Un’interpretazione restrittiva dell’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80 s’impone a maggiore ragione in quanto l’esclusione di taluni impianti di combustione dall’ambito di applicazione della direttiva in parola contrasta con l’obiettivo stesso della medesima. Invero, come si evince dai ‘considerando’ quarto quinto e sesto di suddetta direttiva, quest’ultima mira a combattere l’acidificazione riducendo le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto alle quali i grandi impianti di combustione contribuiscono in notevole misura.
42 Infine, essendo stati individuati, all’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/80, gli impianti di produzione di energia elettrica come i principali impianti di combustione oggetto di quest’ultima, estendere l’eccezione di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, di suddetta direttiva alle centrali elettriche, la cui produzione di elettricità viene impiegata direttamente in un procedimento di fabbricazione, comprometterebbe l’effetto utile di questa stessa direttiva.
43 Da quanto precede si evince che la centrale elettrica di Lynemouth non può beneficiare dell’eccezione prevista dall’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80, per gli impianti di combustione che utilizzano direttamente il prodotto di combustione in procedimenti di fabbricazione.
44 Nessuno degli argomenti addotti dal Regno Unito può rimettere in questione tale constatazione.
45 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80 poggerebbero su una ponderazione dei costi generati dall’applicazione dei valori limite di emissione e dei vantaggi ambientali che ne derivano, il cui bilancio giustificherebbe nella specie l’esclusione della centrale di Lynemouth dall’ambito di applicazione di suddetta direttiva, va anzitutto rammentato che né la direttiva in parola e neppure i lavori preparatori di quest’ultima evidenziano le ragioni che giustificano tanto l’esclusione generale ed astratta degli impianti di combustione che impiegano direttamente il prodotto di combustione in procedimenti di fabbricazione quanto gli esempi di determinati impianti di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), della direttiva 2001/80.
46 Secondo la Commissione, gli impianti di combustione rientranti in queste eccezioni sono stati esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/80 a causa della contaminazione dei gas residui di combustione da inquinanti durante l’utilizzazione diretta dei prodotti di combustione nei procedimenti di fabbricazione, sicché la metodologia e i valori limite di emissione previsti negli allegati di tale direttiva per i processi di combustione isolati non sono loro direttamente applicabili. La Commissione ha altresì dimostrato che, per tutti i tipi di impianti di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), di detta direttiva, si verifica una contaminazione dei gas residui di combustione, mentre è invece pacifico che l’impiego dell’energia elettrica per la produzione dell’alluminio non incide sulle emissioni prodotte dalla centrale di Lynemouth.
47 Il Regno Unito non contesta l’esistenza di tale contaminazione dei gas di combustione nei vari impianti di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), della direttiva 2001/80, tuttavia ritiene che le eccezioni non siano riconducibili a difficoltà d’applicazione di tale direttiva, bensì a un bilanciamento dei costi e dei vantaggi.
48 Senza che sia necessario determinare la finalità esatta di dette eccezioni, l’argomentazione del Regno Unito deve, in ogni caso, essere respinta poiché l’eccezione formulata in astratto all’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80 non può basarsi su un bilanciamento dei costi e dei vantaggi. Infatti, se è possibile valutare i costi e i vantaggi inerenti all’applicazione dei valori limite di emissione in ordine ad un particolare impianto, ovvero per particolari tipi di impianti, come quelli di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), di tale direttiva, questo non può avvenire, per contro, in ordine ad impianti che utilizzano direttamente i prodotti di combustione.
49 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’argomento secondo cui l’eccezione di cui beneficiano i «cowpers» degli altiforni, di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g), della direttiva 2001/80, mostrerebbe che la nozione di «prodotto di combustione» deve intendersi in senso ampio e che include i prodotti di combustione indiretti come la corrente elettrica, basti osservare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tale eccezione riguarda l’utilizzazione di un prodotto diretto della combustione, ossia il calore. Infatti, attraverso i mattoni refrattari, detti «cowpers» trasmettono il calore derivante dalla combustione all’aria, la quale è poi insufflata nell’altoforno per favorire la produzione di ghisa.
50 Sebbene i «cowpers» degli altiforni non costituiscano certamente un caso di applicazione della deroga astratta enunciata all’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80, poiché il calore derivante dalla combustione viene utilizzato soltanto indirettamente, da ciò non può dedursi che detta deroga debba essere interpretata in modo tale da escludere dall’ambito di applicazione di suddetta direttiva gli impianti che utilizzano prodotti indiretti di combustione in un procedimento di fabbricazione.
51 Come ammesso dalla Commissione, si tratta qui di un’anomalia nella formulazione, nel senso che detti «cowpers» costituiscono un’eccezione sui generis e non un’applicazione dell’eccezione astratta di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80. La Commissione ha tuttavia spiegato, senza essere contraddetta dal Regno Unito, i motivi particolari per i quali i valori limite di emissione fissati dalla direttiva in esame non sono agevolmente applicabili a tale tipo di impianto, posto che il riscaldamento dei mattoni refrattari rende il «cowper» fondamentalmente diverso da qualsiasi altro tipo di impianto di combustione e che l’apparizione frequente di fessure nel rivestimento della camera di combustione conduce alla contaminazione dei gas residui provenienti dalla combustione con i gas di altoforno non bruciati. Del pari, come rilevato dall’avvocato generale, nella nota a pié di pagina di cui al paragrafo 40 delle sue conclusioni, i «cowpers» degli altiforni, al fine di risparmiare energia, bruciano frequentemente gas generato negli altiforni, il quale è già inquinato, cosicché nonostante l’impiego della migliore tecnica disponibile, i valori limite di emissione fissati dalla direttiva di cui trattasi non possono essere rispettati.
52 L’aggiunta, all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. h)‑j), della direttiva 2001/80, di deroghe supplementari per tre tipi di impianti che manifestamente non possono più rientrare nell’eccezione generale ed astratta di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, di tale direttiva conferma, d’altronde, che il senso e la portata di detta eccezione generale non possono essere determinati in base ad un’eccezione particolare.
53 Va ancora sottolineato che nessuna delle eccezioni particolari citate all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), della direttiva 2001/80 si estende all’utilizzazione dei prodotti della combustione al di fuori dello stesso impianto di combustione né all’utilizzazione di energia elettrica in un procedimento di fabbricazione.
54 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la direttiva 2001/80 si applica alla centrale di Lynemouth e che il ricorso della Commissione deve essere accolto.
55 Di conseguenza, va dichiarato che il Regno Unito, non avendo assicurato l’applicazione della direttiva 2001/80 alla centrale di Lynemouth, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della predetta direttiva.
Sulle spese
56 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo assicurato l’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione alla centrale elettrica gestita dalla Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd a Lynemouth, nel nord-est dell’Inghilterra, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
Firme