Cass. Sez. III n.41366 del 6 novembre 2008 (Ud. 10 ott. 2008)
Pres. Vitalone Est. Lombardi Ric. D’Auria
Aria. Getto pericoloso di cose

In materia di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) il riferimento alle norme del codice civile comporta un\'evidente violazione del principio di tipicità. Quando esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge, non possono ritenersi "non consentite" le emissioni che abbiano, in concreto, le caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal legislatore. Nei casi, invece, in cui non esiste una predeterminazione normativa, spetterà al giudice penale la valutazione della tollerabilità consentita, ma pur sempre con riferimento ai principi ispiranti le specifiche normative di settore.
Il criterio della "stretta tollerabilità" deve essere inteso quale limite più rigoroso nella valutazione del carattere molesto delle esalazioni rispetto a quello dettato dall\'art. 844 c.c., attesa l\'inidoneità del criterio della "normale tollerabilità" ad approntare una protezione adeguata all\'ambiente ed alla salute umana, allorché non vengano rispettati, nell\'esercizio di un\'attività industriale o più genericamente produttiva, i limiti e le prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzatori che la disciplinano.
Con la sentenza impugnata il Tribunale dì Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha affermato la colpevolezza di D’Auria Nicola in ordine al reato di cui all’art. 674 c.p., ascrittogli perché, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Distilleria D’Auria S.p.A., consentiva l’esalazione, nelle zone limitrofi la distilleria, di odori molesti e nauseabondi causati dalle vinacce depositate in gran quantità in un piazzale aperto di pertinenza della azienda senza alcun tipo di copertura o altro accorgimento idoneo ad eliminare la diffusione delle predette esalazioni.
Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che le esalazioni di cui alla contestazione, costituite da un fortissimo cattivo odore sia di fogne che di vinacce, erano avvertite dagli abitanti le zone limitrofe alla distilleria, nonché il loro carattere molesto e la provenienza delle esalazioni dal deposito di vinacce esistente nel piazzale dello stabilimento, privo di adeguata copertura.
La sentenza ha, inoltre, affermato in punto di diritto la irrilevanza della esistenza di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte dell’azienda o del mancato superamento dei limiti stabiliti in tali autorizzazioni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art..674c.p..
Si deduce, in sintesi, che la fattispecie illecita prevista dalla norma è integrata da una condotta, che si concreti nella emissione di vapori o di fumo atti a recare molestie alle persone, posta in essere “nei casi non consentiti dalla legge”; che, pertanto, il giudice di merito ha erroneamente affermato la irrilevanza delle autorizzazioni di cui era in possesso l’azienda per le emissioni in atmosfera o del mancato superamento dei valori limite da esse previsti.
Con un secondo mezzo di annullamento si reitera la denuncia per violazione ed errata applicazione dell’art. 674 c.p., deducendosi che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto integrato il reato dalla esistenza di emissioni che superino la normale tollerabilità, ai sensi dell’art. 844 c.c.; che la valutazione del carattere molesto delle esalazioni doveva, invece, essere effettuata in base al criterio della stretta tollerabilità, secondo le indicazioni contenute in una recente pronuncia di questa Suprema Corte.
Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia infine la violazione ed errata applicazione dell’art. 162 bis c.p..
Si osserva che il giudice di merito, con ordinanza emessa all’udienza del 12.7.2007 ha respinto la richiesta dell’imputato di essere ammesso all’oblazione, osservando che “permangono le conseguenze dannose del reato, che non sono state eliminate dal contravventore”.
Si deduce, quindi, che il provvedimento citato è totalmente carente di motivazione e che, peraltro, le conseguenze dannose o pericolose eliminabili dal contravventore sono quelle attinenti al cosiddetto danno criminale e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato, la cui offesa non è oggetto di risarcimento.
Il ricorso è infondato nei limiti che di seguito vengono precisati.
In tema di configurabilità del concorso tra la fattispecie contravvenzionale dì cui all’art. 674 c.p. e quelle previste dalle norme speciali in materia ambientale, con particolare riferimento all’inquinamento atmosferico, di cui nel caso in esame si tratta, secondo l’orientamento interpretative di questa Suprema Corte, che è apparso per un certo periodo di tempo pressoché consolidato, anche nei casi di attività esercitata previo regolare rilascio dell’autorizzazione amministrativa e nel rispetto dei limiti tabellari fissati dalla normativa speciale, la contravvenzione si riteneva pur sempre configurabile alla stregua dei criteri civilistici, con particolare riferimento al parametro dettato dall’art. 844 c.c., in quanto si affermava che la “molestia” dell’emissione non è esclusa per il solo fatto che essa sia inferiore ai limiti massimi di tolleranza specificamente fissati dalla legge (cfr. sez. I, 17.11.1993, n. 781, Scionti; sez. III, 7.4.1994, n. 6598, Roz Gastaldi; sez. I, 6.11.1995, n. 11984, Guarnero; sez I, 27.1.1996, n. 863, Celeghin sez. I, 11.4.1997, n. 3919, Sartor sez. I, 21.1.1998, n. 739, Tilli; sez. III, 1.10.1999, n. 11295, Zompa ed altro; sez. III, 24.11.1999 n. 12497, De Gennaro).
Un diverso indirizzo interpretativo (già isolatamente enunciato da sez. III, 26.8.1985, n. 7765, Diliberto) si è formato, invece, a partire dalla sentenza 7.7.2000, n. 8094, ric. Meo, della I Sezione di questa Corte Suprema (concernente l’emissione di fumo dagli impianti di un oleificio), secondo il quale, nella formulazione dell’art. 674 c.p., l’espressione “nei casi non consentiti dalla legge” si collega alla necessità che l’emissione (di gas, vapori o fumi) atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento atmosferico.
Ne consegue che, ai fini dell’affermazione di responsabilità in ordine al reato previsto dall’art. 674 c.p., nell’ipotesi di attività industriali che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma “è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge”.
Tali conclusioni sono state ribadite da sez. III, 3.3.2004, n. 9757, Pannone, per emissioni provenienti da cava di estrazione di pietra calcarea, e da sez. I, 12.3.2002, n. 15717, Pagano ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi, in relazione ad emissioni di onde elettromagnetiche, nonché con riferimento ad emissioni di gas, vapori o fumi da sez. III, 200509503, Montanaro, RV 230982; sez. III, 200608299, P.M. in proc. Tortora ed altri, RV 233562 ed altre.
Trattasi di orientamento condiviso da questo Collegio, sulla base dell’essenziale considerazione che il riferimento alle norme del codice civile comporta un’evidente violazione del principio di tipicità.
Quando esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge, non possono ritenersi “non consentite” le
emissioni che abbiano, in concreto, le caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal legislatore.
Nei casi, invece, in cui non esiste una predeterminazione normativa, spetterà al giudice penale la valutazione della tollerabilità consentita, ma pur sempre con riferimento ai principi ispiranti le specifiche normative di settore. (cfr. sez. III, 27.2.2008 n. 15653, Colombo ed altri, RV 239864)
Orbene, nel caso in esame, poiché le emissioni moleste risultano esclusivamente riferibili ad esalazioni prodotte dall’attività dell’azienda di cui è titolare il D’Auria che si asserisce, nella sentenza, munito di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’affermazione di colpevolezza dell’imputato poteva fare esclusivamente seguito al puntuale accertamento della mancata adozione da parte dell’azienda delle prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione ed al nesso consequenziale delle emissioni moleste con detta inosservanza, ovvero che l’attività posta in essere non rientrava tra quelle regolamentate dall’autorizzazione o, infine, del superamento dei valori limite previsti dalla autorizzazione per le emissioni.
Tale accertamento nella specie non è stato effettuato dal giudice di merito, essendo stato applicato, ai fini dell’affermazione di colpevolezza, il primo dei citati indirizzi interpretativi, ormai non più condiviso da questa Suprema Corte.
Per completezza di esame va anche osservato in punto di diritto che il criterio della “stretta tollerabilità” enunciato da pronunce di questa Suprema Corte (cfr. sez. III, 9.10.2007 n. 2475, Alghisi ed altro, RV 238447; sez. III, 21.2.2006 n. 11556, Davito Bava, RV 233565), al cui indirizzo interpretativo si aderisce, deve essere inteso quale limite più rigoroso nella valutazione del carattere molesto delle esalazioni rispetto a quello dettato dall’art. 844 c.c., attesa l’inidoneità del criterio della “normale tollerabilità” ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana, allorché non vengano rispettati, nell’esercizio di un’attività industriale o più genericamente produttiva, i limiti e le prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzatori che la disciplinano.
L’accoglimento del primo motivo di gravame rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze del ricorrente.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un ulteriore accertamento di merito in relazione ai principi di diritto sopra precisati.