Cass. Sez. 3n. 28764 del 7 luglio 2015 (Cc 9 giu 2015)
Presidente: Fiale Estensore: Mengoni Imputato: P.M. in proc. Amoruso e altri.
Aria.Attività di lavorazione del pellet

In tema di inquinamento atmosferico, l'esercizio dell'attività di lavorazione del pellet in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni anche quando non risulta accertato che queste superino i valori limite stabiliti, integra il reato di cui all'art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, poichè lo stesso costituisce fattispecie di pericolo, per la cui configurabilità è sufficiente la sola sottrazione dell'attività al preventivo controllo degli organi di vigilanza.


 RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/9/2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di decreto penale di condanna presentata dal pubblico ministero in sede nei confronti di  Amoruso Antonio, De Sarlo Agnese, Gammella Gaetano, Gammella Orlando e Gammella Maria, e li proscioglieva dal reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste; agli stessi era contestata la violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279, per aver esercitato un'attività di lavorazione del pellets provocando emissioni di nubi polverulente, senza la prescritta autorizzazione alle emissioni medesime.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 269, commi 2 e 3, art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, nonchè vizio motivazionale. Il Giudice avrebbe focalizzato la propria attenzione sul presunto mancato superamento dei limiti di legge in tema di emissione, senza considerare che la contestazione riguarda, in realtà, altra e differente condotta, quale l'esercizio di un'attività produttiva di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione; reato formale, che prescinde dal superamento dei limiti di emissioni, pacificamente riscontrato nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Come indicato in premessa, agli imputati - nelle qualità ricoperte nella "Amoruso Giuseppe s.p.a." - è contestata la violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279, per aver esercitato - senza la prescritta autorizzazione alle emissioni - un'attività di lavorazione del pellet che provocava nubi polverulente. Trattasi, per costante indirizzo di questa Corte, di un reato permanente, formale e di pericolo (Sez. 3, n. 24334 del 13/5/2014, Boni, Rv. 259670), che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rando, Rv. 254335); ne consegue, a maggior ragione, che la contravvenzione prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente (per tutte, Sez. 3, n. 48474 del 19/7/2011, Papa, Rv. 251618; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Fongaro, Rv. 237383).

Orbene, ciò premesso, osserva la Corte che il G.i.p. di Salerno ha disatteso del tutto questi orientamenti, ed ha erroneamente posto la propria attenzione non sul carattere formale della condotta (esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione), l'unico contestato, ma sul profilo sostanziale della "qualità" delle emissioni e del superamento, da parte delle stesse, dei limiti di legge, che il medesimo giudicante assume non essere avvenuto. Sì da concludere che "sorge il dubbio ragionevole che le immissioni di nubi polverulente non siano state idonee a cagionare quotidianamente molestia alle persone che operano nello stabilimento e negli spazi circostanti, di modo che tutti gli imputati vanno prosciolti perchè il fatto non sussiste".

Trattasi, dunque, di una motivazione illogica, non aderente al contenuto del capo di imputazione ed in contrasto con l'art. 279 citato, sì da imporsi l'annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.