Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 15 marzo 2012
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Articoli 4, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1 – Mancata iscrizione, entro il termine previsto, del sito di importanza comunitaria del lago di Paralimni – Regime di tutela della specie Natrix natrix cypriaca (Natrice o Biscia dal collare di Cipro)
Nella causa C‑340/10,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 7 luglio 2010,
Commissione europea, rappresentata da G. Zavvos e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica di Cipro, rappresentata da K. Lykourgos e M. Chatzigeorgiou, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Col proprio ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:
– non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria proposti (in prosieguo: i «SICp»),
– avendo tollerato attività che compromettono seriamente le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per mantenere la popolazione della specie Natrix natrix cypriaca (Natrice o Biscia dal collare di Cipro), che costituisce l’interesse ecologico di tale lago e della diga di Xyliatos, e
– non avendo adottato le misure necessarie per istituire e applicare un regime di rigorosa tutela di detta specie,
la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 368; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), della direttiva «habitat» come interpretata dalle sentenze del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a., C‑117/03 (Racc. pag. I‑167), e del 14 settembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e a., C‑244/05 (Racc. pag. I‑8445), nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.
Contesto normativo
2 A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat», «è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata “Natura 2000”. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale».
3 L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «habitat» così dispone:
«1. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. (...)
L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (...)
2. Sulla base dei criteri di cui all’allegato III (fase 2) (...), la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco di siti d’importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.
(...)
L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21».
4 L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l’assenza da un elenco nazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2».
5 L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» è formulato come segue:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».
6 La Natrice o Biscia dal collare di Cipro è una specie prioritaria che figura nell’allegato II e nell’allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat».
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
7 Il 16 maggio 2006 la Commissione ha ricevuto dalla federazione delle organizzazioni ambientaliste ed ecologiste di Cipro una denuncia relativa all’insufficiente tutela della Natrice o Biscia dal collare. Secondo tale denuncia, la Repubblica di Cipro avrebbe ingiustamente omesso, in particolare, di iscrivere il sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp.
8 La Commissione, tenuto conto delle informazioni a sua disposizione, ha inviato alla Repubblica di Cipro, il 23 marzo 2007, una lettera di diffida, con la quale richiamava l’attenzione di quest’ultima sull’insufficiente tutela di detta specie, a causa dell’assenza nell’elenco nazionale dei SICp del sito del lago di Paralimni e della mancata protezione di tale sito nonché della diga di Xyliatos.
9 Con lettera del 18 maggio 2007, la Repubblica di Cipro ha risposto alla lettera di diffida, rilevando che l’autorità competente aveva intavolato discussioni con le parti interessate al fine di giungere, entro la fine del 2007, ad una proposta comunemente accolta di integrazione del sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp. Detto Stato membro ha altresì elencato le differenti misure adottate per rafforzare la tutela di questo sito e della diga di Xyliatos. Infine, esso ha sostenuto che l’invio della lettera di diffida appariva prematuro e illecito, poiché la Commissione avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all’articolo 5 della direttiva «habitat» e non il procedimento per inadempimento previsto all’articolo 258 TFUE.
10 Con lettera del 6 giugno 2008, la Commissione ha emesso un parere motivato in cui concludeva che la Repubblica di Cipro, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva «habitat», era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva. La Commissione ha pertanto invitato la Repubblica di Cipro ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi al citato parere motivato entro un termine di due mesi decorrenti dalla notifica dello stesso.
11 Con lettera del 21 novembre 2008, la Repubblica di Cipro ha risposto a detto parere motivato indicando i provvedimenti che erano stati adottati per la protezione della Natrice o Biscia dal collare e sottolineando i progressi realizzati riguardo all’integrazione del sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp.
12 Con lettera del 18 dicembre 2009, la Commissione ha richiamato, in particolare, le denunce relative allo sviluppo edilizio nella parte nord del sito del lago di Paralimni.
13 Con lettera del 23 dicembre 2009, la Repubblica di Cipro ha informato la Commissione che detto sito era stato ufficialmente integrato nell’elenco nazionale dei SICp il 24 novembre 2009. Tale Stato membro, tuttavia, non ha aggiunto a questo elenco l’estremità nord del lago di Paralimni.
14 Successivamente, la Repubblica di Cipro ha respinto le denunce addotte dalla Commissione e relative allo sviluppo edilizio della parte nord di detto lago.
Sul ricorso
Sull’assenza nell’elenco nazionale dei SICp del sito del lago di Paralimni
Argomenti delle parti
15 La Commissione considera che la Repubblica di Cipro, non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat».
16 Per quanto concerne l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva «habitat», di cui la Repubblica di Cipro, in fase precontenziosa, ha chiesto l’applicazione poiché la Commissione aveva accertato l’assenza nell’elenco nazionale dei SICp di un sito che risultava indispensabile alla sopravvivenza della Natrice o Biscia dal collare, la Commissione fa valere che detta disposizione presuppone l’esistenza di un disaccordo scientifico tra essa stessa e lo Stato membro interessato, che, in questo caso, non sussiste. Nella fattispecie, le informazioni utilizzate da ambo le parti coinciderebbero e non sarebbero contestate. La Repubblica di Cipro, nelle sue lettere del 12 agosto e del 21 novembre 2008, si sarebbe impegnata ad integrare il sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp. Di conseguenza, non si porrebbe la questione di un disaccordo scientifico e di un confronto dei dati.
17 In subordine, la Commissione sostiene che esistono indicazioni serie secondo cui i confini del sito che le sono stati infine comunicati in relazione alla designazione del SICp, non includendo l’importante zona situata all’estremità nord del lago di Paralimni, che è stata trasformata in zona edificabile nel 2009, non sono soddisfacenti ai fini della tutela e della conservazione della Natrice o Biscia dal collare di Cipro, e che, pertanto, l’infrazione persiste.
18 La Repubblica di Cipro osserva di non aver mai contestato il fatto che il sito del lago di Paralimni dovesse costituire un SICp. Essa, tuttavia, sostiene che il tracciato della zona attuale come SICp è sufficiente ai fini della protezione e della conservazione della specie di cui trattasi. Quest’ultima si troverebbe solamente nelle parti sud ed est del SICp. Peraltro, lo studio realizzato dall’esperta austriaca, cui fa riferimento la Commissione, non conterrebbe indicazioni chiare circa la delimitazione del SICp che essa ritiene necessaria per una tutela sufficiente della Natrice o Biscia dal collare di Cipro.
19 Poiché la Repubblica di Cipro, dati scientifici a sostegno, fa valere che la delimitazione del SICp è sufficiente per la preservazione della Natrice o Biscia dal collare e dei suoi habitat, il che è messo in discussione dalla Commissione, sussisterebbe un disaccordo scientifico sulla valutazione di dati scientifici. Questo disaccordo avrebbe giustificato l’attuazione della procedura di concertazione bilaterale prevista all’articolo 5 della direttiva «habitat».
Giudizio della Corte
20 Per quanto riguarda l’oggetto del ricorso, occorre ricordare che la Corte può in qualsiasi momento, conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico.
21 Secondo giurisprudenza costante, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. L’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE è determinato, conseguentemente, dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo. Pertanto, l’atto introduttivo del ricorso non può essere basato su addebiti diversi da quelli formulati durante il procedimento precontenzioso (v., segnatamente, sentenza del 10 maggio 2001, Commissione/Paesi Bassi, C‑152/98, Racc. pag. I‑3463, punto 23).
22 Nella fattispecie, va rilevato che dagli atti non risulta che, in fase precontenziosa, vuoi all’atto della diffida, vuoi a quello del parere motivato, la questione della delimitazione del sito del lago di Paralimni sia stata affrontata dalle parti, né che la Commissione abbia fatto valere un qualsiasi argomento riguardante specificamente la parte nord di tale sito. Quanto all’assenza, nell’elenco nazionale dei SICp, del sito del lago di Paralimni, la Commissione si è limitata a richiedere l’inclusione di questo sito, individuato in termini generici e senza alcuna indicazione circa la sua delimitazione, nell’elenco nazionale dei SICp e la Repubblica di Cipro si è impegnata ad integrare quest’ultimo in tale elenco, cosa che ha fatto, del resto, dopo più di diciassette mesi dall’emissione del parere motivato.
23 Poiché la procedura precontenziosa non riguardava in alcun modo la delimitazione del sito del lago di Paralimni, né, in particolare, la questione dell’inclusione in esso della parte nord del sito, il ricorso è irricevibile nella parte relativa a quest’ultimo profilo.
24 Per quanto concerne l’addebito relativo alla mancata iscrizione del sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp, la Corte rileva che non è mai stato contestato il fatto che, in linea generale, detto sito avrebbe dovuto essere integrato in questo elenco.
25 Di conseguenza, occorre in primo luogo constatare che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5 della direttiva «habitat» non sussistevano per nessuno dei due addebiti citati.
26 In secondo luogo, quanto all’addebito relativo alla mancata iscrizione del sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale SICp, è pacifico che esso non era ancora stato integrato in detto elenco prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato.
27 Orbene, poiché la sussistenza di un inadempimento deve essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivamente intervenuti (v., segnatamente, sentenze dell’11 gennaio 2007, Commissione/Irlanda, C‑183/05, Racc. pag. I‑137, punto 17, e dell’11 novembre 2010, Commissione/Italia, C‑164/09, punto 19), è giocoforza constatare che il ricorso della Commissione è fondato nella parte relativa a detto addebito.
Sulla tolleranza di attività che degradano o distruggono l’habitat della specie di cui trattasi
Sulla ricevibilità
– Argomenti delle parti
28 La Repubblica di Cipro fa valere che né la lettera di diffida né il parere motivato menzionano la presenza di un poligono di tiro in funzione e di lavori di scavo. Pertanto, la Commissione, nel proprio ricorso, facendo riferimento al poligono di tiro e a lavori di scavo in quanto attività che degradano o distruggono l’habitat della specie di cui trattasi, avrebbe esteso l’oggetto della controversia.
29 La Repubblica di Cipro sostiene che, non avendo avuto la possibilità di formulare osservazioni in risposta a detti argomenti, essi non possono essere presi in considerazione dalla Corte nell’esame degli addebiti della Commissione. Infatti, l’oggetto della controversia potrebbe estendersi a fatti successivi al parere motivato solo se tali fatti hanno la medesima natura di quelli considerati in detto parere e se costituiscono uno stesso comportamento, circostanza che non si verificherebbe nella fattispecie in esame.
30 Per quanto concerne lo sviluppo residenziale della «parte nord del lago», il parere motivato non avrebbe identificato con precisione gli argomenti formulati più in generale nella lettera di diffida. In concreto, lo sviluppo residenziale nell’area interessata sarebbe stato menzionato per la prima volta nella lettera della Commissione del 18 dicembre 2009. Né la lettera di diffida né il parere motivato farebbero riferimento alla «parte nord del lago».
31 Di conseguenza, la Repubblica di Cipro ritiene che gli argomenti della Commissione relativi alla presenza di un poligono di tiro in funzione, ai lavori di scavo e allo sviluppo residenziale nella parte nord del lago di Paralimni debbano essere dichiarati irricevibili.
32 La Commissione osserva che sia nella sua lettera di diffida sia nel suo parere motivato essa denuncia il comportamento della Repubblica di Cipro, la quale tollera attività atte a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di detto lago, nonché il fatto che quest’ultima non abbia adottato le misure di tutela necessarie per mantenere la popolazione della Natrice o Biscia dal collare in violazione del diritto dell’Unione. In questo ambito, e a sostegno di tale addebito, la Commissione menziona, nello specifico, il pompaggio eccessivo di acqua, lo sviluppo edilizio e le gare di motocross.
33 Quand’anche si ammettesse che l’utilizzo del poligono di tiro e i lavori di scavo costituiscano fatti successivi al parere motivato, la Commissione rileva che l’oggetto della controversia può estendersi ai fatti avvenuti successivamente a tale parere se essi hanno la medesima natura di quelli considerati in detto parere e costituiscono uno stesso comportamento. Orbene, i fatti di cui trattasi avrebbero la medesima natura di quelli considerati nel parere motivato e costituirebbero uno stesso comportamento.
34 Quanto all’asserita mancanza di precisione nella formulazione degli argomenti concernenti lo sviluppo edilizio, la Commissione osserva che essa ha definito il concetto generale come sviluppo edilizio «accanto al lago, ma anche all’interno dei suoi confini». Tale precisazione comprenderebbe manifestamente anche la parte nord del lago, dato che quest’ultima si troverebbe «all’interno dei confini» del lago. In ogni caso, la Commissione non avrebbe avuto alcuna possibilità effettiva, nella sua lettera di diffida o nel suo parere motivato, di trattare il problema dello sviluppo edilizio recente riguardante la parte nord del lago, in quanto la Repubblica di Cipro avrebbe incluso tale zona nel piano urbanistico solo nel mese di marzo del 2009, vale a dire ben oltre la scadenza del termine di risposta al parere motivato.
– Giudizio della Corte
35 Quanto ai lavori di scavo, è giocoforza rilevare che essi rientrano nel novero dei fatti contestati dalla Commissione alla Repubblica di Cipro nella sua lettera di diffida e nel suo parere motivato.
36 Di conseguenza, l’argomento relativo al fatto che sono stati tollerati dei lavori di scavo è ricevibile.
37 Per quanto concerne la presenza del poligono di tiro, va sottolineato che, come riconosciuto dalla stessa Commissione, questo fatto non è stato menzionato nel corso della fase precontenziosa del procedimento. Orbene, benché anche i fatti intervenuti successivamente al parere motivato, ma che hanno la medesima natura di quelli considerati in tale parere e costituiscono uno stesso comportamento, possano essere presi in considerazione nell’ambito di un ricorso per inadempimento (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 1983, Commissione/Francia, 42/82, Racc. pag. 1013, punto 20, e del 4 febbraio 1988, Commissione/Italia, 113/86, Racc. pag. 607, punto 11), non è questa la situazione che si verifica per quanto riguarda il rapporto tra, da un lato, la presenza di un poligono di tiro in funzione e, dall’altro, il pompaggio d’acqua, lo sviluppo edilizio, i lavori di scavo o l’organizzazione di gare di motocross.
38 Di conseguenza, l’argomento relativo alla presenza del poligono di tiro non è ricevibile.
39 Quanto all’argomento concernente lo sviluppo residenziale della parte nord del lago di Paralimni e i suoi effetti in questa zona, occorre constatare che anch’esso è irricevibile, tenuto conto di quanto sottolineato al punto 23 della presente sentenza e del fatto che tale argomento non è stato comunque formulato dalla Commissione né nella sua lettera di diffida né nel suo parere motivato.
Nel merito
– Argomenti delle parti
40 La Commissione ritiene che la giurisprudenza della Corte, che riconosce la necessità di tutelare i SICp e di preservare gli obiettivi della direttiva «habitat», in particolare per quanto riguarda la costituzione di una rete ecologica europea coerente, si applichi altresì ai siti che soddisfano i criteri ecologici necessari per comparire nell’elenco dei SICp.
41 La Commissione precisa che la Repubblica di Cipro tollera il pompaggio eccessivo e illegale di acqua, che è all’origine, segnatamente, di una distruzione dell’habitat della specie di cui trattasi o della scomparsa delle sue caratteristiche rappresentative. Per di più, lo sviluppo edilizio nel sito in esame ridurrebbe la superficie di tale habitat e avrebbe, pertanto, ripercussioni assai negative sulla conservazione del sito e della specie considerata. Inoltre, l’organizzazione di gare di motocross sarebbe particolarmente nociva per la Natrice o Biscia dal collare di Cipro a causa del continuo disturbo arrecato e costituirebbe una fonte di pericolo, comportando il ferimento, se non addirittura la morte, degli animali.
42 Quanto al prelievo d’acqua nell’area in cui la Natrice o Biscia dal collare ha il suo habitat, la Repubblica di Cipro rileva che esso è attualmente cessato e che, di conseguenza, non sono più giustificate le preoccupazioni relative ad un abbassamento del livello dell’acqua nell’habitat di questa specie e alla distruzione di tale habitat a causa del pompaggio. Riguardo alla costruzione di complessi residenziali «accanto al lago», lo Stato membro convenuto sottolinea che non esiste alcun sviluppo edilizio all’interno del SICp di cui trattasi e che lo sviluppo edilizio nei dintorni di questo sito non riduce l’habitat della Natrice o Biscia dal collare di Cipro e non avrà conseguenze pregiudizievoli, contrariamente a quanto afferma la Commissione. Per quanto concerne l’utilizzo di una pista di motocross, la Repubblica di Cipro osserva che esso è cessato e che la pista, da parte sua, è stata demolita.
– Giudizio della Corte
43 Occorre ricordare che, per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e, segnatamente, i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva «habitat», ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all’obiettivo di conservazione contemplato da tale direttiva, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito da detti siti a livello nazionale (v. sentenza Dragaggi e a., cit., punto 30).
44 Il regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti. Tale ipotesi ricorre in particolare allorché un intervento rischia o di ridurre in maniera considerevole la superficie del sito o di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nel sito, o infine, di avere come risultato la distruzione del sito o l’annientamento delle sue caratteristiche rappresentative (v. sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a., cit., punti 46 e 47).
45 Infatti, in caso contrario, il processo decisionale a livello dell’Unione europea, che è non solo basato sull’integrità dei siti quali notificati dagli Stati membri, ma che è anche caratterizzato da comparazioni ecologiche tra i vari siti proposti dagli Stati membri, rischierebbe di essere falsato e la Commissione non sarebbe più in grado di svolgere i suoi compiti nel settore considerato, ossia, in particolare, di disporre l’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria ai fini della costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (v. sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a., cit., punti 41 e 42).
46 Quanto sopra considerato, comunque, vale altresì, mutatis mutandis, per i siti rispetto ai quali lo Stato membro interessato non contesta il fatto che essi soddisfano i criteri ecologici previsti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», e che, pertanto, sarebbero dovuti comparire nell’elenco nazionale dei SICp trasmesso alla Commissione.
47 Infatti, non è ammissibile, in forza della direttiva «habitat» e degli obiettivi da essa perseguiti, che un sito come quello di cui trattasi nel caso di specie, rispetto al quale lo Stato membro interessato non contesta il fatto che esso debba essere iscritto in detto elenco, non goda di alcuna protezione.
48 Quanto ai comportamenti addebitati dalla Commissione alla Repubblica di Cipro, e che, a suo parere, sono all’origine di una distruzione dell’habitat della Natrice o Biscia dal collare nel sito del lago di Paralimni e mettono a repentaglio, nello stesso sito, il mantenimento della popolazione di questa specie, è pacifico che l’organizzazione di gare di motocross nel sito di cui trattasi, che, secondo quanto sostiene lo Stato membro convenuto, sarebbe cessata successivamente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, costituisce un comportamento atto a compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di tale sito.
49 Su questo punto, l’addebito, pertanto, è fondato.
50 Riguardo al pompaggio eccessivo di acqua nel sito di cui trattasi, dagli atti emerge che esso non era ancora cessato alla scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato. Orbene, nella fattispecie, risulta che questo tipo di operazione può avere conseguenze negative considerevoli sull’habitat della Natrice o Biscia dal collare e sulla conservazione di tale specie, in particolare durante i periodi di siccità.
51 Di conseguenza, l’addebito deve essere accolto anche su questo punto.
52 Quanto allo sviluppo edilizio in aree diverse da quelle situate nella parte nord del SICp di cui trattasi, che sarebbe all’origine di una riduzione della superficie dell’habitat della specie in esame e che viene contestato dalla Commissione alla Repubblica di Cipro, quest’ultima riconosce che uno sviluppo siffatto è avvenuto intorno al SICp, ma non all’interno di esso, e nega gli effetti pregiudizievoli fatti valere dalla Commissione.
53 A tal riguardo va ricordato che, conformemente alla costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza che la Commissione possa basarsi su una presunzione qualunque (v., in particolare, sentenze Commissione/Irlanda, cit., punto 39, e del 22 settembre 2011, Commissione/Spagna, C‑90/10, punto 25).
54 Orbene, in mancanza di qualunque elemento di prova relativo alle conseguenze di detto sviluppo edilizio sulla superficie dell’habitat della Natrice o Biscia dal collare di Cipro nella parte del SICp di cui trattasi, un argomento siffatto, al pari dell’argomento connesso concernente la tolleranza dei lavori di scavo, non può comunque essere ritenuto fondato.
55 Pertanto, fatto salvo quanto constatato al punto 54 della presente sentenza, deve essere accolto l’addebito secondo cui la direttiva «habitat» è stata violata perché sono state tollerate attività che degradano e distruggono l’habitat della specie considerata per quanto riguarda il sito del lago di Paralimni.
Sulla mancata adozione e sulla mancata applicazione di un regime di rigorosa tutela della Natrice o Biscia dal collare di Cipro
Argomenti delle parti
56 La Commissione considera che la Repubblica di Cipro, avendo tollerato le attività summenzionate quali, segnatamente, il pompaggio eccessivo di acqua nonché l’organizzazione di gare di motocross, e non avendo applicato misure di salvaguardia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat». Infatti, in conseguenza di dette attività, la superficie dell’habitat della Natrice o Biscia dal collare di Cipro e la popolazione di tale specie sarebbero diminuite nel sito del lago di Paralimni.
57 La Commissione ritiene che i progetti immobiliari su detto sito abbiano gravi conseguenze dovute ai lavori di sterro e al materiale di riporto che deteriorano l’habitat della specie medesima. Il frazionamento della parte nord del lago di Paralimni violerebbe altresì l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva «habitat».
58 Tranne per quanto riguarda l’illegittimo utilizzo del circuito di gara, la Repubblica di Cipro afferma di aver adottato le misure necessarie per applicare un sistema di rigorosa tutela della Natrice o Biscia dal collare, e quindi di non aver violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat».
Giudizio della Corte
59 Va ricordato che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» impone agli Stati membri l’adozione delle misure necessarie per istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della medesima direttiva, nella loro area di ripartizione naturale, che vieta qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale, la perturbazione deliberata di dette specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, la distruzione o la raccolta deliberate delle uova nell’ambiente naturale nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
60 La trasposizione della disposizione citata impone agli Stati membri non solo l’adozione di un contesto normativo completo, bensì anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche in tal senso (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 29).
61 Parimenti, il sistema di tutela rigorosa presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo (sentenze del 16 marzo 2006, Commissione/Grecia, C‑518/04, punto 16, e Commissione/Irlanda, cit., punto 30).
62 Un siffatto sistema di tutela rigorosa deve pertanto consentire di evitare effettivamente qualsiasi forma di cattura o di uccisione deliberata di esemplari delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat» nell’ambiente naturale, la perturbazione deliberata di queste specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, la distruzione o la raccolta deliberate delle uova nell’ambiente naturale nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo di dette specie (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Commissione/Francia, C‑383/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).
63 Nella fattispecie, lo Stato membro convenuto riconosce di aver violato l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» avendo tollerato l’organizzazione di gare di motocross.
64 Quanto al pompaggio eccessivo di acqua, alla luce del punto 50 della sentenza in esame e del fatto che la presenza della Natrice o Biscia dal collare di Cipro nel sito del lago di Paralimni era notoria, è giocoforza constatare che esso costituisce comunque una perturbazione deliberata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat».
65 Per quanto concerne l’argomento relativo alle conseguenze pregiudizievoli per la Natrice o Biscia dal collare di Cipro connesse allo sviluppo edilizio nel sito del lago di Paralimni, dagli elementi di prova contenuti negli atti emerge che lo sviluppo edilizio e le costruzioni esistenti nel sito del lago di Paralimni o nelle sue vicinanze, in particolare nella sua parte nord o in prossimità di questa, cui sono associati i lavori di scavo, possono comportare perturbazioni di detta specie protetta nell’insieme dell’ecosistema di tale sito.
66 Ciò considerato, risulta quindi che la Repubblica di Cipro non ha istituito un sistema di tutela rigorosa che consente di evitare effettivamente tutti gli eventi citati al punto 62 della presente sentenza.
67 Ne consegue che la censura relativa alla violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» è fondata.
68 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, si deve accogliere il ricorso della Commissione, salvo quanto rilevato al punto 55 della presente sentenza.
69 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica di Cipro,
– non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp,
– avendo tollerato attività che compromettono seriamente le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per mantenere la popolazione della specie Natrix natrix cypriaca (Natrice o Biscia dal collare di Cipro), che costituisce l’interesse ecologico di tale lago e della diga di Xyliatos, e
– non avendo adottato le misure necessarie per istituire e applicare un regime di rigorosa tutela di questa specie,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat» nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Sulle spese
70 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Cipro, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica di Cipro,
– non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria proposti,
– avendo tollerato attività che compromettono seriamente le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per mantenere la popolazione della specie Natrix natrix cypriaca (Natrice o Biscia dal collare di Cipro), che costituisce l’interesse ecologico di tale lago e della diga di Xyliatos, e
– non avendo adottato le misure necessarie per istituire e applicare un regime di rigorosa tutela di questa specie,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di questa direttiva 92/43, come modificata, nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/43, come modificata.
2) La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.
Firme