Corte di Giustizia Sez. II sent.14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Germania) - Bund Naturschutz in Bayern eV, Johann Märkl, Ludwig Neumair, Matthias Maier, Josef Hörmann, Christine Hörmann, Albert Hörmann, Johann Hörmann, Maria Rimpfl, Georg Rimpfl, Eva Rimpfl, Karl Kressierer, Magdalena Kressierer, Anton Wastl, Amalie Wastl, Richard Westenthanner, Barbara Westenthanner, Angelika Graubner-Riedelsheimer, Michael Graubner, Wolfram Graubner, Sylvia Stracke, Eva Maria Thiel, Friederike Nischwitz, Georg Daller / Freistaat Bayern

Conservazione degli habitats naturali nonché della fauna e della flora selvatiche - Direttiva 92/43/CE - Regime di protezione prima dell'iscrizione di un habitat nell'elenco dei siti di importanza comunitaria

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Bund Naturschutz in Bayern eV, Johann Märkl, Ludwig Neumair, Matthias Maier, Josef Hörmann, Christine Hörmann, Albert Hörmann, Johann Hörmann, Maria Rimpfl, Georg Rimpfl, Eva Rimpfl, Karl Kressierer, Magdalena Kressierer, Anton Wastl, Amalie Wastl, Richard Westenthanner, Barbara Westenthanner, Angelika Graubner-Riedelsheimer, Michael Graubner, Wolfram Graubner, Sylvia Stracke, Eva Maria Thiel, Friederike Nischwitz, Georg Daller

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bayerischer Verwaltungserichtshof - Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), nonché dell'art. 10, secondo comma, CE - Misure di tutela da adottare nei confronti di siti atti ad essere individuati come siti di importanza comunitaria, che figurano nell'elenco nazionale trasmesso alla Commissione, ma non ancora iscritti nell'elenco compilato da quest'ultima - Possibilità prevista dalla normativa nazionale di vietare temporaneamente la modifica dello stato di tali siti - Tracciato di un'autostrada

Dispositivo

Il regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell'elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle Comunità europee. Spetta al giudice nazionale valutare se tale sia il caso.

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