Corte di Giustizia Sez. II sent.14 settembre 2006 (domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof -
Germania) - Bund Naturschutz in Bayern eV, Johann Märkl,
Ludwig
Neumair, Matthias Maier, Josef Hörmann, Christine
Hörmann, Albert
Hörmann, Johann Hörmann, Maria Rimpfl, Georg Rimpfl,
Eva Rimpfl, Karl
Kressierer, Magdalena Kressierer, Anton Wastl, Amalie Wastl, Richard
Westenthanner, Barbara Westenthanner, Angelika Graubner-Riedelsheimer,
Michael Graubner, Wolfram Graubner, Sylvia Stracke, Eva Maria Thiel,
Friederike Nischwitz, Georg Daller / Freistaat Bayern
Conservazione
degli habitats naturali nonché della fauna e della flora
selvatiche -
Direttiva 92/43/CE - Regime di protezione prima dell'iscrizione di un
habitat nell'elenco dei siti di importanza comunitaria
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Bund Naturschutz in Bayern eV, Johann Märkl,
Ludwig Neumair, Matthias Maier, Josef Hörmann, Christine
Hörmann, Albert Hörmann, Johann Hörmann,
Maria Rimpfl, Georg Rimpfl, Eva Rimpfl, Karl Kressierer, Magdalena
Kressierer, Anton Wastl, Amalie Wastl, Richard Westenthanner, Barbara
Westenthanner, Angelika Graubner-Riedelsheimer, Michael Graubner,
Wolfram Graubner, Sylvia Stracke, Eva Maria Thiel, Friederike
Nischwitz, Georg Daller
Convenuto: Freistaat Bayern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bayerischer Verwaltungserichtshof
- Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 21
maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L
206, pag. 7), nonché dell'art. 10, secondo comma, CE -
Misure di tutela da adottare nei confronti di siti atti ad essere
individuati come siti di importanza comunitaria, che figurano
nell'elenco nazionale trasmesso alla Commissione, ma non ancora
iscritti nell'elenco compilato da quest'ultima - Possibilità
prevista dalla normativa nazionale di vietare temporaneamente la
modifica dello stato di tali siti - Tracciato di un'autostrada
Dispositivo
Il regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che
figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle
Comunità europee, in forza dell'art. 4, n. 2, della
direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, richiede che gli Stati membri non autorizzino
interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche
ecologiche di questi siti.
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle
disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per
evitare interventi che rischiano di compromettere seriamente le
caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell'elenco nazionale
trasmesso alla Commissione delle Comunità europee. Spetta al
giudice nazionale valutare se tale sia il caso.
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Ambiente in genere. Zone di protezione speciale
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- Categoria principale: Ambiente in genere
- Categoria: Giurisprudenza Comunitaria
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