TAR Veneto Sez. II n. 860 4 aprile 2008
Ambiente in genere. V.i.a.
E\' illegittima la previsione di sottoporre a VIA l’intero programma di intervento, configurandosi il PRUSST quale strumento pianificatorio cui viene data attuazione attraverso la realizzazione dei singoli progetti di intervento (questi ultimi, se rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa regionale, certamente assoggettabili a VIA)
Ambiente in genere. V.i.a.
E\' illegittima la previsione di sottoporre a VIA l’intero programma di intervento, configurandosi il PRUSST quale strumento pianificatorio cui viene data attuazione attraverso la realizzazione dei singoli progetti di intervento (questi ultimi, se rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa regionale, certamente assoggettabili a VIA)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2398/07 proposto da COSTRUTTORI VERONESI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pasetto , Marco Scala e Claudio Codognato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre Calle del Sale 33;
CONTRO
- la Provincia di Verona in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Bissoli e Francesco Curato, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, P.le Roma n. 468/B;
- il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Cancrini e Pier Vettor Grimani con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia P.le Roma 466/G;
e nei confronti di
- Marani Impresa di Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
per l’annullamento
della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona 4645/07 datata 28.8.07 con cui è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il “Programma di Riqualificazione Urbana di Verona Sud e contestuale recupero delle aree dimesse di proprietà comunale degli ex Magazzini Generali (denominato Comparto A1) e dell’ex Mercato Ortofrutticolo (denominato Comparto A2)”; del parere della Commissione Provinciale V.I.A. del 23.8.2007.
Visto il ricorso, notificato il 27.11.07 e depositato presso la Segreteria il 4.12.07, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e della Provincia di Verona;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi all’udienza del 20 marzo 2008 - relatore il Consigliere Claudio Rovis – i procuratori delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera consiliare 4.4.2005 il Comune di Verona approvava il Piano urbanistico attuativo del “Programma di riqualificazione urbana di Verona Sud” (di seguito PRUSST), che, presentato ed approvato secondo le prescrizioni del DM n. 1169/98, prevedeva, in particolare, la riqualificazione degli ex Magazzini generali (“comparto A1”) e dell’ex Mercato ortofrutticolo (comparto A2”) mediante la realizzazione di un nuovo polo integrato di uffici, abitazioni, centri culturali e parchi urbani.
Nell’ambito dei predetti comparti venivano messi a gara, per essere realizzati dai privati, taluni lotti, due dei quali risultavano assegnati all’odierna ricorrente.
In data 13.3.2006 il Comune di Verona richiedeva al dirigente CdR Ambiente della Provincia di Verona l’attivazione della procedura di verifica dell’assoggettamento del progetto alla VIA (c.d. screening), come previsto dall’art. 7 della LR n. 10/99.
Peraltro, il Comune di Verona sottoponeva a procedura di VAS il PAT e, successivamente, decideva di avviare la medesima procedura relativamente alla variante n. 282 al PRG per l’adeguamento al PAQUE.
Dal momento che in entrambe le procedure – specie per quella afferente alla variante – sono comunque ricomprese tutte le aree del PRUSST per cui è causa e che, dunque, le stesse sarebbero state necessariamente oggetto della VAS regionale, il Comune di Verona, sulla scorta di un parere legale che riteneva utile la sottoposizione del PRUSST a VAS, ferma la necessità di sottoporre comunque i singoli interventi a VIA, ritirava la richiesta di screening.
Tuttavia, con delibera giuntale 11.7.2007 il Comune di Verona, atteso il ritardo (giudicato incompatibile con le scadenze temporali previste per l’attuazione del piano particolareggiato) con cui le “parallele” procedure di VAS sarebbero state completate, decideva di riattivare la procedura di screening per la sottoposizione a VIA dell’intervento previsto nel PRUSST.
Con determinazione 28.8.2007 n. 4645 la Provincia di Verona riteneva di dover sottoporre il progetto alla procedura di VIA e trasmetteva tale decisione al Comune di Verona con nota 3.9.2007 n. 83390.
Il Comune di Verona, a sua volta, con nota 21.9.2007 comunicava tale circostanza ai privati aggiudicatari di lotti nell’ambito del PRUSST.
Avversava siffatta decisione l’odierna ricorrente denunciandone l’illegittimità per violazione e travisamento della normativa in materia di VIA, per sviamento in quanto il fine effettivamente perseguito pareva essere quello della sottoposizione dell’intervento alla VAS, piuttosto che alla VIA, e, infine, perché l’autonomia dei vari ambiti di attuazione del progetto impedirebbe di ravvisare un’unitarietà progettuale del P.P. sottoposto alla verifica provinciale.
Resistevano in giudizio sia il Comune che la Provincia di Verona eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del proposto gravame per tardività e per carenza di interesse e rilevandone, nel merito, l’infondatezza, chiedendone conseguentemente la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 20 marzo 2008.
DIRITTO
1.- Va anzitutto rilevato che non sussiste la dedotta tardività del ricorso per mancata impugnazione nei termini decadenziali della delibera giuntale 11.7.2007: nessuna lesione, infatti, poteva derivare alla parte dalla richiesta, inoltrata dal Comune alla Provincia di Verona, di sottoposizione dell’intervento alla procedura di screening, il pregiudizio essendo semmai ravvisabile unicamente nella determinazione 28 agosto 2007 n. 4645 della Provincia di Verona – tempestivamente impugnata – di assoggettare effettivamente il progetto alla procedura di VIA.
2.- Ma a ben vedere, nemmeno tale determinazione comporta una lesione degli interessi della ricorrente, ed in tale circostanza va appunto ravvisata l’inammissibilità del gravame.
La ricorrente ha motivato il proprio interesse al ricorso affermando di essere pregiudicata dal possibile ritardo connesso con l’espletamento della VIA: ma tale affermazione – che, peraltro è priva di qualsiasi oggettivo supporto probatorio – risulta specularmente smentita dalla giustificazione addotta dal Comune (“secondo informazioni apprese dall’Area del territorio… risulta che le procedure di VAS relative al PAT…e alla variante al PRG n. 282….non potranno certo concludersi entro un arco di tempo compatibile con le scadenze temporali previste nel cronoprogramma delle attività che devono garantire l’ultimazione delle opere”) nel sottoporre il progetto alla contestata procedura, che si fonda proprio sulla necessità di garantire alle parti una maggior speditezza nella complessiva approvazione dell’intervento.
In mancanza, dunque, della dimostrazione – insussistente nella specie - che la sottoposizione del piano alla VIA comporta un effettivo quanto inutile appesantimento della sua procedura di approvazione, nessun interesse è ravvisabile in capo alla ricorrente per contestarne l’affermata opportunità.
3.- Ma il difetto di interesse a ricorrere emerge anche e soprattutto dalla natura endoprocedimentale della disposizione della Provincia di assoggettare il progetto alla procedura di VIA, potendo il pregiudizio alla ricorrente derivare esclusivamente dall’eventuale, successiva determinazione negativa in ordine alla predetta valutazione, che, assumendo carattere definitivo, sarebbe preclusiva dell’approvazione dell’intervento nei termini proposti.
Né, in tale contesto, è di conforto la pronuncia Cass. SS.UU. 27.10.2006 n. 23070 che, richiamata dalla ricorrente, attiene unicamente alla questione pregiudiziale della giurisdizione (risolta, nella fattispecie, a favore del giudice specializzato, attesa la ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche), impregiudicata qualsiasi ulteriore questione, anche preliminare.
4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso - che nel merito appare fondato con riguardo al primo motivo di doglianza, risultando illegittima la previsione di sottoporre a VIA l’intero programma di intervento, configurandosi il PRUSST quale strumento pianificatorio cui viene data attuazione attraverso la realizzazione dei singoli progetti di intervento (questi ultimi, se rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa regionale, certamente assoggettabili a VIA) – è inammissibile per difetto di interesse.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2398/07 proposto da COSTRUTTORI VERONESI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pasetto , Marco Scala e Claudio Codognato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre Calle del Sale 33;
CONTRO
- la Provincia di Verona in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Bissoli e Francesco Curato, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, P.le Roma n. 468/B;
- il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Cancrini e Pier Vettor Grimani con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia P.le Roma 466/G;
e nei confronti di
- Marani Impresa di Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
per l’annullamento
della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona 4645/07 datata 28.8.07 con cui è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il “Programma di Riqualificazione Urbana di Verona Sud e contestuale recupero delle aree dimesse di proprietà comunale degli ex Magazzini Generali (denominato Comparto A1) e dell’ex Mercato Ortofrutticolo (denominato Comparto A2)”; del parere della Commissione Provinciale V.I.A. del 23.8.2007.
Visto il ricorso, notificato il 27.11.07 e depositato presso la Segreteria il 4.12.07, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e della Provincia di Verona;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi all’udienza del 20 marzo 2008 - relatore il Consigliere Claudio Rovis – i procuratori delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera consiliare 4.4.2005 il Comune di Verona approvava il Piano urbanistico attuativo del “Programma di riqualificazione urbana di Verona Sud” (di seguito PRUSST), che, presentato ed approvato secondo le prescrizioni del DM n. 1169/98, prevedeva, in particolare, la riqualificazione degli ex Magazzini generali (“comparto A1”) e dell’ex Mercato ortofrutticolo (comparto A2”) mediante la realizzazione di un nuovo polo integrato di uffici, abitazioni, centri culturali e parchi urbani.
Nell’ambito dei predetti comparti venivano messi a gara, per essere realizzati dai privati, taluni lotti, due dei quali risultavano assegnati all’odierna ricorrente.
In data 13.3.2006 il Comune di Verona richiedeva al dirigente CdR Ambiente della Provincia di Verona l’attivazione della procedura di verifica dell’assoggettamento del progetto alla VIA (c.d. screening), come previsto dall’art. 7 della LR n. 10/99.
Peraltro, il Comune di Verona sottoponeva a procedura di VAS il PAT e, successivamente, decideva di avviare la medesima procedura relativamente alla variante n. 282 al PRG per l’adeguamento al PAQUE.
Dal momento che in entrambe le procedure – specie per quella afferente alla variante – sono comunque ricomprese tutte le aree del PRUSST per cui è causa e che, dunque, le stesse sarebbero state necessariamente oggetto della VAS regionale, il Comune di Verona, sulla scorta di un parere legale che riteneva utile la sottoposizione del PRUSST a VAS, ferma la necessità di sottoporre comunque i singoli interventi a VIA, ritirava la richiesta di screening.
Tuttavia, con delibera giuntale 11.7.2007 il Comune di Verona, atteso il ritardo (giudicato incompatibile con le scadenze temporali previste per l’attuazione del piano particolareggiato) con cui le “parallele” procedure di VAS sarebbero state completate, decideva di riattivare la procedura di screening per la sottoposizione a VIA dell’intervento previsto nel PRUSST.
Con determinazione 28.8.2007 n. 4645 la Provincia di Verona riteneva di dover sottoporre il progetto alla procedura di VIA e trasmetteva tale decisione al Comune di Verona con nota 3.9.2007 n. 83390.
Il Comune di Verona, a sua volta, con nota 21.9.2007 comunicava tale circostanza ai privati aggiudicatari di lotti nell’ambito del PRUSST.
Avversava siffatta decisione l’odierna ricorrente denunciandone l’illegittimità per violazione e travisamento della normativa in materia di VIA, per sviamento in quanto il fine effettivamente perseguito pareva essere quello della sottoposizione dell’intervento alla VAS, piuttosto che alla VIA, e, infine, perché l’autonomia dei vari ambiti di attuazione del progetto impedirebbe di ravvisare un’unitarietà progettuale del P.P. sottoposto alla verifica provinciale.
Resistevano in giudizio sia il Comune che la Provincia di Verona eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del proposto gravame per tardività e per carenza di interesse e rilevandone, nel merito, l’infondatezza, chiedendone conseguentemente la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 20 marzo 2008.
DIRITTO
1.- Va anzitutto rilevato che non sussiste la dedotta tardività del ricorso per mancata impugnazione nei termini decadenziali della delibera giuntale 11.7.2007: nessuna lesione, infatti, poteva derivare alla parte dalla richiesta, inoltrata dal Comune alla Provincia di Verona, di sottoposizione dell’intervento alla procedura di screening, il pregiudizio essendo semmai ravvisabile unicamente nella determinazione 28 agosto 2007 n. 4645 della Provincia di Verona – tempestivamente impugnata – di assoggettare effettivamente il progetto alla procedura di VIA.
2.- Ma a ben vedere, nemmeno tale determinazione comporta una lesione degli interessi della ricorrente, ed in tale circostanza va appunto ravvisata l’inammissibilità del gravame.
La ricorrente ha motivato il proprio interesse al ricorso affermando di essere pregiudicata dal possibile ritardo connesso con l’espletamento della VIA: ma tale affermazione – che, peraltro è priva di qualsiasi oggettivo supporto probatorio – risulta specularmente smentita dalla giustificazione addotta dal Comune (“secondo informazioni apprese dall’Area del territorio… risulta che le procedure di VAS relative al PAT…e alla variante al PRG n. 282….non potranno certo concludersi entro un arco di tempo compatibile con le scadenze temporali previste nel cronoprogramma delle attività che devono garantire l’ultimazione delle opere”) nel sottoporre il progetto alla contestata procedura, che si fonda proprio sulla necessità di garantire alle parti una maggior speditezza nella complessiva approvazione dell’intervento.
In mancanza, dunque, della dimostrazione – insussistente nella specie - che la sottoposizione del piano alla VIA comporta un effettivo quanto inutile appesantimento della sua procedura di approvazione, nessun interesse è ravvisabile in capo alla ricorrente per contestarne l’affermata opportunità.
3.- Ma il difetto di interesse a ricorrere emerge anche e soprattutto dalla natura endoprocedimentale della disposizione della Provincia di assoggettare il progetto alla procedura di VIA, potendo il pregiudizio alla ricorrente derivare esclusivamente dall’eventuale, successiva determinazione negativa in ordine alla predetta valutazione, che, assumendo carattere definitivo, sarebbe preclusiva dell’approvazione dell’intervento nei termini proposti.
Né, in tale contesto, è di conforto la pronuncia Cass. SS.UU. 27.10.2006 n. 23070 che, richiamata dalla ricorrente, attiene unicamente alla questione pregiudiziale della giurisdizione (risolta, nella fattispecie, a favore del giudice specializzato, attesa la ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche), impregiudicata qualsiasi ulteriore questione, anche preliminare.
4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso - che nel merito appare fondato con riguardo al primo motivo di doglianza, risultando illegittima la previsione di sottoporre a VIA l’intero programma di intervento, configurandosi il PRUSST quale strumento pianificatorio cui viene data attuazione attraverso la realizzazione dei singoli progetti di intervento (questi ultimi, se rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa regionale, certamente assoggettabili a VIA) – è inammissibile per difetto di interesse.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione