TAR Toscana Sez. II n. 697 del 10 maggio 2022
Ambiente in genere.Industrie insalubri e poteri del sindaco
L'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265) dispone che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno". Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u., il sindaco è dunque titolare di un particolare potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva
Pubblicato il 20/05/2022
N. 00697/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Bemoccoli Roberto, Ilario, Sergio e Daniele S.S. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Niki Rappuoli, Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Edward W.W. Cheyne in Firenze, via S. Spirito n. 29;
contro
Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pasquini, Lucia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Walter Magnaghi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 185 del 23 febbraio 2022 del Direttore del Servizio ambiente, clima e protezione civile del Comune di Arezzo, avente ad oggetto «inconvenienti igienico sanitari derivanti da miasmi provenienti da un insediamento suinicolo situato in Loc. Poggio Ciliegio, Arezzo. Prescrizioni», con la quale è stata ordinata all'azienda agricola ricorrente la trasmissione, nel termine di trenta giorni, di «una valutazione delle emissioni volta ad elaborare misure gestionali e strutturali di contenimento delle sorgenti emissive, nella valutazione dovrà essere riportato un cronoprogramma delle azioni di miglioramento che l'azienda intenderà adottare», e per quanto occorrer possa della nota della U.F. Sanità pubblica e nutrizione della AUSL Toscana Sud Est prot. n. 170228 del 23 novembre 2021 e del verbale dell'AUSL Toscana Sud Est relativo al sopralluogo del 30 luglio 2021, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 aprile 2022:
- dell'ordinanza n. 298 del 31 marzo 2022 del Direttore del Servizio ambiente, clima e protezione civile del Comune di Arezzo, avente ad oggetto «proroga termini», con la quale è stato ordinato all'azienda agricola ricorrente di «adempiere, entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente ordinanza, alle prescrizioni indicate nell'ordinanza n. 185 del 23/02/2022», e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo e dell’Azienda Usl Toscana Sud Est;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- all’odierna udienza, la causa, chiamata per la trattazione dell’incidente cautelare, è stata discussa dai difensori delle parti e quindi trattenuta dal Collegio in decisione previo avviso circa la possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che:
- i ricorsi in decisione, principale e per motivi aggiunti, sono fondati sotto l’assorbente e dirimente profilo del difetto di competenza del dirigente comunale ad adottare gli atti impugnati;
- infatti, rispetto alla censura in tal senso formulata dalla ricorrente basandosi sulla qualificazione delle ordinanze impugnate come extra ordinem ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, la difesa del Comune ha replicato che i provvedimenti impugnati non concretizzerebbero delle ordinanze contingibili ed urgenti, essendo piuttosto espressione del potere di cui all’art. 217 del r.d. 1265/1934, che spetterebbe al dirigente;
- effettivamente le ordinanze impugnate sembrano porsi in esecuzione del disposto dell’art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l’assunto difensivo del Comune di Arezzo non può tuttavia essere seguito per il resto, avendo la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, condivisibilmente evidenziato come anche a seguito della riforma “Bassanini”, che ha distinto fra competenze di carattere politico e competenze di carattere amministrativo, rimanga pienamente vigente la specifica disposizione di cui all’art. 217 del T.U.LL.SS. che assegna al podestà (oggi al sindaco, ovviamente) i poteri di intervento in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (27 luglio 1934 n. 1265) dispone infatti che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno". Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u., il sindaco è dunque titolare di un particolare potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 5 marzo 2014, n. 281);
- anche il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione affermando che le disposizioni del Testo Unico delle leggi sanitarie (artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) attribuiscono al sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza ( cfr. Cons. Stato Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6264);
- pertanto, rispetto ai poteri esercitati nel caso di specie, non rileva il riferimento effettuato dalla difesa del Comune di Arezzo ai compiti dei dirigenti, in quanto, come evidenziato dalla citata giurisprudenza, nella materia in esame le norme del R.D. n. 1265 del 1934 attribuiscono una competenza speciale al sindaco, correlata alla tutela di preminenti interessi di sanità ed igiene pubblica in relazione all’esercizio di industrie insalubri, prevalente sugli ordinari criteri di riparto dei compiti amministrativi in ambito locale (cfr. anche TAR Piemonte, 31 luglio 2008, n. 1805; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 7 marzo 2005 n. 5508);
- in conclusione, ritenuta la fondatezza di tale censura d’incompetenza, assorbite le ulteriori censure, sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti proposti avverso le ordinanze dirigenziali indicate in epigrafe, sono meritevoli di accoglimento;
- le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le parti resistenti in solido a rimborsare le spese di lite alla ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore