TAR Lazio (RM) Sez. III-quater n. 2918 del 14 marzo 2022
Ambiente in genere.Accesso ambientale ed accesso civico generalizzato     

L’accesso ambientale costituisce una specificazione del diritto di accesso, soggetta a peculiari e singolari limitazioni. Infatti, l’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, statuisce che: “l'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso… (in cui) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso” (la lettera e) del citato art. 5). Se la richiesta ricorrente riguarda una attività interna della p.a. questa, se non oggetto di ulteriori limitazioni, può essere ostesa attraverso una istanza di accesso documentale, ovvero di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del Decreto legislativo - 14/03/2013, n.33, ma non già attraverso la peculiare procedura utilizzata che ha una finalità ed una funzionalità diversa dal normale accesso civico generalizzato e/o documentale.

Pubblicato il 14/03/2022

N. 02918/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08836/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8836 del 2021, proposto da
Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Laurenzano, Ivano Giacomelli e Marco Malandrucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l’accertamento del diritto di acceso e contestuale annullamento,

della nota 0090676-23/07/2021-AIFA-AIFA_STDG-P, con la quale Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA ha comunicato il rigetto dell'istanza di accesso alle informazioni ambientali in riferimento alle misure amministrative adottate con particolare riferimento a verbali, pareri e direttive, in riferimento agli studi clinici proposti per la cura della Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) delle seguenti molecole/medicinali: L'adenosina (9-β-D-ribofuranosiladenina) - Anticorpi monoclonali bamlanivimab etesevimab - Anticorpi monoclonali casirivimab imdevimab - Cortisonici / Desametasone - Idrossiclorochina - Ivermectina - Lattoferrina - Ozonoterapia - Plasma Iperimmune - Quercetina , nella parte in cui rifiuta la richiesta degli “atti e i provvedimenti che queste Autorità hanno adottato con particolare riferimento a verbali, pareri e direttive […] e all'analisi di alcuni dati […]”, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 perchè preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 2 luglio 2021, la parte ricorrente avanzava, alla resistente, istanza di accesso agli atti.

In particolare la predetta, a mente dell’art. 174 del Trattato Europeo, dell’art. 3 del Dec. Leg. n. 195/2005 e dell’art. 40 del Decreto legislativo n. 33/2013, chiedeva di acquisire le informazioni ambientali concernenti le misure amministrative adottate con particolare riferimento a verbali, pareri e direttive, in riferimento agli studi clinici proposti per la cura della Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) delle seguenti molecole/medicinali: Adenosina (9-β-D-ribofuranosiladenina) - Anticorpi monoclonali bamlanivimab etesevimab - Anticorpimonoclonali casirivimab imdevimab - Cortisonici / Desametasone - Idrossiclorochina - Ivermectina - Lattoferrina - Ozonoterapia - Plasma Iperimmune – Quercetina.

Con nota datata 23 luglio 2021, la resistente ha partecipato all’istante che la documentazione pubblica inerente all’emergenza epidemiologica da coronavirus 2019, in ossequio all'art. 40, comma 5, del D.L. n. 23/2020, convertito dalla Legge n. 40/2020, è stata pubblicata nel seguente link: https://www.aifa.gov.it/sperimentazioni-clinichecovid- 19, che i vaccini contro il COVID-19 sono

stati autorizzati tramite procedura centralizzata e non “in deroga alle normali procedure” e, infine, per quanto concerne le associazioni di anticorpi monoclonali bamlanivimab/etesevimab e casirivimab/imdevimab, che la relativa documentazione è consultabile al seguente link: https://www.aifa.gov.it/uso-degli-anticorpi-monoclonali.

In ultimo, relativamente alla richiesta degli “atti e i provvedimenti che queste Autorità hanno adottato con particolare riferimento a verbali, pareri e direttive […] e all’analisi di alcuni dati […]”, ha rappresentato che la stessa è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso tale determinazione è insorta la ricorrente con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio.

Alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’istanza di accesso avanzata dalla ricorrente e negativamente riscontrata dalla resistente, riguarda l’accesso ai documenti ambientali secondo la previsione di cui all’art. 40 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, e all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 195/2005, ma non le statuizioni di cui alla legge n. 241/1990, come erroneamente ritenuto dalla resistente.

L’art. 40 citato recita: “In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto”.

L’art. 3 del Decreto Legislativo n. 195/2005, statuisce che “1. L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita' pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita' della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorita' pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente generica l'autorita' pubblica puo' chiedere al richiedente, al piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da

mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero puo', se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorita' pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui: a) l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente; b) e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla disponibile in altra forma o formato. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita' pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici”.

La parte ricorrente, al fine di utilizzare il combinato disposto sopra riportato ha ritenuto che la documentazione ambientale richiesta avesse un diretto impatto con la salute umana, così da rendere accessibili i verbali, i pareri e le direttive meglio in epigrafe specificate.

Osserva il Collegio quanto segue.

Le informazioni ambientali, come è noto, riguardano lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali, compreso lo stato della salute e sicurezza umana.

Il relativo accesso è garantito proprio dal decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195, adottato in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE.

La richiesta può essere avanzata da chiunque senza dover dichiarare il proprio interesse, con il solo limite previsto dall'art. 5 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195, citato.

Nel caso di specie, di contro, la parte ha chiesto di acquisire atti afferenti a mere attività interne della resistente.

Ebbene, tale accesso, con riferimento ai documenti ambientali ed alla peculiare procedura di cui al combinato disposto delle riportate norme, non è consentito.

L’accesso ambientale costituisce una specificazione del diritto di accesso, soggetta a peculiari e singolari limitazioni.

Infatti, l’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, statuisce che: “l'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso… (in cui) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso” (la lettera e) del citato art. 5).

Ora, quanto richiesto dalla ricorrente riguarda una attività interna della p.a. che, invero, se non oggetto di ulteriori limitazioni, può essere ostesa attraverso una istanza di accesso documentale, ovvero di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del Decreto legislativo - 14/03/2013, n.33, ma non già attraverso la peculiare procedura utilizzata che ha una finalità ed una funzionalità diversa dal normale accesso civico generalizzato e/o documentale.

Né consegue che le ragioni espresse nella domanda di accesso risultano non adeguate alla previsione normativa utilizzata.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore