Ambiente in genere. V.i.a. (Rigassificatore)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia di Lecce
PRIMA SEZIONE
composto dai Signori:
Aldo Ravalli Presidente , Estensore
Enrico D'arpe Consigliere
Ettore Manca Primo Referendario , Relatore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso 1241/2005 proposto da:
BRINDISI LNG SPA
rappresentato e difeso da:
STICCHI DAMIANI ERNESTO
POLICE ARISTIDE
RABITTI GIAN LUCA
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
presso
STICCHI DAMIANI ERNESTO
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
MEDINA PASQUALE
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI, 4
presso CHIRIATTI PAOLA
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
e con l'intervento ad opponendum di
COMUNE DI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
TRANE FRANCESCO
PAPARELLA FRANCESCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA UMBERTO I, 28
presso
ASTUTO ANTONIO
e con l'intervento ad opponendum di
PROVINCIA DI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
DURANO LORENZO
GIAMPIETRO FRANCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso
PELLEGRINO GIOVANNI
e con l'intervento ad opponendum di
LEGAMBIENTE
rappresentato e difeso da:
CORBASCIO SERGIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso PELLEGRINO GIANLUIGI
e con l'intervento ad opponendum di
COMUNE DI LECCE
rappresentato e difeso da:
QUINTO PIETRO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso la sua sede
e con l'intervento ad opponendum di
LEGAMBIENTE ONLUS
rappresentato e difeso da:
CORBASCIO SERGIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso PELLEGRINO GIOVANNI
per l’annullamento
- della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, prot. n. 10964 del 14 luglio 2005 con cui si dispone di rigettare l’istanza della Società Grandi Lavori Fincosit, presentata in nome e per conto della Brindisi LNG, volta ad ottenere l’emanazione dell’ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio acqueo in concessione, ai fini della realizzazione di un terrapieno per la costruzione dell’impianto di rigassificazione in zona Capo Bianco;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note dell’Autorità Portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del 15 luglio 2005, nonché la nota del Presidente facente funzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 2232 del 6 luglio 2005 e, ove occorra, il parere reso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 29 settembre – 27 ottobre 2004, n. 198;
nonché, per il risarcimento
dei danni conseguenziali alla esecuzione dei predetti provvedimenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Capitaneria di porto di Brindisi, dell’Autorità portuale di Brindisi e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Visti gli interventi ad opponendum del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, della Legambiente e del Comune di Lecce;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 4 aprile 2007 il primo ref. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti Sticchi Damiani, Matteo, in sostituzione di Rabitti, Libertini (Avvocato dello Stato), Mastroviti, in sostituzione di Medina, Tolomeo, in sostituzione di Trane e Paparella, Durano, Corbascio, Distante, in sostituzione di Quinto.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
I – Con ricorso depositato il 22 luglio 2005, la S.p.a. Brindisi LNG ha impugnato:
a) la nota della Capitaneria del Porto di Brindisi – Guardia Costiera n. 10964 del 14 luglio 2005;
b) le note dell’Autorità portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del 15 luglio 2005;
c) la nota del Presidente f.f. del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici n. 2237 del 6 luglio 2005, nonché – ove occorra – del parere reso dalla III Sez. del medesimo Consiglio 29 settembre ottobre 2004 n. 198.
Gli atti impugnati hanno, rispettivamente il seguente contenuto:
a) nota Capitaneria di Porto di Brindisi n. 10964 del 14.7.2005: diniego di dar corso alla richiesta del 29.4.2005 della Società Grandi Lavori Fincosit, appaltatrice dei lavori per conto della Brindisi LGN S.p.a., avente ad oggetto: “Impianto di rigassificazione del GNL in zona Capo Bianco (autorizzazione Decreto M.A.P. n. 17032 del 21.01.2003). Realizzazione terrapieno per costruzione impianto. Richiesta autorizzazione movimentazione mezzi marittimi impiegati nel versamento di materiale vergine di cava …”.
Il predetto diniego (di emanazione della ordinanza di interdizione dello specchio acqueo) è motivato con riferimento agli atti sub b) e c) che seguono.
b) nota Autorità portuale di Brindisi n. 6890 del 13.7.2005: comunicazione alla Capitaneria che “non si appalesano sussistere le condizioni per il rilascio del nulla osta richiesto” con riferimento a quanto precisato nell’atto n. 2232 del 6.7.2005 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di cui sub c) che segue.
c) Nota n. 2232 del 6 luglio 2005 del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici (C.S.L.P.) che con riferimento al parere n. 198 del 29.9.2004 dato dalla III Sez. precisa: “ “ l’ultimo periodo del parere del 29.9.2004 n. 198 … non contiene un “suggerimento” ma ravvisa la “necessità che sia definita la progettazione relativa all’intervento infrastrutturale, nella sua completa articolazione (anche eventualmente a partire da un livello di definizione preliminare), così da rendere piena consapevolezza dei contenuti tecnici ed ambientali e delle interazioni con l’ambito portuale con il territorio dell’intera opera in sede di acquisizione dei pareri delle Amministrazioni competenti ai sensi della legislazione vigente. Ciò preliminarmente all’avvio di qualsiasi tipo di intervento. “Pertanto la colmata prevista nella 1^ fase, ancorchè ne sia stata dimostrata la fattibilità tecnica, va necessariamente inquadrata preliminarmente nella completa articolazione dell’intervento infrastrutturale previsto””.
II – Nel ricorso si deducono le seguenti censure;
1) violazione degli artt. 17, 30, 62 e 81 Codice della navigazione e dell’art. 59 del Regolamento di esecuzione. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.
La Capitaneria di Porto, con l’atto di diniego, avrebbe impropriamente evocato questioni relative alla validità ed all’efficacia del titolo di concessione ed alla esecuzione dei lavori, che sarebbero estranee alla competenza propria in materia di regolazione del traffico nello specchio del Porto di Brindisi.
2) violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1 L. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 11 L. n. 241 del 1990 e delle obbligazioni assunte dalle Autorità resistenti con accordo sostitutivo. Violazione art. 14 ter, comma 9, L. n. 241 del 1990.
L’autorizzazione alla realizzazione del rigassificatore sarebbe stata data col decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 17032 del 21 gennaio 2003, conforme alle conclusioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 15 novembre 2002.
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei principi in materia di collegialità degli organi amministrativi. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta per contraddittorietà con precedenti determinazioni. Incompetenza. Illegittimità derivata.
Contrariamente a quanto ritenuto nella nota n. 2232/2003 del Presidente del C.S.L.P., il parere n. 198/2004 sarebbe conclusivo e si riferirebbe alla c.d. “Fase 1” dei lavori (cioè, alla colmata dello specchio acqueo), mentre l’ulteriore istruttoria riguarderebbe la “Fase 2”, che rimarrebbe sospesa in attesa di ulteriore parere del C.S.L.P. . I pareri del C.S.L.P. sarebbero meramente consultivi, né sussisterebbe un potere di loro interpretazione da parte di un singolo componente del Consiglio medesimo (nel caso, il Presidente f.f.).
4) violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis L. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Erronea presupposizione. Carenza di istruttoria.
Sarebbe mancato l’avviso dell’avvio del procedimento conclusosi col diniego impugnato.
5) risarcimento del danno.
Parte ricorrente stima in circa 268.000 €/giorno il totale dei danni per il ritardo causato nelle operazioni di colmata.
III – Il 26 luglio 2005 è stato depositato atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni statali intimate.
IV – Il 28 luglio 2005 il Comune di Brindisi ha depositato atto di intervento ad opponendum, ed uguale intervento ad opponendum è stato depositato il giorno successivo dalla Provincia di Brindisi e quindi, dalla stessa, memoria difensiva.
Ambedue le Amministrazioni sostengono che il provvedimento ministeriale n. 17032 del 21.1.2003, rilasciato ex art. 8 L. n. 340 del 2000 su un progetto preliminare, non è in alcun modo atto sufficiente per l’avvio dei lavori, oltre a prospettare profili di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso.
Il 30 luglio 2005 si è costituita in giudizio l’Autorità portuale di Brindisi ed il giorno successivo ha depositato memoria difensiva.
Il 30 luglio 2005 Legambiente Onlus ha depositato atto di intervento ad opponendum. Il successivo 4 ottobre 2005 anche il Comune di Lecce ha proposto intervento ad opponendum.
V – Il 21 febbraio 2007 uno dei due legali della Provincia di Brindisi ha presentato istanza di rinvio della discussione ad altra udienza per impegno avanti altra Corte.
Il 23/24 marzo 2007 le parti hanno depositato memorie difensive.
Il 2 aprile 2007 l’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza di rinvio ad altra udienza prospettando la possibilità di annullamento in autotutela dell’autorizzazione del 2003.
VI – Alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 il ricorso è passato in decisione.
D I R I T T O
I – L’atto impugnato dalla Soc. Brindisi LNG (già soc. British Gas Italia) è il provvedimento 14 luglio 2005 n. 10964 con il quale la Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera ha respinto l’istanza della Soc. Grandi Lavori Fincosit (presentata in nome e per conto della Brindisi LNG) volta ad ottenere l’emanazione della ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio di mare ai fini della realizzazione di lavori (colmata) per la costruzione di un rigassificatore in zona Capo Bianco nel porto di Brindisi.
Le ragioni del diniego si rinvengono per relationem ai seguenti atti ivi richiamati ed ugualmente impugnati: a) nota dell’Autorità portuale di Brindisi n. 6890 del 13.7.2005 che esprimeva l’avviso che “non si appalesava sussistere le condizioni per il rilascio del nulla osta richiesto”, tenuto conto di quanto precisato b) nella nota n. 2232 del 6.7.2005 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo cui nel parere della III Sez. n. 198 del 29.9.2004 doveva ravvisarsi la “necessità che sia definita la progettazione relativa all’intervento infrastrutturale, nella sua completa articolazione (anche eventualmente a partire da un livello di definizione preliminare), così da rendere piena consapevolezza dei contenuti tecnici ed ambientali e delle interazioni con l’ambito portuale e con il territorio dell’intera opera in sede di acquisizione dei pareri delle Amministrazioni competenti ai sensi della legislazione vigente. Ciò preliminarmente all’avvio di qualsiasi tipo di intervento. Pertanto, la colmata prevista nella 1^ fase, ancorchè ne sia stata dimostrata la fattibilità tecnica, va necessariamente inquadrata preliminarmente nella completa articolazione dell’intervento strutturale previsto”.
In sintesi, Capitaneria di Porto, Autorità portuale e Consiglio superiore dei lavori pubblici ritenevano che la Soc. Brindisi LNG non avesse alcun titolo per iniziare lavori diretti alla realizzazione del rigassificatore, neppure quelli di c.d. 1^ fase (colmata) non potendosi considerare valida a tal fine la autorizzazione n. 17032 rilasciata dal Ministero delle attività produttive il 21 gennaio 2003 ai sensi dell’art. 8 L. 24 novembre 2000 n. 340.
E ciò ben a ragione per quanto di seguito.
II – Il Collegio condivide pienamente quanto rilevato ed argomentato da questo stesso giudice in sede di decisione cautelare nella ord.za n. 893 del 1° agosto 2005, le cui conclusioni appaiono rafforzate e condivise da successivi eventi venuti in essere in corso di causa.
Il Collegio intende riferirsi: a) alle conferenze di servizi tenutesi il 22 marzo 2007 e 7 marzo 2007 presso il Ministero dello sviluppo economico con il formale ed esplicito convincimento della illegittimità della autorizzazione n. 17032 del 2003, con la proposta di “sospensione” della stessa e con l’avvio del procedimento di “revisione” (annullamento, si prospetta) della medesima autorizzazione; b) alla procedura di infrazione a carico dell’Italia da parte della Commissione europea per violazione di direttive comunitarie, che di seguito si preciseranno.
Ciò stante il Collegio ritiene far proprio e di riportare integralmente di seguito il testo della propria ordinanza n. 893/2005, di reiezione della domanda cautelare proposta dalla Soc. ricorrente Brindisi LNG e quindi impeditiva fin d’allora all’iniziare qualunque lavoro connesso con il rigassificatore.
“Considerato che gli atti impugnati adottati dalla Capitaneria di porto di Brindisi, seppure immediatamente riconducibili alla disciplina delle funzioni di polizia e della sicurezza della navigazione (interdizione alla navigazione di specchio di mare interessato a lavori) hanno come presupposto la problematica della realizzazione del complesso di opere costituenti un impianto di rigassificazione (rilevato a mare, terminale ed opere connesse);
“Considerato che l’intervento strutturale appare composto da:
a) terminale di ricezione della capacità da 4 a 8 milioni di tonnellate per anno di gas naturale liquefatto (GNL) a temperatura di –160,5° c;
b) nuovo molo per navi metaniere di capacità lorda fino a 140.000 metri cubi;
c) bracci di collegamento al terminale e impianto di stoccaggio costituito da due serbatori fuori terra di 160.000 mc. ciascuno;
d) impianti di gestione ed erogazione metano ad alta e media pressione.
“Considerato che la realizzazione di quanto precede comporta la colmata di 140.000/mq. di mare con l’apporto di 980.000/mc. di inerti;
“Considerato che per la realizzazione della complessa struttura la società ricorrente è in possesso di autorizzazione data con decreto 21 gennaio 2003 n. 17032 dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Regione, ai sensi dell’art. 8 L. 24 novembre 2000 n. 340, sulla base della presentazione di un “progetto preliminare”;
“Considerato che, a norma dell’art. 8 L. n. 340/2000 cit. il soggetto, insieme con il progetto preliminare, deve presentare “uno studio di impatto ambientale” e che il Ministero dell’ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta “alla prosecuzione del procedimento” e che tale nulla osta è nel caso intervenuto il 14 novembre 2002;
“Considerato che il giudizio di valutazione di impatto ambientale (VIA) ottenuto ai sensi dell'art. 8 cit., fortemente semplificato rispetto alle normali procedure, deve essere guardato per definirne validità e contenuto, in modo che non contrasti con le direttive comunitarie – direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali e comunque pur sempre utilizzabili per una interpretazione legittimamente orientata di atti e fonti interne -, che prescrivono rigorose procedure di accertamento ancorate a elementi puntuali quanto a natura, dimensioni ed ubicazioni del progetto, con individuazione, descrizione e valutazione di effetti diretti ed indiretti in relazione ad una pluralità di fattori ed alla loro interazione;
“Considerato che l’intervento di cui trattasi appare di rilevante impatto ambientale per dimensione, localizzazione, caratteristiche, natura e funzione dell’impianto (Direttive 85/337/CEE, 97/11/CE, 96/82/CE);
“Considerato, altresì, che nel caso potrebbero avere rilievo i principi di coinvolgimento della popolazione (Direttiva 96/82/CE art. 13 e D. Lgs. n.334 del 1999 art. 23) atteso anche che l’ambito territoriale di Brindisi è stato dichiarato “area ad elevato rischio di crisi ambientale” ed attese le valutazioni di rischio dell’area propriamente portuale (piano ex D.P.R. 23 aprile 1998);
“Considerato, per tutto quanto precede, che l’autorizzazione ed il nulla osta ambientale ex art. 8 L. n. 340/2000 basati su un “progetto preliminare”, avente quindi il contenuto relativo, anche di indeterminatezza, e di massima individuato all’art. 16 L. 11 febbraio 1994 n. 109, sembrano avere valore per la “fattibilità amministrativa e tecnica” e per le connesse procedure preliminari, ma non escludono – secondo le regole – la necessità dell’esame del progetto definitivo con il contenuto di cui al citato art. 16 n. 4, elaborato congruo, fra l’altro, ai fini “dell’inserimento delle opere nel territorio” e per lo “studio di impatto ambientale”;
“Considerato, pertanto, che appare al momento non privo di fumus il rilievo delle amministrazioni della Capitaneria di Porto e dell’Autorità portuale che sul rilievo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ritengono di non poter dare assensi per quanto di loro competenza in mancanza di progetto definitivo completo favorevolmente valutato, né appare che le intervenute conferenze di servizi possono avere un contenuto aggiuntivo rispetto ai termini di progettazione preliminare loro sottoposti; ……..”.
III – Aggiunge il Collegio, quanto alla inidoneità della autorizzazione ministeriale n. 17032 del 2003 ad essere valido titolo per l’inizio dei lavori di costruzione del rigassificatore, che il riferimento all’art. 8 L. n. 340 del 2000 non esclude affatto l’obbligo della VIA dell’insieme delle opere che costituiscono l’impianto di rigassificazione.
Infatti:
1) l’art. 6 L. 8 luglio 1986 n. 349 ed il D.P.C.M. di attuazione 10 agosto 1988 n. 377, come modificato dall’art. 1 D.P.R. 11 febbraio 1993, sottopongono a VIA obbligatoria lo stoccaggio di prodotti di gas naturali e di petrolio liquefatto con capacità di gran lunga inferiore a quella dell’impianto de quo;
2) l’art.1 L. 28 febbraio 1992 n. 220 assoggetta a VIA la costruzione di terminali per il carico e scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
3) il D.P.R. 12 aprile 1996, come successivamente modificato sottopone a VIA di competenza regionale, fra l’altro, i lavori marittimi volti a modificare la costa, nonché il recupero dei suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
Quanto, poi, all’obbligo di consultazione della popolazione, è sufficiente rammentare che la direttiva 96/82/CE è stata recepita con D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, che all’art. 23 prevede che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere in caso di progetti relativi a nuovi stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
In proposito andava tenuto conto che con atto 30.11.1990 il territorio di Brindisi è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale, assoggettato a piano di risanamento ex D.P.R. 23 aprile 1998.
Andava, inoltre, considerata la vicinanza del progettato rigassificatore ad industrie classificate secondo la direttiva “Seveso” (dir. 82/501/CE, ora 96/82/CE “Seveso II”), oltre che la vicinanza alla città, a strada, a ferrovia, al porto ed alla quantità e tipo di sostanze che vi transitano (si sostiene: 2.700.000 tonnellate di sostanze infiammabili ed esplosive e 64.000 tonnellate di sostanze tossiche), anche al fine del rischio “effetto domino”, di cui all’art. 12 D. Lgs. N. 334/1999; tutto così rapportato alla previsione che il rigassificatore comporterebbe la movimentazione fino a 8 miliardi di metri cubi di metano l’anno con la presenza in un anno di circa 110 navi da 130 – 140 tonnellate.
Da tutto ciò la conclusione che il rigassificatore di gas naturale liquefatto (GNL) insieme alle opere connesse doveva essere necessariamente assoggettato a procedura di VIA unitaria su progetto definitivo, nonché alla consultazione della popolazione interessata ex direttiva n. 96/82/CE prima dell’inizio di qualsiasi opera, e che la autorizzazione n. 17032 del 2003 era inutile a tal fine mancando degli elementi essenziali (progetto definitivo, VIA e consultazione popolazione).
IV – La valutazione da parte delle Autorità che hanno emesso gli atti impugnati della inidoneità della autorizzazione vantata dalla ricorrente (decreto M.A.P. n.17032 del 2003) quale titolo valido per l’inizio dei lavori del rigassificatore non rende necessaria da parte del Collegio la pronuncia di nullità dell’atto perché mancante di elementi essenziali prescritti dalla normativa nazionale ed europea, potendo mantenere la più limitata e confacente funzione di “autorizzazione alla prosecuzione del procedimento” a mente dell’art. 8 L. n. 340 del 2000.
In relazione, poi, alla pretesa di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente va comunque affermata la assenza del presupposto di situazione di legittimo affidamento da parte della P.A. ed, ancor più, di profili di colpa. E ciò anche a prescindere da vicende di illeciti penali che potrebbero essere all’origine di deviazione del giusto a corretto procedimento e di forzature interpretative, nonché della ricercata omissione del rispetto delle prerogative di soggetti pubblici e dei diritti della popolazione tutelati da norme nazionali e comunitarie quali presupposti essenziali.
Dalla motivazione che precede deriva anche che tutte le censure proposte dalla società ricorrente appaiono “fuori quadro”, rispetto alla ricostruzione che va data alla vicenda e, quindi, proposte su erronei presupposti. Tali censure sono, conseguentemente, infondate a prescindere dei profili eccepiti di inammissibilità e tardività.
V – Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1241/05, lo respinge con obbligo delle Autorità amministrative di conformità alla affermata limitata funzione del decreto M.A.P. n. 17032 del 2003 ed alle prescrizioni di cui in motivazione, salvi i poteri di annullamento in autotutela del predetto decreto.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 14.000 (quattordicimilaeuro), così ripartiti: euro 2.500 a favore dell’Autorità portuale di Brindisi, euro 2.500 a favore di ciascuno dei quattro soggetti intervenienti ad opponendum, (Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Comune di Lecce e Legambiente Onlus) nonchè euro 1.500 a favore della Capitaneria di Porto di Brindisi e del Consiglio superiore dei lavori pubblici con ripartizione in parti uguali; spese compensate nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 4 aprile 2007.
Aldo RAVALLI – Presidente – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 17 Aprile 2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia di Lecce
PRIMA SEZIONE
composto dai Signori:
Aldo Ravalli Presidente , Estensore
Enrico D'arpe Consigliere
Ettore Manca Primo Referendario , Relatore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso 1241/2005 proposto da:
BRINDISI LNG SPA
rappresentato e difeso da:
STICCHI DAMIANI ERNESTO
POLICE ARISTIDE
RABITTI GIAN LUCA
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
presso
STICCHI DAMIANI ERNESTO
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
MEDINA PASQUALE
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI, 4
presso CHIRIATTI PAOLA
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
e con l'intervento ad opponendum di
COMUNE DI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
TRANE FRANCESCO
PAPARELLA FRANCESCO
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VIA UMBERTO I, 28
presso
ASTUTO ANTONIO
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PROVINCIA DI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
DURANO LORENZO
GIAMPIETRO FRANCO
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VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso
PELLEGRINO GIOVANNI
e con l'intervento ad opponendum di
LEGAMBIENTE
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CORBASCIO SERGIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
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e con l'intervento ad opponendum di
COMUNE DI LECCE
rappresentato e difeso da:
QUINTO PIETRO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso la sua sede
e con l'intervento ad opponendum di
LEGAMBIENTE ONLUS
rappresentato e difeso da:
CORBASCIO SERGIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso PELLEGRINO GIOVANNI
per l’annullamento
- della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, prot. n. 10964 del 14 luglio 2005 con cui si dispone di rigettare l’istanza della Società Grandi Lavori Fincosit, presentata in nome e per conto della Brindisi LNG, volta ad ottenere l’emanazione dell’ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio acqueo in concessione, ai fini della realizzazione di un terrapieno per la costruzione dell’impianto di rigassificazione in zona Capo Bianco;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note dell’Autorità Portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del 15 luglio 2005, nonché la nota del Presidente facente funzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 2232 del 6 luglio 2005 e, ove occorra, il parere reso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 29 settembre – 27 ottobre 2004, n. 198;
nonché, per il risarcimento
dei danni conseguenziali alla esecuzione dei predetti provvedimenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Capitaneria di porto di Brindisi, dell’Autorità portuale di Brindisi e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Visti gli interventi ad opponendum del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, della Legambiente e del Comune di Lecce;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 4 aprile 2007 il primo ref. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti Sticchi Damiani, Matteo, in sostituzione di Rabitti, Libertini (Avvocato dello Stato), Mastroviti, in sostituzione di Medina, Tolomeo, in sostituzione di Trane e Paparella, Durano, Corbascio, Distante, in sostituzione di Quinto.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
I – Con ricorso depositato il 22 luglio 2005, la S.p.a. Brindisi LNG ha impugnato:
a) la nota della Capitaneria del Porto di Brindisi – Guardia Costiera n. 10964 del 14 luglio 2005;
b) le note dell’Autorità portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del 15 luglio 2005;
c) la nota del Presidente f.f. del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici n. 2237 del 6 luglio 2005, nonché – ove occorra – del parere reso dalla III Sez. del medesimo Consiglio 29 settembre ottobre 2004 n. 198.
Gli atti impugnati hanno, rispettivamente il seguente contenuto:
a) nota Capitaneria di Porto di Brindisi n. 10964 del 14.7.2005: diniego di dar corso alla richiesta del 29.4.2005 della Società Grandi Lavori Fincosit, appaltatrice dei lavori per conto della Brindisi LGN S.p.a., avente ad oggetto: “Impianto di rigassificazione del GNL in zona Capo Bianco (autorizzazione Decreto M.A.P. n. 17032 del 21.01.2003). Realizzazione terrapieno per costruzione impianto. Richiesta autorizzazione movimentazione mezzi marittimi impiegati nel versamento di materiale vergine di cava …”.
Il predetto diniego (di emanazione della ordinanza di interdizione dello specchio acqueo) è motivato con riferimento agli atti sub b) e c) che seguono.
b) nota Autorità portuale di Brindisi n. 6890 del 13.7.2005: comunicazione alla Capitaneria che “non si appalesano sussistere le condizioni per il rilascio del nulla osta richiesto” con riferimento a quanto precisato nell’atto n. 2232 del 6.7.2005 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di cui sub c) che segue.
c) Nota n. 2232 del 6 luglio 2005 del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici (C.S.L.P.) che con riferimento al parere n. 198 del 29.9.2004 dato dalla III Sez. precisa: “ “ l’ultimo periodo del parere del 29.9.2004 n. 198 … non contiene un “suggerimento” ma ravvisa la “necessità che sia definita la progettazione relativa all’intervento infrastrutturale, nella sua completa articolazione (anche eventualmente a partire da un livello di definizione preliminare), così da rendere piena consapevolezza dei contenuti tecnici ed ambientali e delle interazioni con l’ambito portuale con il territorio dell’intera opera in sede di acquisizione dei pareri delle Amministrazioni competenti ai sensi della legislazione vigente. Ciò preliminarmente all’avvio di qualsiasi tipo di intervento. “Pertanto la colmata prevista nella 1^ fase, ancorchè ne sia stata dimostrata la fattibilità tecnica, va necessariamente inquadrata preliminarmente nella completa articolazione dell’intervento infrastrutturale previsto””.
II – Nel ricorso si deducono le seguenti censure;
1) violazione degli artt. 17, 30, 62 e 81 Codice della navigazione e dell’art. 59 del Regolamento di esecuzione. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.
La Capitaneria di Porto, con l’atto di diniego, avrebbe impropriamente evocato questioni relative alla validità ed all’efficacia del titolo di concessione ed alla esecuzione dei lavori, che sarebbero estranee alla competenza propria in materia di regolazione del traffico nello specchio del Porto di Brindisi.
2) violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1 L. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 11 L. n. 241 del 1990 e delle obbligazioni assunte dalle Autorità resistenti con accordo sostitutivo. Violazione art. 14 ter, comma 9, L. n. 241 del 1990.
L’autorizzazione alla realizzazione del rigassificatore sarebbe stata data col decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 17032 del 21 gennaio 2003, conforme alle conclusioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 15 novembre 2002.
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei principi in materia di collegialità degli organi amministrativi. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta per contraddittorietà con precedenti determinazioni. Incompetenza. Illegittimità derivata.
Contrariamente a quanto ritenuto nella nota n. 2232/2003 del Presidente del C.S.L.P., il parere n. 198/2004 sarebbe conclusivo e si riferirebbe alla c.d. “Fase 1” dei lavori (cioè, alla colmata dello specchio acqueo), mentre l’ulteriore istruttoria riguarderebbe la “Fase 2”, che rimarrebbe sospesa in attesa di ulteriore parere del C.S.L.P. . I pareri del C.S.L.P. sarebbero meramente consultivi, né sussisterebbe un potere di loro interpretazione da parte di un singolo componente del Consiglio medesimo (nel caso, il Presidente f.f.).
4) violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis L. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Erronea presupposizione. Carenza di istruttoria.
Sarebbe mancato l’avviso dell’avvio del procedimento conclusosi col diniego impugnato.
5) risarcimento del danno.
Parte ricorrente stima in circa 268.000 €/giorno il totale dei danni per il ritardo causato nelle operazioni di colmata.
III – Il 26 luglio 2005 è stato depositato atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni statali intimate.
IV – Il 28 luglio 2005 il Comune di Brindisi ha depositato atto di intervento ad opponendum, ed uguale intervento ad opponendum è stato depositato il giorno successivo dalla Provincia di Brindisi e quindi, dalla stessa, memoria difensiva.
Ambedue le Amministrazioni sostengono che il provvedimento ministeriale n. 17032 del 21.1.2003, rilasciato ex art. 8 L. n. 340 del 2000 su un progetto preliminare, non è in alcun modo atto sufficiente per l’avvio dei lavori, oltre a prospettare profili di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso.
Il 30 luglio 2005 si è costituita in giudizio l’Autorità portuale di Brindisi ed il giorno successivo ha depositato memoria difensiva.
Il 30 luglio 2005 Legambiente Onlus ha depositato atto di intervento ad opponendum. Il successivo 4 ottobre 2005 anche il Comune di Lecce ha proposto intervento ad opponendum.
V – Il 21 febbraio 2007 uno dei due legali della Provincia di Brindisi ha presentato istanza di rinvio della discussione ad altra udienza per impegno avanti altra Corte.
Il 23/24 marzo 2007 le parti hanno depositato memorie difensive.
Il 2 aprile 2007 l’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza di rinvio ad altra udienza prospettando la possibilità di annullamento in autotutela dell’autorizzazione del 2003.
VI – Alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 il ricorso è passato in decisione.
D I R I T T O
I – L’atto impugnato dalla Soc. Brindisi LNG (già soc. British Gas Italia) è il provvedimento 14 luglio 2005 n. 10964 con il quale la Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera ha respinto l’istanza della Soc. Grandi Lavori Fincosit (presentata in nome e per conto della Brindisi LNG) volta ad ottenere l’emanazione della ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio di mare ai fini della realizzazione di lavori (colmata) per la costruzione di un rigassificatore in zona Capo Bianco nel porto di Brindisi.
Le ragioni del diniego si rinvengono per relationem ai seguenti atti ivi richiamati ed ugualmente impugnati: a) nota dell’Autorità portuale di Brindisi n. 6890 del 13.7.2005 che esprimeva l’avviso che “non si appalesava sussistere le condizioni per il rilascio del nulla osta richiesto”, tenuto conto di quanto precisato b) nella nota n. 2232 del 6.7.2005 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo cui nel parere della III Sez. n. 198 del 29.9.2004 doveva ravvisarsi la “necessità che sia definita la progettazione relativa all’intervento infrastrutturale, nella sua completa articolazione (anche eventualmente a partire da un livello di definizione preliminare), così da rendere piena consapevolezza dei contenuti tecnici ed ambientali e delle interazioni con l’ambito portuale e con il territorio dell’intera opera in sede di acquisizione dei pareri delle Amministrazioni competenti ai sensi della legislazione vigente. Ciò preliminarmente all’avvio di qualsiasi tipo di intervento. Pertanto, la colmata prevista nella 1^ fase, ancorchè ne sia stata dimostrata la fattibilità tecnica, va necessariamente inquadrata preliminarmente nella completa articolazione dell’intervento strutturale previsto”.
In sintesi, Capitaneria di Porto, Autorità portuale e Consiglio superiore dei lavori pubblici ritenevano che la Soc. Brindisi LNG non avesse alcun titolo per iniziare lavori diretti alla realizzazione del rigassificatore, neppure quelli di c.d. 1^ fase (colmata) non potendosi considerare valida a tal fine la autorizzazione n. 17032 rilasciata dal Ministero delle attività produttive il 21 gennaio 2003 ai sensi dell’art. 8 L. 24 novembre 2000 n. 340.
E ciò ben a ragione per quanto di seguito.
II – Il Collegio condivide pienamente quanto rilevato ed argomentato da questo stesso giudice in sede di decisione cautelare nella ord.za n. 893 del 1° agosto 2005, le cui conclusioni appaiono rafforzate e condivise da successivi eventi venuti in essere in corso di causa.
Il Collegio intende riferirsi: a) alle conferenze di servizi tenutesi il 22 marzo 2007 e 7 marzo 2007 presso il Ministero dello sviluppo economico con il formale ed esplicito convincimento della illegittimità della autorizzazione n. 17032 del 2003, con la proposta di “sospensione” della stessa e con l’avvio del procedimento di “revisione” (annullamento, si prospetta) della medesima autorizzazione; b) alla procedura di infrazione a carico dell’Italia da parte della Commissione europea per violazione di direttive comunitarie, che di seguito si preciseranno.
Ciò stante il Collegio ritiene far proprio e di riportare integralmente di seguito il testo della propria ordinanza n. 893/2005, di reiezione della domanda cautelare proposta dalla Soc. ricorrente Brindisi LNG e quindi impeditiva fin d’allora all’iniziare qualunque lavoro connesso con il rigassificatore.
“Considerato che gli atti impugnati adottati dalla Capitaneria di porto di Brindisi, seppure immediatamente riconducibili alla disciplina delle funzioni di polizia e della sicurezza della navigazione (interdizione alla navigazione di specchio di mare interessato a lavori) hanno come presupposto la problematica della realizzazione del complesso di opere costituenti un impianto di rigassificazione (rilevato a mare, terminale ed opere connesse);
“Considerato che l’intervento strutturale appare composto da:
a) terminale di ricezione della capacità da 4 a 8 milioni di tonnellate per anno di gas naturale liquefatto (GNL) a temperatura di –160,5° c;
b) nuovo molo per navi metaniere di capacità lorda fino a 140.000 metri cubi;
c) bracci di collegamento al terminale e impianto di stoccaggio costituito da due serbatori fuori terra di 160.000 mc. ciascuno;
d) impianti di gestione ed erogazione metano ad alta e media pressione.
“Considerato che la realizzazione di quanto precede comporta la colmata di 140.000/mq. di mare con l’apporto di 980.000/mc. di inerti;
“Considerato che per la realizzazione della complessa struttura la società ricorrente è in possesso di autorizzazione data con decreto 21 gennaio 2003 n. 17032 dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Regione, ai sensi dell’art. 8 L. 24 novembre 2000 n. 340, sulla base della presentazione di un “progetto preliminare”;
“Considerato che, a norma dell’art. 8 L. n. 340/2000 cit. il soggetto, insieme con il progetto preliminare, deve presentare “uno studio di impatto ambientale” e che il Ministero dell’ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta “alla prosecuzione del procedimento” e che tale nulla osta è nel caso intervenuto il 14 novembre 2002;
“Considerato che il giudizio di valutazione di impatto ambientale (VIA) ottenuto ai sensi dell'art. 8 cit., fortemente semplificato rispetto alle normali procedure, deve essere guardato per definirne validità e contenuto, in modo che non contrasti con le direttive comunitarie – direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali e comunque pur sempre utilizzabili per una interpretazione legittimamente orientata di atti e fonti interne -, che prescrivono rigorose procedure di accertamento ancorate a elementi puntuali quanto a natura, dimensioni ed ubicazioni del progetto, con individuazione, descrizione e valutazione di effetti diretti ed indiretti in relazione ad una pluralità di fattori ed alla loro interazione;
“Considerato che l’intervento di cui trattasi appare di rilevante impatto ambientale per dimensione, localizzazione, caratteristiche, natura e funzione dell’impianto (Direttive 85/337/CEE, 97/11/CE, 96/82/CE);
“Considerato, altresì, che nel caso potrebbero avere rilievo i principi di coinvolgimento della popolazione (Direttiva 96/82/CE art. 13 e D. Lgs. n.334 del 1999 art. 23) atteso anche che l’ambito territoriale di Brindisi è stato dichiarato “area ad elevato rischio di crisi ambientale” ed attese le valutazioni di rischio dell’area propriamente portuale (piano ex D.P.R. 23 aprile 1998);
“Considerato, per tutto quanto precede, che l’autorizzazione ed il nulla osta ambientale ex art. 8 L. n. 340/2000 basati su un “progetto preliminare”, avente quindi il contenuto relativo, anche di indeterminatezza, e di massima individuato all’art. 16 L. 11 febbraio 1994 n. 109, sembrano avere valore per la “fattibilità amministrativa e tecnica” e per le connesse procedure preliminari, ma non escludono – secondo le regole – la necessità dell’esame del progetto definitivo con il contenuto di cui al citato art. 16 n. 4, elaborato congruo, fra l’altro, ai fini “dell’inserimento delle opere nel territorio” e per lo “studio di impatto ambientale”;
“Considerato, pertanto, che appare al momento non privo di fumus il rilievo delle amministrazioni della Capitaneria di Porto e dell’Autorità portuale che sul rilievo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ritengono di non poter dare assensi per quanto di loro competenza in mancanza di progetto definitivo completo favorevolmente valutato, né appare che le intervenute conferenze di servizi possono avere un contenuto aggiuntivo rispetto ai termini di progettazione preliminare loro sottoposti; ……..”.
III – Aggiunge il Collegio, quanto alla inidoneità della autorizzazione ministeriale n. 17032 del 2003 ad essere valido titolo per l’inizio dei lavori di costruzione del rigassificatore, che il riferimento all’art. 8 L. n. 340 del 2000 non esclude affatto l’obbligo della VIA dell’insieme delle opere che costituiscono l’impianto di rigassificazione.
Infatti:
1) l’art. 6 L. 8 luglio 1986 n. 349 ed il D.P.C.M. di attuazione 10 agosto 1988 n. 377, come modificato dall’art. 1 D.P.R. 11 febbraio 1993, sottopongono a VIA obbligatoria lo stoccaggio di prodotti di gas naturali e di petrolio liquefatto con capacità di gran lunga inferiore a quella dell’impianto de quo;
2) l’art.1 L. 28 febbraio 1992 n. 220 assoggetta a VIA la costruzione di terminali per il carico e scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
3) il D.P.R. 12 aprile 1996, come successivamente modificato sottopone a VIA di competenza regionale, fra l’altro, i lavori marittimi volti a modificare la costa, nonché il recupero dei suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
Quanto, poi, all’obbligo di consultazione della popolazione, è sufficiente rammentare che la direttiva 96/82/CE è stata recepita con D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, che all’art. 23 prevede che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere in caso di progetti relativi a nuovi stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
In proposito andava tenuto conto che con atto 30.11.1990 il territorio di Brindisi è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale, assoggettato a piano di risanamento ex D.P.R. 23 aprile 1998.
Andava, inoltre, considerata la vicinanza del progettato rigassificatore ad industrie classificate secondo la direttiva “Seveso” (dir. 82/501/CE, ora 96/82/CE “Seveso II”), oltre che la vicinanza alla città, a strada, a ferrovia, al porto ed alla quantità e tipo di sostanze che vi transitano (si sostiene: 2.700.000 tonnellate di sostanze infiammabili ed esplosive e 64.000 tonnellate di sostanze tossiche), anche al fine del rischio “effetto domino”, di cui all’art. 12 D. Lgs. N. 334/1999; tutto così rapportato alla previsione che il rigassificatore comporterebbe la movimentazione fino a 8 miliardi di metri cubi di metano l’anno con la presenza in un anno di circa 110 navi da 130 – 140 tonnellate.
Da tutto ciò la conclusione che il rigassificatore di gas naturale liquefatto (GNL) insieme alle opere connesse doveva essere necessariamente assoggettato a procedura di VIA unitaria su progetto definitivo, nonché alla consultazione della popolazione interessata ex direttiva n. 96/82/CE prima dell’inizio di qualsiasi opera, e che la autorizzazione n. 17032 del 2003 era inutile a tal fine mancando degli elementi essenziali (progetto definitivo, VIA e consultazione popolazione).
IV – La valutazione da parte delle Autorità che hanno emesso gli atti impugnati della inidoneità della autorizzazione vantata dalla ricorrente (decreto M.A.P. n.17032 del 2003) quale titolo valido per l’inizio dei lavori del rigassificatore non rende necessaria da parte del Collegio la pronuncia di nullità dell’atto perché mancante di elementi essenziali prescritti dalla normativa nazionale ed europea, potendo mantenere la più limitata e confacente funzione di “autorizzazione alla prosecuzione del procedimento” a mente dell’art. 8 L. n. 340 del 2000.
In relazione, poi, alla pretesa di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente va comunque affermata la assenza del presupposto di situazione di legittimo affidamento da parte della P.A. ed, ancor più, di profili di colpa. E ciò anche a prescindere da vicende di illeciti penali che potrebbero essere all’origine di deviazione del giusto a corretto procedimento e di forzature interpretative, nonché della ricercata omissione del rispetto delle prerogative di soggetti pubblici e dei diritti della popolazione tutelati da norme nazionali e comunitarie quali presupposti essenziali.
Dalla motivazione che precede deriva anche che tutte le censure proposte dalla società ricorrente appaiono “fuori quadro”, rispetto alla ricostruzione che va data alla vicenda e, quindi, proposte su erronei presupposti. Tali censure sono, conseguentemente, infondate a prescindere dei profili eccepiti di inammissibilità e tardività.
V – Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1241/05, lo respinge con obbligo delle Autorità amministrative di conformità alla affermata limitata funzione del decreto M.A.P. n. 17032 del 2003 ed alle prescrizioni di cui in motivazione, salvi i poteri di annullamento in autotutela del predetto decreto.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 14.000 (quattordicimilaeuro), così ripartiti: euro 2.500 a favore dell’Autorità portuale di Brindisi, euro 2.500 a favore di ciascuno dei quattro soggetti intervenienti ad opponendum, (Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Comune di Lecce e Legambiente Onlus) nonchè euro 1.500 a favore della Capitaneria di Porto di Brindisi e del Consiglio superiore dei lavori pubblici con ripartizione in parti uguali; spese compensate nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 4 aprile 2007.
Aldo RAVALLI – Presidente – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 17 Aprile 2007