Cass. Sez. III n. 17084 del 26 aprile 2016 (Ud 9 set 2015)
Presidente: Fiale Estensore: Gentili Imputato: Simonetti
Alimenti.Vendita di sostanze alimentari invasi da parassiti

In materia di alimenti, risponde del reato di cui all'art. 5, comma primo, lett. d) della legge n. 283 del 1962 il responsabile di reparto di esercizio commerciale, al cui interno siano posti in vendita prodotti alimentari invasi da parassiti, il quale abbia colposamente trascurato di impartire disposizioni al fine di garantire un regime di controllo della qualità del prodotto idoneo a prevenire una simile eventualità ovvero, laddove disposizioni nel senso indicato siano state impartite, di verificarne la corretta attuazione.



 RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 27 novembre 2014 il Tribunale di Rovereto ha dichiarato la penale responsabilità di Simonetti Giorgio in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 5, lettera d), della legge n. 283 del 1962, in quanto, in qualità di caporeparto di un esercizio commerciale all'interno del quale erano in vendita prodotti alimentari, poneva in vendita n. 32 confezioni di pasta alimentare infestate da centinaia di insetti - successivamente identificati come appartenenti al genere coleotteri curculionidi della specie sitophilus - condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia.

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Simonetti, tramite il proprio difensore di fiducia, affidandolo ad un unico articolato motivo.

In particolare, il ricorrente in primo luogo ha lamentato, sotto il profilo della sussistenza del reato a lui contestato, che la fattispecie non era inquadrabile in alcuna delle ipotesi contravvenzionali elencate nella disposizione indicata nel capo di imputazione che si assumeva essere stata dal lui violata; non si trattava, infatti, nè di sostanze alimentari insudiciate, nè in stato di alterazione o, comunque, nocive; le stesse non erano invase dai parassiti, non potendosi ritenere tali gli insetti rinvenuti all'interno delle confezioni di pasta alimentare in questione, nè, infine, si trattava del caso di sostanze alimentari sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.

Tanto premesso il ricorrente ha osservato che, anche sotto il profilo soggettivo, nessuna contestazione poteva essere a lui mossa; ciò in quanto, ha aggiunto il ricorrente, nella sentenza non vi era motivazione in ordine alla inapplicabilità al caso di specie della esimente prevista dalla L. n. 283 del 1962, art. 19; invero, ha, infatti, rilevato il ricorrente, le confezioni del prodotto contaminate non erano state manomesse ma sono risultate integre, sicchè il vizio che le caratterizza non deriva da condotte del ricorrente, ma è causato da una contaminazione intervenuta all'origine, della quale il prevenuto non poteva essere consapevole.

Quanto alla sua condotta, egli ha evidenziato di avere posto in essere tutti i controlli abitualmente predisposti, come confermato dai testi escussi, i quali hanno ribadito di avere ottemperato a tutte le disposizioni impartite loro dal Simonetti; è evidente che se poi gli stessi non le abbiano effettivamente adempiute o lo hanno fatto con scarsa attenzione, la responsabilità per quanto avvenuto non è attribuibile al prevenuto.

Ha ancora aggiunto il ricorrente che la sentenza del Tribunale di Rovereto è insufficientemente motivata in quanto, pur non essendo stati ritenuti in essa adeguati i controlli eseguiti su disposizione del Simonetti, nella medesima non è precisato, come invece si sarebbe dovuto fare, quale sarebbe stato il dovere di diligenza che il prevenuto avrebbe dovuto assicurare per essere esente da sanzione penale.

Con una memoria depositata in data odierna il ricorrente ha chiesto che alla fattispecie sia applicato il regime di non punibilità previsto dall'art. 131-bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di ricorso formulato dal Simonetti è manifestamente infondato e, pertanto, la sua impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Rispondendo secondo l'ordine di loro esposizione alle argomentazioni rassegnate dal ricorrente nel motivo di impugnazione da lui proposto rileva la Corte che nella condotta posta in essere dal S. è dato riscontrare dal punto di vista oggettivo gli estremi del reato a lui contestato.

Sul punto, infatti, va rilevato che l'art. 5 della legge n. 283 del 1962 sanziona espressamente l'impiego, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione o comunque la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari che siano, fra l'altro, o in cattivo stato di conservazione, ovvero insudiciate o invase da parassiti; ricordato che all'imputato è stato contestato il fatto di avere detenuto per la vendita nel reparto alla cui direzione egli era preposto dell'esercizio commerciale Coop Super Store Millenium di Rovereto 32 confezioni di pasta alimentare infestate da centinaia di insetti di colore nero, va confermata al riguardo, sotto il profilo della ricorrenza dell'elemento oggettivo, la ritenuta sussistenza del reato contestato.

Invero, osserva la Corte, con la espressione "invase da parassiti" contenuta nella L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), il legislatore, nel sanzionare la condotta di chi, appunto, detenga o ponga in vendita prodotti alimentari aventi la predetta caratteristica, non ha inteso, come viceversa ritenuto dal ricorrente, usare l'espressione "parassita" nella sua più stretta accezione tecnica, secondo la quale essa indica esclusivamente l'organismo animale o vegetale che vive utilizzando materiale organico di un altro essere vivente; deve, invece ritenersi che il legislatore si sia riferito, con tale espressione, ad ogni organismo vivente la cui presenza all'interno ovvero in contigua prossimità di un prodotto alimentare non sia funzionale alla definizione delle sue caratteristiche organolettiche ma sia, proprio perchè ordinariamente disgiunta da tale prodotto, indice di una sua condizione di attuale difetto di igiene o, comunque, di insudiciamento o alterazione.

E', infatti, noto che solo determinati prodotti alimentari sono tipicamente caratterizzati proprio dalla presenza al loro interno di elementi che potrebbero apparire estranei alla loro composizione e che, invece, ne costituiscono un elemento di pregio o comunque una peculiare caratteristica gastronomica; basti pensare, in particolare, a taluni prodotti caseari tipici, per rimanere nell'ambito della esperienza nazionale, della Sardegna ovvero, più in generale, a tutti i formaggi erborinati, caratterizzati dalla presenza nel loro interno di funghi e muffe che ne determinano la peculiarità anche organolettica.

E' di tutta evidenza che per questi prodotti alimentari, per i quali la presenza di elementi estranei alla loro originaria composizione è funzionale alla loro caratterizzazione organolettica, non potrà parlarsi di infestazione di parassiti; ma, laddove la presenza di tali elementi estranei, siano essi di origine animale ovvero vegetale, come potrebbero essere rispettivamente taluni insetti o delle muffe, sia del tutto inconciliabile con la tradizionale, ed a volte specificamente disciplinata da fonti normativa regolamentari, composizione del prodotto, ben potrà parlarsi di prodotto invaso dai parassiti, ancorchè non possa evidentemente attribuirsi al prodotto alimentare in questione la qualifica di soggetto vivente che, invece, appare necessaria i fini della rigorosa individuazione del rapporto parassitario fra due soggetti del mondo animale o vegetale.

Non vi è dubbio che nel caso della pasta alimentare la presenza di insetti allo stato di piena maturazione nelle confezioni in cui questa è conservata per la successiva vendita non può certamente essere considerata un'evenienza funzionale alla precisazione delle sue caratteristiche organolettiche, apparendo, piuttosto, un indice di alterazione del prodotto e della mancanza di controlli in ordine alla persistente genuinità del prodotto stesso, circostanza che ha fatto sì che le uova di insetto, verosimilmente presenti ab origine all'interno della confezione in questione, abbiano avuto la possibilità di schiudersi e le larve da queste fuoriuscite raggiungere nella loro evoluzione lo stadio di insetto in piena maturazione morfologica, senza che medio tempore si fosse provvedesse alla eliminazione delle confezioni infestate dalla merce destinata alla vendita.

Nel caso che interessa, per come definitivamente accertato in punto di fatto dal Tribunale di Rovereto, le confezioni di pasta rilevate nell'esercizio commerciale presso il quale il prevenuto era il responsabile delle vendite nel reparto interessato, erano invase da centinaia di insetti vitali, del tipo coleotteri curculionidi della specie sitophilus, che si muovevano all'interno di esse ed erano visibili già alla distanza di due metri.

Tale macroscopica evenienza, cui evidentemente il personale sottoposto alle direttive del ricorrente non aveva posto alcuna misura di contenimento, non sarebbe dovuta sfuggire ad un controllo merceologico periodico o, comunque adeguato al contrasto del fenomeno; va d'altra parte rilevato che certamente non doveva trattarsi di un fenomeno del tutto inatteso, tanto più in quanto verificatosi nel corso della stagione estiva - la notitia criminis è, infatti, riferita al (OMISSIS) - nel corso della quale i fattori climatici certamente favoriscono la proliferazione degli insetti.

Rileva, infatti la Corte, in applicazione di una ragionevole regola di esperienza, che non può certamente farsi rientrare nel novero degli eventi eccezionali una occasionale contaminazione con uova di insetto dei prodotti alimentari in questione.

Come correttamente osservato dal giudice del merito, passando così ad esaminare la ricorrenza dell'elemento soggettivo nel comportamento del S., il suo atteggiamento colposo, più che sufficiente ai fini della integrazione della fattispecie contravvenzionale, è riconducibile, pertanto, non alla mancata predisposizione di un'adeguata modalità di conservazione dei prodotti in questione - il Tribunale ha rilevato, infatti, che non sono state riscontrate criticità nelle modalità di conservazione dei prodotti ovvero violazione delle norme igienico sanitarie a tal fine previste - ma è ravvisabile nell'avere egli trascurato sia di impartire disposizioni al fine di garantire un regime di controllo della qualità del prodotto che prevenisse eventualità del tipo di quella verificatasi (cioè la messa in vendita di prodotti infestati), sia nell'avere trascurato, laddove le disposizioni nel senso indicato fosse state impartite, di verificarne, anche attraverso il diretto controllo degli esiti di esse, la corretta attuazione.

Invero la evidenza della infestazione, riscontrabile, come segnalato dal giudice del merito, tramite l'osservazione delle confezioni di pasta da una distanza di 2 metri, avrebbe consentito, laddove il controllo di qualità non fosse stato negligentemente trascurato, l'immediata rilevazione del fenomeno e la rimozione delle confezioni in questione dallo scaffale dei prodotti destinati alla vendita.

La negligenza dell'imputato, elemento costitutivo della sua colpa per come scolpita la definizione di essa dall'art. 43 c.p., alinea 3, sta nell'avere trascurato di controllare la possibile verificazione dell'evento - per tale dovendosi intendere non tanto l'infestazione da parassiti del prodotto alimentare quanto la sua la messa in vendita ovvero il mantenimento di tale sua condizione anche dopo l'avvenuta infestazione - e nell'avere, conseguentemente, omesso di apprestare le dovute idonee misure affinchè lo stesso non si verificasse, così come la sua preposizione a responsabile del reparto vendita dei prodotti alimentari avrebbe imposto.

Riguardo alla richiesta di applicazione della speciale ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. rileva la Corte - al di là della sua inammissibilità in quanto motivo aggiunto di impugnazione introdotto a corredo di un ricorso di per sè inammissibile in quanto manifestamente infondato, mentre, giova rilevare sul punto, in linea di principio il motivo aggiunto di impugnazione sarebbe, viceversa, ammissibile, sebbene esso non costituisca uno sviluppo della contestazione già mossa a capi od a punti della sentenza già interessati con l'originaria impugnazione (come invece richiesto di regola, per tutte cfr: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 5 maggio 2014, n. 18293), in quanto l'interesse alla deduzione impugnatoria è scaturito dalla introduzione, tramite novella legislativa entrata in vigore successivamente alla presentazione degli originari motivi di impugnazione, dell'art. 131-bis c.p. - osserva la Corte che la imponenza quantitativa della violazione contestata al S., riguardante ben 32 confezioni di pasta alimentare, porta a fare ritenere manifestamente esulante la fattispecie dal concetto di particolare tenuità dell'offesa.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2015.