TAR Sardegna Sez. II n. 442 del 3 luglio 2017
Acque.Autorizzazione allo scarico e principi generali dettati dal Codice ambientale
Non possono essere utilmente interpellati i principi di cui agli articoli 2 (obiettivi e finalità delle norme sull’ambiente), 3-ter (Principi dell’azione ambientale) e 3-quinquies (Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione), del Codice dell’ambiente, i quali presuppongono l’esercizio di funzioni amministrative caratterizzate da discrezionalità e non possono trovare applicazione nei procedimenti amministrativi ambientali in cui – come nel caso di specie – il rilascio delle autorizzazioni è subordinato ad accertamenti tecnici di natura vincolata volti a verificare se gli impianti rispettino i limiti indicati dalle norme statali e regionali
Pubblicato il 03/07/2017
N. 00442/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Abbanoa Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri, N. 32;
contro
Provincia di Sassari, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Martinez, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17;
Comune di Stintino, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Antonio Zara, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- dell'atto (privo di data e numero di protocollo), a firma del Dirigente Settore V - Ambiente - Agricoltura della Provincia di Sassari, notificato via p.e.c. il 22.12.2015, di diniego dell'autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Stintino, sito in località Picco d'Aquila;
- della nota (priva di data e numero di protocollo del 26.11.2015, sempre a firma dello stesso Dirigente Settore V - Ambiente - Agricoltura, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo della autorizzazione;
- dell'istruttoria tecnica della Provincia di Sassari e dell'esito del sopralluogo effettuato in data 15.9.2015, conosciuto soltanto per estremi citati nel predetto atto di diniego;
- di ogni altro atto che degli stessi sia presupposto, prodromico, consequenziali e/o comunque connesso;
con i motivi aggiunti depositati in data 6.3.2017:
- dell'atto pervenuto in data 14.12.2016, prot. n. GE 2016/0046016, a firma del Dirigente Settore V - Servizi Tecnologici - Ambiente - Agricoltura della Provincia di Sassari, recante "Dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale dei reflui urbani provenienti dall'impatto di depurazione comunale di Stintino, sito in Loc. Picco d'Aquila";
- dell'eventuale presupposta relazione istruttoria, allo stato non conosciuta;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 20897 del 13.7.2016 a firma del Dirigente Settore V - Servizi Tecnologici - Ambiente - Agricoltura della Provincia di Sassari;
- di ogni altro atto che degli stessi sia presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Sassari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame, la società Abbanoa S.p.A. (nella sua qualità dì gestore del servizio idrico integrato della Regione Sardegna per conto di EGAS - Ente di Governo d'Ambito della Sardegna) impugna il provvedimento del 22 dicembre 2015, n. 39191, con il quale la Provincia di Sassari ha rifiutato il rinnovo della autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Stintino (in località Picco d'Aquila).
2. - Come emerge dalla lettura della motivazione, il diniego muove dal presupposto che Abbanoa non abbia adempiuto alle prescrizioni già imposte con l’autorizzazione allo scarico (rilasciata il 21 luglio 2010), si fonda essenzialmente sui seguenti rilievi:
- mancherebbe la «garanzia di assicurare il regolare funzionamento e la gestione del sistema depurativo adottato, nelle forme e nelle modalità indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione da parte del gestore»;
- non sarebbero stati rispettati i «limiti tabellari indicati nella tabella 1, allegato 2 alla Direttiva Regionale "Disciplina Regionale sul riutilizzo dei reflui depurati" approvata con deliberazione della G.R n. 75/15 del 30 dicembre 2008»; in altra parte del provvedimento si fa riferimento al superamento dei limiti previsti dalle direttive regionali richiamate «per il parametro Azoto ammoniacale con conseguente sospensione del conferimento del refluo ai fini del riutilizzo»;
- non sarebbe stato predisposto «un pozzetto di campionamento per le acque destinate a scopo irriguo»;
- non sarebbero state notificate all’amministrazione provinciale le «variazioni dei dati forniti con la richiesta di autorizzazione, ovvero by pass di intere sezioni necessarie ad un adeguato trattamento del refluo».
Si richiamano, altresì, gli esiti del sopralluogo presso l’impianto, effettuato in data 15 settembre 2015, che avrebbero rilevato «una gestione dell’impianto non in linea con le sue caratteristiche tecniche ma in permanente situazione di emergenza. La grigliatura meccanica con filtrococlea non era in funzione e si procedeva con il by pass anche della sezione disabbiatura areata prevista. Inoltre tutti i misuratori di portata, escluso quello a monte della filtrazione, risultavano essere in avaria, con conseguente dosaggio dei vari chemicals in maniera approssimativa».
3. - Avverso il provvedimento di diniego, la società ricorrente deduce plurime censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
4. - Con ordinanza cautelare n. 49 dell'8 aprile 2016, la Sezione ha sospeso l'efficacia del provvedimento di diniego, ordinando all'Amministrazione provinciale di riesaminare l'istanza. La Provincia di Sassari, con atto prot. n. 20897 del 13 luglio 2016, procedeva in tale senso, chiedendo ad Abbanoa di integrare la documentazione sia amministrativa che tecnica.
Peraltro, con atto del 13 dicembre 2016, n. 46016, l’amministrazione provinciale – preso atto che «il titolare dello scarico a tutt’oggi non ha provveduto a fornire le integrazioni documentali richieste», ha definito il procedimento dichiarando improcedibile l’istanza di nuova autorizzazione allo scarico.
5. - Con motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2017, Abbanoa S.p.A. ha esteso l’impugnazione anche al predetto provvedimento.
6. - Si è costituita in giudizio la Provincia di Sassari, chiedendo che il ricorso e i motivi aggiunti siano respinti.
7. - All’udienza pubblica del 12 aprile 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione del provvedimento di rifiuto della autorizzazione allo scarico, in quanto «non è dato in alcun modo comprendere non solo l'iter logico-giuridico, ma nemmeno il presupposto da cui la Provincia di Sassari ha fatto discendere la decisione dì non rinnovare l'autorizzazione».
Tuttavia, il rilievo non può essere condiviso, come emerge dalla piana lettura della motivazione dell’atto impugnato e come si può evincere dagli ampi stralci sopra riferiti, in cui sono compiutamente esposte le ragioni che hanno indotto l’amministrazione provinciale a negare l’autorizzazione richiesta.
9. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dei principi generali dettati dal d.lgs. n. 152 del 2006 («Norme in materia ambientale», c.d. Codice dell’ambiente), nonché della disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento di cui agli articoli 73 e ss., e agli articoli 124, 125 e 126, del medesimo decreto legislativo, anche sotto diversi profili di eccesso di potere per l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, illogicità e irragionevolezza; nonché, per la violazione del principio di leale collaborazione tra enti.
9.1. - Il motivo non è fondato.
9.2. - Non sono condivisibili, in primo luogo, le argomentazioni basate sulla disciplina delle autorizzazioni provvisorie agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue, di cui all’art. 124 cit., del Codice dell’ambiente. La disposizione, al comma 6, attribuisce alle regioni il compito di disciplinare «le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione». Detta disciplina risulta dalle direttive approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2008, n. 75/15, il cui articolo 14, comma 6, prevede che il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue deve essere richiesto «entro e non oltre un anno dalla scadenza»; in tal caso, si precisa, «fino all’adozione di un nuovo provvedimento e salvo diversa indicazione della Provincia territorialmente competente, il riutilizzo delle acque reflue può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione».
Nel caso di specie, vi è stato un espresso provvedimento di rifiuto dell’autorizzazione da parte della Provincia, che rappresenta indubbiamente quella «diversa indicazione» (cui fa riferimento la direttiva appena citata) che preclude il regime della provvisoria autorizzazione invocato dalla società ricorrente.
9.3. - Né possono essere utilmente interpellati i principi di cui agli articoli 2 (obiettivi e finalità delle norme sull’ambiente), 3-ter (Principi dell’azione ambientale) e 3-quinquies (Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione), del Codice dell’ambiente, i quali presuppongono l’esercizio di funzioni amministrative caratterizzate da discrezionalità e non possono trovare applicazione nei procedimenti amministrativi ambientali in cui – come nel caso di specie – il rilascio delle autorizzazioni è subordinato ad accertamenti tecnici di natura vincolata volti a verificare se gli impianti rispettino i limiti indicati dalle norme statali e regionali. Il che si evince, in primo luogo, dall’art. 124, comma 10, ai cui sensi l’amministrazione verifica, prima del rilascio dell’autorizzazione, le caratteristiche tecniche dello scarico, la sua localizzazione e le condizioni locali dell’ambiente interessato, eventualmente inserendo nell’autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche volte a garantire che non vi sia pregiudizio del corpo ricettore; nonché, in sede statale, dall’art. 6 del decreto del Ministro dell’Ambiente 12 giugno 2003 n.185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), secondo cui con l’autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo «sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione»; e, in sede regionale, dalle direttive sopra citate, il cui articolo 14, punto 3, prevede che l’autorizzazione «dovrà contenere le prescrizioni cui dovranno conformarsi sia i gestori della rete di distribuzione sia gli utilizzatori finali, all’atto della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione, al fine del rispetto di quanto previsto dalla presente direttiva e dal DM n. 185 del 2003». La medesima direttiva contiene anche i valori-limite relativi a una serie di sostanze (cfr. tabella 1 dell’allegato 2 alle direttive regionali del 2008 cit.), il sui superamento (secondo parametri e criteri previsti nella medesima tabella) impedisce il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per il riutilizzo delle acque reflue urbane.
9.4. - Tali valori-limite, come risulta dagli accertamenti effettuati dall’ARPAS, richiamati anche nel corpo della motivazione dell’atto di diniego impugnato, sono stati superati in relazione a diverse sostanze: si veda la comunicazione ARPAS del 1 settembre 2015, n. 28239, relativa ai campioni prelevati il 17 e 18 agosto 2015, in cui si riferisce che dagli accertamenti «emerge il superamento dei limiti della tab. 1 All. 2 del DGR 75/15 DEL 30.12.2008 per i parametri Azoto ammoniacale [che, superando il 100% del limite tabellare, comporta l’immediata sospensione del conferimento del refluo, come si segnala nella medesima comunicazione ARPAS], Tensioattivi totali e Solidi sospesi» (cfr. doc 8 di parte ricorrente). Superamento dei limiti tabellari che, in relazione a sostanze diverse, è stata accertata dall’agenzia regionale anche nell’analisi dei campioni prelevati in data successiva (in atti, si veda doc. 3 della Provincia di Sassari).
10. - Alla luce di quanto sopra osservato, anche le censure proposte dalla società ricorrente, dirette a inficiare la legittimità delle singole contestazioni su cui si basa il provvedimento di diniego adottato dalla Provincia (cfr. alle pagine 13-18 del ricorso introduttivo), non colgono nel segno. E’ sufficiente, in particolare, esaminare quanto eccepito con riguardo al superamento dei limiti tabellari (sopra richiamati); superamento che non viene, in sostanza, smentito, ma solo giustificato in relazione ad anomalie ritenute fisiologiche nella gestione dell’impianto, appellandosi, infine, all’attività posta in essere da Abbanoa , «del tutto rispettosa delle prescrizioni e della normativa vigente». Affermazione, quest’ultima, che appare sicuramente smentita dagli accertamenti di cui si è riferito sopra.
11. - In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere integralmente rigettato.
12. - Ne deriva come conseguenza l’improcedibilità dei motivi aggiunti, per il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento dell’atto con cui la Provincia di Sassari ha pronunciato la improcedibilità in sede di riesame dell’istanza di autorizzazione, in seguito all’ordinanza cautelare della Sezione. L’eventuale annullamento, infatti, non avrebbe alcuna utilità giuridica per la ricorrente, nei confronti della quale continuerebbe ad avere effetti il diniego originario.
13. - Considerata la peculiarità della vicenda esaminata, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Francesco Scano