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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n.154
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
Gazzetta Ufficiale N. 146 del 24 Giugno 2004

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita' e obiettivi

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma
ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38,
con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b),
c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine e'
riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui
l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e
dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali,
deve essere basata su criteri di sostenibilita'.

Art. 2.
Tavolo azzurro

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali
della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per
la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il «Tavolo
azzurro».
2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche
agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e'
composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni
e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione
nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca,
delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello
nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le
strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in
relazione ad ogni altra finalita' per la quale il Ministro delle
politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato
delegato, ne ravvisi 1'opportunita'.
4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai
Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito
delle attivita' istituzionali degli organismi di provenienza, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal
Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti
membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle
regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle
associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente
piu' rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali
delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali
delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle
organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente piu'
rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di
organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE)
n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche
agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del
Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario
di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse
ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente
ne ravvisi l'opportunita'.
3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione,
gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i
rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti
posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali.


Art. 4.
Finalita' e contenuti del Programma nazionale

1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni
internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene
comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale,
gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da
perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi
delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle
rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:
a) perseguire la durabilita' delle risorse ittiche per le
generazioni presenti e future e tutela della biodiversita';
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della
produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse,
cosi' come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la
promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei
programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni,
organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformita'
con le norme comunitarie;
c) sviluppare le opportunita' occupazionali, il ricambio
generazionale delle attivita' economiche e delle tutele sociali anche
attraverso l'incentivazione della multifunzionalita', la promozione
della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore
dei lavoratori dipendenti;
d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilita' dei
prodotti ittici, valorizzazione della qualita' della produzione
nazionale e della trasparenza informativa;
e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e
razionalizzazione del mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e
all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale
della ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai
rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche
attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi
al settore;
h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei
fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed
i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;
i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere
applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi
territori.
2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del
settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di
programmazione, nonche' la ripartizione degli stanziamenti di
bilancio.
3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli
imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della
pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonche' i
consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed
i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati
ai sensi del presente decreto.

Art. 5.
Programmazione di settore

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del
Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per
l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale
della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma
nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresi', entro
il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di
programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali
della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti,
contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare
con le proprie dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di
programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con
l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonche'
dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi
dell'articolo 119 della Costituzione.


Art. 6.
Imprenditore ittico

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi
esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di
pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi
acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita'
connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le
cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando
utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono
prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento
delle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti
attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente
dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge,
l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e
previdenziali e della concessione di contributi nazionali e
regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il
contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle
linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.».


Art. 7.
Attivita' connesse

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano
connesse alle attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a
queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di
prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca,
ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e
alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese
ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o
associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di
struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata:
«ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e
dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di
promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere
provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere
architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni
vigenti.».


Art. 8.
Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea

1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono
notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge
14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.


Art. 9.
Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
e all'acquacoltura

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi
del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli
indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati
a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma
nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).
2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla
realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i
consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali
delle cooperative della pesca.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato
di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al
Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne puo'
proporre la pubblicazione.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e
all'acquacoltura e' presieduto dal direttore generale per la pesca e
1'acquacoltura ed e' composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali;
c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato
dal Ministro della salute;
e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal
Ministro delle attivita' produttive;
f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
applicata al mare (ICRAM);
g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per
la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e
forestali;
h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a
statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una
terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri
ricercatori;
j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna
associazione nazionale delle cooperative della pesca;
k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato
dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente
piu' rappresentativa;
l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle
associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni
questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano
importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la
pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 10.
Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la
pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalita' di
funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con
le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini
di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di
sanita' veterinaria.
2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la
regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma
1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 11.
Statistiche della pesca e dell'acquacoltura

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia
di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del
sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto
delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e
regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti
il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di
rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la
fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.
2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza
di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e
nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le
dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

Art. 12.
Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche

1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli
impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione
internazionali, ed indica le priorita' di intervento funzionali alle
esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante
l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.
2. Le misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di
pesca e capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente
sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca,
caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di
pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.
3. In conformita' con le norme comunitarie, il Ministero delle
politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di
protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione
della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori
e consorzi di imprenditori ittici.
4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse
biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli
ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le
amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per
l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo
sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle
interazioni tra acquacoltura e attivita' di pesca, favorendo la
sostenibilita' delle integrazioni produttive.
5. Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2,
e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il
rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed
internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento
autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai
regolamenti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n.
3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del
Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. La
proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo
sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga
autorizzata dalla Commissione europea, e' a titolo oneroso con
ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma
nazionale.
7. In relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate
in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la
conservazione della biodiversita' e delle risorse biologiche, con
riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli
salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di
Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono
i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed
alla tutela delle attivita' dall'inquinamento.


Art. 13.
Misure di sostegno creditizio e assicurativo

1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria
autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del
credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore
della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere
destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del
Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale
per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.


Art. 14.
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalita' di cui al
presente articolo, ad interventi finanziari in favore di:
a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito
gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante,
e/o alla produzione, conseguenti a calamita', avversita'
metereologiche e meteo-marine di carattere eccezionale;
b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di
addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di
servizio o a seguito di affondamento per avversita' meteo marine
dell'unita' da pesca o asservita agli impianti.
3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale
nell'ambito della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo puo'
disporre contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari,
sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni
alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o
non prevedibili.
4. Su richiesta di una o piu' associazioni nazionali delle
cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di
acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali
dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore
operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto
centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento
delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della
dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di
avversita' meteomarina.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta
puo' essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati,
previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di
attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e
sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche
contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la
possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro
soggetto.
7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976,
n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitu' militari,
con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15,
si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.


Art. 15.
Comunicazione istituzionale
1. Nel Programma nazionale e' dato riconoscimento al ruolo
strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela
della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme
coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge
7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione
alimentare, alla valorizzazione della qualita' della produzione
ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed
opportunita' del mercato nazionale ed estero.
2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche
tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni
nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e
delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilita' di
accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali
per l'acquisizione delle medesime opportunita' di sviluppo produttivo
e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le
norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g),
del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed
informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

Art. 16.
Promozione della cooperazione
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche' delle
attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento
di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i
dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro
consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative
della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi
vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori,
gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e
dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni
per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento
del ruolo della cooperazione nel piu' ampio contesto del processo di
sviluppo dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di
programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni
nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura.

Art. 17.
Promozione dell'associazionismo

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della
produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialita' delle
imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali,
promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e
dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle attivita' connesse, il
Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche
iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti
sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore,
sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle
associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle
imprese di acquacoltura.

Art. 18.
Promozione delle attivita' a favore dei lavoratori dipendenti

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunita'
occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' delle attivita' connesse, il Programma
nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte
ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali
nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base
di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime
organizzazioni.

Art. 19.
Valutazione dei risultati dei programmi

1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e
18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di
intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma
nazionale di cui all'articolo 4.
2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni
dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura
dei programmi, nonche' i criteri di valutazione e le modalita' di
controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il
Tavolo azzurro e' chiamato, altresi', ad esprimersi annualmente
sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati
raggiunti.

Art. 20.
Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale

1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento
all'articolo 18, e' data priorita' ai seguenti obiettivi di tutela
dell'occupazione e sostenibilita' sociale nel settore della pesca e
dell'acquacoltura:
a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento
professionale e sicurezza del lavoro, nonche' progetti per
l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di
opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca
marittima;
b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di
imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti
temporaneamente assente per uno dei motivi previsti
dall'articolo 2110 del codice civile.


Art. 21.
Intesa tra Stato e regioni

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa inerente al settore
della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente
decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarieta'
della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del
principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei
principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.


Art. 22.
Dotazioni finanziarie

1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto,
con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17,
18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato
ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per
il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9,
si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli
stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1,
della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350.


Art. 23.
Abrogazione norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n.
41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963,
limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli