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DECRETO-LEGGE 4 giugno 2004, n.144 - Differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione.
Gazzetta Ufficiale N. 134 del 10 Giugno 2004

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio,
dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di
balneazione;
Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, tra
l'altro, e' stato consentito alle regioni di derogare, per un
triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro
ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai
fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ulteriormente
prorogare la facolta' prevista dal citato decreto-legge n. 109 del
1993, tenuto conto del perdurare del fenomeno di eutrofizzazione
delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e
per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Differimento termini ossigeno disciolto

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e
successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2006.
2. La disciplina di cui al comma 1 e' assicurata dall'approvazione
o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le
misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione,
volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli
obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.
3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani
sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei
piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il
31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 4 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli