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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 19.9.2003
COM(2003) 550 definitivo 2003/0210 (COD)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento (presentata dalla Commissione)

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RELAZIONE
1. INTRODUZIONE
1.1. Le acque sotterranee sono una preziosa risorsa naturale poiché costituiscono un
serbatoio da cui prelevare acqua di buona qualità, potabile o per uso industriale o
agricolo. Le acque sotterranee sono anche importanti sul piano ambientale poiché
servono a mantenere le aree umide e il flusso dei corsi d’acqua, funzionando come
riserva di equilibrio nei periodi di siccità. Poiché le acque sotterranee si muovono
lentamente attraverso il terreno, l’impatto delle attività umane può durare molto a
lungo. Inoltre, le acque sotterranee possono essere difficilmente risanate, anche dopo
aver rimosso la fonte dell’inquinamento, donde la necessità di concentrare gli sforzi a
livello della prevenzione. Le acque sotterranee costituiscono il flusso di base per i
sistemi acquatici di superficie e di conseguenza, la loro qualità può incidere sulla
qualità delle acque superficiali. In altri termini, gli effetti delle attività umane sulla
qualità delle acque sotterranee possono ripercuotersi sulla qualità degli ecosistemi
acquatici associati e su tutti i sistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Le
acque sotterranee sono maggiormente presenti di quelle superficiali e ciò rende
ulteriormente difficile prevenirne l’inquinamento, controllare e ripristinare la loro
qualità.
1.2. Oltre alle disposizioni della direttiva 80/68/CEE sulla protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento provocato da talune sostanze pericolose1, la protezione
delle acque è anche trattata dalla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro in materia di
acque)2 che è la legislazione fondamentale per la protezione dell’ambiente acquatico
europeo. L’articolo 17 della direttiva quadro prescrive che il Parlamento europeo e il
Consiglio adottano, sulla base di una proposta della Commissione, misure specifiche
per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee, tramite la
definizione di criteri comuni concernenti le tendenze qualitative e il buono stato
chimico. La presente proposta di direttiva derivata sulle acque sotterranee risponde a
detta esigenza.
2. LE ACQUE SOTTERRANEE: UNA RISORSA A RISCHIO
2.1. Il flusso delle acque sotterranee e il trasporto di inquinanti dalla fonte sono processi
in genere molto lenti, per cui l’inquinamento provocato da attività agricole,
industriali o di altro tipo verificatosi decenni addietro può tuttora minacciare la
qualità delle acque sotterranee. Questi processi sono difficili da osservare e misurare,
con la conseguenza che si possono ignorare o non avere prove concrete dei rischi di
inquinamento delle acque sotterranee. Alcuni rapporti recenti3,4 mostrano che
l’inquinamento dovuto a fonti domestiche, agricole e industriali è in aumento, sia
direttamente, a causa degli scarichi (effluenti) che indirettamente, a causa dello
spandimento di fertilizzanti o a causa del percolato di discariche, alcune delle quali
clandestine. Se è vero che la maggior parte dei problemi di inquinamento finora
1 GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.
2 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 72.
3 OECD Review, 2003.
4 Europe’s environment: the third assessment, EEA, 2003
3
individuati sono dovuti a fonti puntuali, si hanno prove che le fonti diffuse stanno
avendo un impatto crescente sulle acque sotterranee.
2.2. La prevenzione dell’inquinamento delle acque sotterrane è quindi di importanza
capitale e deve costituire un obiettivo essenziale della legislazione europea per le
ragioni seguenti:
– L’inquinamento delle acque sotterranee ha conseguenze più durature rispetto a
quello delle acque superficiali (mesi, anni e talvolta decenni), poiché le acque
sotterranee, nella maggior parte dei casi, si muovono più lentamente. La
bonifica spesso si rivela scarsamente praticabile o eccessivamente costosa.
Predisporre un trattamento complessivo delle acque sotterranee per rimuovere
determinati inquinanti, come pesticidi e altre sostanze organiche in traccia è
una strategia poco efficace e difficile da realizzare. La contaminazione
dell’acqua potabile è un rischio per la salute e, una volta prodottasi una
contaminazione, la perforazione di nuovi pozzi è costosa e in parecchi casi
impraticabile. È quindi preferibile prevenire o ridurre i rischi di inquinamento
anziché agire a posteriori sulle sue conseguenze.
– Le acque sotterranee sono una risorsa preziosa per la distribuzione di acqua
potabile e per altri processi industriali e agricoli e va protetta per poter essere
utilizzata oggi e in futuro.
– Le acque sotterranee forniscono il flusso di base (ossia l’acqua che alimenta i
corsi d’acqua tutto l’anno) per i sistemi acquatici superficiali, molti dei quali
sono usati per il rifornimento idrico e per fini ricreativi. In molti fiumi, oltre
il 50% della portata annua proviene da acque sotterranee che compiono lunghi
percorsi. Nei periodi di magra, in estate, oltre il 90% del flusso proviene da
acque sotterranee. Ne consegue che il deterioramento della qualità delle acque
sotterranee può incidere direttamente sui connessi ecosistemi acquatici e
terrestri.
3. LA POLITICA ATTUALE
3.1. Dall’adozione della direttiva 80/68/CEE esistono disposizioni contro l’inquinamento
delle acque sotterranee. La presente direttiva fornisce un insieme di regole per
prevenire gli scarichi diretti di inquinanti prioritari (elenco I) e assoggetta lo scarico
di altri inquinanti (elenco II) ad una autorizzazione preceduta da un’indagine
approfondita, caso per caso. Il monitoraggio è prescritto solo per tali casi specifici
(autorizzazioni) e non è generalizzato a tutti i corpi idrici sotterranei. A norma
dell’articolo 22, paragrafo 2 della direttiva quadro sull’acqua, la direttiva 80/68/CEE
sarà abrogata nel 2013. Dopo tale data il regime di protezione continuerà in virtù
della stessa direttiva quadro e della presente direttiva derivata sulle acque
sotterranee.
3.2. La direttiva quadro prescrive il raggiungimento di un buono stato delle acque
sotterranee e ne prevede quindi il monitoraggio nonché misure di protezione e
bonifica. La direttiva quadro assicura una protezione generale e il suo articolo 17
prevede l’adozione di criteri specifici per definire il buono stato chimico delle acque
sotterranee e per individuare e invertire le tendenze significative e durature
all’aumento delle concentrazioni degli inquinanti.
4
3.3. Oltre alla direttiva 80/68/CEE e alla direttiva quadro, la protezione delle acque
sotterranee è trattata in altri atti legislativi e politiche ambientali: direttiva sulle
discariche (99/31/CE)5, direttiva sulle acque potabili (88/778/CEE, modificata con
direttiva 98/83/CE)6, direttiva nitrati (91/676/CEE)7, direttiva pesticidi
(91/414/CEE)8, direttiva biocidi (98/8/CE)9 e comunicazione della Commissione
“Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”10.
3.4. La protezione delle acque sotterranee incide inoltre sulla produzione agricola e le
recenti proposte della Commissione sulle norme comuni relative alla revisione della
PAC11 fanno appunto riferimento alla direttiva 80/68/CEE. Già oggi, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1259/1999, gli Stati membri possono subordinare i pagamenti
agli agricoltori effettuati nell’ambito delle diverse organizzazioni comuni di mercato
al rispetto, da parte degli agricoltori stessi, delle disposizioni nazionali di attuazione
sulla protezione delle acque sotterranee.
4. ELABORAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA
4.1. Le discussioni precedenti l’accordo sulla direttiva quadro in materia di acque
(adottata il 23 ottobre 2000) erano state difficili anche perché si affrontavano idee
profondamente differenti in tema di protezione delle acque sotterranee. In mancanza
di un accordo su disposizioni dettagliate di protezione, fu inserita nella direttiva
quadro una disposizione (articolo 17) che fa obbligo al Parlamento europeo e al
Consiglio di adottare, sulla base di una proposta della Commissione, misure
specifiche dirette a prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee.
Tali misure devono includere criteri per valutare il buono stato chimico delle acque
sotterranee (articolo 17, paragrafo 2, lettera a)), individuare tendenze significative e
durature all’aumento delle concentrazioni degli inquinanti e definire i punti di
partenza per le inversioni di tendenza (articolo 17, paragrafo 2, lettera b)).
4.2. La Commissione ha avviato discussioni con le parti interessate per preparare la
proposta prevista dall’articolo 17, paragrafi 1 e 2 della direttiva quadro. È stato
istituito un forum consultivo di esperti (Expert Advisory Forum - EAF) per le acque
sotterranee, formato da rappresentanti degli Stati membri, soggetti interessati (ONG,
associazioni industriali, servizi della Commissione) e osservatori dei paesi associati e
candidati. La prima riunione del forum (26 novembre 2001) ha esaminato e discusso
un documento sul tema, preparato dalla Commissione e ha indicato alcuni
orientamenti da seguire nel redigere la proposta legislativa sulla protezione
delle acque sotterranee.
4.3. La seconda riunione del forum (25 e 26 marzo 2002) ha esaminato e discusso una
versione ampliata di questo documento e alla terza riunione del forum
(25 giugno 2002) sono emersi i primi elementi della proposta di direttiva
5 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
6 GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 98/83/CE (GU L 330
del 5.12.1998, pag. 32).
7 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
8 GU L 230 del 19.8.1991. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 98/47/CE (GU L 191
del 7.7.1998, pag. 50).
9 GU L 123 del 24.4.1998, p. 1.
10 COM(2002) 179.
11 COM(2003) 23.
5
comunitaria. La bozza praticamente completa della direttiva sulle acque sotterranee è
stata presentata alla quarta riunione del forum, svoltasi l’8 ottobre 2002.
Nel complesso, la proposta ha suscitato reazioni positive da parte degli Stati membri,
mentre le ONG hanno criticato le disposizioni sulla prevenzione/limitazione,
ritenendole non sufficientemente rigorose e si sono dichiarate contrarie alla proposta
di norme di qualità su scala comunitaria per i nitrati e i pesticidi ritenendole troppo
blande rispetto ai rischi di inquinamento agricolo. Gli articoli della proposta che
hanno suscitato maggiori reazioni riguardano il ritardo nell’istituzione di un elenco
degli inquinanti corredato da soglie. La Commissione ritiene tuttavia che in
mancanza di sufficienti dati scientifici, non sia possibile per il momento stilare tale
elenco.
4.4. La proposta di direttiva sulle acque sotterranee intende integrare la direttiva quadro,
che già contiene importanti disposizioni per la protezione delle acque sotterranee, e
in particolare:
– coordinamento delle disposizioni amministrative per i distretti idrografici
(articolo 3);
– obiettivi ambientali, con particolare riferimento al divieto di deterioramento e
alle disposizioni sulla protezione e le limitazioni (articolo 4);
– requisiti per l’analisi delle caratteristiche del distretto idrografico, per l’esame
dell’impatto ambientale delle attività umane e l’analisi economica dell’utilizzo
idrico (articolo 5);
– istituzione di un registro delle aree protette (articolo 6);
– individuazione di acque idonee all’estrazione di acqua potabile e istituzione
di zone di salvaguardia per questi corpi idrici (articolo 7);
– obblighi di monitoraggio (articolo 8);
– principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e
relativi alle risorse (articolo 9);
– istituzione di un programma di misure (articolo 11);
– aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro
(articolo 12);
– istituzione di un piano di gestione per ciascun distretto idrografico
(articolo 13);
– obblighi di informazione e consultazione pubblica (articolo 14);
– obblighi di relazione (articoli 15 e 18);
– progetti di future misure comunitarie (articolo 19);
– adeguamenti all’evoluzione scientifica e tecnica (articolo 20);
– comitato di regolamentazione (articolo 21);
6
– abrogazioni e disposizioni provvisorie (articolo 22);
– sanzioni (articolo 23).
5. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
5.1. La proposta di direttiva derivata sulle acque sotterranee determina i criteri per
valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, come prescritto
all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a) della direttiva quadro. Non è stato ritenuto
opportuno elencare nuove norme di qualità da applicare in modo uniforme in tutta
l’UE a tutti i corpi idrici sotterranei, data la naturale variabilità della composizione
chimica delle acque in questione e l’attuale carenza di conoscenze e dati desunti dal
monitoraggio. Questa decisione è perfettamente in armonia con i principi di buon
governo di cui al Sesto programma di azione per l’ambiente12, ossia “L’elaborazione,
l’attuazione e la valutazione della politica ambientale si baseranno sulle più recenti
conoscenze scientifiche ed economiche, su dati ed informazioni ambientali affidabili
e aggiornati e sull’uso di appositi indicatori.” Le norme di qualità per l’acqua
potabile risultano poco utili per valutare la qualità delle acque sotterranee, in quanto
concepite per proteggere la salute umana e non sono quindi necessariamente
appropriate come norme ambientali. In questa fase, le uniche norme di qualità su
scala comunitaria direttamente correlate alla protezione delle acque sotterranee sono
quelle concernenti i nitrati (direttiva 91/676/CEE), i prodotti fitosanitari (direttiva
91/414/CEE) e i biocidi (direttiva 98/8/CE) che sono state quindi incluse nella
proposta di direttiva sulle acque sotterranee.
5.2. Un workshop sul progetto BASELINE (finanziato dalla DG Ricerca nell’ambito del
Quinto programma quadro), svoltosi il 27 gennaio 2003, ha evidenziato la difficoltà
di stabilire norme di qualità uniformi per le acque sotterranee sottolineando la
necessità di considerare le caratteristiche della falda acquifera e le pressioni delle
attività umane.
5.3. La presente proposta stabilisce inoltre criteri per l’individuazione e l’inversione di
tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di inquinanti di
origine umana, tenendo conto dell’esigenza di dare la priorità a iniziative correlate
alla rilevanza ambientale di queste tendenze. Propone anche una metodologia
comune per testare la significatività statistica delle tendenze.
5.4. Gli obblighi di monitoraggio sulle acque sotterranee sono disciplinati dalla direttiva
quadro e quindi non sono reiterati nella presente direttiva.
6. GLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA
6.1 Finalità della direttiva derivata sulle acque sotterranee (articolo 1) è la
determinazione di misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento delle
acque sotterranee, tra cui criteri idonei a valutare il buono stato chimico, criteri per
individuare e invertire tendenze significative e durature all’aumento della
concentrazione degli inquinanti e criteri per definire i punti di partenza per
l’inversione di tendenze.
12 GU L 242 del 10.9.2002, p. 81.
7
6.2. L’articolo 2 contiene ulteriori definizioni per integrare quelle della direttiva quadro,
particolarmente per i livelli soglia, le tendenze significative e durature all’aumento
delle concentrazioni e gli scarichi indiretti nelle acque sotterranee.
6.3. L’articolo 3 stabilisce i criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque
sotterranee, specificando il regime di conformità per le norme di qualità contenute
nell’allegato I della direttiva e i valori soglia per gli inquinanti i cui requisiti sono
elaborati nell’articolo successivo.
6.4. L’articolo 4 contiene requisiti sui valori soglia per gli inquinanti. Per i corpi idrici
sotterranei considerati a rischio in seguito alle analisi delle pressioni e dell’impatto
effettuate ai sensi dell’articolo 5 della direttiva quadro, gli Stati membri devono
stabilire valori soglia per gli inquinanti di cui devono notificare gli elenchi al più
tardi il 22 giugno 2006, attenendosi alle raccomandazioni contenute nell’allegato III
della direttiva. La Commissione deciderà successivamente, sulla base di questi
elenchi nazionali, se proporre norme di qualità ambientale valide per tutta l’Unione.
Questi criteri garantiranno una valutazione comparabile dello stato chimico in tutta
Europa e l’armonizzazione di ogni decisione in materia.
6.5. L’articolo 5 stabilisce criteri specifici per identificare le tendenze significative e
durature all’aumento delle concentrazioni e definire i punti di partenza per
l’inversione di tendenze. L’allegato IV della direttiva contiene specifiche tecniche.
6.6. L’articolo 6 introduce una disposizione supplementare per garantire un’adeguata
protezione dei corpi idrici sotterranei. Nell’attuale direttiva sulle acque sotterranee
(80/68/CEE) sono previste disposizioni (articoli 4 e 5) per prevenire e limitare lo
scarico diretto e indiretto di sostanze pericolose nelle acque sotterranee. La direttiva
quadro contiene a sua volta disposizioni di portata generale per prevenire o limitare
l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento
dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei (articolo 4, paragrafo 1, lettera b),
punto i)). Inoltre, la direttiva quadro vieta, nell’ambito del programma di “misure di
base” (articolo 11) – con alcune eccezioni – lo scarico diretto di inquinanti nelle
acque sotterranee. Tuttavia, la direttiva quadro non contiene disposizioni sugli
scarichi indiretti di inquinanti nelle acque sotterranee e quindi quando la direttiva
80/68/CEE sarà abrogata non esisterà alcuna norma specifica per disciplinarli.
L’articolo 6 della proposta di direttiva intende garantire la continuità del regime di
protezione istituito dalla direttiva 80/68/CEE dopo che essa sarà stata abrogata
stabilendo un nesso con l’elenco dei principali inquinanti indicati nell’allegato VIII
della direttiva quadro.
6.7. Le disposizioni transitorie (articolo 7) assicurano la continuità del regime di
protezione istituito dalla direttiva 80/68/CEE relativamente alle indagini e
autorizzazioni preventive degli scarichi indiretti.
6.8. In base all’articolo 8, gli allegati da II a VI della presente proposta possono essere
adeguati al progresso scientifico e tecnico, secondo la procedura del Comitato
prescritta dall’articolo 21 della direttiva quadro.
8
7. NESSO TRA LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL SESTO PROGRAMMA DI AZIONE PER
L’AMBIENTE
7.1. Il Sesto programma di azione per l’ambiente contiene alcuni obiettivi connessi alla
gestione delle risorse naturali. La finalità generale del programma è migliorare
l’efficienza delle risorse e il controllo dell’inquinamento. Il programma sollecita
inoltre l’emanazione di una serie di misure finalizzate a questi obiettivi. Una di
queste è la presente direttiva derivata sulle acque sotterranee, che rientra a sua volta
nel quadro più ampio istituito dalla direttiva quadro.
7.2. La valutazione dello stato chimico si basa sulla selezione degli inquinanti che
mettono a rischio i corpi idrici sotterranei e sui relativi valori soglia, che devono
tener conto della naturale variabilità delle acque sotterranee europee. Questo
approccio è necessario in mancanza di sufficienti dati di monitoraggio e conoscenze
consolidate. Come indicato al punto 5.1, questo approccio è pienamente coerente con
i principi di buon governo di cui al Sesto programma di azione per l’ambiente.
8. DIMENSIONE POLITICA
8.1. Le acque sotterranee sono una risorsa sulla quale l’attività umana esercita una
pressione crescente, ma alla quale è prestata scarsa attenzione perché è, per così dire,
invisibile all’occhio umano. L’esigenza di proteggere le risorse di acqua potabile è
pienamente riconosciuta per il suo valore ambientale, ma gli Stati membri non
concordano sui modi di gestire la protezione delle acque sotterranee. Pur favorevole
ad una buona protezione delle acque sotterranee, la maggioranza degli Stati membri
ritiene che una valutazione dello stato chimico di queste acque, basato
sull’osservanza di un lungo elenco di norme qualitative paneuropee, non sia la giusta
maniera per conseguire tale protezione. Vi sono tuttavia alcuni Stati membri che
auspicano l’emanazione, quanto prima, di norme europee. La proposta della
Commissione prevede pertanto un elenco di sostanze per le quali l’UE ha già istituito
norme in relazione alle acque sotterranee. Per le altre sostanze, gli Stati membri
dovranno istituire valori soglia basati sui criteri indicati nella proposta. Alla luce
delle iniziative prese a livello nazionale, la Commissione deciderà successivamente
se sia opportuno presentare proposte intese ad ampliare l’elenco delle sostanze
oggetto di norme europee.
9. ANALISI COSTI/BENEFICI
9.1. La proposta è accompagnata da un’analisi d’impatto approfondita che è stata
effettuata nel primo trimestre del 2003. Va notato che il costo complessivo della
valutazione della qualità, i costi dei controlli e delle misure di bonifica prescritti dalla
gestione dei distretti idrografici e i costi amministrativi sono già incorporati nella
direttiva quadro. La proposta di direttiva derivata sulle acque sotterranee contiene
specifiche precise che consentiranno un approccio più armonizzato della definizione
e del controllo delle acque sotterranee rispetto alle specifiche attuali della direttiva
quadro.
9.2. Rispetto alla situazione attuale, la proposta costituisce quindi un miglioramento sul
piano del rapporto costi/benefici. Attualmente non esistono riferimenti comuni
(inquinanti selezionati e relative soglie) né criteri comuni per le acque sotterranee
9
donde la difficoltà di raggiungere uno stato chimico comparabile per le acque
sotterranee in tutta Europa; questa circostanza potrebbe determinare considerevoli
rischi e perdite sul piano economico. Una valutazione che erroneamente assegni un
cattivo stato chimico a un corpo idrico sotterraneo potrebbe determinare l’adozione
di misure superflue di bonifica, con conseguenti perdite economiche. Inversamente,
se sulla base di dati errati, lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo è giudicato
soddisfacente, si possono ignorare i segni di degrado, con possibili danni per
l’ambiente e la salute umana. Questa situazione di incertezza non solo indebolirebbe
l’efficacia delle decisioni prese sul piano politico, ma creerebbe anche sfiducia nei
cittadini.
10
2003/0210 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione13,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo14,
visto il parere del Comitato delle regioni15,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato16,
considerando quanto segue:
(1) Le acque sotterranee costituiscono una preziosa risorsa naturale che deve essere
protetta dall’inquinamento in quanto tale.
(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia
di ambiente17 comprende l’obiettivo di conseguire livelli di qualità dell’acqua che non
determinino impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente.
(3) Per proteggere l’ambiente nel suo complesso e la salute umana in particolare, bisogna
evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni di inquinanti nocivi.
(4) La direttiva 2000/60/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l’azione della Comunità in materia di acque18 detta una serie di disposizioni per
la protezione e la conservazione delle acque sotterranee. L’articolo 17 di tale direttiva
prevede che la Commissione presenti una proposta di misure per prevenire e
controllare l’inquinamento delle acque sotterranee, compresi i criteri per valutare il
buono stato chimico delle acque sotterranee, i criteri per individuare tendenze
significative e durature all’aumento della concentrazione degli inquinanti e per
determinare i punti di partenza da utilizzare per l’inversione di tendenza.
13 GU C del , pag. .
14 GU C del , pag. .
15 GU C del , pag. .
16 GU C del , pag. .
17 GU L 242 del 10.9.2002, pag. 81.
18 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 72.
11
(5) È necessario elaborare norme di qualità, valori soglia e metodi di valutazione onde
fornire criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee.
(6) È necessario stabilire criteri per individuare qualsiasi tendenza significativa e duratura
all’aumento delle concentrazioni di inquinanti e per definire i punti di partenza
per l’inversione di tendenza, tenendo conto della probabilità di effetti negativi sugli
ecosistemi associati o gli ecosistemi terrestri che da essi dipendono.
(7) In forza dell’articolo 22, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 2000/60/CE, la
direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione
delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose19
sarà abrogata con effetto a decorrere dal 22 dicembre 2013. È necessario garantire la
continuità del regime di protezione istituito dalla direttiva 80/68/CEE relativamente
agli scarichi diretti e indiretti di inquinanti nelle acque sotterranee istituendo un nesso
con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE.
(8) È necessario prevedere misure di transizione per il periodo che intercorre tra la data di
attuazione della presente direttiva e la data in cui la direttiva 80/68/CEE sarà abrogata.
(9) Le misure necessarie per attuare la presente direttiva devono essere adottate
conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione20,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2000/60/CE, la presente
direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento delle
acque sotterranee. Queste misure comprendono:
(a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee,
(b) criteri per individuare e invertire tendenze significative e durature all’aumento
delle concentrazioni di inquinanti e per determinare i punti di partenza per le
inversioni di tendenza.
2. La presente direttiva istituisce inoltre l’obbligo di prevenire o limitare gli scarichi
indiretti nelle acque sotterranee.
19 GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.
20 GU C 184 del 17.7.1999, pag. 23.
12
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della
direttiva 2000/60/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1. “Valore soglia”: il limite di concentrazione di un inquinante nelle acque sotterranee il
cui superamento porterebbe a caratterizzare un corpo idrico sotterraneo come avente
un cattivo stato chimico.
2. “Tendenza significativa e duratura all’aumento”: qualsiasi aumento statisticamente
significativo della concentrazione di un inquinante rispetto alle concentrazioni
misurate all’inizio del programma di monitoraggio di cui all’articolo 8 della direttiva
2000/60/CE, tenendo conto delle norme di qualità e dei valori soglia.
3. “Scarichi indiretti nelle acque sotterranee”: lo scarico di inquinanti nelle acque
sotterranee a seguito di percolazione attraverso il terreno o il sottosuolo.
Articolo 3
Criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee
Ai fini della caratterizzazione da effettuare a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE
e dei punti 2.1 e 2.2 del suo allegato II, un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei sono
considerati presentare un buono stato chimico dell’acqua se:
(a) con riferimento a qualsiasi sostanza di cui alla colonna 1 dell’allegato I della presente
direttiva, la concentrazione misurata o prevista non supera le norme di qualità di cui
alla colonna 2;
(b) con riferimento a qualsiasi altra sostanza inquinante, si può dimostrare,
conformemente alle indicazioni fornite nell’allegato II della presente direttiva, che la
concentrazione della sostanza è conforme al terzo trattino della definizione figurante
al punto 2.3.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE.
Articolo 4
Valori soglia
1. Attenendosi al processo di caratterizzazione prescritto dall’articolo 5 della direttiva
2000/60/CE e ai punti 2.1 e 2.2 del suo allegato II, in conformità della procedura
descritta all’allegato II della presente direttiva e tenendo conto dei costi economici e
sociali, gli Stati membri stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, valori soglia per
ciascuno degli inquinanti che sul loro territorio sono stati individuati come fattori che
contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come
a rischio. Gli Stati membri stabiliscono, come minimo, valori soglia per gli
inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2 dell’allegato III alla presente direttiva. Questi
valori soglia sono tra l’altro usati per effettuare l’esame dello stato delle acque
sotterranee, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.
Questi valori soglia possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto
idrografico o di corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei.
13
2. Al più tardi entro il 22 giugno 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione
un elenco di tutti gli inquinanti per i quali hanno stabilito valori soglia. Per ciascun
inquinante dell’elenco, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate nella
parte B dell’allegato III della presente direttiva.
3. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del
paragrafo 2, la Commissione pubblica una relazione, corredata, se necessario, da una
proposta di direttiva che modifica l’allegato I della presente direttiva.
Prima di pubblicare la relazione e prima di adottare qualsiasi proposta legislativa di
modifica dell’allegato I della presente direttiva, la Commissione chiede il parere del
Comitato di cui all’articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE.
Articolo 5
Criteri per individuare le tendenze significative e durature all’aumento delle
concentrazioni di inquinanti e per determinare i punti di partenza per le inversioni di
tendenza
Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all’aumento delle
concentrazioni di inquinanti rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei e
determinano i punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza in conformità con
l’allegato IV della presente direttiva.
Per i corpi idrici sotterranei nei quali sono rilevate tendenze significative e durature
all’aumento delle concentrazioni di inquinanti, gli Stati membri invertono la tendenza
mediante il programma di misure di cui all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE allo scopo
di ridurre progressivamente l’inquinamento delle acque sotterranee.
Articolo 6
Misure per prevenire o limitare gli scarichi indiretti nelle acque sotterranee
In aggiunta alle misure di base di cui all’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE,
gli Stati membri garantiscono che il programma di misure per ciascun distretto idrografico
comprende la prevenzione di scarichi indiretti nelle acque sotterranee di qualsiasi inquinante
menzionato ai punti da 1 a 6 dell’allegato VIII di tale direttiva.
Inoltre, con riferimento ai punti da 7 a 12 dell’allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, il
programma di misure di cui all’articolo 11, paragrafo 3 di detta direttiva comprende la
disposizione che qualsiasi scarico indiretto nelle acque sotterranee è autorizzato soltanto a
condizione che gli scarichi non mettono a rischio il conseguimento di un buono stato chimico
delle acque sotterranee.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Nel periodo intercorrente tra il [data di attuazione come all’articolo 9, paragrafo 1 della
presente direttiva] e il 22 dicembre 2013, le indagini e autorizzazioni preventive ai sensi degli
articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tengono conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5
della presente direttiva.
14
Articolo 8
Adeguamenti tecnici
Gli allegati da II a IV della presente direttiva possono essere adeguati al progresso tecnico e
scientifico secondo la procedura di cui all’articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, tenendo
conto dei periodi di revisione e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici,
come indicato all’articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE.
Articolo 9
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi [diciotto mesi dopo la data della
sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
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ALLEGATO I
NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE
Inquinante Norme di
qualità21,22
Osservazioni
Nitrati 50 mg/l La norma di qualità si applica a tutti i corpi
idrici sotterranei, ad eccezione delle aree
sensibili ai nitrati individuate ai sensi della
direttiva 91/676/CEE23 alle quali si applica
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della
direttiva 2000/60/CE.
Ingredienti attivi nei
pesticidi, compresi i loro
pertinenti metaboliti,
prodotti di degrado e di
reazione24
0,1 µg/l
21 Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che le norme di qualità in materia
potrebbero impedire il conseguimento degli obiettivi specificati all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE
per le acque superficiali associate o provocare una diminuzione significativa della qualità ecologica o
chimica di tali corpi, sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all’articolo 4 e all’allegato IV
della presente direttiva.
22 La conformità alle norme è basata sul raffronto delle medie matematiche dei valori di monitoraggio in
ciascun punto di campionamento nel corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a
rischio in base alle analisi da effettuare ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE.
23 GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
24 Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all’articolo 2, rispettivamente
delle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.
16
ALLEGATO II
VALUTAZIONE DELLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER
GLI INQUINANTI PER I QUALI NON ESISTONO NORME DI QUALITÀ
COMUNITARIE
La procedura di valutazione per verificare la conformità delle acque sotterranee ad un buono
stato chimico per gli inquinanti per i quali non esistono norme di qualità comunitarie è
eseguita per tutti i corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli
inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione del corpo o del gruppo di corpi idrici
sotterranei.
La procedura di valutazione tratta in particolare gli aspetti seguenti:
(a) l’informazione raccolta come parte della caratterizzazione da effettuare ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e dei punti 2.1 e 2.2 del suo allegato II;
(b) obiettivi di qualità ambientali e altre norme per la protezione dell’acqua esistenti a
livello nazionale, comunitario o internazionale;
(c) qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia,
persistenza e potenziale di bioaccumulo concernente l’inquinante o le sostanze
connesse;
(d) la stima della quantità e delle concentrazioni degli inquinanti trasferiti dal corpo
idrico sotterraneo alle acque superficiali associate e agli ecosistemi terrestri che
dipendono da esse;
(e) la stima dell’impatto di tali quantità e concentrazioni di inquinanti, come determinato
alla lettera d) sulle acque superficiali associate e sugli ecosistemi terrestri che
dipendono da esse;
(f) una valutazione basata sulle lettere d) ed e) per appurare se le concentrazioni di
inquinanti nel corpo idrico sotterraneo sono tali da impedire il conseguimento degli
obiettivi ambientali specificati all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per le acque
superficiali associate o qualsiasi deterioramento significativo della qualità ecologica
o chimica di tali corpi o qualsiasi danno significativo agli ecosistemi terrestri che
dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo.
17
ALLEGATO III
VALORI SOGLIA PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE
PARTE A.1: ELENCO MINIMO DELLE SOSTANZE O IONI PRESENTI NATURALMENTE O A CAUSA
DELLE ATTIVITÀ UMANE PER I QUALI GLI STATI MEMBRI HANNO L’OBBLIGO DI
ISTITUIRE VALORI SOGLIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 225
Sostanza o ione
Ammonio
Arsenico
Cadmio
Cloruro
Piombo
Mercurio
Solfato
PARTE A.2: ELENCO MINIMO DI SOSTANZE SINTETICHE ARTIFICIALI PER LE QUALI
GLI STATI MEMBRI HANNO L’OBBLIGO DI ISTITUIRE VALORI SOGLIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
Sostanza
Tricloroetilene
Tetracloroetilene
25 Questo elenco deve essere completato dagli Stati membri per tutti gli inquinanti individuati che
caratterizzano i corpi idrici sotterranei a rischio, sulla base delle analisi effettuate a norma dell’articolo
5 della direttiva 2000/60/CE.
18
PARTE B: INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO FORNIRE RELATIVAMENTE
ALL’ELENCO DI INQUINANTI PER I QUALI SONO STATI DETERMINATI VALORI SOGLIA
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 e al punto 2 dell’allegato II alla presente direttiva,
per ciascuno degli inquinanti che caratterizzano i corpi idrici sotterranei come a rischio, gli
Stati membri comunicano, come minimo, le seguenti informazioni:
1. Informazioni sui corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio
1.1 Informazioni sul numero di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio dove
gli inquinanti selezionati contribuiscono a questa classificazione.
1.2 Informazioni su ciascuno dei corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, in
particolare dimensioni dei corpi, rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque
superficiali associate e gli ecosistemi terrestri che dipendono da esse nonché, nel
caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo nei corpi idrici sotterranei.
2. Informazioni sulla fissazione di valori soglia
2.1 I valori soglia, applicabili a livello nazionale o di distretto idrografico o a singoli
corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei.
2.2 Il rapporto tra i valori soglia e, nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di
fondo osservati.
2.3 La maniera in cui si è tenuto conto dei costi economici e sociali nel determinare i
valori soglia.
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ALLEGATO IV
INDIVIDUAZIONE E INVERSIONE DI TENDENZE SIGNIFICATIVE
E DURATURE ALL’AUMENTO
1. INDIVIDUAZIONE DI TENDENZE SIGNIFICATIVE E DURATURE ALL’AUMENTO
Gli Stati membri individuano le tendenze significative e durature all’aumento,
tenendo conto dei seguenti requisiti:
1.1 In conformità dell’allegato V, punto 2.4 della direttiva 2000/60/CE, il programma
di monitoraggio deve essere adeguato in modo da rilevare tutte le tendenze
significative e durature all’aumento delle concentrazioni degli inquinanti individuate
ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva.
1.2 La procedura per individuare le tendenze significative e durature all’aumento è la
seguente:
(a) la valutazione è basata sulla media aritmetica dei valori medi dei singoli punti
di monitoraggio in ciascun corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei, calcolata
secondo una frequenza di monitoraggio trimestrale, semestrale o annuale.
(b) per evitare distorsioni nell’individuazione di tendenze, tutte le misure al di
sotto del limite di quantificazione sono eliminate ai fini del calcolo.
(c) il numero minimo di unità dei valori dei dati (data values) e la lunghezza
minima delle serie temporali sono stabilite nelle tabella seguente. Le serie
temporali non superano 15 anni.
Frequenza
di monitoraggio
Numero minimo
di anni
Numero massimo
di anni
Numero minimo
di misure
Annuale 8 15 8
Semestrale 5 15 10
Trimestrale 5 15 15
(d) Evitare che manchino due o più unità successive dei valori dei dati
(data values) e considerare altri requisiti del regime di campionamento per
ottenere risultati affidabili.
1.3 Nell’individuazione di tendenze significative e durature all’aumento nelle
concentrazioni di inquinanti presenti naturalmente e a causa delle attività umane, si
prendono in considerazione i dati rilevati prima dell’inizio del programma di
monitoraggio in modo da riferire in merito all’individuazione delle tendenze
nell’ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all’articolo 13
della direttiva 2000/60/CE.
1.4 È effettuata una valutazione specifica degli inquinanti importanti nei corpi idrici
sotterranei inquinati da fonti puntuali, comprese quelle storiche, per verificare che i
20
pennacchi dei siti contaminati non si espandano al di là di una zona definita e
deteriorino lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo.
1.5 Analogamente, è effettuata una valutazione specifica delle tendenze nelle zone in cui
sono presenti corpi idrici sotterranei nei quali tendenze significative e durature
all’aumento delle concentrazioni di inquinanti individuate ai sensi dell’articolo 4
della presente direttiva, possono provocare effetti nocivi sugli ecosistemi acquatici
associati o gli ecosistemi terrestri che ne dipendono ovvero interferenze con usi
esistenti o futuri delle acque sotterranee.
1.6 L’individuazione di tendenze significative e durature all’aumento è basata sulla
procedura per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee specificata
nell’allegato IV della presente direttiva.
2. PUNTI DI PARTENZA PER L’INVERSIONE DI TENDENZA
2.1 Le inversioni di tendenza concernono principalmente le tendenze che presentano un
rischio di danno per gli ecosistemi acquatici associati, gli ecosistemi terrestri che ne
dipendono direttamente, la salute umana o usi legittimi dell’ambiente acquatico.
2.2 La procedura da seguire per individuare il punto di partenza di un’inversione di
tendenza è stabilita periodicamente, e, come minimo, sulla base dei dati di
monitoraggio raccolti in conformità delle disposizioni dell’articolo 8 della
direttiva 2000/60/CE. In tal caso, i punti di riferimento corrispondono all’inizio del
programma di monitoraggio.
2.3 Il numero minimo di unità dei valori dei dati (data values) e la lunghezza minima
delle serie temporali per l’analisi dell’inversione di tendenza negli anni comprende e
dipende dalla frequenza di monitoraggio prescelta come indicato al punto 1.2,
lettera c) del presente allegato e sono stabilite nelle tabella seguente. Le serie
temporali non superano 30 anni.
Frequenza
di monitoraggio
Numero minimo
di anni
Numero massimo
di anni
Numero minimo
di misure
Annuale 14 30 14
Semestrale 10 30 18
Trimestrale 10 30 30
2.4 Si ha inversione di tendenza se nella prima sezione l’inclinazione della curva di
tendenza è positiva e, nella seconda sezione, negativa. Per effettuare una valutazione
affidabile dell’inversione di tendenza, il numero di valori prima e dopo l’interruzione
nelle serie temporali deve corrispondere alla frequenza di monitoraggio.
2.5 La decisione di inversione di tendenza si basa inoltre sulla rilevanza ambientale
dell’aumento duraturo delle concentrazioni di inquinanti. Come valore
raccomandato, e in linea con le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 4 della
direttiva 2000/60/CE, il punto di partenza dell’inversione di tendenza è pari, al
massimo, al 75% del livello delle norme di qualità indicate nell’allegato I e/o dei
valori soglia stabiliti in conformità dell’articolo 4.
21
2.6 I dati eventualmente ottenuti prima dell’inizio del programma di monitoraggio sono
usati per stabilire i punti di riferimento per l’individuazione del punto di partenza per
l’inversione di tendenza.
2.7 Una volta stabilito un punto di riferimento, secondo le disposizioni dei punti 2.1
e 2.2, tale punto di riferimento è utilizzato per i corpi idrici sotterranei caratterizzati
come a rischio e per la sostanza ad essi associata, e non sono modificati.