Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 25 aprile 2024 

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale – Articolo 5 e allegato II – Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali – Articolo 8 e allegato V – Classificazione dello stato delle acque superficiali – Articolo 11 – Programma di misure – Progetto di estrazione di acqua da un lago di superficie inferiore a 0,5 km²»

 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

25 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale – Articolo 5 e allegato II – Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali – Articolo 8 e allegato V – Classificazione dello stato delle acque superficiali – Articolo 11 – Programma di misure – Progetto di estrazione di acqua da un lago di superficie inferiore a 0,5 km²»

Nella causa C‑301/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 26 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2022, nel procedimento

Peter Sweetman

contro

An Bord Pleanála,

Ireland and the Attorney General,

con l’intervento di:

Bradán Beo Teoranta,

Galway City Council,

Environmental Protection Agency,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Peter Sweetman, da J. Devlin, SC, B. Harrington, solicitor, e M. Heavey, barrister;

–        per l’An Bord Pleanála, da J. Moore, solicitor, R. Mulcahy, SC, e F. Valentine, SC;

–        per l’Irlanda, da M. Browne, A. Joyce, D. O’Reilly e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da J. Doherty, SC, E. Egan McGrath, SC, G. Gilmore, BL, e A. McBride, SC;

–        per il governo francese, da B. Travard, J.-L. Carré e W. Zemamta, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.S. Gijzen, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da L. Armati e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Peter Sweetman e, dall’altro, l’An Bord Pleanála (Agenzia per la pianificazione del territorio, Irlanda) (in prosieguo: l’«agenzia»), l’Ireland (Irlanda) e l’Attorney General (procuratore generale, Irlanda), in relazione a un progetto di intervento volto a consentire l’estrazione di acqua dolce da un lago.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 25, 33, 34 e 36 della direttiva 2000/60 sono formulati come segue:

«(25)      È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell’ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.

(...)

(33)      L’obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico.

 

(34)      Ai fini della protezione ambientale, è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrologico.

(...)

(36)      È necessario procedere ad analisi delle caratteristiche di un bacino idrografico e dell’impatto delle attività umane nonché all’analisi economica dell’utilizzo idrico. L’evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere sorvegliata dagli Stati membri in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità. Questa informazione è necessaria affinché gli Stati membri dispongano di una base valida per sviluppare programmi di intervento volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva».

4        Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Scopo»:

«Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

a)      impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

(...)».

5        L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)      “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

(...)

3)      “acque interne”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all’interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

(...)

5)      “lago”: un corpo idrico superficiale interno fermo;

6)      “acque di transizione”: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;

7)      “acque costiere”: le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

(...)

10)      “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

(...)

17)      “stato delle acque superficiali”: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;

18)      “buono stato delle acque superficiali”: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono»”;

(...)

21)      “stato ecologico”: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’allegato V;

22      “buono stato ecologico”: stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all’allegato V;

(...)».

6        L’articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Obiettivi ambientali», così dispone:

«1.      Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a)      Per le acque superficiali

i)      gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii)      gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l’applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii)      gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

(...)

(...)

7.      Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

–        il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

–        l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a)      è fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b)      le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall’articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c)      le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l’ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e

d)      per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.

8.      Gli Stati membri, nell’applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l’applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente.

(...)».

7        L’articolo 5 della direttiva 2000/60, intitolato «Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico», al suo paragrafo 1, così prevede:

«Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva:

–        un’analisi delle caratteristiche del distretto,

–        un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e

–        un’analisi economica dell’utilizzo idrico».

8        Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2000/60, intitolato «Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette»:

«1.      Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografico:

–        nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano

i)      il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico

ii)      lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico

(...)

2.      I programmi devono essere operativi entro sei anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all’allegato V.

(...)».

9        L’articolo 11 di tale direttiva, intitolato «Programma di misure», prevede quanto segue:

«1.      Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall’articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all’intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2.      Ciascun programma annovera le “misure di base” indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, “misure supplementari”.

3.      Con l’espressione “misure di base” si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

(...)

c)      misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’acqua, per non compromettere la realizzazione degli obbiettivi di cui all’articolo 4;

(...)

e)      misure di controllo dell’estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell’arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l’obbligo di un’autorizzazione preventiva per l’estrazione e l’arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

(...)

4.      Per “misure supplementari” si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l’intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell’articolo 4. L’allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

(...)».

10      A termini dell’allegato II alla direttiva 2000/60:

«1.      Acque superficiali

1.1.      Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Gli Stati membri individuano l’ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale gli Stati membri possono raggruppare i corpi idrici superficiali.

i)      Individuare i corpi idrici superficiali all’interno del distretto idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali – fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere – oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.

ii)      Per ciascuna categoria di acque superficiali, classificare i rispettivi corpi idrici superficiali del distretto idrografico in due tipi. Questi ultimi vanno definiti seguendo il “sistema A” o il “sistema B” descritti al punto 1.2.

iii)      Se si segue il sistema A, classificare in primo luogo il corpo idrico superficiale del distretto idrografico per ecoregioni secondo le aree geografiche descritte al punto 1.2 e indicate nella mappa riportata nell’allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici superficiali secondo i descrittori contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

iv)      Se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A. Pertanto, classificare i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in tipi avvalendosi dei valori relativi ai descrittori obbligatori nonché di descrittori opzionali, o combinazioni di descrittori, tali da garantire che si possano determinare in modo affidabile le condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.

(...)

1.2.      Ecoregioni e tipi di corpi idrici superficiali

(...)

1.2.2.Laghi

Sistema A

Tipologia fissa

Descrittori

Ecoregione

Ecoregioni indicate nella mappa A riportata nell’allegato XI

Tipo

Tipologia in base all’altitudine

elevata: > 800 m

media da: 200 a 800 m

bassa: < 200 m

Tipologia della profondità in base alla profondità media

< 3 m

da 3 a 15 m

> 15 m

Tipologia della dimensione in base alla superficie

da 0,5 a 1 km2

da 1 a10 km2

da 10 a 100 km2

> 100 km2

Composizione geologica

calcarea

silicea

organica

 

 

 

Sistema B

Caratterizzazione alternativa

Fattori fisici e chimici che determinano le caratteristiche del lago e quindi incidono sulla struttura e la composizione della popolazione biologica

Fattori obbligatori

altitudine

latitudine

longitudine

profondità

composizione geologica

dimensioni

Fattori opzionali

profondità media del lago

forma del lago

tempo di residenza

temperatura media dell’aria

intervallo delle temperature dell’aria

caratteristiche di mescolamento (ad esempio monomittico, dimittico, polimittico)

capacità di neutralizzazione degli acidi

livello di fondo della concentrazione di nutrienti

composizione media del substrato

fluttuazione del livello delle acque

(...)

1.3.      Fissazione delle condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale

i)      Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato in base al punto 1.1, sono fissate condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica che l’allegato V, punto 1.1, specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell’allegato V, punto 1.2. Sono fissate condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualità biologica che l’allegato V, punto 1.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell’allegato V, punto 1.2.

(...).

1.5.      Valutazione dell’impatto

Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni così individuate.

Gli Stati membri si servono delle informazioni raccolte, e di qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, per valutare l’eventualità che i corpi idrici superficiali del distretto idrografico in questione non riescano a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che l’articolo 4 fissa per i corpi idrici. Per facilitare tale valutazione, gli Stati membri possono ricorrere a tecniche di modellizzazione.

Per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 e dei programmi di misure prescritti all’articolo 11.

(...)».

11      L’allegato V della direttiva 2000/60 precisa, nella parte 1, che contiene le norme relative alla classificazione e al monitoraggio dello stato delle acque superficiali:

«(...)

1.2.      Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

Tabella 1.2.      Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere

Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da 1.2.1 a 1.2.4 in appresso.

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Generale

Nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato.

I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti.

Si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche.

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all’attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all’attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono.

 

Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.

Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.

Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.

(...)

1.2.6. Procedura per la fissazione degli standard di qualità chimica da parte degli Stati membri

Nel derivare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti di cui ai punti da 1 a 9 dell’allegato VIII per la protezione del biota acquatico, gli Stati membri procedono conformemente alle disposizioni in appresso. Gli standard possono essere fissati per l’acqua, i sedimenti o il biota.

Ove possibile, dovrebbero essere ottenuti dati relativi agli effetti acuti e cronici per i taxa indicati in appresso, che sono importanti per il tipo di corpo idrico in questione, nonché per gli altri taxa acquatici per i quali sono disponibili dati. L’“insieme di base” dei taxa è il seguente:

–        alghe e/o macrofite

–        dafnia od organismi rappresentativi delle acque saline

–        pesci.

(...)

1.3.      Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali

La rete di monitoraggio delle acque superficiali è istituita a norma dei requisiti dell’articolo 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all’interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni normative di cui alla sezione 1.2. Gli Stati membri forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell’impatto svolte a norma dell’articolo 5 e all’allegato II, gli Stati membri definiscono, per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione dei bacini idrografici, un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d’indagine.

(...)».

12      L’allegato VI di tale direttiva enuncia, nella parte B, l’elenco non tassativo delle misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all’interno di ciascun distretto idrografico nell’ambito del programma di misure istituito dall’articolo 11, paragrafo 4, di detta direttiva. Tra tali misure, figura, al punto viii), la «riduzione delle estrazioni».

 Diritto irlandese

13      Le disposizioni pertinenti del diritto nazionale volte ad attuare la direttiva 2000/60 figurano nell’European Communities (Water Policy) Regulations 2003 (regolamento relativo alla politica delle Comunità europee in materia di acque del 2003) (S.I. n. 722 del 2003) e nell’European Union (Water Policy) Regulations 2004 (regolamento relativo alla politica dell’Unione europea in materia di acque del 2014) (S.I. n. 350 del 2014).

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il procedimento principale riguarda una domanda di autorizzazione vertente su un progetto di intervento mirante a consentire l’estrazione dal Loch an Mhuilinn, un lago interno privato non soggetto a maree, con una superficie di 0,083 km2 e situato sull’isola di Gorumna nella contea di Galway, in Irlanda, mediante pompaggio tramite una conduttura, di un massimo di 4 680 m³ di acqua dolce a settimana, per quattro ore al giorno per un massimo di quattro giorni a settimana fino a 22 settimane all’anno da maggio a settembre. L’acqua dolce estratta, dopo il suo trasferimento verso quattro siti gestiti dalla Bradán Beo Teoranta, una società irlandese, nella baia di Kilkieran nella contea di Galway, doveva servire a bagnare salmoni malati al fine di liberarli dalla malattia proliferativa branchiale da amebe e dai pidocchi di mare.

15      Il sig. Sweetman ha proposto, dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), giudice del rinvio nella presente causa, un ricorso avverso la decisione dell’agenzia, del 20 luglio 2018, che ha concesso l’autorizzazione richiesta.

16      Con sentenza del 15 gennaio 2021, detto giudice ha annullato tale decisione, dichiarando che la stessa non rispettava i requisiti della direttiva 2000/60. A tale riguardo, la High Court (Alta Corte) ha considerato, più precisamente, che l’Environmental Protection Agency (Agenzia irlandese per la tutela dell’ambiente; in prosieguo: l’«EPA») avrebbe dovuto classificare il Loch an Mhuilinn in uno stato specifico, a seguito di una valutazione precisa e di un monitoraggio, come lo richiederebbero tale direttiva e la normativa irlandese volta a garantire la trasposizione di quest’ultima. Orbene, dato che l’EPA non ha effettuato una siffatta classificazione, tale giudice è giunto alla conclusione che era impossibile per l’agenzia valutare se i lavori proposti fossero conformi all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

17      Dopo la pronuncia di tale sentenza, la Bradán Beo Teoranta ha chiesto il parere dell’EPA. In una lettera del 28 gennaio 2021, l’EPA ha esposto la sua interpretazione secondo la quale, per quanto riguarda i laghi, la direttiva 2000/60 prevede che solo quelli di superficie superiore a 0,5 km² debbano essere identificati come corpi idrici rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per quanto riguarda i laghi di superficie inferiore a tale soglia, gli Stati membri potrebbero decidere di includerli in quanto corpi idrici rientranti nell’ambito di applicazione di detta direttiva qualora siano rilevanti nel contesto degli obiettivi e delle disposizioni della medesima direttiva. Conformemente a tali principi, tutti i laghi di dimensioni superiori a 0,5 km², nonché i piccoli laghi nelle aree protette (zone speciali di conservazione o aree utilizzate per l’estrazione di acqua potabile) sarebbero stati identificati in Irlanda come corpi idrici rientranti nella direttiva 2000/60. Per contro, il Loch an Mhuilinn non sarebbe stato identificato come un corpo idrico rientrante in tale direttiva, in quanto non soddisfa tali criteri relativi alle dimensioni o all’ubicazione in un’area protetta e, pertanto, l’EPA non avrebbe classificato il suo stato.

18      Tenuto conto di tale lettera dell’EPA, l’agenzia ha presentato una domanda di riapertura del procedimento, domanda accolta dal giudice del rinvio, ritenendo che le indicazioni contenute in detta lettera possano incidere sull’esito di tale procedimento.

19      Secondo la High Court (Alta Corte), si pone, in particolare alla luce delle considerazioni della sentenza del 1º luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), una questione chiave sull’interpretazione della direttiva 2000/60, ossia se sia necessario che tutti i corpi idrici, indipendentemente dalle loro dimensioni, siano oggetto di un’analisi delle loro caratteristiche nonché di una classificazione del loro stato conformemente a tale direttiva in modo che, nel contesto di una domanda di autorizzazione di un intervento che incide su un corpo idrico superficiale, un giudice sia in grado di valutare l’intervento proposto con riferimento alle nozioni di «deterioramento» e di «buono stato» delle acque superficiali.

20      In tali circostanze, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se gli Stati membri siano tenuti a caratterizzare e, successivamente, a classificare tutti i corpi idrici, indipendentemente dalle dimensioni, e in particolare se sia necessario caratterizzare e classificare tutti i laghi con una superficie inferiore a 0,5 km².

b)      Se la circostanza che i corpi idrici siano in un’area protetta incida, all’occorrenza, su tale interpretazione.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a), se un’autorità competente ai fini dell’autorizzazione di intervento possa concedere detta autorizzazione per un intervento che può avere un impatto sul corpo idrico prima che questo sia caratterizzato e classificato.

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione, sub a), quali siano gli obblighi di un’autorità competente nel decidere su una domanda di autorizzazione presentata per un intervento che potrebbe avere effetti su un corpo idrico non caratterizzato e/o classificato».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

21      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 68 e giurisprudenza ivi citata].

22      Nel caso di specie, in primo luogo, sebbene la prima questione si riferisca in maniera generica ai «corpi idrici», dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e, del resto, dalla precisazione contenuta nella parte finale di tale questione, lettera a), risulta che il procedimento principale verte su un corpo idrico superficiale e più precisamente su un lago.

23      In secondo luogo, mentre la prima questione, lettera b), riguarda corpi idrici in un’area protetta, il giudice del rinvio ha precisato, in risposta a un quesito scritto della Corte, che il lago di cui trattasi nel procedimento principale non si trova in una siffatta area, ma è in realtà soltanto collegato alla zona speciale di conservazione della baia e delle isole di Kilkieran mediante una connessione intertidale diretta.

24      Infine, in terzo luogo, sebbene la prima questione non individui le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nonché dai verbi «caratterizzare» e «classificare», che il giudice del rinvio impiega in tale questione, risulta che, con quest’ultima, esso si riferisce, in sostanza, agli obblighi previsti all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e all’articolo 8 della direttiva 2000/60, letti in combinato disposto con gli allegati II e V della stessa.

25      In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e l’articolo 8 della direttiva 2000/60, letti in combinato disposto con gli allegati II e V di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che un lago di superficie inferiore a 0,5 km² rientra, da un lato, nell’obbligo di procedere, per ciascun distretto idrografico, a un’analisi delle sue caratteristiche e, dall’altro, nell’obbligo di elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografico.

26      Occorre ricordare che, al fine di garantire la realizzazione da parte degli Stati membri degli obiettivi qualitativi perseguiti dal legislatore dell’Unione, vale a dire il mantenimento o il ripristino di un buono stato delle acque superficiali, la direttiva 2000/60 prevede una serie di disposizioni, tra cui quelle degli articoli 5 e 8 nonché degli allegati II e V, che istituiscono un processo complesso e articolato in più fasi disciplinate in dettaglio, al fine di consentire agli Stati membri di attuare le misure necessarie, in funzione delle specificità e delle caratteristiche dei corpi idrici individuati nei loro territori [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2021, Commissione/Spagna (Deterioramento dell’area naturale di Doñana), C‑559/19, EU:C:2021:512, punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata].

27      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 5 della direttiva 2000/60, tale disposizione impone agli Stati membri di provvedere, in particolare, affinché, per ciascun distretto idrografico, sia effettuata un’analisi delle caratteristiche del distretto secondo le specifiche tecniche che figurano nell’allegato II di tale direttiva.

28      Conformemente al punto 1.1 dell’allegato II della direttiva 2000/60, ai fini della caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali prevista all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, di tale direttiva, gli Stati membri, anzitutto, individuano l’ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali, poi, classificano i corpi idrici superficiali all’interno del distretto idrografico come rientranti in una delle categorie elencate di acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere) oppure come costituenti corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati e, infine, per ciascuna categoria di acque superficiali, classificano i corpi all’interno del distretto idrografico in tipi definiti mediante uno dei sistemi, A o B, descritti al punto 1.2 di tale allegato II. Successivamente, conformemente al punto 1.3 di detto allegato II, devono essere fissate le condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale.

29      Orbene, per quanto riguarda i laghi e la loro tipologia della dimensione basata sulla superficie, il punto 1.2.2 dell’allegato II della direttiva 2000/60 prevede, ai fini del sistema A, soltanto i tipi da 0,5 a 1 km2, da 1 a 10 km2; da 10 a 100 km2 e superiore a 100 km2. Peraltro, il punto 1.1, iv), di tale allegato II dispone che, se si segue il sistema B, gli Stati membri devono conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A, il che autorizza gli Stati membri che optano per il sistema B ad accettare anche la dimensione minima di 0,5 km² quale fattore di caratterizzazione obbligatorio relativo alla dimensione, ai sensi del punto 1.2.2 di detto allegato II.

30      Inoltre, per quanto riguarda il fatto, rilevato dal ricorrente nel procedimento principale nelle sue osservazioni scritte, che uno studio di fattibilità idrologica della Bradán Beo Teoranta indicherebbe che il lago di cui trattasi nel procedimento principale, dal quale è prevista l’estrazione, è interconnesso ad almeno altri sette laghi, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2000/60, per lago si intende un corpo idrico superficiale interno fermo e che il giudice del rinvio, cui soltanto spetta qualificare i fatti, ha accolto una siffatta qualificazione per quanto riguarda il corpo idrico di cui trattasi nel procedimento principale. Peraltro, occorre osservare, al pari dell’avvocato generale nella nota a piè di pagina 17 delle sue conclusioni, che, se è vero che, conformemente al punto 1.1 dell’allegato II della direttiva 2000/60, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici superficiali ai fini della caratterizzazione iniziale, si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

31      Da quanto precede risulta che l’obbligo, previsto al punto 1.3 dell’allegato II della direttiva 2000/60, di fissare le condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale non riguarda i laghi di superficie inferiore a 0,5 km², e ciò indipendentemente dalla questione se lo Stato membro interessato si avvalga del sistema A o, come nel caso di specie, conformemente alla risposta del giudice del rinvio al quesito scritto della Corte menzionato al punto 23 della presente sentenza, del sistema B.

32      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 8 della direttiva 2000/60, esso impone agli Stati membri di elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografico e fa riferimento, nel suo titolo, segnatamente, in generale, alle «acque superficiali».

33      Ciò posto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, poiché, per i laghi di superficie inferiore a 0,5 km², gli Stati membri non sono tenuti a procedere alla loro caratterizzazione, ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva 2000/60, ne consegue logicamente che gli Stati membri non hanno neppure l’obbligo di classificare lo stato ecologico di siffatti laghi, conformemente all’articolo 8 e all’allegato V di tale direttiva.

34      Una lettura congiunta degli allegati II e V della direttiva 2000/60 conferma, per quanto necessario, tale interpretazione.

35      In particolare, laddove l’allegato V della direttiva 2000/60 stabilisce, al suo punto 1.2, la definizione generale dello stato ecologico per i fiumi, i laghi, le acque di transizione e le acque costiere, ai fini della loro classificazione, esso si riferisce espressamente ai «tipi» di corpi idrici superficiali, definiti questi all’allegato II di tale direttiva che, per quanto riguarda i laghi, indica solo quelli aventi una superficie di almeno 0,5 km², come risulta dal punto 29 della presente sentenza. Analogamente, per quanto riguarda la procedura che gli Stati membri devono seguire per la fissazione di standard di qualità chimica delle acque superficiali, anche il punto 1.2.6 di detto allegato V si riferisce ai «tipi» di corpi idrici superficiali.

36      Inoltre, ad esempio, dal punto 1.3, i), dell’allegato II della direttiva 2000/60, risulta che le condizioni di riferimento tipiche specifiche per ciascun tipo di corpo idrico superficiale caratterizzato in base al punto 1.1 di tale allegato II devono essere fissate in modo da rappresentare i valori degli elementi di qualità idromorfologica, fisico-chimica e biologica che l’allegato V, punto 1.1, di detta direttiva specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella tabella pertinente del punto 1.2 di tale allegato V. Analogamente, conformemente al punto 1.5, terzo comma, dell’allegato II della direttiva 2000/60, è, in particolare, per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 di tale direttiva che viene effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore, per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale.

37      Inoltre, conformemente al punto 1.3, secondo comma, dell’allegato V della direttiva 2000/60, è in base alla caratterizzazione e alla valutazione dell’impatto svolte a norma dell’articolo 5 e dell’allegato II di tale direttiva che devono essere definiti un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo.

38      L’interpretazione degli articoli 5 e 8 nonché degli allegati II e V della direttiva 2000/60 nel senso che né l’obbligo di fissare le condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale né quello di elaborare i programmi di monitoraggio dello stato delle acque riguardano i laghi di superficie inferiore a 0,5 km² è altresì corroborata dai lavori preparatori di tale direttiva. Infatti, da un lato, la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (GU 1997, C 184, pag. 20), come integrata da una proposta modificata (GU 1998, C 108, pag. 94), prevedeva di stabilire obblighi analoghi a quelli attualmente specificati nei detti allegati II e V nell’ambito di un unico allegato V. Dall’altro lato, tale proposta di direttiva, come integrata, non si riferiva, nell’ambito del sistema A, a laghi di superficie inferiore a 0,01 km², mentre la direttiva 2000/60, come infine adottata, prevede, agli stessi fini, una soglia di 0,5 km².

39      Un siffatto innalzamento di soglia dimensionale così operato per i laghi nel corso del procedimento legislativo deve essere considerato, in particolare, alla luce della complessità del processo ricordato al punto 26 della presente sentenza e del fatto – rilevato, successivamente all’adozione della direttiva 2000/60, al punto 3.5 del documento di orientamento n. 2, intitolato «Identificazione dei corpi idrici», elaborato nell’ambito della strategia comune di attuazione di tale direttiva, coinvolgendo la Commissione europea, tutti gli Stati membri, i paesi in via di adesione, il Regno di Norvegia e altre parti interessate e organizzazioni non governative – che le acque superficiali comprendono un gran numero di corpi idrici molto piccoli per i quali l’onere amministrativo della gestione può essere enorme.

40      Ciò precisato, tale constatazione non impedisce agli Stati membri che lo ritengano opportuno di assoggettare, in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/60, nell’ambito dell’attuazione del sistema B di cui al punto 1.1, iv), dell’allegato II di tale direttiva, taluni tipi di laghi aventi una superficie inferiore a 0,5 km², ai regimi istituiti dalle disposizioni degli articoli 5 e 8 e degli allegati II e V di detta direttiva.

41      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e l’articolo 8 della direttiva 2000/60, letti in combinato disposto con gli allegati II e V di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che un lago di superficie inferiore a 0,5 km² non rientra nell’obbligo di fissare le sue condizioni di riferimento tipiche specifiche né nell’obbligo di elaborare i programmi di monitoraggio dello stato delle acque, previsti a tali disposizioni.

 Sulla seconda questione

42      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulla terza questione

43      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano gli obblighi incombenti a un’autorità competente in forza della direttiva 2000/60 quando la stessa statuisce sulla domanda di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago per il quale, a causa della sua superficie inferiore a 0,5 km², non sono stati stabiliti né le sue condizioni di riferimento tipiche specifiche né un programma di monitoraggio dello stato delle acque, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e dell’articolo 8 della direttiva 2000/60, letti in combinato disposto con gli allegati II e V di tale direttiva.

44      Per rispondere a tale questione, occorre ricordare, anzitutto, che il considerando 25 della direttiva 2000/60 sottolinea che si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta l’Unione europea e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello dell’Unione. Dal canto suo, l’articolo 1, lettera a), di tale direttiva dispone che essa ha lo scopo di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Infine, è all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva che sono precisati gli obiettivi ambientali che gli Stati membri sono tenuti a conseguire (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punti 35, 36 e 38).

45      Quest’ultima disposizione, che mira, al suo paragrafo 1, a rendere operativi i programmi di misure previsti nel piano di gestione del bacino idrografico, persegue due obiettivi distinti, pur se intrinsecamente legati. Da una parte, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/60, gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali (obbligo di impedire il deterioramento). D’altra parte, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l’applicazione del punto iii) di tale disposizione per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento) (sentenza del 1º luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 39).

46      Nei limiti in cui tale articolo 4 si riferisce dunque, al paragrafo 1, lettera a), i) e ii), a «tutti i corpi idrici superficiali», occorre rilevare che l’articolo 2, punto 10, della direttiva 2000/60 definisce il «corpo idrico superficiale» come «un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere» e che l’articolo 2, punto 5, di tale direttiva definisce il «lago» come «un corpo idrico superficiale interno fermo», senza far riferimento a una qualsivoglia soglia.

47      Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne), C‑368/20 e C‑369/20, EU:C:2022:298, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

48      A tale riguardo, occorre rilevare, per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i) e ii), della direttiva 2000/60, che, per fissare la portata degli obblighi di impedire il deterioramento e di miglioramento dei corpi idrici superficiali, ricordati al punto 45 della presente sentenza, tale disposizione si riferisce parimenti allo «stato» di detti corpi idrici. Quest’ultima nozione è definita al punto 17 dell’articolo 2 di tale direttiva come «espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico», mentre lo «stato ecologico» è definito, al punto 21 di tale articolo 2, come «espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’allegato V».

49      Orbene, come è stato rilevato al punto 35 della presente sentenza, dalla tabella 1.2 di tale allegato V, intitolata «Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere», risulta che le classificazioni dello stato ecologico sono previste solo con riferimento ai «tipi» di corpi idrici superficiali. Inoltre, detto allegato V si riferisce ai «tipi» di corpi idrici superficiali anche quando prevede, al punto 1.2.6, la procedura che gli Stati membri devono seguire per stabilire gli standard di qualità chimica.

50      Risulta quindi dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i) e ii), della direttiva 2000/60, interpretati nel loro contesto, che, al pari degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e dall’articolo 8 di tale direttiva, e fatta salva la facoltà ricordata al punto 30 della presente sentenza, di cui dispongono gli Stati membri, di raggruppare i corpi idrici superficiali ai fini della caratterizzazione iniziale, i due obblighi previsti a tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i) e ii), non ricomprendono i laghi di superficie inferiore a 0,5 km².

51      Tale interpretazione è corroborata dalla circostanza che detto articolo 4 e gli obblighi da esso stabiliti si inseriscono in un processo complesso istituito dalla direttiva 2000/60 e di cui essi costituiscono il termine.

52      Come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza, infatti, al fine di garantire la realizzazione da parte degli Stati membri degli obiettivi ambientali perseguiti dalla direttiva 2000/60 e precisati all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima prevede una serie di disposizioni, in particolare quelle degli articoli 5 e 8 nonché degli allegati II e V della medesima, che stabiliscono un processo complesso e articolato in più fasi disciplinate in dettaglio, al fine di consentire agli Stati membri di attuare le misure necessarie, in funzione delle specificità e delle caratteristiche dei corpi idrici individuati nei loro territori.

53      Sarebbe quindi incompatibile con l’impianto sistematico della direttiva 2000/60, e in particolare con la complessità del processo da essa stabilito, che il carattere vincolante degli obiettivi ambientali precisati all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva riguardi anche corpi idrici superficiali che, conformemente a detta direttiva, non sono stati e non dovevano necessariamente essere oggetto di due fasi di detto processo, vale a dire quelle previste agli articoli 5 e 8 della medesima direttiva, e la cui ragion d’essere è tuttavia di consentire l’ottenimento dei dati necessari per la realizzazione di detti obiettivi.

54      Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/60, la Corte ha dichiarato espressamente, a più riprese, che tale obbligo continua ad essere vincolante in ogni fase dell’attuazione di tale direttiva ed è applicabile a «ogni tipo» e a ogni stato di corpo idrico superficiale per il quale sia stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato un piano di gestione [sentenze del 1º luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 50; del 4 maggio 2016, Commissione/Austria, C‑346/14, EU:C:2016:322, punto 64, e del 5 maggio 2022, Association France Nature Environnement (Impatti temporanei sulle acque superficiali), C‑525/20, EU:C:2022:350, punto 25].

55      Ciò posto, occorre sottolineare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, poiché acque superficiali possono risultare naturalmente interconnesse, la qualità di un elemento idrico superficiale di piccole dimensioni può avere un impatto sulla qualità di un altro elemento più grande.

56      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da i) a iii), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva (sentenza del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C‑664/15, EU:C:2017:987, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

57      Pertanto, quando un’autorità competente di uno Stato membro valuta una domanda di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago di superficie inferiore a 0,5 km², essa non limita tale valutazione agli effetti del progetto su tale lago. Al contrario, al fine di stabilire se tale progetto possa provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o pregiudicare il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque, essa prende in considerazione i corpi idrici ai quali tale lago è connesso.

58      Ne consegue che l’autorità competente di uno Stato membro è altresì tenuta, fatta salva la concessione di una deroga, a negare l’autorizzazione di un particolare progetto che possa provocare – a motivo dei suoi effetti su un lago che non è stato oggetto, tenuto conto della sua superficie inferiore a 0,5 km², di una caratterizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva 2000/60 e per il quale, per la stessa ragione, non è stato stabilito un programma di monitoraggio dello stato delle acque in applicazione dell’articolo 8 e dell’allegato V di tale direttiva – un deterioramento dello stato di un altro corpo idrico superficiale che è stato o avrebbe dovuto essere identificato da tale Stato membro come un «tipo» di corpo idrico superficiale, o pregiudicare il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tale altro corpo idrico superficiale.

59      In tale contesto, occorre, in particolare, ricordare che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/60, ai fini dell’applicazione, tra l’altro, del paragrafo 7 di tale articolo 4, gli Stati membri devono assicurare che tale applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi di detta direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione in materia di ambiente.

60      Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha precisato, in risposta ad un quesito scritto della Corte, che il lago di cui trattasi nel procedimento principale è collegato alla zona speciale di conservazione della baia e delle isole di Kilkieran mediante una connessione intertidale diretta. Peraltro, il ricorrente nel procedimento principale indica, nelle sue osservazioni scritte, che da uno studio di fattibilità idrologica della Bradán Beo Teoranta risalente al mese di luglio 2017 risulta che tale lago è interconnesso con altri laghi.

61      Spetterà al giudice del rinvio verificare se tali altri laghi o, eventualmente, una parte di acque costiere siano stati o avrebbero dovuto essere identificati dall’Irlanda come «tipi» di corpi idrici superficiali e, in caso affermativo, se la realizzazione del progetto di cui trattasi nel procedimento principale possa avere un impatto sullo stato di tali corpi idrici superficiali o, eventualmente, di un altro corpo idrico superficiale che è stato o avrebbe dovuto essere identificato come un «tipo» di corpo idrico superficiale.

62      Inoltre, spetterà al giudice del rinvio verificare altresì se la realizzazione del progetto di cui trattasi nel procedimento principale sia compatibile con le misure attuate nell’ambito del programma elaborato, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2000/60, per il distretto idrografico considerato.

63      Infatti, se è vero che, conformemente al paragrafo 1 di tale articolo 11, un siffatto programma di misure deve «[tenere] conto dei risultati delle analisi prescritte dall’articolo 5» della direttiva 2000/60, dalla formulazione dell’articolo 11 di quest’ultima risulta che la portata di un programma di misure non è limitata ai soli «tipi» di corpi idrici superficiali caratterizzati nell’ambito dell’attuazione di detto articolo 5 e dell’allegato II di tale direttiva.

64      In particolare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2000/60, le «misure di base», che devono figurare in ciascun programma di misure e costituiscono i requisiti minimi da rispettare, devono comprendere misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’«acqua», per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4 di tale direttiva.

65      Orbene, tenuto conto di quanto rilevato al punto 55 della presente sentenza, una protezione delle acque ricomprese nei corpi idrici superficiali che, come il lago di cui trattasi nel procedimento principale, non sono state e non dovevano obbligatoriamente essere identificate dallo Stato membro interessato come «tipi» di corpi idrici superficiali può rivelarsi necessaria in tale contesto.

66      Tale interpretazione è corroborata dal documento di orientamento menzionato al punto 39 della presente sentenza. Infatti, pur confermando l’assenza di un obbligo di identificare i laghi di superficie inferiore a 0,5 km² come «tipi» di corpi idrici superficiali, tale documento evidenzia il fatto che «gli obiettivi della direttiva [2000/60] si applicano a tutte le acque superficiali» e raccomanda un’applicazione agli elementi idrici superficiali cosiddetti «piccoli», quantomeno, delle misure di base elencate all’articolo 11, paragrafo 3, di tale direttiva «qualora ciò sia necessario per evitare di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi in altri corpi idrici».

67      Per la stessa ragione, può risultare necessario applicare anche ai corpi idrici superficiali che non sono stati e non dovevano obbligatoriamente essere identificati come «tipi» di corpi idrici superficiali misure di riduzione delle estrazioni d’acqua, menzionate all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2000/60 e all’allegato VI, parte B, punto viii), di quest’ultima.

68      Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se siffatte misure siano applicabili al lago di cui trattasi nel procedimento principale a titolo di un programma di misure adottato dall’Irlanda conformemente all’articolo 11 della direttiva 2000/60 e se la realizzazione del progetto di cui trattasi nel procedimento principale sia compatibile con tali misure.

69      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 11 della direttiva 2000/60 devono essere interpretati nel senso che essi impongono a un’autorità competente, quando quest’ultima statuisce sulla domanda di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago per il quale, a causa della sua superficie inferiore a 0,5 km², non sono stati stabiliti né le sue condizioni di riferimento tipiche specifiche né un programma di monitoraggio dello stato delle acque, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e dell’articolo 8 della direttiva 2000/60, letti in combinato disposto con gli allegati II e V di tale direttiva, di assicurarsi, da un lato, che la realizzazione di un siffatto progetto non possa provocare, a causa dei suoi effetti su un siffatto lago, un deterioramento dello stato di un altro corpo idrico superficiale che è stato o avrebbe dovuto essere identificato da tale Stato membro come un «tipo» di corpo idrico superficiale né pregiudicare il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tale altro corpo idrico superficiale e, dall’altro, che la realizzazione di tale progetto sia compatibile con le misure attuate nell’ambito del programma elaborato, conformemente all’articolo 11 di detta direttiva, per il distretto idrografico considerato.

 Sulle spese

70      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e l’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, letti in combinato disposto con gli allegati II e V di tale direttiva,

devono essere interpretati nel senso che:

un lago di superficie inferiore a 0,5 km² non rientra nell’obbligo di fissare le sue condizioni di riferimento tipiche specifiche né nell’obbligo di elaborare i programmi di monitoraggio dello stato delle acque, previsti a tali disposizioni.

2)      L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 11 della direttiva 2000/60

devono essere interpretati nel senso che:

essi impongono a un’autorità competente, quando quest’ultima statuisce sulla domanda di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago per il quale, a causa della sua superficie inferiore a 0,5 km², non sono stati stabiliti né le sue condizioni di riferimento tipiche specifiche né un programma di monitoraggio dello stato delle acque, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e dell’articolo 8 della direttiva 2000/60, letti in combinato disposto con gli allegati II e V di tale direttiva, di assicurarsi, da un lato, che la realizzazione di un siffatto progetto non possa provocare, a causa dei suoi effetti su un siffatto lago, un deterioramento dello stato di un altro corpo idrico superficiale che è stato o avrebbe dovuto essere identificato da tale Stato membro come un «tipo» di corpo idrico superficiale né pregiudicare il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tale altro corpo idrico superficiale e, dall’altro, che la realizzazione di tale progetto sia compatibile con le misure attuate nell’ambito del programma elaborato, conformemente all’articolo 11 di detta direttiva, per il distretto idrografico considerato.

Firme