TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I sent. 1010 del 12 febbraio 2010
Acque. Autorizzazione allo scarico
A norma del secondo comma dell’articolo 124 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (la norma sancisce innanzitutto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati), l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico e quindi, al soggetto gestore del servizio idrico integrato che è cosa ben diversa dal soggetto proprietario dello scarico e dal soggetto titolare della funzione .
N. 01010/2010 REG.SEN.
N. 00008/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Hera Holding Energia Risorse Ambiente Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Belli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore 47;
contro
Provincia di Forlì Cesena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Giampietro e Giampaolo Dacci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Guido Mascioli in Bologna, via Santo Stefano 30;
Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì - Cesena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Celli e Silvia Santi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Bologna, via del Monte 10;
Comune di Cesena, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ghezzi, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
Comune di Forlì, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Balli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Altabella 3;
Comune di Bagno di Romagna, non costituito in giudizio;
Comune di Bertinoro, non costituito in giudizio;
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, non costituito in giudizio;
Comune di Cesenatico, non costituito in giudizio;
Comune di Civitella di Romagna, non costituito in giudizio;
Comune di Dovadola, non costituito in giudizio;
Comune di Forlimpopoli, non costituito in giudizio;
Comune di Galeata, non costituito in giudizio;
Comune di Gambettola, non costituito in giudizio;
Comune di Gatteo, non costituito in giudizio;
Comune di Meldola, non costituito in giudizio;
Comune di Mercato Saraceno, non costituito in giudizio;
Comune di Modigliana, non costituito in giudizio;
Comune di Portico, non costituito in giudizio;
Comune di Predappio, non costituito in giudizio;
Comune di Premilcuore, non costituito in giudizio;
Comune di Rocca S. Casciano, non costituito in giudizio;
Comune di S. Mauro Pascoli, non costituito in giudizio;
Comune Santa Sofia, non costituito in giudizio;
Comune di Savignano Sul Rubicone, non costituito in giudizio;
Comune di Sogliano al Rubicone, non costituito in giudizio;
Comune di Tredozio, non costituito in giudizio;
Comune di Verghereto, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Unica Reti Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Fiorenza e Fabrizio Fanti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, via del Monte 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’atto di voltura delle autorizzazioni allo scarico di pubblica fognatura n. 736 del 3 novembre 2006 prot.n. 82640, così come comunicato alla ricorrente con nota prot.n. 82694/2006 del 3 novembre 2006 e pervenuto in data 8 novembre 2006, con cui il Responsabile della Posizione Organizzativa Risorse Idriche della Provincia di Forlì - Cesena dispone la volturazione, in capo alla ricorrente, delle autorizzazioni allo scarico di pubblica fognatura precedentemente intestate ai Comuni;
- di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, in particolare del parere richiesto dall'Amministrazione Provinciale e citato nella predetta autorizzazione n. 736 e sconosciuto alla ricorrente;
nonché come da atto di motivi aggiunti, notificato il 14 novembre 2008 e depositato in Segreteria il 17 novembre 2008, per l’annullamento
- dell'atto 5 agosto 2008 n. 482 prot. n. 76667, comunicato alla ricorrente in data 11 agosto 2008, con cui la Provincia di Forlì - Cesena nega l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152e della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3;
- dell'atto 2 settembre 2008 n. 588 prot. n. 81578, con cui la Provincia di Forlì - Cesena nega l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152e della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Forlì Cesena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì - Cesena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unica Reti Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesena;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forlì;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.1 - La ricorrente Hera SpA in data 1 febbraio 2005 stipulava con l’Agenzia dì Ambito Territoriale Ottimale - AATO di Forlì Cesena convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato.
1.2 - Il 21 aprile 2005 Hera presentava alla Provincia richiesta di autorizzazione alla voltura e rinnovo relativamente alle reti e impianti trasferiti per effetto della Convenzione e indicati nell’elenco della Provincia, comunicato a Hera con lettera 15 febbraio 2005.
A seguito di sopralluoghi e controlli effettuati, Hera limitava tale originaria istanza a quegli impianti e scarichi risultati conformi alle leggi.
Con varie richieste presentate a partire dal 29 agosto 2005, man mano che erano effettuati i sopralluoghi, Hera ha quindi chiesto lo stralcio di quegli scarichi risultati privi di requisiti.
1.3 – Con provvedimento 3 novembre 2006 n. 736 la Provincia di Forlì Cesena disponeva la voltura a Hera di tutte le autorizzazioni ivi elencate, imponendo coattivamente anche l’assunzione degli impianti e degli scarichi non conformi, oggetto di richiesta di stralcio.
1.4 – Il provvedimento della Provincia è impugnato con il ricorso originariamente proposto sulla base dei seguenti motivi di illegittimità:
a) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, carenza procedimentale, difetto di motivazione e violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 3 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
L’ambito dell’autorizzazione può essere solo quello definito dal richiedente.
La Provincia non poteva modificare l’istanza di Hera imponendole coattivamente scarichi che non voleva e non oggetto della sua richiesta di autorizzazione.
b) Violazione del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, incompetenza e violazione della Convenzione.
L’AATO è l’unico soggetto competente ad attuare il servizio idrico integrato per il tramite del gestore e, pertanto, la Provincia, soggetto terzo rispetto a Hera e all’AATO, non poteva modificare unilateralmente la convenzione.
c) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, illogicità, carenza di istruttoria, violazione di legge per falsa applicazione dell’articolo 124 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152.
Come affermato dalla stessa AATO nella nota 3 aprile 2006 - resa in sede di chiarimenti richiesti alla Provincia - Hera non può essere considerata titolare dello scarico sol perché gestore del SII, in quanto la gestione è necessariamente e vincolativamente regolata e condizionata dalla Convenzione.
Conseguentemente l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia è illegittima e in violazione dell’articolo 124 del d.lgs n. 152 del 2006 in base al quale l’autorizzazione deve essere rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico), in quanto in base alle norme fissate vincolativamente dalla Convenzione non è sempre vera l’equazione che vuole il gestore della rete e degli impianti anche titolare dello scarico.
d) Violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e mancata comunicazione d’avvio del procedimento; violazione del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, in quanto Hera si è vista destinataria di un provvedimento definitivo senza essere stata posta in grado di partecipare fattivamente al relativo procedimento.
La Provincia, per esempio, avrebbe dovuto comunicare a Hera – in quanto parte della Convenzione – i chiarimenti richiesti all’AATO e ciò anche in considerazione degli aspetti sanzionatori del provvedimento.
e) Violazione dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, mancata istruttoria e violazione del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, poiché il procedimento di rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto del principio del contraddittorio che impone il confronto con tutti i soggetti coinvolti, presupponeva che fossero convocati sia Hera, sia Unica Reti SpA.
1.5 - Con il provvedimento originariamente impugnato si è disposta la voltura forzata di 573 scarichi.
Successivamente, con il provvedimento 22 marzo 2007 n. 215 (v. in particolare l’Allegato 1), impugnato con il ricorso n. 578 del 2007, la Provincia ha:
- revocato l’atto di voltura n. 736, limitatamente agli scarichi di Gambettola e Savignano sul Rubicone;
- autorizzato gli scarichi di acque reflue urbane appartenenti all’agglomerato FCO121 di Savignano sul Rubicone con le prescrizioni indicate nel medesimo atto.
A seguito di ulteriori attività e ricognizioni da parte di Hera e della Provincia si sono succeduti vari provvedimenti di stralcio e riautorizzazione di scarichi già ricompresi nel provvedimento impugnato con conseguenti dichiarazioni di parziale rinuncia o cessazione della materia del contendere.
1.6 - Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 14 novembre 2008 e depositato il 17 novembre 2008, Hera ha impugnato i provvedimenti 5 agosto 2008 n. 482 e 2 settembre 588 con cui la Provincia ha negato le autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane rispettivamente per i 144 scarichi già oggetto richieste integrative da parte della Provincia (v. nota di Hera 28 marzo 2008 n. 12756) e per i 4 scarichi di cui Hera in data 28 marzo 2008 con nota prot. n. 12755 ha fornito le proprie osservazioni.
A sostegno del gravame si deduce:
- Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto, carenza procedimentale, difetto di motivazione e violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 3 e ss. del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152;
- Eccesso di potere sotto il profilo dell’errato presupposto di fatto, carenza di motivazione, incompetenza, in quanto le autorizzazioni negate non erano mai state richieste da Hera, non essendo nella sua titolarità.
2. - Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Forlì Cesena, il Comune di Cesena, il Comune di Forlì e Unica Reti SpA, tutti sostanzialmente contestando le censure svolte dalla ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
3. - Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, fissata per il 4 giugno 2009, Hera ha richiesto il rinvio della discussione del presente giudizio
A tale rinvio si sono opposti la Provincia di Forlì-Cesena e le altre Amministrazioni resistenti e all’udienza del 4 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Esigenze di chiarezza espositiva impongono un breve accenno al quadro normativo nel quale si inserisce la vicenda per cui è causa:
- La legge 5 novembre 1994 n. 36 ha voluto ricondurre ad una disciplina globale ed unitaria la tutela e l'uso delle risorse idriche comprese nel territorio, nella considerazione che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà" (art. 1). Il concetto di solidarietà trova puntuale richiamo (insieme ad altri principi) nel capo primo, laddove, al comma secondo dell'art. 1, si afferma che "qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future". Al comma terzo è invece enunciato un principio di corretta utilizzazione delle risorse idriche a salvaguardia di preminenti esigenze pubbliche.
La legge ha introdotto, in proposito, per la prima volta il concetto di servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, delineando per esso una nuova metodologia di gestione strettamente collegata ad una nuova organizzazione territoriale denominata "ambito territoriale ottimale" da individuare e delimitare dalle Regioni con apposita legge sulla base dei criteri fissati dall'art. 8 comma primo. L'art. 9 della legge ha stabilito, in proposito, che per ogni ambito territoriale ottimale delimitato, i comuni e le province ricadenti al suo interno organizzino il servizio idrico integrato, provvedendo alla sua gestione mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 142 del 1990. E' stato previsto che i rapporti fra gli enti locali ed il gestore siano regolati da un'apposita convenzione e dal relativo disciplinare, secondo il modello tipo adottato da ogni regione (art. 11).
Fino all'organizzazione del servizio idrico integrato le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi idrici, ove non sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione ed il nuovo gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione e nel relativo disciplinare; mentre le società e le imprese consortili concessionarie dei servizi, alla data di entrata in vigore della legge, mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione (art. 10).;
- nel rispetto del principio della riorganizzazione dei servizi idrici sulla base degli ambiti territoriali ottimali, la legge regionale Emilia-Romagna 6 settembre 1999 n. 25 attribuisce le funzioni relative all'organizzazione della gestione del servizio idrico (oltre che del servizio di gestione dei rifiuti urbani), all'agenzia di ambito per i servizi pubblici, quale forma di cooperazione costituita per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti associati (comuni e province), relativamente ai servizi in questione, e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico (artt. 3 e 6).
- la legge 5 novembre 1994 n. 36 è stata abrogata dal d.lgs 3 aprile 2006 n. 152
- l’articolo 74 lettera r) del d.lgs n. 152 del 2006 definisce il gestore del servizio idrico integrato come il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
- ai sensi dell’art. 153, comma 1, del medesimo decreto legislativo “le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato”. Oggetto di affidamento, normativamente previsto, sono pertanto soltanto “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica” individuati dall’art. 143 citato.
- l'erogazione del servizio avviene con conferimento della titolarità del servizio: gestione associata ed integrata, polarizzata su centri unificati a livello sub regionale (gli ambiti territoriali ottimali) al cui governo sono state preposte Autorità infra – provinciali, le c.d. ATO.
A queste il legislatore ha commesso compiti di regolazione, indirizzo, controllo e definizione dei moduli gestionali. Spetta alle ATO individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all’erogazione de servizio idrico integrato.
2. - In relazione ai motivi dedotti con il ricorso originariamente proposto e con in motivi aggiunti (tutti specificamente indicati nelle premesse di fatto) che per la loro correlazione possono essere trattati congiuntamente, il Collegio deve innanzitutto rilevare quanto segue:
a) Il provvedimento impugnato trova origine nella richiesta presentata da Hera al momento della sottoscrizione della Convenzione e, pertanto, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento.
In tali ipotesi i soggetti interessati sono già edotti circa la pendenza del procedimento, che hanno essi stessi provocata, e sono quindi in grado di prendere parte allo stesso partecipando alla fase istruttoria del procedimento medesimo.
b) La giurisprudenza, invero, è univoca nel ritenere che
- l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento.
- l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.
3. - Il provvedimento impugnato è stato legittimamente emanato dalla Provincia in applicazione dei precetti di cui al d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e la lamentata “imposizione” si giustifica con l’impossibilità per l’AATO di svolgere attività di gestione diretta (articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1999 n. 25); tale attività inoltre non può essere svolta dai Comuni titolari e proprietari degli scarichi, né da Unica Reti Spa, società degli Asset dei comuni.
3a. - Al riguardo si osserva che l'affidamento in concessione al Gestore del servizio idrico integrato (articolo 4, comma 1, lettera f della legge 36 del 1994) delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni di proprietà degli enti locali, opera giuridicamente in forza dall'articolo 12 della legge e consegue all'affidamento del servizio stesso regolato, sul punto, dalla convenzione sottoscritta, nella specie da Hera e dall’AATO 8 di Forlì Cesena.
Con la sottoscrizione della convenzione Hera ha accettato non i singoli scarichi salvo propria “conferma”, ma in via esclusiva la gestione del Servizio nella totalità degli esercizi, dei beni e manufatti, degli scarichi esistenti e quindi dell’intera rete di cui gli scolmatori rappresentano parte integrante e necessaria.
Ne consegue che gli enti territoriali facenti parte del consorzio obbligatorio, una volta avvenuto l'affidamento del servizio, non hanno più poteri diretti sugli impianti di loro proprietà
3b. - In base alla convenzione e, specificamente ai sensi di quanto disposto nel capo III che disciplina il trasferimento di opere, impianti, passività e personale (articoli 14 e 15):
- sono posti nella disponibilità del gestore (Hera) tutti i beni, gli impianti etc. di proprietà dei Comuni o delle Società degli Asset, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- il gestore, tuttavia, non assumerà responsabilità nei confronti di terzi per l’esercizio di reti e impianti non conformi alle norme vigenti alla data di affidamento fino a quando, per effetto degli interventi previsti nel Piano dì Ambito, tali reti e tali impianti saranno regolarizzati e autorizzati ai sensi della legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 ovvero del d.lgs n. 152 del 1999 e smi.
- Hera, quindi, non assumerà titolarità degli scarichi di acque reflue non autorizzati.
3c. - In ragione di ciò, come rilevato dalla Provincia, a Hera sono state volturate solo le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia.
Peraltro, secondo Hera chi non è titolare dell’impianto non può divenire titolare dell’autorizzazione allo scarico.
La Provincia, per contro, si basa sul seguente assioma:
- il titolare dello scarico è il titolare dell’attività da cui origina lo scarico;
- per quanto riguarda gli scarichi che derivano da pubbliche fognature il titolare è il soggetto che gestisce le reti e gli impianti di depurazione.
3d. - A tal proposito il Collegio deve sottolineare che, a norma del secondo comma dell’articolo 124 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (la norma sancisce innanzitutto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati), l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico e quindi, al soggetto gestore del servizio idrico integrato che è cosa ben diversa dal soggetto proprietario dello scarico (nella fattispecie Unica Reti Spa) e dal soggetto titolare della funzione (l’ATO cui per legge è inibita l’attività di gestione degli impianti).
3e. - In ragione di ciò è assolutamente destituita di fondamento la pretesa di Hera di attribuire a una disposizione pattizia (l’articolo 15 della Convenzione) la capacità di derogare al precetto legislativo riconoscendo al Gestore (cui è affidato il Servizio Idrico Integrato in via esclusiva) la possibilità di non assumere la titolarità degli scarichi di acque reflue non conformi alla normativa vigente.
4. – Ciò posto il Collegio deve inoltre precisare che
- l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione o alla sua voltura è per legge la Provincia;
- la Convenzione stipulata fra l’Ato e il Gestore per l’affidamento in via esclusiva della gestione del Servizio Idrico Integrato non può limitare (se non per i casi espressamente stabiliti dalla legge) il trasferimento della titolarità degli scarichi;
- la previsione dell’articolo 15, comma 2 della Convenzione secondo cui “Il Gestore provvede entro 12 mesi a trasmettere all’Agenzia gli elenchi delle opere affidate che presentano criticità non rilevate nella ricognizione preliminare al Piano d’Ambito” è indubbiamente finalizzata a predisporre gli strumenti necessari (piano degli investimenti) alla sistemazione e messa a norma degli impianti; peraltro, tale incombente costituisce anche il necessario corollario per l’esonero di responsabilità civile nei confronti di Terzi sancito nel medesimo articolo 15; essa, però, non può essere letta come norma legittimante in capo al Gestore l’esclusione della titolarità degli scarichi individuati come critici.
Hera, dunque non può invocare la Convenzione per escludere dal novero degli scarichi trasferiti in virtù dell’assunzione del servizio idrico integrato quelli che evidenziano particolari criticità e quelli non a norma.
4a. - Il Collegio ritiene poi doveroso precisare che la convenzione è atto di autonomia privata e come tale non può in alcun modo essere interpretata in deroga alle previsioni legislative oggi contenute nel Codice dell’Ambiente,
L’invocata clausola di esonero della responsabilità nei confronti dei terzi di cui alla comma 3 dell’articolo 15 della Convenzione non può pertanto giustificare l’esclusione di alcuni scarichi dalla voltura a favore di Hera.
Essa, invero, deve correttamente essere interpretata come limite pattizio alla responsabilità civile del gestore e attiene a quegli eventi lesivi che potrebbero derivare dall’esercizio delle reti e degli impianti che alla data dell’affidamento del servizio risultavano irregolari.
5. – Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, deve affermarsi che Hera in quanto affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’Aato 8 ha assunto la titolarità degli scarichi fognari e come tale l’obbligo di chiedere la voltura e il rinnovo delle relative autorizzazioni.
6. – Il Collegio, in base a quanto precisato da Hera nella memoria depositata il 28 maggio 2009 e dalla documentazione dimessa in atti, deve infine dare atto che, a seguito di sopralluoghi congiunti e verifiche effettuate presso i Comuni, un certo numero di scarichi di cui Hera è divenuta titolare, in quanto gestore del servizio idrico integrato nell’ATO8 della Provincia di Forlì, sono risultati o privi dei requisiti necessari a ricomprenderli fra quelli propri del servizio idrico integrato, o non esistenti o esclusi dall’ambito.
Per essi, ferme restando tutte le considerazioni fin qui svolte in ordine all’interpretazione della Convenzione e alla disciplina relativa alla gestione del servizio idrico integrato e alla titolarità degli scarichi, sarà cura delle amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di competenza – assumere i dovuti provvedimenti.
Conseguentemente, in relazione agli scarichi per i quali per effetto dei principi su enunciati deve escludersi la titolarità di Hera, va ritenuto il sopravvenuto difetto di interesse.
Inoltre, va dato atto della rinuncia di Hera relativamente a quegli scarichi che per varie ragioni Hera, successivamente alla proposizione del gravame, ha ritenuto di prendersi in carico
7. - Alla stregua di tutte le argomentazioni fin qui svolte il ricorso originariamente proposto e il ricorso per motivi aggiunti devono essere in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili.
Peraltro, tenuto conto della specificità delle questioni affrontate e delle ragioni che hanno determinato la parziale sopravvenuta carenza di interesse, le spese e competenze del giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, I sezione,
definitivamente pronunziando sul ricorso originariamente proposto e sui motivi aggiunti in parte li dichiara improcedibili, in parte li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del giorno 4 giugno, 24 settembre e 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2010