Regione Campania con la L.R.n.4 del 15 marzo 2011 - art.1 c. 250 – ai Comuni la competenza delle acque di scarico in corpo idrico.
di Giuseppe Aiello
Sicuramente interessante è il provvedimento in esame in quanto la nuova legge Regione della Campania, L.R.n.4 del 15 marzo 2011 - art.1 c. 250, individua nel Comune l’ autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico e su suolo imponendo all’Ente Comune di procedere ad una riorganizzazione interna e Regolamentare per poter assolvere a questo particolare e delicato onere.
La legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 16 marzo 2011, dichiarata urgente,è entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e quindi dal 17 marzo 2011 ai Comuni è stato affidato questa particolare onerosa e delicata competenza.
Le autorizzazioni di competenza dei Comuni riguardano gli scarichi diretti nei corpi idrici ricettori, come definiti dall’art. 74 comma 1 lett.g, h, i ) del D.Lgs 152/06 es.m.i. e, in particolare, quelli provenienti da:
a) insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentamente dal metabolismo umano e da attività domestiche (acque reflue domestiche);
b) da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, qualitativamente diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali); c) il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate,e provenienti da agglomerati ( acque reflue urbane
La disposizione prevede che la domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell’articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale D.lgs 152/2006), è presentata al Comune ovvero all’autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura.
In effetti, l’art 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati il precitato disposto affida alla Regione una specifica competenza in materia di scarichi ed in particolare, il c. 3 dello stesso disposto, prevede che “ Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2”, mentre al comma 5 si legge “ Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito”.
In ultimo il comma 7 dell’art 124 fatto Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'autorita' d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
La Regione Campania, con la norma in esame, ha ritenuto opportuno procedere con una disciplina specifica sottraendo la competenza che, in base al Testo Unico Ambientale, è conferita alle Province affidandola, per quanto riguarda le autorizzazioni allo scarico in corpo idrico e su suolo, ai Comuni.
Secondo le disposizioni rinvenute nella Legge R.le n. 4/2011 Comuni, per gli scarichi in corpo idrico e su suolo, e le autorità d’ambito, per quelli in pubblica fognatura, provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, si nota una riduzione dei termini previsti rispetto al T.U.A. stabiliti in giorni novanta.
Se il Comune o l’autorità d’ambito risultassero inadempienti nei sessanta giorni prestabiliti, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
I Comuni, stante la delicata materia e le ripercussioni sull’ambiente, per procedere all’assolvimento del nuovo compito dovranno dotarsi di uno specifico e dettagliato Regolamento oltre logicamente a curare una formazione specifica per il personale tecnico chiamato all’assolvimento del delicato compito.
Si ritiene opportuno precisare che i Regolamenti dei Comuni dovranno opportunamente prevedere l’introito sia della tassa annuale per il periodo di validità dell'autorizzazione sia delle spese occorrenti all’istruttoria delle pratiche previste per il rilascio dell’autorizzazione come l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi .
Il c. 11 dell’art 124 T.U.A. prevede a tal proposito che “ Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato”.
Il sistema sanzionatorio relativo agli scarichi rimane quello previsto dal titolo V della parte III° del D.Lgs. 152/06 e nello specifico l’art 133 per gli illeciti puniti in via amministrativa e l’art 137 per le fattispecie di natura penale ferma la previsione a livello regolamentare di provvedimenti di diffida e revoca a seconda della gravità dei fatti.
Le sanzioni amministrative per gli scarichi sono stabilite dall’ art. 133 del D.lgs 152/2006 e qualora l'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
Al c. 2. è previsto che chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro.
Secondo il c. 3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
La legge regionale nulla dice sulla competenza a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative relative alle nuove competenze affidate ai Comuni e pertanto si continuerà ad applicare la disposizione generale di cui all’art 136 del D.lgs 152/2006 secondo il quale le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita' previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Anche per la competenza In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, si continuerà ad applicare l’art 134 del T.U.A. secondo cui all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e' competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.
La speranza è che i Comuni della Regione Campania provvedano celermente ad organizzarsi per fronteggiare al meglio il delicato e importante compito affidato consapevoli che dietro le immissioni di scarichi apparentemente leciti , sempre autorizzati, si celano spesso immissioni illecite di rifiuti liquidi con ripercussioni gravissime sull’ambiente.
23 settembre 2011
Dott. Giuseppe Aiello