Corte Costituzionale, Sent. n 84, del 15 maggio 2015
Acque Illegittimità della delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218, recante: Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”– Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare», nella parte in cui stabilisce di «fissare in 25.000 mc3 la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia-limite. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
SENTENZA N. 84
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218 (Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”– Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 luglio 2013, depositato in cancelleria l’11 luglio 2013 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2013.
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 14 aprile 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 9 luglio 2013, depositato il successivo 11 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Abruzzo, in relazione alla delibera adottata dalla Giunta della predetta Regione in data 28 marzo 2013, n. 218, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’8 maggio 2013, n. 17, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”– Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare».
Il ricorrente contesta che spetti alla Regione Abruzzo, ed in particolare alla Giunta regionale, introdurre, con la citata delibera, una norma di natura regolamentare, in base alla quale la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all’Autorità regionale competente. Pertanto, chiede che venga annullata, almeno in parte qua, la predetta delibera.
Quest’ultima, infatti, nella parte in cui esclude dal regime di autorizzazione la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia di 25.000 metri cubi, invaderebbe la sfera di competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ponendosi, peraltro, in contrasto con la normativa nazionale in materia e con i principi contenuti nelle convenzioni e negli accordi internazionali.
1.1.– Il ricorrente premette in fatto che l’art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto a modificare il comma 2 dell’art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rubricato «Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte», stabilendo che l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi è rilasciata dalle Regioni (fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali) in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle more dell’adozione del citato decreto interministeriale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota circolare dell’11 aprile 2012, prot. n. 7433, ha comunicato a tutte le Regioni che le norme tecniche di riferimento avrebbero dovuto essere individuate in quelle contenute nel decreto del Ministero dell’ambiente 24 gennaio 1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico delle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino) e che, per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e l’espressione dei pareri inerenti alle autorizzazioni in argomento, avrebbero dovuto essere utilizzati i valori soglia previsti dal «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini», redatto nel 2006 dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e dall’Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) per conto del Ministero dell’ambiente e successivamente aggiornato nel 2007.
Tanto premesso, il ricorrente ritiene che la Regione Abruzzo, con la delibera n. 218 del 2013 della Giunta, nell’assumere proprie determinazioni, nell’esercizio delle proprie competenze, al fine di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, abbia ecceduto dalle proprie competenze, introducendo una norma di carattere regolamentare in base alla quale la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è più soggetta ad alcuna autorizzazione, essendo sufficiente una mera comunicazione all’Autorità regionale competente, in contrasto con la normativa nazionale ed internazionale vigente.
L’obbligo dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in esame discenderebbe sia dalla normativa nazionale, contenuta nell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e nel d.m. 24 gennaio 1996, sia dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, quali il Protocollo alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, definito a Londra il 7 novembre 1996 (artt. 4 e 9), cui l’Italia ha aderito con la legge 13 febbraio 2006, n. 87 (Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati), nonché, nell’ambito della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, dal Protocollo relativo alla prevenzione ed all’eliminazione dell’inquinamento del mar Mediterraneo dovuto ad operazioni di immersione effettuate da navi e da aeronavi o a incremento in mare, reso esecutivo, in specie, con gli artt. 5, 6 e 7, della legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976).
Nessuna deroga a tale regime sarebbe prevista in corrispondenza di specifiche soglie quantitative, poichè in ogni caso è richiesta un’attenta verifica dei materiali oggetto dell’intervento.
La previsione di una mera comunicazione nel caso di movimentazione in mare di quantitativi di materiali inferiori a 25.000 metri cubi non si potrebbe peraltro giustificare, secondo il ricorrente, sulla base di quanto indicato nel «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini». Tale richiamo sarebbe erroneo in quanto la deroga al principio generale dell’autorizzazione sarebbe prevista, nel citato Manuale, nel caso indicato al punto 4.4.2, al solo fine di consentire il «ripristino della navigabilità in ambito portuale o di corsi d’acqua, nonché al fine di realizzare imbasamenti di opere marittime o agevolare l’operatività portuale», e sarebbe subordinata a condizioni e puntuali verifiche di carattere tecnico-scientifico relative al materiale movimentato ed all’area di riferimento, del tutto assenti nella delibera regionale.
2.– Nel giudizio si è costituita la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente pro tempore, chiedendo che il ricorso per conflitto sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.
La Regione sostiene, anzitutto, che il ricorrente sia incorso in un errore nel richiamare una disciplina statale relativa ad una fattispecie diversa. La normativa nazionale richiamata riguarderebbe, infatti, le attività di immersione in mare di materiali di scavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi assoggettandole al regime dell’autorizzazione. La disposizione regionale avrebbe ad oggetto, invece, la semplice movimentazione di materiale già presente nell’ambito marino, senza che vi sia emersione, o successiva immersione del medesimo. Tale materia sarebbe assoggettata al regime semplificato della comunicazione, ove inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi.
Pertanto, la previsione regionale censurata non avrebbe operato alcuna riduzione di protezione rispetto ai livelli minimi di tutela dell’ambiente previsti dalla normativa statale, né si porrebbe in contrasto con quest’ultima, risultando assolutamente conforme all’unica fonte statale recante la disciplina dell’ipotesi del semplice spostamento di sedimenti in ambiente sommerso: il «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini», redatto nel 2006 per conto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e successivamente aggiornato nel 2007. La delibera n. 218 del 2013, nella parte censurata, avrebbe, infatti, assoggettato al regime semplificato della comunicazione esclusivamente gli interventi di spostamento di sedimenti che si realizzano in ambiente sommerso, in coerenza con le previsioni ed i limiti quantitativi di cui al punto 4.4.2 del predetto Manuale.
Secondo la Regione, la previsione introdotta dalla Giunta regionale con la contestata delibera rientrerebbe nelle proprie competenze in virtù del conferimento alle Regioni, operato dagli artt. 70 ed 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), di tutte la funzioni amministrative inerenti ai compiti di protezione, programmazione e pianificazione degli interventi di difesa delle zone costiere. La resistente osserva, a tal proposito, che la materia della tutela dell’ambiente, pur essendo di competenza esclusiva statale, non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, difesa delle coste ed altre) per le quali l’ambiente assume rilievo quale valore costituzionalmente tutelato. In altri termini, la tutela dell’ambiente si configurerebbe come una competenza statale, inestricabilmente connessa con altre competenze regionali nell’ambito delle quali gli interventi delle Regioni sono legittimi se, come nel caso di specie, effettuati nel rispetto dei principi fondamentali disposti dalla legislazione statale.
La delibera di Giunta regionale sarebbe, pertanto, legittima poiché attinente a materia di competenza legislativa concorrente e non in contrasto con il livello minimo di tutela dell’ambiente marino garantito dalle norme statali e/o sovranazionali.
3.– All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni contenute nelle memorie scritte.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Abruzzo in relazione alla delibera adottata dalla Giunta della predetta Regione in data 28 marzo 2013, n. 218, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’8 maggio 2013, n. 17, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”– Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare».
Secondo il ricorrente, la Regione con la delibera impugnata, nel provvedere a ripartire le proprie competenze istruttorie ed autorizzatorie relative al mare fra le varie Direzioni regionali, riconducibili alla generale attività di gestione delle coste e derivanti dall’art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oltre che dagli artt. 70, comma 1, lettera a), e 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), avrebbe escluso, con norma di carattere regolamentare, la necessità della previa autorizzazione per la movimentazione di sedimenti marini inferiore a 25.000 metri cubi, eccedendo dalle proprie competenze e determinando una riduzione degli standards di «tutela dell’ambiente» garantiti dal legislatore statale, in violazione dell’art.117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Infatti, sia l’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed il connesso decreto del Ministero dell’ambiente 24 gennaio 1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino), sia il Protocollo alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, definito a Londra il 7 novembre 1996 (artt. 4 e 9), cui l’Italia ha aderito con la legge 13 febbraio 2006, n. 87 (Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati), nonché, nell’ambito della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, il Protocollo, relativo alla prevenzione ed all’eliminazione dell’inquinamento del mar Mediterraneo dovuto ad operazioni di immersione effettuate da navi e da aeronavi o a incremento in mare, reso esecutivo con gli artt. 5, 6 e 7 della legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976), imporrebbero l’obbligo di un procedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in esame.
2.– In linea preliminare, occorre riconoscere l’idoneità lesiva dell’atto impugnato, in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte.
Si è, infatti, ripetutamente affermato che «è idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi atto, dotato di efficacia e rilevanza esterna, diretto a esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione, o una menomazione, della altrui sfera di attribuzioni» (sentenza n. 232 del 2014; fra le altre, sentenze n. 122 del 2013 e n. 332 del 2011).
Nella specie, è indiscutibile l’efficacia e la rilevanza esterna della delibera impugnata, nella parte in cui stabilisce che, per la movimentazione di sedimenti marini di entità inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, è sufficiente una comunicazione all’autorità regionale competente, in luogo dell’autorizzazione.
Tale delibera è, infatti, censurata in quanto, così disponendo, invaderebbe la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente» che l’art. 117, secondo comma, lettera s), attribuisce allo Stato, al quale solo spetta definire i criteri e gli ambiti di applicazione del regime di autorizzazione all’immersione in mare, nonché di movimentazione di sedimenti marini. A tali criteri le Regioni devono attenersi nel rilascio delle relative autorizzazioni.
La delibera in esame, recante determinazioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale, riconducibili alla generale attività di gestione delle coste, avrebbe determinato una riduzione degli standards di tutela dell’ambiente marino garantiti dal legislatore statale, idonea a ledere la sfera di attribuzione statale, nella parte in cui ha introdotto una deroga al regime di autorizzazione in riferimento ad ipotesi non contemplate dalla normativa statale vigente. Essa, in altri termini, nella parte impugnata, contiene una chiara manifestazione di volontà della Regione di delimitare l’ambito di applicazione del regime di autorizzazione, escludendolo nel caso di movimentazione di sedimenti marini di entità inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, sul presupposto che la disciplina di tale caso non rientri nella competenza statale, ma nella propria.
Al presente giudizio, pertanto, va riconosciuto «tono costituzionale» (sentenza n. 89 del 2006), in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni (sentenza n. 255 del 2007).
3.– Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
3.1.– L’immersione in mare di materiale di escavo dei fondali marini e dei terreni litoranei emersi, nonché la movimentazione dei sedimenti marini sono stati espressamente disciplinati dall’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, nell’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente». Tale disposizione che, sin dalla sua originaria formulazione, ha consentito lo svolgimento delle predette attività solo subordinatamente ad apposita autorizzazione, da rilasciarsi in conformità a modalità stabilite con decreto interministeriale, ha riprodotto quanto già prescritto dall’art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) in vista dell’obiettivo prioritario della tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalla diffusa presenza di contaminanti nei sedimenti dei fondali. La misura è in linea con svariate convenzioni internazionali, fra le quali il Protocollo alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato dall’immersione di rifiuti, definito a Londra il 7 novembre 1996 (artt. 4 e 9), reso esecutivo in Italia con la legge n. 87 del 2006, nonché il Protocollo relativo alla prevenzione ed all’eliminazione dell’inquinamento del mar Mediterraneo dovuto ad operazioni di immersione effettuate da navi e da aeronavi o a incremento in mare, reso esecutivo, in specie, con gli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 30 del 1979.
La considerazione della stretta connessione fra attività di «difesa del mare e della costa marina dall’inquinamento» (art. 80, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998), affidate allo Stato e riconducibili alla competenza in materia di «tutela dell’ambiente», ed attività di «protezione ed osservazione delle zone costiere» (art. 70, comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 112 del 1998), conferite alle Regioni ed inerenti a varie competenze regionali concorrenti, come ad esempio quelle in materia di «governo del territorio», «porti» e «tutela della salute», ha indotto il legislatore statale ad affidare a queste ultime, dapprima, con l’art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), poi con l’art. 24, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, la competenza all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, in aggiunta a quelle di movimentazione dei fondali marini e di ripascimento della fascia costiera, in una prospettiva di gestione integrata delle coste marine.
Tale attribuzione di competenza, tuttavia, non ha scalfito in alcun modo il riconoscimento di un dato: la disciplina delle richiamate attività di immersione di materiali da escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di movimentazione di sedimenti marini deve ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente». Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che quest’ultima non è incompatibile, con riferimento alle predette attività, con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze e che siano, pertanto, rispettosi degli standards di tutela dell’ambiente predisposti dal legislatore statale, mediante la prescrizione dell’autorizzazione allo svolgimento delle stesse (sentenza n. 259 del 2004; in tal senso, anche sentenza n. 44 del 2011).
Di recente, anche se con riferimento a diversa fattispecie, si è ribadito che spetta al legislatore statale definire gli ambiti di applicazione della normativa a tutela dell’ambiente, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale. Pertanto, restano fermi i vincoli posti dal d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di assicurare che le attività affidate alle Regioni non siano svolte in maniera da danneggiare l’ambiente o mettere in pericolo la salute umana (sentenza n. 16 del 2015).
Nella specie, la Regione Abruzzo, con la delibera impugnata, ha inteso adottare una serie di «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale» ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, volte essenzialmente a ripartire le competenze «afferenti al mare» fra le varie Direzioni regionali «secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna di esse». In tale prospettiva, la delibera in esame precisa, in coerenza con le indicazioni del legislatore statale, che il rilascio delle prescritte autorizzazioni «allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino» deve avvenire in conformità alle modalità stabilite dal Ministero dell’ambiente con il d.m. 24 gennaio 1996, le cui disposizioni si applicano «a tutte le movimentazioni di sedimenti in ambito marino» e che «per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e l’espressione dei pareri prodromici alle autorizzazioni in parola, debb[a]no essere utilizzati i valori-soglia stabiliti nel “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” redatto nel 2007 dall’APAT e dall’ICRAM per conto del Ministero». Essa interviene, poi, a «fissare in 25000 mc3 la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia, limite», in deroga a quanto stabilito dalla normativa statale e dalle norme tecniche contenute nel citato Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini redatto per conto del Ministero dell’ambiente, alle quali quest’ultimo ha fatto espresso rinvio (in specie nella nota circolare dell’11 aprile 2012, prot. n. 7433) per la individuazione degli specifici criteri inerenti al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni. L’indicato Manuale, infatti, proponendosi di «sintetizzare le azioni da intraprendersi per una gestione ecosostenibile della materia relativa alla movimentazione di materiale sedimentario in ambito marino-costiero» e tenuto conto della «diffusa presenza dei contaminanti contenuti nei sedimenti dei fondali», che impone «una approfondita conoscenza della natura e dell’origine dei sedimenti e un’attenta analisi delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche», ai fini della valutazione del loro impatto ambientale, peraltro in linea con l’art. 2, paragrafo 3, della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive – Testo rilevante ai fini del SEE), subordina la valutazione di compatibilità ambientale (e quindi la deroga al regime dell’autorizzazione) del semplice spostamento di sedimenti in ambiente sommerso ad una serie di condizioni. Infatti, non solo prescrive che tale spostamento sia finalizzato esclusivamente al «ripristino della navigabilità in ambito portuale o di corsi d’acqua, nonché al fine di realizzare imbasamenti di opere marittime o agevolare l’operatività portuale», ma impone anche ulteriori specifici requisiti inerenti alle caratteristiche dei sedimenti e dell’area in cui sono spostati, che vanno al di là della mera previsione che i quantitativi coinvolti siano inferiori ai 25.000 metri cubi, contenuta nella delibera regionale impugnata. Esso richiede, infatti, che: «i sedimenti coinvolti siano di classe A (1 e 2) o di classe B1: casi 1-4 e casi 5-7 con saggi biologici negativi su elutriato, paragrafo 2.3.2»; «l’area sulla quale vengono spostati i sedimenti abbia le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’area di provenienza»; infine, che «sia da escludere qualsiasi impatto su biocenosi sensibili presenti in loco».
Nessun riferimento viene fatto, nella delibera regionale impugnata, né alle esclusive finalità in vista delle quali tale valutazione di compatibilità ambientale della movimentazione di sedimenti è resa possibile, né alle ulteriori specifiche caratteristiche dei sedimenti stessi e delle aree nelle quali essi vengono spostati. Né può ritenersi che sia possibile, come sostenuto dalla difesa regionale, una lettura della parte denunciata della delibera regionale in armonia con le prescrizioni imposte dalla normativa statale, considerato che, nella predetta delibera, testualmente si legge che la Giunta, dopo aver dato atto che per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e l’espressione dei pareri prodromici alle autorizzazioni in parola, debbono essere utilizzati i valori-soglia indicati nel Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini, prescrive poi puntualmente ed autonomamente che, nel caso di movimentazione di materiali in ambiente marino di quantità inferiore ai 25.000 metri cubi, è sufficiente la mera comunicazione all’autorità regionale competente, senza più operare alcun riferimento al predetto Manuale, né agli ulteriori rilevanti requisiti ivi previsti.
Risulta, pertanto, evidente che la delibera regionale in esame, nella parte in cui detta una disposizione volta ad escludere dal regime di autorizzazione l’attività di movimentazione dei sedimenti marini di entità inferiore a 25.000 metri cubi, in contrasto con la normativa statale, ha leso la competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente», determinando una riduzione degli standards di tutela dell’ambiente marino e deve essere annullata.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava alla Giunta regionale dell’Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all’Autorità regionale competente;
2) annulla, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’8 maggio 2013, n. 17, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”– Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare», nella parte in cui stabilisce di «fissare in 25.000 mc3 la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente Autorità regionale, restando soggetta a sola comunicazione alla stessa Autorità competente la movimentazione inferiore a tale soglia-limite».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI