Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2746 del 21 marzo 2024
Rifiuti.Abbandono e responsabilità del proprietario
Incombono sul proprietario quanto meno gli obblighi di vigilanza e di controllo sul proprio bene affinché non si determini, anche ad opera dei possessori o detentori del bene a qualsiasi titolo, una situazione di inquinamento da rifiuti dannosa per l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’ambiente. Infatti, anche in recepimento dei principi di diritto elaborati dal diritto europeo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, il proprietario che volontariamente tiene una condotta incompatibile con i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato in cui versano i propri beni, non può esimersi da responsabilità. In altre parole, il requisito della colpa postulato dall’art. 192, del d.lgs. n. 152/2006, consiste oltre che nella commissione di condotte positivamente orientate all’abbandono dei rifiuti, anche nell’omissione di quei doverosi controlli che – soli – potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono per le quali è causa.
Cass. Sez. III n. 11599 del 20 marzo 2024 (UP 6 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. La Fauci
Rifiuti.Rinvenimento rifiuti smaltiti illecitamente da terzi
Commette il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 1, d. lgs. 152/2006, colui che, rinvenuti rifiuti da altri abusivamente smaltiti o abbandonati, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quali la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento in assenza di autorizzazione.
Diniego di autorizzazione all’esportazione dell’opera d’arte e procedimento dichiarativo dell’interesse culturale. Valutazioni tecnico-discrezionali e limiti del sindacato giurisdizionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023 n. 11204)
di Maria Grazia DELLA SCALA
TAR Piemonte Sez. III n. 292 del 20 marzo 2024
Polizia Giudiziaria.Guardia giurata volontaria zoofila e attribuzioni del prefetto
Nessun dubbio può esservi circa la spettanza in capo al Prefetto delle funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività di prevenzione degli illeciti penali commessi nei confronti degli animali, di cui all’art. 6 legge n. 189/2004. Anche a trascurare le ulteriori attribuzioni dell’Autorità prefettizia rilevanti sul punto, tali funzioni le sono espressamente conferite dal Decreto del Ministero dell’interno del 23/03/2007. Stante la chiarezza del dato normativo, parimenti indubbia è l’inerenza delle attività espletate dalle guardie giurate volontarie zoofile, in particolare delle funzioni di polizia giudiziaria loro attribuite, alla prevenzione degli illeciti penali commessi nei confronti degli animali. Ne consegue che le funzioni di coordinamento attribuite al Prefetto si estendono necessariamente all’attività espletate dai privati in forza dell’art. 6, co. 2 legge n. 189/2004. In questo contesto normativo, è doveroso ritenere che il Prefetto possa – recte, debba – introdurre criteri selettivi per la nomina a guardia giurata volontaria zoofila, al fine di assicurare e favorire l’effettivo e ordinato espletamento delle funzioni di rilevanza pubblicistica loro attribuite.
Cass. Sez. III n. 11832 del 21 marzo 2024 (CC 8 feb 2024)
Pres. Aceto Est. Galanti Ric. PM in proc. Esposito
Urbanistica.Demolizione
Nell'ipotesi in cui la contravvenzione urbanistica concerne un'opera in totale difformità dalla concessione e riguarda una parte di un organismo con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile ovvero attiene ad un organismo edilizio costituito da un piano, integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione da quello assentito, in modo da determinare un maggiore volume oppure consiste in variazioni essenziali di parametri urbanistici edilizi - qual è la volumetria - il giudice deve ordinare la demolizione e, attesa la funzione di reintegrazione dell'interesse urbanistico leso ad un regolare assetto del territorio, deve riferirsi a tutti gli interventi, che hanno comportato detta difforme utilizzazione ovvero l'alterazione sostanziale e rilevante della cubatura. Nel caso di difformità per diversa utilizzazione (nella specie raddoppio della superficie di un futuro esercizio commerciale attraverso lavori di modificazione al piano interrato), la demolizione deve essere limitata ai soli interventi, che hanno determinato tale conseguenza e non all'intera struttura.
La giurisprudenza amministrativa in materia di abusivismo e tutela del demanio marittimo
di Fabio TAORMINA
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della GIustizia Amministrativa
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